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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa OB ND, in esito all'udienza del 16 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 5736/2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Enrico Nicolò Buscemi;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
Controparte_2
[...] [...]
, Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
RESISTENTI
OGGETTO: Risarcimento danni contratti a termine
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 08 novembre 2023 il ricorrente premetteva di avere lavorato alle dipendenze della nell'ambito dei progetti avviati dalla ai sensi Controparte_4 CP_1 dell'art. 23-quater d.L. n. 6/1998 (conv. in L. n. 61/1998) per fronteggiare le necessità istituzionali derivanti dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Catania, Siracusa e
Ragusa nel 1990 e poi immesso in servizio a far data dal 3 gennaio 2000 in forza di contratti a termine stipulati per effetto del protocollo d'intesa del 11 agosto 1998 tra il Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile e la e successivamente prorogati, e senza CP_1
interruzioni, sino al 31 dicembre 2016.
Osservava che, avendo compiuto in data 27-06-2015 66 anni di età, limite di età allora normativamente vigente per prestare servizio alla dipendenza di una P.A., veniva collocato in quiescenza a far data dal 01-07-2015.
Evidenziava che il rapporto di lavoro con l' ha avuto una durata Parte_2
pari ad oltre 15 anni e che lo stesso faceva parte, al pari dei dipendenti ex Legge 61/1998, del bacino dei cosiddetti precari storici dell'Amministrazione CP_1
Chiedeva l'accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima
[... precarizzazione, con condanna in solido della Controparte_1
e dell' Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_5
e del personale al pagamento in suo favore di una somma pari a dodici mensilità
[...]
dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs n. 165/2001, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria depositata in data 27 giugno 2024 si costituivano in giudizio le
Amministrazioni resistenti, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda di risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine per mancata impugnazione dell'ultimo contratto entro il termine decadenziale previsto ex art. 32, co. 4, lett a) L. n.
183/2010.
Eccepivano ancora il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
, non essendo rilevante la circostanza che il ricorrente abbia svolto le proprie
[...]
mansioni alle dipendenze della suddetta Amministrazione.
Eccepivano, inoltre, la prescrizione del diritto, e nel merito l'infondatezza della domanda.
3. L'udienza del 16 dicembre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della resistente presso cui Controparte_1 il ricorrente ha prestato servizio da sempre e sino alla sua collocazione in quiescenza.
5. Ordine logico di trattazione impone poi di esaminare l'eccezione di decadenza per mancata impugnazione del contratto a termine.
La stessa è infondata, in quanto il ricorrente è cessato dal servizio in data 01-07-2015, per cui
è condivisibile l'assunto del ricorrente che ha evidenziato la carenza di interesse alla relativa impugnativa in quanto allora priva di alcuna utilità pratica e concreta.
In ogni caso, l'eccezione è infondata anche alla luce di quanto rilevato dalla sentenza di questo
Tribunale n. 1280/2024 che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte di Giustizia (v. Corte Giustizia UE dell'8 settembre 2011, causa C-177/10), in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, ha specificato che spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, purché tali modalità procedurali non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione
(principio di effettività).
La stessa Cassazione ha d'altronde statuito che l'intervenuta decadenza non impedisce la valutazione della fondatezza della doglianza mossa dal lavoratore in relazione all'abusiva successione di contratti a tempo determinato;
la complessiva vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'Amministrazione, può rilevare fattualmente ad altri fini e, in particolare, come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, al fine di verificare se la reiterazione delle assunzioni del lavoratore presso la medesima
Amministrazione abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, realizzando così un'elusione della normativa europea (v. per il principio Cass. n. 23494/2022 relativa alla reiterazione di contratti di somministrazione).
L'ampio respiro della pronuncia, ove il Collegio ha sottolineato l'obbligo del giudice di interpretare le norme decadenziali - eccezionali e di stretta interpretazione - entro i limiti del diritto eurocomunitario consente di confermare l'opzione interpretativa di inapplicabilità della disciplina della decadenza con riferimento all'ipotesi di violazione delle norme di cui all'art. 5, comma 4-bis, l. n. 368/2001 e art. 36, comma 5, d.lgs n. 165/2001, quale disciplina speculare per il pubblico impiego privatizzato (v. da ultimo Corte di Appello Venezia n.
563/2022, conforme a n. 11/2019 e a Corte di Appello Roma del 27.11.2020).
6. Anche l'eccezione dell'Amministrazione secondo cui il ricorrente avrebbe sottoscritto nel
2013 una transazione con l' è priva di fondamento, poiché Parte_2
quest'ultima non ha implicato la rinuncia del ricorrente al risarcimento del danno da precariato.
7. Nel merito la pretesa risarcitoria è fondata.
L'Amministrazione resistente non ha infatti dedotto l'esistenza di specifiche ragioni giustificative - provvisorie e temporanee, in applicazione del disposto dell'art. 36 d.lgs n.
165/2001, come mod. dal d.lgs n. 75/2017 - del ricorso al rinnovo dei contratti a tempo determinato;
né esse emergono di fatto dalla documentazione in atti. La reiterazione dei predetti rapporti deve dunque considerarsi illegittima, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno derivante dall'illecita precarizzazione del rapporto di impiego, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma
5, della l. n. 183/2010, successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 81/2015 (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 5542/2023: “in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni giustificative qualora la conversione in rapporto lavorativo a tempo indeterminato sia impedita da norme settoriali applicabili ratione temporis , le disposizioni di diritto interno che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla CGUE con l'ordinanza del 12 dicembre 2013, C-50/13 , e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio nei limiti previsti dall' art. 32 della l. n. 183 del 2010”).
La S.C. ha precisato che si tratta di danno presunto, qualificabile come danno comunitario, che non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione “in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta
e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (v. Cass. nn.
15595/2022 e 2175/2021, conformi a Cass. sez. un. 5072/2016).
La concreta quantificazione dello stesso (compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010) deve essere condotta secondo i criteri enunciati dall'art. 8 l. n. 604/66, rappresentati dal numero dei dipendenti, dalle dimensioni dell'impresa (criteri qui sostanzialmente irrilevanti, trattandosi di ente pubblico), dall'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, dal comportamento e dalle condizioni delle parti (vale a dire la durata dei vari contratti, il numero di assunzione a termine, l'intervallo tra uno e l'altro).
In particolare, tenuto conto dell'arco temporale in cui si è svolta la denunciata reiterazione, dal 2000 al 2015, del numero di rapporti a termine e dell'assenza di intervalli tra un'assunzione e l'altra, risulta ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto alla misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n.
13624/2020).
8. Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione, la stessa deve essere respinta, non essendo decorso, al momento della notifica del ricorso, il termine decennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine prescrizionale di dieci anni del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al dipendente decorre dall'ultimo di detti contratti, tenuto conto della natura unitaria del succitato diritto;
pertanto, il numero dei negozi in questione rileva soltanto per la liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati più di dieci anni prima della richiesta di risarcimento impattare sulla quantificazione del danno subito dal lavoratore.
9. In ragione delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto e le Amministrazioni resistenti vanno condannate a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014,
D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022 tenuto conto della natura e del valore della controversia e applicando i minimi tariffari, data la durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine da parte della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica dal gennaio 2000; - per l'effetto condanna in solido le Amministrazioni resistenti a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e senza cumulo con la rivalutazione monetaria;
- condanna altresì dette Amministrazioni al pagamento delle spese del giudizio, liquidati in
4.628,50 euro, oltre spese generali, iva e cpa
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 17 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
OB ND