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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3889/2024 promossa da: con l'Avv. POLIMENO ANDREA Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. BELELLI MASSIMO Controparte_1
CONVENUTO/I
IA Controparte_2
con l'avv. LODOVICA MORO
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione al precetto ed al fermo amministrativo .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione al precetto ed al fermo amministrativo ,l'attore sig. Parte_1 proponeva opposizione al fermo amministrativo e alla cartella esattoriale n. 11720190011686655000 relativa alle rate di mutuo agevolato oltre ad interessi e sanzioni pari ad € 12464,83 , chiedendo previa sospensione dell'efficacia esecutiva , che venisse accertata la nullità della predetta cartella in quanto mai notificata e per intervenuta prescrizione del credito . Inoltre l'attore , oltre al fumus , eccepiva il periculum in mora legato al danno grave ed irreparabile legato alla mancata sospensione della cartella esattoriale . Con comparsa di costituzione è risposta si costituiva in giudizio
[...]
( Controparte_3
d'ora in poi solo per comodità ) quale Ente impositore , la quale rilevava l'infondatezza CP_3 dell'opposizione e la carenza dei gravi motivi legati al fumus ed al periculum in mora e ritenendo infondata l'eccezione relativa alla prescrizione del credito , sussistendo una serie di atti interruttivi della prescrizione . Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio l' Controparte_4
( d'ora in poi per comodità ) , la quale riteneva infondata l'opposizione
[...] CP_5 all'esecuzione ,poiché la cartella esattoriale risultava notificata regolarmente al debitore opponente , pagina 1 di 5 evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'eccezione relativa alla prescrizione del credito , ritenendo legittimato solo l'Ente Impositore IA , non potendo accettare il contraddittorio su attività poste in essere da un altro soggetto giuridico .
Lo scrivente giudicante , a scioglimento della riserva , non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei gravi motivi e mancanza dei presupposti legati al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “ , rilevando la regolarità della notifica della cartella esattoriale e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla prescrizione del credito vantato da . CP_3
Alla prima udienza della fase di merito ,le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta per la decisione . La causa ,meramente documentale , e ritenuta matura per la decisione veniva rinviata all'udienza del 1/4/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma , con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie difensive finali . Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione .
L'opposizione alla cartella di pagamento ed al fermo amministrativo è infondata e va pertanto rigettata. Le motivazioni poste a base della presente opposizione , attengono alla mancata notificazione della cartella di pagamento n. 11720190011686655000 e alla prescrizione del credito posto in riscossione prima della notifica della predetta cartella di pagamento .
In relazione all'eccepita mancata notifica della sopra citata cartella di pagamento , si evidenzia come la stessa sia stata regolarmente notificata al debitore opponente in data 20/12/2019 , come risultante dal referto e dai ruoli di cui sono stati prodotti gli estratti ( come da doc. n. 2 ) .
A tale riguardo , si osserva come la sopra indicata documentazione rientra nella categoria degli atti pubblici ai sensi dell'art. 2699 cc , facendo prova fino a querela di falso , unitamente alla data con la quale viene attestata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento ( in questo senso Cass civ n. 7946/2018 , Cass civ n. 12888/2015 ).
Per quanto riguarda l'eccezione relativa al credito vantato da , occorre , in via preliminare CP_3
, fare riferimento alle modalità con cui è sorto il rapporto contrattuale tre l'opponente debitore e l'Ente Impositore . CP_3 Infatti dopo l'approvazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ex lege n. 185/2000 , presentata dall'opponente sig. ad intraprendere un'attività di frutticultura biologica Parte_2 e la stipula del relativo contratto ( all. n. 2 ) , ha versato all'opponente l'importo CP_3 complessivo di € 30.649,54 ( all. n. 3,4 ) . Il beneficiario sig. dopo i primi versamenti , rimaneva inadempiente per i ratei successivi Pt_1 come da piano di ammortamento , e conseguentemente provvedeva ad inviare numerosi CP_3 solleciti ed una diffida tra maggio e settembre 2007 (all. n. 5,6,7,8 ).
Come conseguenza della reiterata inadempienza del sig. , revocava il Pt_1 CP_3 finanziamento concesso e successivamente in data 08.3.2027 , comunicava all'opponente CP_3 la risoluzione delle agevolazioni richieste e la restituzione delle somme erogate pari ad € 10.573,23 oltre gli interessi maturati .
A fronte della persistente morosità IA ha ingiunto il pagamento delle somme dovute mediante ingiunzione prot. 85654 del 10/12/2018 .
La predetta ingiunzione di pagamento , immediatamente esecutiva , è stata disposta ai sensi del decreto dell'Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2008 , in base al quale la società esponente è stata pagina 2 di 5 autorizzata alla riscossione coattiva del credito vantato , mediante ruolo dei crediti , previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze . Decorso il termine di 30 giorni ed in assenza di opposizione all'ingiunzione di pagamento ,
procedeva alla formazione del ruolo e trasferendo la posizione in sofferenza al CP_3 concessionario preposto all'esazione sul territorio nazionale , il quale notificava la cartella al debitore opponente .
Infatti notificava la cartella di pagamento in data 20.12.2019 al debitore opponente sig. CP_5
, cartella mai impugnata dallo stesso. Pt_1 In data 20.5.2024 notificava all'opponente il preavviso di fermo amministrativo del veicolo di CP_5 sua proprietà in relazione al pagamento delle somme contenute nella cartella di pagamento . Risulta , pertanto , che il credito oggetto dell'ingiunzione da parte di e la successiva CP_3 cartella di pagamento non sono mai oggetto di impugnazione da parte del debitore opponente .
In relazione alla prescrizione del credito , il ricorrente ritiene che il credito maturato e posto in riscossione prima dell'emissione della cartella sia prescritto , pensando che il termine per la prescrizione decorra dal 12.12.2000, data dell'erogazione della sovvenzione . Inoltre l'attore ritiene che nessuna richiesta di pagamento sia stata inviata da al CP_3 dal 2000 al 23.3.2017 . Pt_1
A tale riguardo occorre precisare che , contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice , la prescrizione decennale comincia a decorrere dalla data dell'ultimo rateo del piano di ammortamento , risalente alla data del 31.12.2006 .
Inoltre , come risultante da documentazione agli atti , ha interrotto la prescrizione con il CP_3 sollecito del maggio 2007 , poi con la diffida del settembre 2007 a cui seguiva la risoluzione del contratto , avvenuta in data 08.3.2017 , ed in seguito la notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 28.10.2018 ( come da all n. 6,7,8 ). A seguito della notifica della predetta ingiunzione , regolarmente ricevuta dall'attore , lo stesso non ha impugnato la predetta ingiunzione , determinando l'effetto dell'irretrattabilità del credito . Pertanto la mancata impugnazione dell'atto , determina l'impossibilità di eccepire la prescrizione negli atti successivi e l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'atto non può essere più opposta . A tale riguardo il avrebbe dovuto impugnare l'ingiunzione notificata da in Pt_1 CP_3 data 28.10.2018 eccependo la prescrizione , oppure mediante l'impugnazione della Cartella esattoriale notificata da in data 20.12.2019 , fermo restando che non vi erano comunque i presupposti per CP_5 eccepire la prescrizione del credito , in considerazione degli atti interruttivi della prescrizione , come indicati in narrativa .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone :
1. Rigetta l'opposizione all'esecuzione ( alla cartella esattoriale n.11720190011686655000 ed al fermo amministrativo n. 1178020240008717000 )
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta Controparte_6
che si liquidano per compensi professionali in € 5077,00 oltre
[...]
pagina 3 di 5 spese generali 15% oltre CPA ed IVA;
condanna altresì l'attore alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_4
che si liquidano per compensi professionali in € 5.077,00 con distrazione in
[...] favore dell'avv. MASSIMO BELELLI quale antistatario .
Bergamo , 22/5/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3889/2024 promossa da: con l'Avv. POLIMENO ANDREA Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. BELELLI MASSIMO Controparte_1
CONVENUTO/I
IA Controparte_2
con l'avv. LODOVICA MORO
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione al precetto ed al fermo amministrativo .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione al precetto ed al fermo amministrativo ,l'attore sig. Parte_1 proponeva opposizione al fermo amministrativo e alla cartella esattoriale n. 11720190011686655000 relativa alle rate di mutuo agevolato oltre ad interessi e sanzioni pari ad € 12464,83 , chiedendo previa sospensione dell'efficacia esecutiva , che venisse accertata la nullità della predetta cartella in quanto mai notificata e per intervenuta prescrizione del credito . Inoltre l'attore , oltre al fumus , eccepiva il periculum in mora legato al danno grave ed irreparabile legato alla mancata sospensione della cartella esattoriale . Con comparsa di costituzione è risposta si costituiva in giudizio
[...]
( Controparte_3
d'ora in poi solo per comodità ) quale Ente impositore , la quale rilevava l'infondatezza CP_3 dell'opposizione e la carenza dei gravi motivi legati al fumus ed al periculum in mora e ritenendo infondata l'eccezione relativa alla prescrizione del credito , sussistendo una serie di atti interruttivi della prescrizione . Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio l' Controparte_4
( d'ora in poi per comodità ) , la quale riteneva infondata l'opposizione
[...] CP_5 all'esecuzione ,poiché la cartella esattoriale risultava notificata regolarmente al debitore opponente , pagina 1 di 5 evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'eccezione relativa alla prescrizione del credito , ritenendo legittimato solo l'Ente Impositore IA , non potendo accettare il contraddittorio su attività poste in essere da un altro soggetto giuridico .
Lo scrivente giudicante , a scioglimento della riserva , non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei gravi motivi e mancanza dei presupposti legati al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “ , rilevando la regolarità della notifica della cartella esattoriale e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla prescrizione del credito vantato da . CP_3
Alla prima udienza della fase di merito ,le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta per la decisione . La causa ,meramente documentale , e ritenuta matura per la decisione veniva rinviata all'udienza del 1/4/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma , con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie difensive finali . Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione .
L'opposizione alla cartella di pagamento ed al fermo amministrativo è infondata e va pertanto rigettata. Le motivazioni poste a base della presente opposizione , attengono alla mancata notificazione della cartella di pagamento n. 11720190011686655000 e alla prescrizione del credito posto in riscossione prima della notifica della predetta cartella di pagamento .
In relazione all'eccepita mancata notifica della sopra citata cartella di pagamento , si evidenzia come la stessa sia stata regolarmente notificata al debitore opponente in data 20/12/2019 , come risultante dal referto e dai ruoli di cui sono stati prodotti gli estratti ( come da doc. n. 2 ) .
A tale riguardo , si osserva come la sopra indicata documentazione rientra nella categoria degli atti pubblici ai sensi dell'art. 2699 cc , facendo prova fino a querela di falso , unitamente alla data con la quale viene attestata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento ( in questo senso Cass civ n. 7946/2018 , Cass civ n. 12888/2015 ).
Per quanto riguarda l'eccezione relativa al credito vantato da , occorre , in via preliminare CP_3
, fare riferimento alle modalità con cui è sorto il rapporto contrattuale tre l'opponente debitore e l'Ente Impositore . CP_3 Infatti dopo l'approvazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ex lege n. 185/2000 , presentata dall'opponente sig. ad intraprendere un'attività di frutticultura biologica Parte_2 e la stipula del relativo contratto ( all. n. 2 ) , ha versato all'opponente l'importo CP_3 complessivo di € 30.649,54 ( all. n. 3,4 ) . Il beneficiario sig. dopo i primi versamenti , rimaneva inadempiente per i ratei successivi Pt_1 come da piano di ammortamento , e conseguentemente provvedeva ad inviare numerosi CP_3 solleciti ed una diffida tra maggio e settembre 2007 (all. n. 5,6,7,8 ).
Come conseguenza della reiterata inadempienza del sig. , revocava il Pt_1 CP_3 finanziamento concesso e successivamente in data 08.3.2027 , comunicava all'opponente CP_3 la risoluzione delle agevolazioni richieste e la restituzione delle somme erogate pari ad € 10.573,23 oltre gli interessi maturati .
A fronte della persistente morosità IA ha ingiunto il pagamento delle somme dovute mediante ingiunzione prot. 85654 del 10/12/2018 .
La predetta ingiunzione di pagamento , immediatamente esecutiva , è stata disposta ai sensi del decreto dell'Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2008 , in base al quale la società esponente è stata pagina 2 di 5 autorizzata alla riscossione coattiva del credito vantato , mediante ruolo dei crediti , previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze . Decorso il termine di 30 giorni ed in assenza di opposizione all'ingiunzione di pagamento ,
procedeva alla formazione del ruolo e trasferendo la posizione in sofferenza al CP_3 concessionario preposto all'esazione sul territorio nazionale , il quale notificava la cartella al debitore opponente .
Infatti notificava la cartella di pagamento in data 20.12.2019 al debitore opponente sig. CP_5
, cartella mai impugnata dallo stesso. Pt_1 In data 20.5.2024 notificava all'opponente il preavviso di fermo amministrativo del veicolo di CP_5 sua proprietà in relazione al pagamento delle somme contenute nella cartella di pagamento . Risulta , pertanto , che il credito oggetto dell'ingiunzione da parte di e la successiva CP_3 cartella di pagamento non sono mai oggetto di impugnazione da parte del debitore opponente .
In relazione alla prescrizione del credito , il ricorrente ritiene che il credito maturato e posto in riscossione prima dell'emissione della cartella sia prescritto , pensando che il termine per la prescrizione decorra dal 12.12.2000, data dell'erogazione della sovvenzione . Inoltre l'attore ritiene che nessuna richiesta di pagamento sia stata inviata da al CP_3 dal 2000 al 23.3.2017 . Pt_1
A tale riguardo occorre precisare che , contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice , la prescrizione decennale comincia a decorrere dalla data dell'ultimo rateo del piano di ammortamento , risalente alla data del 31.12.2006 .
Inoltre , come risultante da documentazione agli atti , ha interrotto la prescrizione con il CP_3 sollecito del maggio 2007 , poi con la diffida del settembre 2007 a cui seguiva la risoluzione del contratto , avvenuta in data 08.3.2017 , ed in seguito la notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 28.10.2018 ( come da all n. 6,7,8 ). A seguito della notifica della predetta ingiunzione , regolarmente ricevuta dall'attore , lo stesso non ha impugnato la predetta ingiunzione , determinando l'effetto dell'irretrattabilità del credito . Pertanto la mancata impugnazione dell'atto , determina l'impossibilità di eccepire la prescrizione negli atti successivi e l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'atto non può essere più opposta . A tale riguardo il avrebbe dovuto impugnare l'ingiunzione notificata da in Pt_1 CP_3 data 28.10.2018 eccependo la prescrizione , oppure mediante l'impugnazione della Cartella esattoriale notificata da in data 20.12.2019 , fermo restando che non vi erano comunque i presupposti per CP_5 eccepire la prescrizione del credito , in considerazione degli atti interruttivi della prescrizione , come indicati in narrativa .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone :
1. Rigetta l'opposizione all'esecuzione ( alla cartella esattoriale n.11720190011686655000 ed al fermo amministrativo n. 1178020240008717000 )
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta Controparte_6
che si liquidano per compensi professionali in € 5077,00 oltre
[...]
pagina 3 di 5 spese generali 15% oltre CPA ed IVA;
condanna altresì l'attore alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_4
che si liquidano per compensi professionali in € 5.077,00 con distrazione in
[...] favore dell'avv. MASSIMO BELELLI quale antistatario .
Bergamo , 22/5/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
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