Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01346/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Checchetto e Roberta Agnoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. -OMISSIS- pubblicato in pari data, con il quale sono stati pubblicati gli esiti della prova scritta, concorso straordinario DD. 510/2020 e DD 783/2020 per la classe di concorso AE24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Russo) (DOC. 1) e allegato elenco dei candidati ammessi (DOC. 2) che hanno superato la prova scritta, nella parte in cui non compare il nominativo della ricorrente;
- della e-mail del 04.06.2021 con la quale l'USR Liguria comunicava alla ricorrente gli esiti della prova scritta e la pubblicazione del relativo decreto (DOC. 3);
- del provvedimento prot. -OMISSIS-con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la Classe di Concorso AE34 – Regione Liguria (DOC. 4) e relativo allegato elenco (DOC. 5);
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di rettifica della graduatoria di merito (DOC. 6) e relativa graduatoria di merito aggiornata (DOC. 7);
- dei verbali, ad oggi non noti e non in nostro possesso, dai quali risulti il procedimento di correzione della prova scritta della ricorrente ed eventuale relativa motivazione;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, ad oggi non noti, nella parte in cui hanno escluso la ricorrente dalla graduatoria di merito, comunque presupposto, connesso e conseguente.
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente a ottenere la ricorrezione della prova scritta da parte di una Commissione in diversa composizione ai fini della successiva valutazione dei titoli e eventuale inserimento nella graduatoria di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 novembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS-, in qualità di partecipante alla procedura straordinaria per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. 23 aprile 2020, n. 510 e D.D. 7 luglio 2020, n. 783 per la Classe di Concorso AE24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Russo) nella Regione Liguria, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con il quale sono stati pubblicati gli esiti della prova scritta nella parte in cui non è compreso il suo nominativo tra quelli di coloro che l’hanno superata.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli articoli 3 e 97 della Costituzione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della lex specialis del D.D. aprile 2020, n. 510, l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza, violazione della parità di trattamento, della proporzionalità e della correttezza dell’azione amministrativa, l’abnormità del provvedimento, la contraddittorietà, nonché l’eccesso di potere per discriminazione e disparità di trattamento. In sintesi, la ricorrente ha lamentato che soltanto il giorno prima dello svolgimento della prova è stato comunicato l’utilizzo di una tastiera con appositi caratteri cirillici, mentre la disciplina di gara faceva riferimento alla traslitterazione dal cirillico ai caratteri latini. Ciò le avrebbe impedito di esercitarsi con lo strumento da utilizzare durante la prova, causando il rallentamento nello svolgimento della stessa. Inoltre, nella prima pagina del suo elaborato, ottenuto tramite accesso agli atti, risulta la dicitura “codice di correzione compito nr. 8”, pur essendo denominato “correzione firmata nr. 7”, con la conseguenza che non vi sarebbe certezza in ordine alla corrispondenza tra la sua prova (la n. 7) e la griglia di valutazione che le è stata rilasciata con l’accesso agli atti.
-OMISSIS- ha altresì lamentato di aver conseguito solo 31 punti nella prova scritta di lingua, un giudizio che, a suo dire, sarebbe viziato da contraddittorietà e da manifesta irragionevolezza e illogicità alla luce dei giudizi positivi resi sulle prove dagli esperti a cui le ha sottoposte e dell’esperienza didattica maturata nell’insegnamento della materia in questione e che l’ha resa, fino ad oggi, idonea per insegnare il russo presso le scuole italiane. Infine, la ricorrente ha osservato come non le sia stato possibile accertare i tempi dedicati alla correzione del suo elaborato, svolto sulla base di una griglia articolata e complessa, né la presenza di tutti i commissari alla correzione.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico regionale della Liguria e la controinteressata -OMISSIS- per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso non è fondato.
2. Relativamente alle modalità di svolgimento della prova scritta, è sufficiente osservare che la nota sulla traslitterazione del cirillico russo in caratteri latini, in calce al programma concorsuale, non contiene alcun riferimento alle modalità di svolgimento della prova con la conseguenza che la sua successiva esecuzione tramite l’apposizione delle lettere cirilliche sulle tastiere non integra alcuna violazione della lex specialis . Peraltro, le effettive modalità di svolgimento delle prove sono state comunicate a tutti i candidati con modalità tali da garantire l’assoluta parità di trattamento; né, tantomeno, la ricorrente ha indicato, al di là di una generica rappresentazione, per quale ragione lo svolgimento della prova con l’uso delle lettere cirilliche l’avrebbe svantaggiata rispetto alla traslitterazione che, si ribadisce, non era comunque stata indicata espressamente come modalità di svolgimento della prova.
2.1. Quanto alle ulteriori censure formulate dalla ricorrente, il Collegio condivide quanto espresso dalle Amministrazioni resistenti in ordine al fatto che il sistema informatico di gestione della valutazione sia in grado di garantire la corretta individuazione dell’elaborato e la sua associazione alla griglia di valutazione. In tal senso, depone in maniera chiara il nome del file (in questo caso “compito7.pdf”) che, a prescindere da quanto erroneamente indicato nella prima riga della griglia di valutazione, assicura che la Commissione abbia effettivamente inteso valutare il compito della ricorrente. Le Amministrazioni, inoltre, hanno evidenziato come il sistema sia in grado di garantire l’identità dei commissari, la loro contemporanea presenza e l’autenticità delle operazioni tramite un sistema di firme digitali. A fronte di tali chiarimenti tecnici, rimangono poco più che delle insinuazioni quelle formulate dalla ricorrente in ordine alla mancata presenza di tutti i commissari nello svolgimento dei lavori di correzione. Né può assumere rilievo dirimente la mancata indicazione del tempo totale di correzione, che peraltro si apprende, dai verbali prodotti dalle Amministrazioni, essersi svolta in due sedute, circostanza che di per sé pare deporre per una adeguata ponderazione dell’elaborato da parte dei commissari.
2.2. Infine, in ordine alle valutazioni riportate nella prova scritta, deve essere ribadito il principio di diritto, ripetutamente espresso dalla giurisprudenza amministrativa, in base al quale “Il sindacato nei confronti degli atti di correzione delle prove è limitato al riscontro di palesi errori di fatto e di giudizio da parte della commissione, che lascino intravedere il lampante travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività. Non potendo, poi, il giudice ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore, deve ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell'elaborato, atteso che, in tal modo, verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione medesima una - preclusa - cognizione del merito della questione” (v. ex multis , T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 13/11/2024, n.6201).
Nel caso in esame, non si ravvisa alcuno degli indici sintomatici del cattivo uso della discrezionalità tecnica da parte della Commissione.
Non depongono in tal senso, infatti, i dati statistici sul numero di candidati che hanno superato la prova o sulla loro età media, che di per sé nulla indicano sulla correttezza dell’operato della Commissione, essendo pienamente compatibili con l’accertamento delle loro effettive capacità. Analogamente, non costituiscono un principio di prova le valutazioni difformi, favorevoli alla ricorrente, rese dai due consulenti di parte a cui la stessa si è affidata. Questi ultimi, raffrontando gli elaborati della ricorrente con quelli di altri due candidati, hanno dato rilievo ad “una padronanza lievemente maggiore” (o anche nettamente maggiore in alcuni quesiti) della terminologia specifica o una migliore qualità dell’esposizione. D’altra parte, le Amministrazioni hanno evidenziato ulteriori profili, non emergenti dal ricorso, in ordine alle carenze delle risposte rese dalla ricorrente, alla loro genericità e non focalizzazione sulle informazioni da trasmettere agli studenti. In questo quadro, il Collegio ritiene che la vicenda rientri nella fisiologica potenziale non condivisibilità delle valutazioni espressioni di discrezionalità tecnica, ma che di per sé non emergano profili chiari di un illogico o arbitrario utilizzo della medesima, circostanza che esclude anche la necessità di dare seguito ad ulteriori accertamenti istruttori.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico della ricorrente in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle altre parti costituite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA ET, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | DA ET |
IL SEGRETARIO