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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 4119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4119 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
N° __________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice IR MA, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 12581/2024 R.G.L. promossa __
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Addì Parte_1 _____________
SS CA.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza del 6/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 2/09/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di inabilità
o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità, nonché dello condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere sia la pensione di inabilità, o in subordine, l'assegno mensile di invalidità, ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 68%.
Va poi rilevato quanto alla condizione di disabilità che il C.T.U. nominato in fase di opposizione ad A.T.P., dott.ssa sebbene non abbia riconosciuto Persona_1
la chiesta condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, abbia comunque ritenuto che le patologie da cui è affetto il ricorrente “determinano una condizione di Handicap qualificabile come lieve
(art. 3 comma 1° L.104/92)”, in particolare le stesse se “considerate globalmente determinano una disabilità che non interferisce con un normale inserimento del soggetto nel contesto familiare, sociale ovviamente in rapporto all'età facendo venire meno l'esigenza di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale e relazionale della persona da creare uno svantaggio sociale “grave”.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, pertanto, lo stato clinico del ricorrente è qualificabile come handicap cosiddetto “permanente” (art. 3, comma 1, della legge n. 104/92) ovvero inquadrato nel processo di svantaggio sociale o di emarginazione conseguente ad una minorazione fisica, psichica o sensoriale.
Pertanto, al ricorrente va riconosciuta la “condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma
1, L. 104/92”, pretesa che ancorché non espressamente richiesta in ricorso risulta comunque riconducibile nell'ambito dell'odierno giudizio tenuto conto del tenore della domanda amministrativa, senza tuttavia incidere sull'esito complessivo della lite. Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con le relazioni in atti (cfr. relazione in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidati separato decreto.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 7/10/2025
IL GIUDICE
IR MA
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
N° __________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice IR MA, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 12581/2024 R.G.L. promossa __
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Addì Parte_1 _____________
SS CA.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza del 6/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 2/09/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di inabilità
o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità, nonché dello condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere sia la pensione di inabilità, o in subordine, l'assegno mensile di invalidità, ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 68%.
Va poi rilevato quanto alla condizione di disabilità che il C.T.U. nominato in fase di opposizione ad A.T.P., dott.ssa sebbene non abbia riconosciuto Persona_1
la chiesta condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, abbia comunque ritenuto che le patologie da cui è affetto il ricorrente “determinano una condizione di Handicap qualificabile come lieve
(art. 3 comma 1° L.104/92)”, in particolare le stesse se “considerate globalmente determinano una disabilità che non interferisce con un normale inserimento del soggetto nel contesto familiare, sociale ovviamente in rapporto all'età facendo venire meno l'esigenza di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale e relazionale della persona da creare uno svantaggio sociale “grave”.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, pertanto, lo stato clinico del ricorrente è qualificabile come handicap cosiddetto “permanente” (art. 3, comma 1, della legge n. 104/92) ovvero inquadrato nel processo di svantaggio sociale o di emarginazione conseguente ad una minorazione fisica, psichica o sensoriale.
Pertanto, al ricorrente va riconosciuta la “condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma
1, L. 104/92”, pretesa che ancorché non espressamente richiesta in ricorso risulta comunque riconducibile nell'ambito dell'odierno giudizio tenuto conto del tenore della domanda amministrativa, senza tuttavia incidere sull'esito complessivo della lite. Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con le relazioni in atti (cfr. relazione in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidati separato decreto.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 7/10/2025
IL GIUDICE
IR MA