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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/12/2025, n. 5095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5095 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Proc. n. 2943/2025 R.G.
Il Giudice, in persona della dott.ssa Claudia Maone, letti gli atti del procedimento sopra indicato sciogliendo la riserva di cui all'udienza del giorno 12/11/2025;
PREMESSO
che con atto di citazione notificato il 7/04/2025, la Controparte_1
in persona del titolare e legale rapp.te p.t., ha spiegato opposizione avverso
[...]
la cartella di pagamento n. 10020240059861605000, notificatale in data 3.02.25, da
, per il pagamento della somma di € 26.015,74, avente Controparte_2
ad oggetto “Recupero Agevolazioni Conto Capitale Resto al Sud Conto Capitale ed
Oneri”; che l'opponente ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata della creditrice e chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, deducendo, in buona sostanza, l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata, attesa la non definitività in quanto “sub iudice” del titolo posto alla base della medesima, ossia della delibera di revoca parziale delle agevolazioni di cui al D.L. n. 91 del 20.06.2017, concesse per la realizzazione di un progetto di ristorazione con somministrazione denominato “Sciabbo”, oggetto del giudizio civile con n. R.G. 50082/2023 pendente dinanzi il Tribunale di Roma volto all'annullamento dello stessa in quanto illegittima;
che si costituiva in giudizio la parte opposta, Controparte_2
eccependo:
l'inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta e la propria carenza di responsabilità in ordine alla fase di formazione del ruolo ed al merito delle pretese;
concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo per carenza dei presupposti e per il rigetto dell'opposizione;
che si costituiva, altresì, in giudizio la Controparte_3
rilevando che il titolo posto alla base della cartella di
[...]
pagamento impugnata non sia la delibera di revoca “sub iudice” bensì l'Ingiunzione di pagamento regolarmente notificata a mezzo PEC, in data 24 aprile 2024. Ha eccepito inoltre, la legittimità della delibera di revoca notificata all'opponente via PEC il 29.9.2023 essendo l'opponente incorsa in una delle cause di revoca parziale specificamente disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2 del provvedimento di concessione delle agevolazioni, ovvero la concessione in locazione e/o trasferimento dell'attività prima che siano trascorsi
5 anni dal completamento del programma di spesa e, comunque, prima della completa restituzione del finanziamento bancario. Ha concluso, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, per la conferma e dichiarazione del proprio diritto e di quello dell' di procedere ad esecuzione Controparte_2
forzata.
CONSIDERATO
che la doglianza sopra menzionata integra motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 1., c.p.c. (attenendo la censura all' an del diritto di procedere ad esecuzione forzata);
che, in caso di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, 1 comma c.p.c., il Giudice dell'opposizione può sospendere l'efficacia del titolo;
che, pertanto, ai fini della valutazione della richiesta cautelare, occorre esaminare nella vicenda in esame, la sussistenza del fumus boni iuris;
RILEVATO: che la cartella di pagamento opposta n. 10020240059861605000 è stata notificata alla
[...]
al fine del recupero delle agevolazioni di cui al D.L. n.91 del 20 giugno 2017 CP_1
( al Sud) concessele da Invitalia S.p.a. per la realizzazione di un progetto di Per_1
ristorazione con somministrazione “Sciabbo”;
che al Sud” è un incentivo pubblico volto a sostenere la nascita e lo sviluppo di Per_1
nuove attività imprenditoriali e libero-professionali nelle regioni del Mezzogiorno italiano e in alcune aree svantaggiate del Centro. Il programma, operativo dal 2018 e gestito da
è stato istituito dall'art. 1 del D.L. 91/2017 Controparte_3
(convertito con modificazioni dalla L. 123/2017) e disciplinato dal regolamento attuativo
D.M. 9 novembre 2017, n. 174 del . Controparte_4
Che tale regolamento attuativo all'art 13 co. 1 e 2 individua specifiche cause di revoca delle agevolazioni concesse;
che nello specifico, dalla documentazione versata in atti, emerge che con delibera n. di protocollo RSUD0003019, notificata a mezzo PEC 29.09.2023, disponeva la CP_3
revoca parziale di tali agevolazioni, a seguito del riscontro della fattispecie disciplinata proprio dall'art.13, commi 1 (lett. F) e 2, ovvero la cessazione, alienazione o concessione in locazione o trasferimento dell'attività da parte del beneficiario prima che siano trascorsi
5 anni dal completamento del programma di spesa e, comunque, prima della completa restituzione del finanziamento bancario.
RITENUTO:
che l'art.13 del Decreto 9 novembre 2017, n. 174, Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al comma 3 stabilisce che: “la revoca, totale o parziale, è disposta dal Soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione”; al comma 5 che “Il soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Gli importi dovuti per effetto di revoca totale o parziale delle agevolazioni sono versati sul conto corrente intestato a , aperto CP_3
presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 91.
Che, l'ingiunzione di pagamento è un atto con cui (o il ) intima il CP_3 CP_5
pagamento del debito residuo, e che tale atto può essere emesso con diversi strumenti: decreto ingiuntivo ex art. 633 ss. c.p.c. (procedimento civile “monitorio”) o – in alcuni casi specifici – ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 639/1910
(provvedimento esecutivo dell'Amministrazione finanziaria). La competenza dipende dalla fonte dell'incentivo: se si tratta di credito di fonte contrattuale e documentato
(contratto, provvedimento di revoca, ecc.), ricorre al tribunale civile;
per certi CP_3
incentivi pubblici la riscossione può essere svolta tramite Controparte_2
(ex Equitalia), come avvenuto nel caso in oggetto;
[...]
che, inoltre, l'ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910), se non viene opposta nei termini (40 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 3 R.D. 639/1910) diviene definitiva e costituisce titolo esecutivo, ed potrà procedere con il recupero coattivo, potendo CP_3
affidare la riscossione del credito all' , che provvederà Controparte_6
all'emissione di cartella esattoriale.
Che, dunque, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 46/1999, l'ingiunzione di pagamento non è un semplice atto interruttivo della prescrizione, ma costituisce il titolo esecutivo legittimante la formazione della cartella di pagamento e del relativo ruolo esattoriale" (cfr. Corte
d'Appello di Messina, Sentenza n. 141/2024 del 13-02-2024).
Che la cartella di pagamento, emessa sulla base di atto divenuto definitivo, in quanto atto applicativo di atto mai impugnato, e, resosi, pertanto, definitivo, non costituisce atto di accertamento ex novo, sicché non necessita di alcuna motivazione in quanto la presupposta pretesa, poi, iscritta a ruolo tramite la cartella è da intendersi già riconosciuta. La cartella di pagamento, infatti, si esaurisce, in questo caso, in una mera intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso, senza integrare un nuovo ed autonomo atto impositivo (in termini Cass. civ., Sez. V, 03/12/2007, n. 25158, Cass. n. 17937 del
2004, n. 15207 del 2000, Tribunale di Cosenza sent. n. 419-19).
Invero, in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 141/2024 del 13-
02-2024).
Che nel caso in oggetto risulta pienamente rispettata la sequenza procedimentale citata, essendo adeguatamente documentata, e, provata l'avvenuta notifica, a mezzo pec, in data
24.04.24 della ingiunzione di pagamento emessa da nei confronti di CP_3 CP_1
e della successiva cartella di pagamento relativa (notificata in data 27.01.25 a mezzo pec).
Che pertanto, la revoca delle agevolazioni, costituisce unicamente il presupposto per l'insorgenza del credito in capo ad Invitalia S.p.a, in qualità di soggetto gestore della misura incentivante, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, amministrazione titolare di tale misura. (cfr. sentenza tribunale Roma n. 12810-22);
che la circostanza che la delibera di revoca sia sub iudice, ossia oggetto di un giudizio civile instaurato dall'opponente al fine di vederne accertata l'illegittimità, non incide sul carattere della esecutività della pretesa, ovvero sull'attitudine del titolo costituito dalla ordinanza ingiunzione, emessa ai sensi del R.D. 639/1910 e non opposta, ad essere messo in esecuzione ed a fondare la riscossione mediante ruolo.
In assenza di una pronuncia giudiziale inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo, o atto amministrativo contrario adottato in autotutela, il provvedimento fondante l'esecuzione costituisce, pertanto, titolo valido ed idoneo a promuovere la riscossione esattoriale. RITENUTO, pertanto che, alla luce delle considerazioni che precedono e nei limiti della cognizione sommaria che necessariamente caratterizza la fase del presente giudizio, in ordine al motivo di opposizione all'esecuzione, come sopra qualificato, non sussista il fumus boni iuris dell'opposizione e, pertanto, l'istanza debba essere rigettata in ragione della prognosi di infondatezza dell'opposizione
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e letto l'art. 281 quinquies c.p.c. rinvia per la udienza di rimessione della causa in decisione al
25.11.26 assegnando alle parti termine fino a 60 gg prima della prossima udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che queste intendono sottoporre al giudice per la decisione, termine fino a 30 gg prima della udienza per il deposito delle comparse conclusionali e termine fino a 15 gg prima della udienza per il deposito delle memorie di replica;
Letto l'art. 127-ter del Codice di procedura civile, introdotto con il Decreto
Legislativo n. 149 del 2022 ed in vigore dal 1° Gennaio 2023 conseguentemente,
1. DISPONE che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte sintetiche (della lunghezza massima di 2 pagine ciascuna, in ossequio al principio di sinteticità degli atti di cui al novellato art. 121 c.p.c.) contenenti le sole istanze e conclusioni relative alle attività dell'udienza, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare in grado di consentire alla Cancelleria di individuarne la natura), nonché della data di udienza, del numero di procedimento, dei nominativi delle parti e dei difensori patrocinanti ed un prospetto iniziale, chiaro e sintetico, dell'oggetto e della tipologia delle istanze (es. richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i., di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., di ammissione dei mezzi istruttori, di assegnazione della causa in decisione, ecc.);
2. ASSEGNA alle parti costituite termine perentorio fino al giorno dell'udienza ore 9:00 per il deposito telematico di note scritte (precisando fin da ora che ogni eventuale deposito avvenuto dopo lo stesso sarà considerato tardivo e, dunque, inammissibile);
3. INVITA i difensori delle parti a collaborare con la Cancelleria ed a provvedere al deposito telematico delle note scritte anteriormente al termine perentorio di cui al punto 2);
4. AVVERTE le parti che possono opporsi all'udienza così disposta, formulando istanza di trattazione dell'udienza con modalità orale entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, sulla cui istanza il
Giudice provvederà con decreto non impugnabile;
5. AVVERTE le parti che, previa verifica della rituale comunicazione ad esse del presente provvedimento a cura della Cancelleria, essendo la detta udienza sostituita dal deposito telematico di note scritte, il Giudice provvederà entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio per il deposito delle note stesse;
6. AVVERTE le parti che, previa verifica della rituale comunicazione ad esse del presente provvedimento a cura della Cancelleria, che nel caso in cui una di esse non provveda al deposito telematico delle note scritte entro il termine di cui al punto 2) questa si intenderà non comparsa e, nel caso in cui nessuna delle parti provveda al deposito di note telematicamente entro il termine assegnato dal
Giudice, queste si intenderanno non comparse all'udienza e si procederà ai sensi dell'articolo 181/309 c.p.c. e/o all'archiviazione del procedimento e potrà essere assegnato loro un nuovo termine perentorio per il deposito delle note o fissata nuova udienza ex art. 181/309 c.p.c. (anche mediante sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, secondo quanto stabilito dall'articolo 127-ter c.p.c.), spirato il quale senza che sia avvenuto il deposito di note, il Giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione
“udienza sostituita dal deposito di note scritte”.
Salerno, 12.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Maone
TERZA SEZIONE CIVILE
Proc. n. 2943/2025 R.G.
Il Giudice, in persona della dott.ssa Claudia Maone, letti gli atti del procedimento sopra indicato sciogliendo la riserva di cui all'udienza del giorno 12/11/2025;
PREMESSO
che con atto di citazione notificato il 7/04/2025, la Controparte_1
in persona del titolare e legale rapp.te p.t., ha spiegato opposizione avverso
[...]
la cartella di pagamento n. 10020240059861605000, notificatale in data 3.02.25, da
, per il pagamento della somma di € 26.015,74, avente Controparte_2
ad oggetto “Recupero Agevolazioni Conto Capitale Resto al Sud Conto Capitale ed
Oneri”; che l'opponente ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata della creditrice e chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, deducendo, in buona sostanza, l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata, attesa la non definitività in quanto “sub iudice” del titolo posto alla base della medesima, ossia della delibera di revoca parziale delle agevolazioni di cui al D.L. n. 91 del 20.06.2017, concesse per la realizzazione di un progetto di ristorazione con somministrazione denominato “Sciabbo”, oggetto del giudizio civile con n. R.G. 50082/2023 pendente dinanzi il Tribunale di Roma volto all'annullamento dello stessa in quanto illegittima;
che si costituiva in giudizio la parte opposta, Controparte_2
eccependo:
l'inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta e la propria carenza di responsabilità in ordine alla fase di formazione del ruolo ed al merito delle pretese;
concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo per carenza dei presupposti e per il rigetto dell'opposizione;
che si costituiva, altresì, in giudizio la Controparte_3
rilevando che il titolo posto alla base della cartella di
[...]
pagamento impugnata non sia la delibera di revoca “sub iudice” bensì l'Ingiunzione di pagamento regolarmente notificata a mezzo PEC, in data 24 aprile 2024. Ha eccepito inoltre, la legittimità della delibera di revoca notificata all'opponente via PEC il 29.9.2023 essendo l'opponente incorsa in una delle cause di revoca parziale specificamente disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2 del provvedimento di concessione delle agevolazioni, ovvero la concessione in locazione e/o trasferimento dell'attività prima che siano trascorsi
5 anni dal completamento del programma di spesa e, comunque, prima della completa restituzione del finanziamento bancario. Ha concluso, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, per la conferma e dichiarazione del proprio diritto e di quello dell' di procedere ad esecuzione Controparte_2
forzata.
CONSIDERATO
che la doglianza sopra menzionata integra motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 1., c.p.c. (attenendo la censura all' an del diritto di procedere ad esecuzione forzata);
che, in caso di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, 1 comma c.p.c., il Giudice dell'opposizione può sospendere l'efficacia del titolo;
che, pertanto, ai fini della valutazione della richiesta cautelare, occorre esaminare nella vicenda in esame, la sussistenza del fumus boni iuris;
RILEVATO: che la cartella di pagamento opposta n. 10020240059861605000 è stata notificata alla
[...]
al fine del recupero delle agevolazioni di cui al D.L. n.91 del 20 giugno 2017 CP_1
( al Sud) concessele da Invitalia S.p.a. per la realizzazione di un progetto di Per_1
ristorazione con somministrazione “Sciabbo”;
che al Sud” è un incentivo pubblico volto a sostenere la nascita e lo sviluppo di Per_1
nuove attività imprenditoriali e libero-professionali nelle regioni del Mezzogiorno italiano e in alcune aree svantaggiate del Centro. Il programma, operativo dal 2018 e gestito da
è stato istituito dall'art. 1 del D.L. 91/2017 Controparte_3
(convertito con modificazioni dalla L. 123/2017) e disciplinato dal regolamento attuativo
D.M. 9 novembre 2017, n. 174 del . Controparte_4
Che tale regolamento attuativo all'art 13 co. 1 e 2 individua specifiche cause di revoca delle agevolazioni concesse;
che nello specifico, dalla documentazione versata in atti, emerge che con delibera n. di protocollo RSUD0003019, notificata a mezzo PEC 29.09.2023, disponeva la CP_3
revoca parziale di tali agevolazioni, a seguito del riscontro della fattispecie disciplinata proprio dall'art.13, commi 1 (lett. F) e 2, ovvero la cessazione, alienazione o concessione in locazione o trasferimento dell'attività da parte del beneficiario prima che siano trascorsi
5 anni dal completamento del programma di spesa e, comunque, prima della completa restituzione del finanziamento bancario.
RITENUTO:
che l'art.13 del Decreto 9 novembre 2017, n. 174, Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al comma 3 stabilisce che: “la revoca, totale o parziale, è disposta dal Soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione”; al comma 5 che “Il soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Gli importi dovuti per effetto di revoca totale o parziale delle agevolazioni sono versati sul conto corrente intestato a , aperto CP_3
presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 91.
Che, l'ingiunzione di pagamento è un atto con cui (o il ) intima il CP_3 CP_5
pagamento del debito residuo, e che tale atto può essere emesso con diversi strumenti: decreto ingiuntivo ex art. 633 ss. c.p.c. (procedimento civile “monitorio”) o – in alcuni casi specifici – ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 639/1910
(provvedimento esecutivo dell'Amministrazione finanziaria). La competenza dipende dalla fonte dell'incentivo: se si tratta di credito di fonte contrattuale e documentato
(contratto, provvedimento di revoca, ecc.), ricorre al tribunale civile;
per certi CP_3
incentivi pubblici la riscossione può essere svolta tramite Controparte_2
(ex Equitalia), come avvenuto nel caso in oggetto;
[...]
che, inoltre, l'ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910), se non viene opposta nei termini (40 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 3 R.D. 639/1910) diviene definitiva e costituisce titolo esecutivo, ed potrà procedere con il recupero coattivo, potendo CP_3
affidare la riscossione del credito all' , che provvederà Controparte_6
all'emissione di cartella esattoriale.
Che, dunque, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 46/1999, l'ingiunzione di pagamento non è un semplice atto interruttivo della prescrizione, ma costituisce il titolo esecutivo legittimante la formazione della cartella di pagamento e del relativo ruolo esattoriale" (cfr. Corte
d'Appello di Messina, Sentenza n. 141/2024 del 13-02-2024).
Che la cartella di pagamento, emessa sulla base di atto divenuto definitivo, in quanto atto applicativo di atto mai impugnato, e, resosi, pertanto, definitivo, non costituisce atto di accertamento ex novo, sicché non necessita di alcuna motivazione in quanto la presupposta pretesa, poi, iscritta a ruolo tramite la cartella è da intendersi già riconosciuta. La cartella di pagamento, infatti, si esaurisce, in questo caso, in una mera intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso, senza integrare un nuovo ed autonomo atto impositivo (in termini Cass. civ., Sez. V, 03/12/2007, n. 25158, Cass. n. 17937 del
2004, n. 15207 del 2000, Tribunale di Cosenza sent. n. 419-19).
Invero, in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 141/2024 del 13-
02-2024).
Che nel caso in oggetto risulta pienamente rispettata la sequenza procedimentale citata, essendo adeguatamente documentata, e, provata l'avvenuta notifica, a mezzo pec, in data
24.04.24 della ingiunzione di pagamento emessa da nei confronti di CP_3 CP_1
e della successiva cartella di pagamento relativa (notificata in data 27.01.25 a mezzo pec).
Che pertanto, la revoca delle agevolazioni, costituisce unicamente il presupposto per l'insorgenza del credito in capo ad Invitalia S.p.a, in qualità di soggetto gestore della misura incentivante, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, amministrazione titolare di tale misura. (cfr. sentenza tribunale Roma n. 12810-22);
che la circostanza che la delibera di revoca sia sub iudice, ossia oggetto di un giudizio civile instaurato dall'opponente al fine di vederne accertata l'illegittimità, non incide sul carattere della esecutività della pretesa, ovvero sull'attitudine del titolo costituito dalla ordinanza ingiunzione, emessa ai sensi del R.D. 639/1910 e non opposta, ad essere messo in esecuzione ed a fondare la riscossione mediante ruolo.
In assenza di una pronuncia giudiziale inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo, o atto amministrativo contrario adottato in autotutela, il provvedimento fondante l'esecuzione costituisce, pertanto, titolo valido ed idoneo a promuovere la riscossione esattoriale. RITENUTO, pertanto che, alla luce delle considerazioni che precedono e nei limiti della cognizione sommaria che necessariamente caratterizza la fase del presente giudizio, in ordine al motivo di opposizione all'esecuzione, come sopra qualificato, non sussista il fumus boni iuris dell'opposizione e, pertanto, l'istanza debba essere rigettata in ragione della prognosi di infondatezza dell'opposizione
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e letto l'art. 281 quinquies c.p.c. rinvia per la udienza di rimessione della causa in decisione al
25.11.26 assegnando alle parti termine fino a 60 gg prima della prossima udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che queste intendono sottoporre al giudice per la decisione, termine fino a 30 gg prima della udienza per il deposito delle comparse conclusionali e termine fino a 15 gg prima della udienza per il deposito delle memorie di replica;
Letto l'art. 127-ter del Codice di procedura civile, introdotto con il Decreto
Legislativo n. 149 del 2022 ed in vigore dal 1° Gennaio 2023 conseguentemente,
1. DISPONE che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte sintetiche (della lunghezza massima di 2 pagine ciascuna, in ossequio al principio di sinteticità degli atti di cui al novellato art. 121 c.p.c.) contenenti le sole istanze e conclusioni relative alle attività dell'udienza, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare in grado di consentire alla Cancelleria di individuarne la natura), nonché della data di udienza, del numero di procedimento, dei nominativi delle parti e dei difensori patrocinanti ed un prospetto iniziale, chiaro e sintetico, dell'oggetto e della tipologia delle istanze (es. richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i., di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., di ammissione dei mezzi istruttori, di assegnazione della causa in decisione, ecc.);
2. ASSEGNA alle parti costituite termine perentorio fino al giorno dell'udienza ore 9:00 per il deposito telematico di note scritte (precisando fin da ora che ogni eventuale deposito avvenuto dopo lo stesso sarà considerato tardivo e, dunque, inammissibile);
3. INVITA i difensori delle parti a collaborare con la Cancelleria ed a provvedere al deposito telematico delle note scritte anteriormente al termine perentorio di cui al punto 2);
4. AVVERTE le parti che possono opporsi all'udienza così disposta, formulando istanza di trattazione dell'udienza con modalità orale entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, sulla cui istanza il
Giudice provvederà con decreto non impugnabile;
5. AVVERTE le parti che, previa verifica della rituale comunicazione ad esse del presente provvedimento a cura della Cancelleria, essendo la detta udienza sostituita dal deposito telematico di note scritte, il Giudice provvederà entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio per il deposito delle note stesse;
6. AVVERTE le parti che, previa verifica della rituale comunicazione ad esse del presente provvedimento a cura della Cancelleria, che nel caso in cui una di esse non provveda al deposito telematico delle note scritte entro il termine di cui al punto 2) questa si intenderà non comparsa e, nel caso in cui nessuna delle parti provveda al deposito di note telematicamente entro il termine assegnato dal
Giudice, queste si intenderanno non comparse all'udienza e si procederà ai sensi dell'articolo 181/309 c.p.c. e/o all'archiviazione del procedimento e potrà essere assegnato loro un nuovo termine perentorio per il deposito delle note o fissata nuova udienza ex art. 181/309 c.p.c. (anche mediante sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, secondo quanto stabilito dall'articolo 127-ter c.p.c.), spirato il quale senza che sia avvenuto il deposito di note, il Giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione
“udienza sostituita dal deposito di note scritte”.
Salerno, 12.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Maone