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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23/05/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°816/2023
R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Amedeo COLACINO, presso lo studio del quale in Lamezia Terme (CZ) alla Via dei
Mille n°160, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio CP_2
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa PUGLIANO e Giacinto
GRECO, dell'Ufficio Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
pagina 1 di 5 *******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 29.06.2023, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1096/2022 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova
CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°222/84 art. 2 ed in subordine art. 1, riduzione della capacità lavorativa totale o a meno di un terzo in occupazioni ad esso confacenti, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo allo stesso i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'invalidità richieste dalla data della domanda amministrativa, la rinnovazione della perizia medico- legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto e non tenendo conto della documentazione in atti.
Esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno, per cui si disponeva, nuova CTU, il quale procedeva a fissare la data di inizio operazioni peritali.
Il nuovo CTU, evidenziava che la presenza delle patologie invalidanti venivano documentate da certificazione medica allegata, da consentire un grado di riconoscimento sufficiente da raggiungere la richiesta avanzata, ma rispondeva, all'errato quesito posto in sede di giuramento della fase di ATP, per un errore materiale, all'invalidità ex L. 118/71 e non già a quelli della L. n°222/84.
Infatti, tale incongruenza veniva dal Giudicante rilevata, evidenziando che i criteri utilizzati erano riferiti all'invalidità civile di cui alla L. n°118/71 (c.d. formula di Balthazard) non applicabile alle invalidità di cui alla L. n°222/84.
pagina 2 di 5 Veniva quindi chiamato a chiarimento il CTU, per l'odierna udienza, e la stessa evidenziava che si era accorta dell'errore, ma visto il quesito posto rispondeva nelle modalità riportate nell'elaborato.
Infatti, alla richiesta di chiarimenti, se le patologie riscontrate e sofferte dal ricorrente fossero tali da avere i requisiti per il riconoscimento di cui all'art. 2 della L. n°222/84, o di cui all'art. 1 della stessa legge, perché queste erano le domande giudiziarie avanzate dalla parte ricorrente.
Il CTU, rispondeva: “Attese le patologie di cui la parte ricorrente soffre e tutte documentate, le stesse comportano una inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa, si dal punto di vista fisico che psichiatrico, pertanto, vi sono certamente tutti i requisiti sia dell'art. 2 che dell'art. 1 della L. n°222/84
e la cui decorrenza è dal 12 marzo 2024, data di rilascio della certificazione psichiatrica, precisando che si è proceduto a rispondere ai quesiti della L. n°118/71 con calcoli percentualistici per come previsto e richiesto nel quesito del Giudice.”
Per cui concludeva, che dalla data precitata del 12 marzo 2024, le condizioni psicofisiche del ricorrente erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, con un grado di invalidità lavorativa permanente totale, cioè di trovarsi “... nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale (art. 2 L.222/84)”, come emerge dalla certificazione medica allegata di riferimento, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata;
ma queste non erano tali da riconoscere il diritto di cui all'art. 2 L. n°222/84 dalla data della domanda amministrativa.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente di avere i requisiti per aver diritto a percepire la pensione di invalidità, ex art. 2 L. n°222/84, che l' dovrà erogare dalla data di riconoscimento (05.02.2024) con i ratei arretrati aumentati CP_2 dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, sono compensate interamente sia per la fase di ATP che di merito, atteso il riconoscimento del diritto è avvenuto sia successivamente alla domanda amministrativa che a quella della visita della Commissione Medica, per cui non può riscontrarsi una soccombenza neanche virtuale dell' Previdenziale, proprio in virtù della data di CP_3 riconoscimento del diritto vantato da parte ricorrente.
Del resto si ha soccombenza quando le domande proposte in giudizio da una parte non siano state accolte, totalmente o parzialmente, anche per motivi diversi dal merito e va determinata con riguardo all'esito finale di ogni grado del processo e non in relazione a una sua singola fase. pagina 3 di 5 Nel caso in esame la domanda avanzata da parte ricorrente è il riconoscimento di un diritto e di una conseguente pretesa decorrente da una data ben precisa, della domanda amministrativa, con ciò sostenendo che i requisiti per ottenere i diritti pretesi fossero già presenti al momento della richiesta con la conseguenza che la parte convenuta dovrà rispondere delle spese del promosso giudizio ove il suo riconoscimento sia avvenuto da tale data o da data prossima a questa, cioè dove avrebbe potuto avere cognizione o, comunque, prevedere e disporre sul riconoscimento delle richieste, visita presso la Commissione;
nel caso in cui ciò avvenga in un momento successivo e distante da questo, con aggravamento dello stato patologico della parte e/o con l'ausilio di ulteriore documentazione, ciò non può comportare alcuna soccombenza non potendo la parte convenuta aver avuto modo di esaminare di tali intervenute circostanze, per cui non può considerarsi soccombente neanche in via causale o virtuale, essendo la domanda sì accolta, ma non in base agli elementi o non solo per quelli, ma per fattori intervenuti successivamente sia alla domanda amministrativa che alla visita della Commissione Medica che a quella giudiziaria.
Pertanto, salvo particolari fattispecie, in cui potrà riscontrarsi una soccombenza parziale, da valutarsi caso per caso, non può e non potrà riscontrarsi alcuna soccombenza totale dell'Ente convenuto.
Quanto sopra in conformità ad una corretta applicazione degli art. 91 e 92 Cpc, avendo la
S.C., per fattispecie analoghe in cui il diritto è riconosciuto da una decorrenza richiesta da quelle su indicate e per un periodo limitato nel tempo, in più occasioni affermato, ribadito e chiarito che "… In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti
(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti". (Cass. n. 19613/2017). Ha anche soggiunto che "la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri" (Cass. 20888/2018).
pagina 4 di 5 La decisione di compensazione in esame, senz'altro rientrante in ipotesi di parziale soccombenza, risulta coerente con i principi evidenziati e non travalica i limiti di discrezionalità del giudice del merito.
A tale esito deve giungersi anche in ragione della recente decisione della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77/2018 ha ribadito che, fermo il principio di non attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa, le ipotesi di compensazione, in aggiunta a quelle già espressamente considerate dall'art. 92 c.p.c., possono essere valutate dal giudice, ma comunque motivate e delimitate nel perimetro delle gravi e eccezionali ragioni. …” (S.C.
n°12603/2020 – n°13981/2020 – 19135/2020 e n°21643/2020)
Sono poste, quindi, a carico dell' solo le spese di CTU della fase di ATP che di merito CP_2 che si liquidano come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto al riconoscimento e, quindi, a percepire i ratei di pensione di invalidità di cui all'art. 2 L.
n°222/84 a decorrere dalla data del 05.02.2024, con gli accessori di legge dalle singole scadenze al soddisfo;
c) compensa, tra le parti le spese di lite, per le ragioni di cui in parte motiva;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separati decreti, per la CP_2 fase ATP e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 23/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23/05/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°816/2023
R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Amedeo COLACINO, presso lo studio del quale in Lamezia Terme (CZ) alla Via dei
Mille n°160, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio CP_2
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa PUGLIANO e Giacinto
GRECO, dell'Ufficio Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
pagina 1 di 5 *******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 29.06.2023, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°1096/2022 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova
CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°222/84 art. 2 ed in subordine art. 1, riduzione della capacità lavorativa totale o a meno di un terzo in occupazioni ad esso confacenti, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo allo stesso i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento dell'invalidità richieste dalla data della domanda amministrativa, la rinnovazione della perizia medico- legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto e non tenendo conto della documentazione in atti.
Esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno, per cui si disponeva, nuova CTU, il quale procedeva a fissare la data di inizio operazioni peritali.
Il nuovo CTU, evidenziava che la presenza delle patologie invalidanti venivano documentate da certificazione medica allegata, da consentire un grado di riconoscimento sufficiente da raggiungere la richiesta avanzata, ma rispondeva, all'errato quesito posto in sede di giuramento della fase di ATP, per un errore materiale, all'invalidità ex L. 118/71 e non già a quelli della L. n°222/84.
Infatti, tale incongruenza veniva dal Giudicante rilevata, evidenziando che i criteri utilizzati erano riferiti all'invalidità civile di cui alla L. n°118/71 (c.d. formula di Balthazard) non applicabile alle invalidità di cui alla L. n°222/84.
pagina 2 di 5 Veniva quindi chiamato a chiarimento il CTU, per l'odierna udienza, e la stessa evidenziava che si era accorta dell'errore, ma visto il quesito posto rispondeva nelle modalità riportate nell'elaborato.
Infatti, alla richiesta di chiarimenti, se le patologie riscontrate e sofferte dal ricorrente fossero tali da avere i requisiti per il riconoscimento di cui all'art. 2 della L. n°222/84, o di cui all'art. 1 della stessa legge, perché queste erano le domande giudiziarie avanzate dalla parte ricorrente.
Il CTU, rispondeva: “Attese le patologie di cui la parte ricorrente soffre e tutte documentate, le stesse comportano una inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa, si dal punto di vista fisico che psichiatrico, pertanto, vi sono certamente tutti i requisiti sia dell'art. 2 che dell'art. 1 della L. n°222/84
e la cui decorrenza è dal 12 marzo 2024, data di rilascio della certificazione psichiatrica, precisando che si è proceduto a rispondere ai quesiti della L. n°118/71 con calcoli percentualistici per come previsto e richiesto nel quesito del Giudice.”
Per cui concludeva, che dalla data precitata del 12 marzo 2024, le condizioni psicofisiche del ricorrente erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, con un grado di invalidità lavorativa permanente totale, cioè di trovarsi “... nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale (art. 2 L.222/84)”, come emerge dalla certificazione medica allegata di riferimento, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata;
ma queste non erano tali da riconoscere il diritto di cui all'art. 2 L. n°222/84 dalla data della domanda amministrativa.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente di avere i requisiti per aver diritto a percepire la pensione di invalidità, ex art. 2 L. n°222/84, che l' dovrà erogare dalla data di riconoscimento (05.02.2024) con i ratei arretrati aumentati CP_2 dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, sono compensate interamente sia per la fase di ATP che di merito, atteso il riconoscimento del diritto è avvenuto sia successivamente alla domanda amministrativa che a quella della visita della Commissione Medica, per cui non può riscontrarsi una soccombenza neanche virtuale dell' Previdenziale, proprio in virtù della data di CP_3 riconoscimento del diritto vantato da parte ricorrente.
Del resto si ha soccombenza quando le domande proposte in giudizio da una parte non siano state accolte, totalmente o parzialmente, anche per motivi diversi dal merito e va determinata con riguardo all'esito finale di ogni grado del processo e non in relazione a una sua singola fase. pagina 3 di 5 Nel caso in esame la domanda avanzata da parte ricorrente è il riconoscimento di un diritto e di una conseguente pretesa decorrente da una data ben precisa, della domanda amministrativa, con ciò sostenendo che i requisiti per ottenere i diritti pretesi fossero già presenti al momento della richiesta con la conseguenza che la parte convenuta dovrà rispondere delle spese del promosso giudizio ove il suo riconoscimento sia avvenuto da tale data o da data prossima a questa, cioè dove avrebbe potuto avere cognizione o, comunque, prevedere e disporre sul riconoscimento delle richieste, visita presso la Commissione;
nel caso in cui ciò avvenga in un momento successivo e distante da questo, con aggravamento dello stato patologico della parte e/o con l'ausilio di ulteriore documentazione, ciò non può comportare alcuna soccombenza non potendo la parte convenuta aver avuto modo di esaminare di tali intervenute circostanze, per cui non può considerarsi soccombente neanche in via causale o virtuale, essendo la domanda sì accolta, ma non in base agli elementi o non solo per quelli, ma per fattori intervenuti successivamente sia alla domanda amministrativa che alla visita della Commissione Medica che a quella giudiziaria.
Pertanto, salvo particolari fattispecie, in cui potrà riscontrarsi una soccombenza parziale, da valutarsi caso per caso, non può e non potrà riscontrarsi alcuna soccombenza totale dell'Ente convenuto.
Quanto sopra in conformità ad una corretta applicazione degli art. 91 e 92 Cpc, avendo la
S.C., per fattispecie analoghe in cui il diritto è riconosciuto da una decorrenza richiesta da quelle su indicate e per un periodo limitato nel tempo, in più occasioni affermato, ribadito e chiarito che "… In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti
(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti". (Cass. n. 19613/2017). Ha anche soggiunto che "la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri" (Cass. 20888/2018).
pagina 4 di 5 La decisione di compensazione in esame, senz'altro rientrante in ipotesi di parziale soccombenza, risulta coerente con i principi evidenziati e non travalica i limiti di discrezionalità del giudice del merito.
A tale esito deve giungersi anche in ragione della recente decisione della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77/2018 ha ribadito che, fermo il principio di non attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa, le ipotesi di compensazione, in aggiunta a quelle già espressamente considerate dall'art. 92 c.p.c., possono essere valutate dal giudice, ma comunque motivate e delimitate nel perimetro delle gravi e eccezionali ragioni. …” (S.C.
n°12603/2020 – n°13981/2020 – 19135/2020 e n°21643/2020)
Sono poste, quindi, a carico dell' solo le spese di CTU della fase di ATP che di merito CP_2 che si liquidano come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto al riconoscimento e, quindi, a percepire i ratei di pensione di invalidità di cui all'art. 2 L.
n°222/84 a decorrere dalla data del 05.02.2024, con gli accessori di legge dalle singole scadenze al soddisfo;
c) compensa, tra le parti le spese di lite, per le ragioni di cui in parte motiva;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separati decreti, per la CP_2 fase ATP e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 23/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 5 di 5