Sentenza 16 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/09/2002, n. 13486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13486 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2002 |
Testo completo
! E C REPUBBLICA ITALIANA A P P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E C I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D Oggetto I / 0 2 C Pagamento somma EZIONE PRIMA A Composta dagli I. mi gg. Ma strati: R.G. N. 12993/00 Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO 15618/00 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Giulic GRAZIADEI Consigliere 31099 Cron. Dott. Giuseppe V. Antonio MAGNO Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere Ud. 13/05/02 ha pronunciato la seguente SEN TE N ZA sul ricorso proposto da: IL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso l'avvocato MAURIZIO MARAZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato PIO ACCARINO, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SCRL;
- intimata e sul 2° ricorso n 15618/00 proposto da: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL, in persona 2002 del Presidente pro tempore elettivamente domiciliata 1121 in ROMA VIA PIETRO TACCHINI 19, presso l'avvocato ALESSANDRO LEPROUX, che la rappresenta E difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IL AN;
- intimato n. 259/00 del Giudice di pace di avverso la sentenza CAVA DE' TIRRENI, depositata il 05/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il resistente, l'Avvocato LEPROUX, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e per l'assorbimento del resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.r.l. Carbofin 82, quale titolare per effetto di cessione di un credito inerente a prestazioni pro- fessionali svolte dall'avv. Francesco Amabile in favo- re della S.p.a. Credito Commerciale Tirreno (titolari- tà riconosciutale in esito а separato giudizio), con atto notificato il 3.11.1999 citava davanti al Giudice 2 di pace di Cava de' Tirreni la cooperativa S.r.l. Ban- ca Popolare dell'Emilia Romagna la quale nel 1997 si era resa cessionaria di passività (ed attività) del Credito Commerciale Tirreno, assoggettato a liquida- zione coatta amministrativa - chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 669.000 oltre agli interessi. Il Giudice di pace di Cava de' Tirreni, con sen- tenza del 3-5 maggio 2000, dichiarava il difetto di legittimazione della parte attrice e la nullità della citazione introduttiva sul rilievo che la Carbofin nel dicembre del 1998 si era trasformata in S.p.a. Compa- gnia Finanziaria Auriga e che il sig. AT Capac- chione, il quale aveva promosso il giudizio in nome e per conto della medesima Carbofin, rilasciando procura al difensore, non risultava aver mantenuto la rappre- sentanza legale dopo tale trasformazione. L'avv. Amabile, nella dichiarata qualità di avente causa della Compagnia Finanziaria Auriga per retroces- sione del credito pattuita con scrittura privata del 10 maggio 2000, con firme autenticate dal Notaio Musto rep. 100.541 (allegata al ricorso), ha chiesto la cas- sazione della suddetta sentenza con quattro motivi. La Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha replicato controricorso ed ha proposto contestuale ricorso con 3 incidentale condizionato sulla base di un unico moti- VO. Con sentenza n. 14991 del 6 luglio - 27 novembre 2001, le Sezioni Unite civili di questa Corte, riuniti i ricorsi, hanno dichiarato inammissibile la seconda censura del ricorso incidentale con cui la Banca po- polare, alla quale erano stati trasferiti alcuni rap- porti nel Corso della liquidazione amministrativa del Credito commerciale, aveva dedotto che il giudice di pace avrebbe dovuto comunque dichiarare il proprio di- fetto di giurisdizione con riguardo a pretesa credito- ria da farsi valere nella sede e nei modi dell'ammis- sione al passivo nella detta procedura concorsuale e hanno trasmesso gli atti alla Prima Sezione civile per la pronuncia sul ricorso principale e sulla prima cen- sura del ricorso incidentale. La Banca Popolare ha presentato un'ulteriore memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente principale, con deduzioni connesse, dopo aver premesso che la trasformazione di una socie- tà configura vicenda meramente modificativa e non estintiva, e che comunque nella specie la trasforma- zione della Carbofin era divenuta operante successiva- della causa (in quanto mente all'instaurazione 4 "trascritta" il 22 novembre 1999), critica le afferma- zioni della sentenza impugnata sul difetto di legitti- mazione attiva e sulla nullità della citazione intro- duttiva, osservando: che la trasformazione della Carbofin in Compa- gnia Auriga non aveva reso inutilizzabile la procura alle liti rilasciata il 19 luglio 1996 dal Capacchione in veste di amministratore unico;
che lo stesso Capacchione aveva conservato detta carica anche posteriormente all'atto del 30 dicembre 1998, come si sarebbe dovuto desumere da una corretta lettura dei documenti acquisiti;
che la Società istante non è stata messa in gra- do di replicare alle tesi avversarie, in quanto il E Giudice di pace, trattenendo la causa in decisione al- la prima udienza, ha mancato di fissare una successiva udienza di precisazione delle conclusioni, ed altresì omesso di formulare invito alla regolarizzazione dei documenti relativi alla costituzione delle parti. I riportati motivi sono ammissibili, contrariamen- a quanto oppone la Banca. te Anche nelle controversie di valore non superiore ai due milioni di lire, il giudice di pace, mentre nella regolamentazione del rapporto sostanziale secon- do equità è vincolato soltanto al rispetto delle norme 5 costituzionali o delle norme comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), non si sottrae, ai sen- si dell'art. 311 cod proc. civ., all'osservanza delle disposizioni processuali e di quelle sostanziali da esse recepite, la cui violazione, dunque, è denuncia- bile con il ricorso per cassazione (Cass. s.u. 15 ot- tobre 1999 n. 716). e nei ricorso principale è fondato, sulla scorta limiti delle considerazioni seguenti. La trasformazione di una società commerciale, con il passaggio da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge, determina una variazione di assetto e di strut- tura organizzativa, non l'estinzione di un ente e la creazione di un ente distinto. Questo principio, che si ribadisce in adesione а consolidata giurisprudenza (V., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1998 n. 3638), e che peraltro non è contestato dalla Banca popolare, comporta che la tra- sformazione della S.r.l. Carbofin in S.p.a. Auriga non ha segnato un mutamento del soggetto legittimato a stare in giudizio per l'esercizio del credito in di- scussione, essendosi esaurita in un cambiamento della sua forma e della sua denominazione. La circostanza che nell'atto introduttivo sia in- dicata come parte istante la S.r.l. Carbofin 82, cioè 6 si faccia ancora riferimento al tipo ed alla denomina- zione anteriori alla trasformazione, potrebbe astrat- tamente implicare una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte medesima (ai sensi ed agli effetti degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ.), e, quindi, non in concreto influente, dato che pro-è prio la Banca, nel contestare la validità e l'ammissibilità dell'iniziativa avversaria, ha richia- mato la trasformazione, esibendo copia della relativa deliberazione dell'assemblea straordinaria, e così ha mostrato di non avere dubbi sull'individuazione del soggetto istante. Restano da esaminare i riflessi sulla procura alla lite, e quindi sulla validità della citazione e della costituzione in giudizio della parte attrice, dell'indicata deliberazione, con la quale risulta an- che nominato come amministratore unico della società EO Cocco in sostituzione di AT Capacchio- ne. Dal diretto esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della que- stione, emerge che la citazione è stata sottoscritta dall'avv. Pio Accarino, in base non a procura speciale a margine, come erroneamente si indica nell'epigrafe della sentenza impugnata, ma in forza di procura gene- 7 rale ad lites (art. 83 secondo comma cod. proc. civ.), per atto del notaio Mario Matano di S.M. Capua Vetere del 19 luglio 1996 rep. 86037 (nonché dall'avv. Fran- cesco Amabile, designato condifensore dall'avv. Acca- rino nell'esercizio di facoltà espressamente concessa- gli). Tale atto è potenzialmente idoneo a conferire lo ius postulandi al sottoscrittore della citazione. La procura generale alle liti non è infatti venuta meno per effetto della trasformazione della Società attrice, come invece ritenuto dal Giudice di pace, al- la luce delle osservazioni sopra svolte in ordine alla natura della trasformazione stessa come vicenda non estintiva dell'ente conferente il mandato. La procura medesima, inoltre, in quanto provenien- te dal legale rappresentante all'epoca abilitato a ri- lasciarla in nome e per conto della Società, è rimasta efficace, in assenza di revoca, nonostante la soprav- venuta sostituzione della persona fisica titolare del potere rappresentativo, tenendosi conto che l'atto ne- goziale della persona giuridica, posto in essere per il tramite del competente organo di rappresentanza esterna, è atto del rappresentato, non del rappresen- tante, e come tale resta in vita fino a quando non in- tervenga una diversa manifestazione di volontà del 8 primo, а prescindere dal mutamento del secondo (v. Cass. 25 novembre 1994 n. 9992). Detta procura generale alle liti, se è stata men- zionata nella citazione, non risulta però allegata in causa (mentre è stata prodotta in controversie analo- ghe fra le stesse parti parimenti discusse all'odierna udienza). Questa omissione non giustifica la declaratoria del Giudice di pace di nullità della citazione. L'art. 182 primo comma cod. proc. civ., applicabi- le anche nel procedimento davanti al giudice di pace in base al rinvio di cui all'art. 311 cod. proc. civ., contempla, in sede di verifica d'ufficio della regola- rità della costituzione delle parti, l'invito а com- pletare ° regolarizzare gli atti insufficienti о di- fettosi, "quando occorra". Tale potere del giudice, di regola correlato ad valutazione di opportunità nel caso concreto, si una traduce in un dovere, ove il documento mancante sia la procura generale alle liti richiamata ed enunciata nella citazione, in quanto l'occorrenza di essa è in re ipsa, trattandosi di atto indispensabile per la validità della costituzione (v. Cass. 7 luglio 1995 n. 7490, 20 ottobre 1998 n. 10382, 16 febbraio 2000 n. 1711). 9 Ne consegue, con il superamento delle ulteriori deduzioni del ricorrente principale, che la sentenza impugnata deve essere cassata, affinché in sede di rinvio, muovendosi dal riconoscimento della legittima- zione processuale della parte attrice, si riesaminino, previa effettuazione dell'invito di cui al citato art. 182 primo comma (ove ancora necessario), le altre que- stioni pregiudiziali inerenti alla validità della ci- tazione Є della costituzione di detta parte, in con- formità dei principi dinanzi enunciati, e poi, se del caso, si affrontino i quesiti attinenti al fondamento nel merito della domanda. La prima censura del ricorso incidentale, proposta in via condizionata, in coerenza del resto con il suo riferimento al merito, rimane assorbita. Al Giudice di rinvio, da designarsi in altro com- ponente dello stesso Ufficio giudiziario, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase proces- suale.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ri- corso principale, dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa all'Ufficio del Giudice di pace di 10 Cava de' Tirreni, in persona di altro giudicante, an- che per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 13 maggio 2002. Il Cons. est. Il Presidente Dott. Alessandro Criscuolo Massimo Bonomo Dott Тапето Витално CASSAZIONE CORTE SUPREMA Civile. Prim Depositol Cancelaria IL CAN have Dominca 1S SET. 2002 Luisa Passinetti it IL CANCELLIEAE ) E C 4 A 7 P 3 . I 4 N D , 2 1 E 9 C 9 I 1 D U I G 4 4 E I N T T. R A S I ( -