CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 353/2020
La Corte d'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SALAZAR MICHELE e dell'avv. CICIARELLO RITA
appellante – appellato incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CATANOSO GAETANO
appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere l'appello e annullare e/o riformare l'appellata sentenza e, voglia per l'effetto, accogliere integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado, interamente trascritta nell'atto di appello, e da ritenersi qui richiamata, e quindi dichiarare la carenza di legittimazione attiva del dott. agr. e comunque rigettare la domanda Controparte_1 dallo stesso proposta per i motivi esposti nell'atto di appello, statuendo che nessuna somma è dovuta dall'appellante. Salvo ogni altro diritto.
Con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi;
per parte appellata: - rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
- condannare il sig. al pagamento in favore del dott. agr. CP_2 CP_1
della somma di euro 34.601,44, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
[...]
- in subordine, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il sig. al pagamento in favore del dott. agr. della somma CP_2 Controparte_1
di euro 27.260,55 oltre accessori di legge;
- condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il 25.06.2020, quale Parte_1
erede di impugnava la sentenza del Tribunale di Locri n. 68/2020 Persona_1 con la quale veniva parzialmente accolta l'opposizione al DI n. 68/2012 proposta il quale veniva condannato al pagamento della somma di € 27.260,55 CP_2
oltre iva e cpa in favore di con compensazione delle spese di lite. Controparte_1
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata nei termini indicati in epigrafe, lamentando:
1. L'omessa pronuncia sul motivo di opposizione riguardante l'eccepito difetto di legittimazione attiva del dott. quale legale rappresentante Controparte_1 dello . Violazione ed omessa applicazione dell'art. 277 Controparte_3
c.p.c.;
2. L'erroneità dell'appellata sentenza sul punto della riduzione del compenso per mancato raggiungimento dello scopo;
3. L'erroneità dell'appellata sentenza sul punto della riduzione del compenso per mancato raggiungimento dello scopo. Omessa formulazione, da parte del
Giudice, dei quesiti da sottoporre al CTU. Violazione dell'art. 191 c.p.c.;
4. L'erroneità dell'appellata sentenza. Omessa pronuncia sulla questione delle somme in precedenza corrisposte e non decurtate. Violazione dell'art. 277 c.p.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 condanna dell'appellante al pagamento della somma di €34.601,44 oltre interessi legali,
pag. 2/9 lamentando l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella determinazione del compenso spettante al professionista.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, occorre precisare che la domanda principale di Controparte_1
(condannare il sig. al pagamento in favore del dott. agr. CP_2 CP_1
della somma di euro 34.601,44, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo)
[...]
costituisce appello incidentale, visto che la sentenza impugnata ha revocato il DI n.
68/2012 con il quale era stato ingiunto il pagamento proprio di detta somma in favore di riconoscendo la fondatezza della pretesa creditoria limitatamente Controparte_1
alla somma di € 27.260,55.
L'appellato, che non era totalmente vittorioso in primo grado, non si limita a riproporre le eccezioni e le difese già sollevate in sede di costituzione nel procedimento di opposizione, ma chiede la riforma della sentenza e l'accoglimento totale della domanda di condanna originariamente proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda (o alla parte di essa) di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa.
Poiché la costituzione dell'appellato è avvenuta solo in data 19.2.2021, rispetto all'udienza – differita d'ufficio – del 25.2.2021, l'appello è da ritenersi inammissibile in quanto tardivo. Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.
Ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello pag. 3/9 incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito. (Cass. Sez. 6, 06/03/2020, n. 6386, Rv. 657292 - 01).
3. L'appello principale è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
3.1. Il primo motivo di appello non può essere accolto.
La sentenza impugnata ha, effettivamente, omesso di esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione, relativamente al difetto di legittimazione attiva di “il sig. aveva Controparte_1 CP_2
espressamente eccepito il difetto di legittimazione attiva del dott. per Controparte_1 avere quest'ultimo agito in sede monitoria in proprio e quale legale rappresentante dello
, assumendo di esserne legale rappresentante, senza produrre Controparte_3
un documento che comprovasse il conferimento della legale rappresentanza in capo ad esso, dott. agr. ovvero che attestasse la costituzione, la Controparte_1 composizione e l'esistenza di uno Studio Associato, specie considerando l'intervenuto decesso del dott. ”. Persona_2
Giova premettere che lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c.. (Cass. Sez. 1, 10/04/2018,
n. 8768, Rv. 648146 - 01). Alla stregua di tale principio, l'avvicendamento di persone diverse, quali rappresentanti dell'associazione professionale, non importa la sostituzione di soggetti diversi nella titolarità dei rapporti facenti capo all'associazione medesima, tenendosi peraltro conto del fatto che l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente e, in proposito, il relativo accertamento costituisce compito devoluto al giudice del merito(cfr. Cass. n. 8853 del 2007).
pag. 4/9 Nell'ambito del rapporto che instaura tra il cliente e i professionisti associati di uno studio professionale, si presume che ciascuno di tali professionisti, nell'espletamento dello incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisca, oltre che per sè, anche per gli altri, secondo il principio della rappresentanza reciproca, sicché, in mancanza di esplicite limitazioni o previsioni in contrario, come il cliente che ha ricevuto la prestazione dai professionisti congiuntamente può corrispondere il compenso a uno solo di essi con effetti liberatori, così ciascuno dei professionisti è legittimato a chiedere l'intero compenso per l'opera prestata, ancorché sia sopravvenuta la morte di uno degli associati, trattandosi di rapporto di mandato e rappresentanza costituito anche nell'interesse del mandatario.
Nel caso in esame, è pacifico che il rapporto professionale si era instaurato tra e lo studio professionale di cui certamente è rappresentante CP_2 CP_1
il dr. che pertanto poteva agire per conto dello studio Persona_3
associato. La giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. n. 8358 del 2020) si riferisce al diverso caso della capacità dell'associazione professionale di concludere contratti che non fossero di mera consulenza ma riguardassero la difesa in giudizio dei clienti, data la natura personale dell'attività oggetto del mandato professionale.
Nel caso in esame, invece, è pacifico che l'incarico era stato conferito allo studio e la contestazione dell'opponente riguarda la rappresentanza in capo a uno CP_1
degli associati, ossia Si tratta di eccezione infondata, visto che la Controparte_1
“rappresentanza” dell'appellato rispetto allo studio era dimostrata dalla sua CP_1
sottoscrizione per conto dello studio sui progetti e sulla documentazione CP_1
utilizzata da CP_2
La richiesta di liquidazione della parcella al Consiglio dell'Ordine professionale da parte del solo non implica quindi carenza di legittimazione passiva, sia in CP_1
quanto la richiesta di pagamento si fonda sul rapporto contrattuale e non sulla liquidazione ad opera del Consiglio dell'Ordine, sia in quanto ciascuno dei titolari dell'associazione può agire per conto della associazione professionale anche senza spenderne il nome. Né può rilevare, ai fini della determinazione della legittimazione ad agire, l'intervenuto decesso dell'unico altro componente dello Studio associato,
pag. 5/9 circostanza che anzi depone per l'assoluta coincidenza tra la persona del dr. CP_1
ed il titolare dello Studio professionale.
[...]
3.2. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riferiti all'errata valutazione del giudice di prime cure rispetto alla richiesta di riduzione del compenso, che non era legata al mancato raggiungimento dello scopo – come affermato dalla sentenza impugnata – ma all'accordo stipulato tra le parti, ed all'avvenuto pagamento.
L'appellante sostiene quindi l'erroneità della determinazione dei compensi spettanti per le seguenti attività, non per il mancato raggiungimento dell'obiettivo ma sulla scorta dell'accordo stipulato dalle parti delle parti.
La sentenza impugnata non ha ritenuto che i compensi richiesti dal professionista fossero stati correttamente calcolati, ma ha tenuto conto delle eccezioni dell'opponente:
A) Progetto di imboschimento per l'azienda agricola finanziato con i fondi del
Programma 1998-1999 del Reg. CEE 2080/92: prevedeva la corresponsione di un compenso a percentuale nella misura del 7% dell'importo finanziato, limitatamente alla progettazione ed alla manutenzione, dal quale erano esclusi i mancati redditi.
B) Progetto di miglioramento per la realizzazione di attività agrituristica dell'azienda agricola in Placanica finanziato con i fondi previsti dal POR
Calabria parte FEOGA, Asse IV, Misura 4.10 approvata con DDG n. 551 del
Dip. Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria: era stato convenuto un compenso a percentuale nella misura del 10% dell'importo finanziato da dividersi in quota al 50% tra il dott. agr. e Controparte_1
l'arch. . Persona_4
C) Progetto di miglioramento fondiario dell'azienda agricola in Placanica consistente nella riconversione di un agrumeto finanziato con i fondi del Piano
Agrumi della Regione Calabria – legge n. 423/1998: era stato convenuto un compenso di € 6.713,87, di cui il 50% dovuto per la progettazione, progetto poi non realizzato.
D) Attività di redazione di consulenza tecnica da depositare nel giudizio promosso contro il per ottenere il risarcimento dei danni derivati da Controparte_4
pag. 6/9 eventi calamitosi sulla superficie imboschita di cui al progetto sub A) tra le parti era stato convenuto un compenso di € 4.504,23: l'accordo è intervenuto tra i sigg.ri e , da una parte, e il dott. CP_2 Controparte_5 [...]
dall'altra, con corresponsione del compenso in favore di quest'ultimo. Per_2
In difetto di contratto specifico tra le parti per la determinazione dei compensi, il giudice di prime cure ha conferito al ctu l'incarico di calcolare i compensi sulla scorta delle previsioni del bando, che prevedeva per il progetto sub A) il pagamento di €
14.546,54 per “spese generali”, ossia una somma parti al 7% per l'attività di progettazione e manutenzione per la somma ammessa – irrilevante a questi fini l'intervenuta calamità che ha ridotto la superficie. La medesima conclusione può trarsi per il progetto sub B), per il quale la somma spettante allo studio professionale era pari ad € 9.357,07, e per il progetto sub C) 3.356,94. Nulla è stato riconosciuto in sentenza per l'attività sub D).
La valutazione effettuata dal ctu appare quindi coerente con la documentazione acquisita nel corso del giudizio, non potendosi tenere conto della riduzione della superficie ammessa per l'intervenuto incendio, visto che l'attività professionale era già stata svolta ed anzi risulta ulteriore attività per consentire al proprietario di non perdere gli aiuti per la restante parte di terreni.
2.3. L'ultimo motivo di impugnazione, relativo all'intervenuto pagamento delle somme richieste dall'opposto, è invece fondato.
Il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di intervenuto pagamento, nonostante la specifica difesa di parte opponente sul punto e la documentazione prodotta. aveva, infatti, depositato la copia di 10 CP_2
assegni bancari per un totale di € 42.551,32, che l'opposto aveva contestato in quanto riferiti ad altri rapporti tra le parti, ed ha sostenuto l'intervenuto riconoscimento del pagamento della somma di € 36.650,56, ossia somma superiore a quella riconosciuta come dovuta in sentenza.
La difesa dell'appellante erra nel ritenere che la produzione degli assegni determini costituisca la prova del pagamento del credito azionato. Non è, infatti, sufficiente la semplice allegazione di assegni per fornire la prova di un pagamento avente efficacia estintiva se eseguito con riferimento ad un determinato credito.
pag. 7/9 L'onere probatorio in relazione al pagamento con assegni grava in capo al debitore che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, allorché vi sia contestazione da parte del creditore, come nel caso in esame.
In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
(Cass. Sez. 2, 25/09/2023, n. 27247, Rv. 669151 - 01).
I pagamenti confermati dal creditore, e già ammessi nel ricorso per decreto ingiuntivo, sono quindi pari ad € 36.650,56, e detta somma è superiore a quella riconosciuta in sentenza come dovuta per le attività svolte dallo studio professionale in favore di
Nella sentenza di primo grado, infatti, non si tiene conto CP_2 dell'intervenuto pagamento di una parte dei compensi, nonostante l'espressa menzione del pagamento sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia nella difesa dell'opponente.
Trattandosi di pagamento satisfattivo del credito accertato come dovuto in primo grado, la richiesta di condanna al pagamento dei compensi professionali, originariamente proposta dall'opposto ed odierno appellato, risulta infondata.
In accoglimento del gravame, pertanto, si deve riformare la sentenza impugnata accogliendo totalmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, non risultando alcuna somma residua esigibile in capo all'opposto.
4. L'accoglimento dell'appello principale e la conseguente riforma della sentenza di primo grado impongono la revisione della pronuncia sulle spese di lite, che devono essere poste a carico della parte soccombente.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad € 52.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore pag. 8/9 anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 3.809,00 per il primo grado (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale); € 4.996,00 per il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale). Le spese di ctu, nella misura liquidata in primo grado, devono essere poste interamente a carico di parte appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 68/2020, così Controparte_1
provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie totalmente l'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 648,50 spese ed € 8.805,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
3. pone definitivamente a carico di le spese di ctu, nella misura già Controparte_1
liquidata in separato provvedimento nel corso del giudizio di primo grado;
4. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di CP_1
in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo
[...]
unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 10.06.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 353/2020
La Corte d'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SALAZAR MICHELE e dell'avv. CICIARELLO RITA
appellante – appellato incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CATANOSO GAETANO
appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere l'appello e annullare e/o riformare l'appellata sentenza e, voglia per l'effetto, accogliere integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado, interamente trascritta nell'atto di appello, e da ritenersi qui richiamata, e quindi dichiarare la carenza di legittimazione attiva del dott. agr. e comunque rigettare la domanda Controparte_1 dallo stesso proposta per i motivi esposti nell'atto di appello, statuendo che nessuna somma è dovuta dall'appellante. Salvo ogni altro diritto.
Con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi;
per parte appellata: - rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
- condannare il sig. al pagamento in favore del dott. agr. CP_2 CP_1
della somma di euro 34.601,44, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
[...]
- in subordine, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il sig. al pagamento in favore del dott. agr. della somma CP_2 Controparte_1
di euro 27.260,55 oltre accessori di legge;
- condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il 25.06.2020, quale Parte_1
erede di impugnava la sentenza del Tribunale di Locri n. 68/2020 Persona_1 con la quale veniva parzialmente accolta l'opposizione al DI n. 68/2012 proposta il quale veniva condannato al pagamento della somma di € 27.260,55 CP_2
oltre iva e cpa in favore di con compensazione delle spese di lite. Controparte_1
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata nei termini indicati in epigrafe, lamentando:
1. L'omessa pronuncia sul motivo di opposizione riguardante l'eccepito difetto di legittimazione attiva del dott. quale legale rappresentante Controparte_1 dello . Violazione ed omessa applicazione dell'art. 277 Controparte_3
c.p.c.;
2. L'erroneità dell'appellata sentenza sul punto della riduzione del compenso per mancato raggiungimento dello scopo;
3. L'erroneità dell'appellata sentenza sul punto della riduzione del compenso per mancato raggiungimento dello scopo. Omessa formulazione, da parte del
Giudice, dei quesiti da sottoporre al CTU. Violazione dell'art. 191 c.p.c.;
4. L'erroneità dell'appellata sentenza. Omessa pronuncia sulla questione delle somme in precedenza corrisposte e non decurtate. Violazione dell'art. 277 c.p.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 condanna dell'appellante al pagamento della somma di €34.601,44 oltre interessi legali,
pag. 2/9 lamentando l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella determinazione del compenso spettante al professionista.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, occorre precisare che la domanda principale di Controparte_1
(condannare il sig. al pagamento in favore del dott. agr. CP_2 CP_1
della somma di euro 34.601,44, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo)
[...]
costituisce appello incidentale, visto che la sentenza impugnata ha revocato il DI n.
68/2012 con il quale era stato ingiunto il pagamento proprio di detta somma in favore di riconoscendo la fondatezza della pretesa creditoria limitatamente Controparte_1
alla somma di € 27.260,55.
L'appellato, che non era totalmente vittorioso in primo grado, non si limita a riproporre le eccezioni e le difese già sollevate in sede di costituzione nel procedimento di opposizione, ma chiede la riforma della sentenza e l'accoglimento totale della domanda di condanna originariamente proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda (o alla parte di essa) di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa.
Poiché la costituzione dell'appellato è avvenuta solo in data 19.2.2021, rispetto all'udienza – differita d'ufficio – del 25.2.2021, l'appello è da ritenersi inammissibile in quanto tardivo. Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.
Ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello pag. 3/9 incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito. (Cass. Sez. 6, 06/03/2020, n. 6386, Rv. 657292 - 01).
3. L'appello principale è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
3.1. Il primo motivo di appello non può essere accolto.
La sentenza impugnata ha, effettivamente, omesso di esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione, relativamente al difetto di legittimazione attiva di “il sig. aveva Controparte_1 CP_2
espressamente eccepito il difetto di legittimazione attiva del dott. per Controparte_1 avere quest'ultimo agito in sede monitoria in proprio e quale legale rappresentante dello
, assumendo di esserne legale rappresentante, senza produrre Controparte_3
un documento che comprovasse il conferimento della legale rappresentanza in capo ad esso, dott. agr. ovvero che attestasse la costituzione, la Controparte_1 composizione e l'esistenza di uno Studio Associato, specie considerando l'intervenuto decesso del dott. ”. Persona_2
Giova premettere che lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c.. (Cass. Sez. 1, 10/04/2018,
n. 8768, Rv. 648146 - 01). Alla stregua di tale principio, l'avvicendamento di persone diverse, quali rappresentanti dell'associazione professionale, non importa la sostituzione di soggetti diversi nella titolarità dei rapporti facenti capo all'associazione medesima, tenendosi peraltro conto del fatto che l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente e, in proposito, il relativo accertamento costituisce compito devoluto al giudice del merito(cfr. Cass. n. 8853 del 2007).
pag. 4/9 Nell'ambito del rapporto che instaura tra il cliente e i professionisti associati di uno studio professionale, si presume che ciascuno di tali professionisti, nell'espletamento dello incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisca, oltre che per sè, anche per gli altri, secondo il principio della rappresentanza reciproca, sicché, in mancanza di esplicite limitazioni o previsioni in contrario, come il cliente che ha ricevuto la prestazione dai professionisti congiuntamente può corrispondere il compenso a uno solo di essi con effetti liberatori, così ciascuno dei professionisti è legittimato a chiedere l'intero compenso per l'opera prestata, ancorché sia sopravvenuta la morte di uno degli associati, trattandosi di rapporto di mandato e rappresentanza costituito anche nell'interesse del mandatario.
Nel caso in esame, è pacifico che il rapporto professionale si era instaurato tra e lo studio professionale di cui certamente è rappresentante CP_2 CP_1
il dr. che pertanto poteva agire per conto dello studio Persona_3
associato. La giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. n. 8358 del 2020) si riferisce al diverso caso della capacità dell'associazione professionale di concludere contratti che non fossero di mera consulenza ma riguardassero la difesa in giudizio dei clienti, data la natura personale dell'attività oggetto del mandato professionale.
Nel caso in esame, invece, è pacifico che l'incarico era stato conferito allo studio e la contestazione dell'opponente riguarda la rappresentanza in capo a uno CP_1
degli associati, ossia Si tratta di eccezione infondata, visto che la Controparte_1
“rappresentanza” dell'appellato rispetto allo studio era dimostrata dalla sua CP_1
sottoscrizione per conto dello studio sui progetti e sulla documentazione CP_1
utilizzata da CP_2
La richiesta di liquidazione della parcella al Consiglio dell'Ordine professionale da parte del solo non implica quindi carenza di legittimazione passiva, sia in CP_1
quanto la richiesta di pagamento si fonda sul rapporto contrattuale e non sulla liquidazione ad opera del Consiglio dell'Ordine, sia in quanto ciascuno dei titolari dell'associazione può agire per conto della associazione professionale anche senza spenderne il nome. Né può rilevare, ai fini della determinazione della legittimazione ad agire, l'intervenuto decesso dell'unico altro componente dello Studio associato,
pag. 5/9 circostanza che anzi depone per l'assoluta coincidenza tra la persona del dr. CP_1
ed il titolare dello Studio professionale.
[...]
3.2. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riferiti all'errata valutazione del giudice di prime cure rispetto alla richiesta di riduzione del compenso, che non era legata al mancato raggiungimento dello scopo – come affermato dalla sentenza impugnata – ma all'accordo stipulato tra le parti, ed all'avvenuto pagamento.
L'appellante sostiene quindi l'erroneità della determinazione dei compensi spettanti per le seguenti attività, non per il mancato raggiungimento dell'obiettivo ma sulla scorta dell'accordo stipulato dalle parti delle parti.
La sentenza impugnata non ha ritenuto che i compensi richiesti dal professionista fossero stati correttamente calcolati, ma ha tenuto conto delle eccezioni dell'opponente:
A) Progetto di imboschimento per l'azienda agricola finanziato con i fondi del
Programma 1998-1999 del Reg. CEE 2080/92: prevedeva la corresponsione di un compenso a percentuale nella misura del 7% dell'importo finanziato, limitatamente alla progettazione ed alla manutenzione, dal quale erano esclusi i mancati redditi.
B) Progetto di miglioramento per la realizzazione di attività agrituristica dell'azienda agricola in Placanica finanziato con i fondi previsti dal POR
Calabria parte FEOGA, Asse IV, Misura 4.10 approvata con DDG n. 551 del
Dip. Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria: era stato convenuto un compenso a percentuale nella misura del 10% dell'importo finanziato da dividersi in quota al 50% tra il dott. agr. e Controparte_1
l'arch. . Persona_4
C) Progetto di miglioramento fondiario dell'azienda agricola in Placanica consistente nella riconversione di un agrumeto finanziato con i fondi del Piano
Agrumi della Regione Calabria – legge n. 423/1998: era stato convenuto un compenso di € 6.713,87, di cui il 50% dovuto per la progettazione, progetto poi non realizzato.
D) Attività di redazione di consulenza tecnica da depositare nel giudizio promosso contro il per ottenere il risarcimento dei danni derivati da Controparte_4
pag. 6/9 eventi calamitosi sulla superficie imboschita di cui al progetto sub A) tra le parti era stato convenuto un compenso di € 4.504,23: l'accordo è intervenuto tra i sigg.ri e , da una parte, e il dott. CP_2 Controparte_5 [...]
dall'altra, con corresponsione del compenso in favore di quest'ultimo. Per_2
In difetto di contratto specifico tra le parti per la determinazione dei compensi, il giudice di prime cure ha conferito al ctu l'incarico di calcolare i compensi sulla scorta delle previsioni del bando, che prevedeva per il progetto sub A) il pagamento di €
14.546,54 per “spese generali”, ossia una somma parti al 7% per l'attività di progettazione e manutenzione per la somma ammessa – irrilevante a questi fini l'intervenuta calamità che ha ridotto la superficie. La medesima conclusione può trarsi per il progetto sub B), per il quale la somma spettante allo studio professionale era pari ad € 9.357,07, e per il progetto sub C) 3.356,94. Nulla è stato riconosciuto in sentenza per l'attività sub D).
La valutazione effettuata dal ctu appare quindi coerente con la documentazione acquisita nel corso del giudizio, non potendosi tenere conto della riduzione della superficie ammessa per l'intervenuto incendio, visto che l'attività professionale era già stata svolta ed anzi risulta ulteriore attività per consentire al proprietario di non perdere gli aiuti per la restante parte di terreni.
2.3. L'ultimo motivo di impugnazione, relativo all'intervenuto pagamento delle somme richieste dall'opposto, è invece fondato.
Il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di intervenuto pagamento, nonostante la specifica difesa di parte opponente sul punto e la documentazione prodotta. aveva, infatti, depositato la copia di 10 CP_2
assegni bancari per un totale di € 42.551,32, che l'opposto aveva contestato in quanto riferiti ad altri rapporti tra le parti, ed ha sostenuto l'intervenuto riconoscimento del pagamento della somma di € 36.650,56, ossia somma superiore a quella riconosciuta come dovuta in sentenza.
La difesa dell'appellante erra nel ritenere che la produzione degli assegni determini costituisca la prova del pagamento del credito azionato. Non è, infatti, sufficiente la semplice allegazione di assegni per fornire la prova di un pagamento avente efficacia estintiva se eseguito con riferimento ad un determinato credito.
pag. 7/9 L'onere probatorio in relazione al pagamento con assegni grava in capo al debitore che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, allorché vi sia contestazione da parte del creditore, come nel caso in esame.
In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
(Cass. Sez. 2, 25/09/2023, n. 27247, Rv. 669151 - 01).
I pagamenti confermati dal creditore, e già ammessi nel ricorso per decreto ingiuntivo, sono quindi pari ad € 36.650,56, e detta somma è superiore a quella riconosciuta in sentenza come dovuta per le attività svolte dallo studio professionale in favore di
Nella sentenza di primo grado, infatti, non si tiene conto CP_2 dell'intervenuto pagamento di una parte dei compensi, nonostante l'espressa menzione del pagamento sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia nella difesa dell'opponente.
Trattandosi di pagamento satisfattivo del credito accertato come dovuto in primo grado, la richiesta di condanna al pagamento dei compensi professionali, originariamente proposta dall'opposto ed odierno appellato, risulta infondata.
In accoglimento del gravame, pertanto, si deve riformare la sentenza impugnata accogliendo totalmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, non risultando alcuna somma residua esigibile in capo all'opposto.
4. L'accoglimento dell'appello principale e la conseguente riforma della sentenza di primo grado impongono la revisione della pronuncia sulle spese di lite, che devono essere poste a carico della parte soccombente.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad € 52.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore pag. 8/9 anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 3.809,00 per il primo grado (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale); € 4.996,00 per il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale). Le spese di ctu, nella misura liquidata in primo grado, devono essere poste interamente a carico di parte appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 68/2020, così Controparte_1
provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie totalmente l'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 648,50 spese ed € 8.805,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
3. pone definitivamente a carico di le spese di ctu, nella misura già Controparte_1
liquidata in separato provvedimento nel corso del giudizio di primo grado;
4. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di CP_1
in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo
[...]
unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 10.06.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9