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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3280/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3280/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Martina Zagni, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Vicolo San Nicandro n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Isabella Parte_2 C.F._2
Stancanelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n.
21, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“- DICHIARARE la separazione personale dei coniugi (codice fiscale Parte_1
e (codice fiscale ) ai sensi dell'art. 151, C.F._3 Parte_2 C.F._2
1° comma, cod. civ.; - ORDINARE al funzionario preposto del Comune di Ravenna di annotare pagina 1 di 8 l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi si danno autorizzazione reciproca a vivere separati. La OR si Parte_2 impegna a lasciare la casa familiare entro e non oltre 30 gg dalla sottoscrizione del presente atto da parte dei coniugi, portando con sé i figli nella nuova abitazione che ha già reperito, oltre ai beni personali suoi e dei minori;
2) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e Persona_1 Persona_2 collocati presso la madre. I genitori eserciteranno ex art. 337 ter c.c. congiuntamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di maggiore interesse, continuando a mantenere entrambi rapporti continuativi e significativi con i figli. In particolare, le decisioni relative alla ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei tempi in cui avranno i figli con sé, mentre ogni decisione di carattere straordinario e comunque quelle di maggior rilievo - inerenti l'istruzione e l'educazione, la scelta del percorso scolastico e sportivo, le cure medico- sanitarie, ecc. - saranno assunte di comune accordo tra di loro nell'esclusivo interesse di ciascun figlio. I genitori si impegnano a farsi carico della cura, crescita ed educazione dei figli, nel rispetto delle caratteristiche, esigenze, aspirazioni ed inclinazioni di ciascuno di essi, secondo un progetto educativo condiviso e coerente. I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi tempestivamente ogni notizia, circostanza e/o informazione relativa all'interesse, alla crescita ed all'educazione dei figli.
3) I tempi di visita per entrambi i minori, avranno la seguente regolamentazione:
a) Nei tempi ordinari, i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola ore 16.00 (o dal mattino ore 9.00 in periodo extrascolastico) sino al mattino del lunedì successivo entro le ore 9,00. Il genitore che li avrà con sé per il fine settimana si dovrà occupare di andarli a prendere e riportare da scuola e/o dall'altro genitore. Infrasettimanalmente, i minori trascorreranno il pomeriggio del martedì con pernotto con il padre nella settimana in cui li ha anche per il week-end e i pomeriggi del martedì e giovedì con pernotto nella settimana in cui trascorrono il week-end con la madre, andandoli a prendere direttamente all'uscita da scuola e riportandoveli la mattina successiva (nel periodo extrascolastico il padre li andrà a prendere da casa della madre dalle ore 18,00 in poi - a meno che non sia la madre ad accompagnarli a casa del padre all'orario con lui concordato - e li riporterà prima delle 9,00, in tempo utile per potersi recare al lavoro. I restanti giorni infrasettimanali i minori staranno con la madre che si occuperà di portarli ed andarli a prendere da scuola;
b) Durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno quattro settimane - anche non consecutive - con ciascuno dei genitori. I periodi di vacanza di spettanza di ciascun genitore dovranno pagina 2 di 8 essere comunicati possibilmente con almeno un mese di anticipo ed in caso di sovrapposizione nella scelta delle settimane, i periodi verranno scelti un anno dal padre e l'anno successivo dalla madre.
Nelle settimane di competenza di ciascuno dovrà ritenersi sospeso il diritto di visita all'altro genitore, salva la possibilità previo avviso ed accordo fra loro a poter comunque vedere i figli in tali settimane.
Per il resto del periodo estivo varrà il calendario ordinario sub lettera a). Per il corrente anno (2025) in particolare il signor terrà i figli tutto il mese di luglio e la OR tutto il mese di Pt_1 Pt_2 agosto;
c) Durante le vacanze natalizie e pasquali, i figli trascorreranno metà tempo con la madre e metà con il padre con criterio di alternanza, in modo da passare un anno il giorno di Natale e di Santo
EF con il padre ed il Capodanno e la NA con la madre e viceversa l'anno successivo;
idem per il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Naturalmente salvo diversi accordi fra i genitori.
d) in via generale i genitori convengono che al calendario delle visite come sopra enucleato debba darsi flessibilità, con reciproca disponibilità ad assecondare eventuali cambi turno per necessità lavorative o di salute, anche con spostamenti e/o accorpamenti delle giornate, nell'ottica di favorire quanto più possibile ai figli la frequentazione di entrambi i genitori ma nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi. Convengono altresì che, nel caso di impedimento a trascorrere con i figli le giornate di propria pertinenza sulla base del calendario come sopra esplicitato e nella impossibilità di effettuare cambi turno, ciascuno di essi si rivolga comunque prioritariamente all'altro genitore perché
i figli stiano con lui, se disponibile.
4) La casa familiare sita a ZZ via Reale n. 328, di cui il signor è nudo proprietario, resterà Pt_1 in uso con tutti i mobili e i beni che l'arredano al signor , che continuerà ad abitarvi con Parte_1
i figli quando saranno con lui insieme alla propria madre che ne è usufruttuaria;
5) Il signor acconsente al cambio di residenza dei figli presso l'abitazione che la OR Parte_1
abbia a reperire, a condizione che la località prescelta sia nelle vicinanze di ZZ (ad una Pt_2 distanza non superiore a 30 KM o comunque a 40 minuti di percorrenza); i genitori concordano per l'iscrizione dei figli e la frequentazione per entrambi delle scuole dell'obbligo elementari a ZZ.
In ipotesi di diverso accordo che dovesse in futuro intervenire fra i genitori per l'iscrizione dei figli in altre scuole non a ZZ o per impossibilità di iscrizione dovuta a disposizioni/ normativa comunale, i genitori si riservano altresì di modificare il calendario delle visite infrasettimanali.
6) Il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Pt_2 ordinario dei figli, la somma di € 350,00 (pari ad € centosettantacinque per ciascuno di essi) fin tanto che la stessa abiterà con i figli al piano superiore della casa coniugale e il padre continuerà a coprire tutti i costi delle utenze (luce, acqua, riscaldamento ecc.) nella misura di 2/3. Il predetto contributo aumenterà ad € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), dal mese in cui la OR si trasferirà con i figli pagina 3 di 8 presso altra abitazione ove il trasferimento avvenga entro i primi 15 giorni del mese ovvero dal mese successivo al trasferimento, nel rispetto delle condizioni di cui al punto 4 che precede. Le somme dovute a tale titolo (mantenimento ordinario), come sopra determinate, dovranno essere versate sul conto corrente intestato alla OR e di cui la stessa ha già fornito indicazione al signor Pt_2 entro il giorno 25 di ogni mese e saranno oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Pt_1
ISTAT a far data dal 31 luglio 2026. I ricorrenti concordano che per il solo mese di luglio 2025 in cui il signor terrà i figli quattro settimane, il contributo al mantenimento di un mese non sarà dovuto Pt_1 in quanto il sig. si è onerato del pagamento dell'intera retta della scuola dell'infanzia di Pt_1 Per_1 per il mese di luglio.
7) Ciascuno dei genitori, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, si farà carico nella misura del
50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli, intendendosi come spese extra assegno quelle che seguono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)mensa scolastica, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di pagina 4 di 8 recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche );
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, se non previsti dalla scuola;
b) corsi di musica e strumenti musicali, se non previsti dalla scuola;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento
\1delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. - spese per il rilascio del passaporto, carta identità
e/o permesso di soggiorno per i figli;
Ove anticipate per l'intero le spese di cui sopra verranno da ciascun genitore comunicate all'altro via mail, corredate della relativa documentazione di supporto (copia ricevute fiscali, fatture, scontrini parlanti ecc.), entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute, e saranno da rimborsare pro quota nella percentuale indicata entro la fine del mese di presentazione della richiesta.
Sarà consentita la compensazione fra le somme che risultassero reciprocamente dovute a tale titolo e non oggetto di contestazione;
Per le spese da concordare previamente, la richiesta dovrà essere inoltrata via mail o via whatsApp e si considererà accettata ove non venga comunicato via mail e/o via whats App o messaggio telefonico, espresso dissenso entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta.
8) Per quanto attiene ad agevolazioni e detrazioni fiscali ed alla percezione dell'Assegno Unico in favore dei figli e/o di altra contribuzioni ed incentivo statale e/o regionale e/o comunale in favore dei figli, le stesse saranno usufruite in egual misura da ciascuno dei genitori, dunque nella misura del
50% ciascuno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, impegnandosi la OR
a stornare in favore del marito la quota di sua spettanza fino a quando non verrà definita la Pt_2 pratica amministrativa di ripartizione al 50% e le quote direttamente versate sul conto corrente di ciascuno dei genitori. Per quanto attiene al mantenimento arretrato ed agli arretrati per l'Assegno
Unico i ricorrenti dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro, avendo regolato alla data di sottoscrizione del presente ricorso le spettanze reciproche;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
pagina 5 di 8 9) I ricorrenti si impegnano a prestare il loro consenso, garantendo reciproca collaborazione, l'un con l'altro, per il rilascio di documenti relativi sia al singolo genitore (tra i quali, a livello indicativo, passaporto, carta d'identità e permesso di soggiorno) che ai figli per il quale siano necessari firme, consensi ed autorizzazioni, in particolare le parti si prestano fin d'ora vicendevolmente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per consentire anche ai figli soggiorni temporanei all'estero; si impegnano altresì reciprocamente a fornire tempestivamente la documentazione (fiscale e non) necessaria per poter richiedere/accedere all'Assegno Unico, bonus e/o detrazioni per i figli, coordinandosi per quanto necessario ed opportuno;
10) Ciascuno dei coniugi continuerà ad utilizzare i mezzi di cui risulta intestatario in via esclusiva, sostenendone integralmente i rispettivi costi per assicurazione, bollo, revisione, tagliandi, manutenzione ordinaria e straordinaria, carburante e deposito/parcheggio eventuale, sanzioni amministrative comminate anche pregresse.
11) La OR si impegna ed obbliga a contribuire nella misura di 1/3 al pagamento di tutte Pt_2 le utenze (acqua, luce, gas e pellet) costi per AR (raccolta rifiuti) e costi di manutenzione ordinaria della abitazione coniugale per tutto il periodo in cui la stessa abiterà nella casa coniugale, entro giorni 15 dalla richiesta e previa presentazione di pezze giustificative (fatture e/o scontrini). Le somme di quanto dovuto a tale titolo potranno essere poste in compensazione con i rimborsi per le spese extra assegno (spese straordinarie) per i figli solo se la spesa non sia contestata dalla OR . Pt_2
12) Compensazione delle spese processuali e legali”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31.07.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Ravenna in data 6.12.2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2018, atto n. 267, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione coniugale sono nati i figli il 23.02.2109 e il 17.06.2022. Persona_2 Persona_1
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in cui le parti hanno dato atto che l'ammontare dell'assegno di mantenimento che il sig. versa alla moglie quale contributo per i figli minori Pt_1 ammonta ad € 550,00 mensili, con ordinanza depositata il 19.11.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al
Collegio. pagina 6 di 8 Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3280/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29.01.1988 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da loro Parte_2 concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile a Ravenna in data 6.12.2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2018, atto n. 267, parte 1, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3280/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Martina Zagni, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Vicolo San Nicandro n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Isabella Parte_2 C.F._2
Stancanelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n.
21, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“- DICHIARARE la separazione personale dei coniugi (codice fiscale Parte_1
e (codice fiscale ) ai sensi dell'art. 151, C.F._3 Parte_2 C.F._2
1° comma, cod. civ.; - ORDINARE al funzionario preposto del Comune di Ravenna di annotare pagina 1 di 8 l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi si danno autorizzazione reciproca a vivere separati. La OR si Parte_2 impegna a lasciare la casa familiare entro e non oltre 30 gg dalla sottoscrizione del presente atto da parte dei coniugi, portando con sé i figli nella nuova abitazione che ha già reperito, oltre ai beni personali suoi e dei minori;
2) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e Persona_1 Persona_2 collocati presso la madre. I genitori eserciteranno ex art. 337 ter c.c. congiuntamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di maggiore interesse, continuando a mantenere entrambi rapporti continuativi e significativi con i figli. In particolare, le decisioni relative alla ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei tempi in cui avranno i figli con sé, mentre ogni decisione di carattere straordinario e comunque quelle di maggior rilievo - inerenti l'istruzione e l'educazione, la scelta del percorso scolastico e sportivo, le cure medico- sanitarie, ecc. - saranno assunte di comune accordo tra di loro nell'esclusivo interesse di ciascun figlio. I genitori si impegnano a farsi carico della cura, crescita ed educazione dei figli, nel rispetto delle caratteristiche, esigenze, aspirazioni ed inclinazioni di ciascuno di essi, secondo un progetto educativo condiviso e coerente. I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi tempestivamente ogni notizia, circostanza e/o informazione relativa all'interesse, alla crescita ed all'educazione dei figli.
3) I tempi di visita per entrambi i minori, avranno la seguente regolamentazione:
a) Nei tempi ordinari, i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola ore 16.00 (o dal mattino ore 9.00 in periodo extrascolastico) sino al mattino del lunedì successivo entro le ore 9,00. Il genitore che li avrà con sé per il fine settimana si dovrà occupare di andarli a prendere e riportare da scuola e/o dall'altro genitore. Infrasettimanalmente, i minori trascorreranno il pomeriggio del martedì con pernotto con il padre nella settimana in cui li ha anche per il week-end e i pomeriggi del martedì e giovedì con pernotto nella settimana in cui trascorrono il week-end con la madre, andandoli a prendere direttamente all'uscita da scuola e riportandoveli la mattina successiva (nel periodo extrascolastico il padre li andrà a prendere da casa della madre dalle ore 18,00 in poi - a meno che non sia la madre ad accompagnarli a casa del padre all'orario con lui concordato - e li riporterà prima delle 9,00, in tempo utile per potersi recare al lavoro. I restanti giorni infrasettimanali i minori staranno con la madre che si occuperà di portarli ed andarli a prendere da scuola;
b) Durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno quattro settimane - anche non consecutive - con ciascuno dei genitori. I periodi di vacanza di spettanza di ciascun genitore dovranno pagina 2 di 8 essere comunicati possibilmente con almeno un mese di anticipo ed in caso di sovrapposizione nella scelta delle settimane, i periodi verranno scelti un anno dal padre e l'anno successivo dalla madre.
Nelle settimane di competenza di ciascuno dovrà ritenersi sospeso il diritto di visita all'altro genitore, salva la possibilità previo avviso ed accordo fra loro a poter comunque vedere i figli in tali settimane.
Per il resto del periodo estivo varrà il calendario ordinario sub lettera a). Per il corrente anno (2025) in particolare il signor terrà i figli tutto il mese di luglio e la OR tutto il mese di Pt_1 Pt_2 agosto;
c) Durante le vacanze natalizie e pasquali, i figli trascorreranno metà tempo con la madre e metà con il padre con criterio di alternanza, in modo da passare un anno il giorno di Natale e di Santo
EF con il padre ed il Capodanno e la NA con la madre e viceversa l'anno successivo;
idem per il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Naturalmente salvo diversi accordi fra i genitori.
d) in via generale i genitori convengono che al calendario delle visite come sopra enucleato debba darsi flessibilità, con reciproca disponibilità ad assecondare eventuali cambi turno per necessità lavorative o di salute, anche con spostamenti e/o accorpamenti delle giornate, nell'ottica di favorire quanto più possibile ai figli la frequentazione di entrambi i genitori ma nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi. Convengono altresì che, nel caso di impedimento a trascorrere con i figli le giornate di propria pertinenza sulla base del calendario come sopra esplicitato e nella impossibilità di effettuare cambi turno, ciascuno di essi si rivolga comunque prioritariamente all'altro genitore perché
i figli stiano con lui, se disponibile.
4) La casa familiare sita a ZZ via Reale n. 328, di cui il signor è nudo proprietario, resterà Pt_1 in uso con tutti i mobili e i beni che l'arredano al signor , che continuerà ad abitarvi con Parte_1
i figli quando saranno con lui insieme alla propria madre che ne è usufruttuaria;
5) Il signor acconsente al cambio di residenza dei figli presso l'abitazione che la OR Parte_1
abbia a reperire, a condizione che la località prescelta sia nelle vicinanze di ZZ (ad una Pt_2 distanza non superiore a 30 KM o comunque a 40 minuti di percorrenza); i genitori concordano per l'iscrizione dei figli e la frequentazione per entrambi delle scuole dell'obbligo elementari a ZZ.
In ipotesi di diverso accordo che dovesse in futuro intervenire fra i genitori per l'iscrizione dei figli in altre scuole non a ZZ o per impossibilità di iscrizione dovuta a disposizioni/ normativa comunale, i genitori si riservano altresì di modificare il calendario delle visite infrasettimanali.
6) Il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Pt_2 ordinario dei figli, la somma di € 350,00 (pari ad € centosettantacinque per ciascuno di essi) fin tanto che la stessa abiterà con i figli al piano superiore della casa coniugale e il padre continuerà a coprire tutti i costi delle utenze (luce, acqua, riscaldamento ecc.) nella misura di 2/3. Il predetto contributo aumenterà ad € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), dal mese in cui la OR si trasferirà con i figli pagina 3 di 8 presso altra abitazione ove il trasferimento avvenga entro i primi 15 giorni del mese ovvero dal mese successivo al trasferimento, nel rispetto delle condizioni di cui al punto 4 che precede. Le somme dovute a tale titolo (mantenimento ordinario), come sopra determinate, dovranno essere versate sul conto corrente intestato alla OR e di cui la stessa ha già fornito indicazione al signor Pt_2 entro il giorno 25 di ogni mese e saranno oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Pt_1
ISTAT a far data dal 31 luglio 2026. I ricorrenti concordano che per il solo mese di luglio 2025 in cui il signor terrà i figli quattro settimane, il contributo al mantenimento di un mese non sarà dovuto Pt_1 in quanto il sig. si è onerato del pagamento dell'intera retta della scuola dell'infanzia di Pt_1 Per_1 per il mese di luglio.
7) Ciascuno dei genitori, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, si farà carico nella misura del
50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli, intendendosi come spese extra assegno quelle che seguono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)mensa scolastica, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di pagina 4 di 8 recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche );
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, se non previsti dalla scuola;
b) corsi di musica e strumenti musicali, se non previsti dalla scuola;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento
\1delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. - spese per il rilascio del passaporto, carta identità
e/o permesso di soggiorno per i figli;
Ove anticipate per l'intero le spese di cui sopra verranno da ciascun genitore comunicate all'altro via mail, corredate della relativa documentazione di supporto (copia ricevute fiscali, fatture, scontrini parlanti ecc.), entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute, e saranno da rimborsare pro quota nella percentuale indicata entro la fine del mese di presentazione della richiesta.
Sarà consentita la compensazione fra le somme che risultassero reciprocamente dovute a tale titolo e non oggetto di contestazione;
Per le spese da concordare previamente, la richiesta dovrà essere inoltrata via mail o via whatsApp e si considererà accettata ove non venga comunicato via mail e/o via whats App o messaggio telefonico, espresso dissenso entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta.
8) Per quanto attiene ad agevolazioni e detrazioni fiscali ed alla percezione dell'Assegno Unico in favore dei figli e/o di altra contribuzioni ed incentivo statale e/o regionale e/o comunale in favore dei figli, le stesse saranno usufruite in egual misura da ciascuno dei genitori, dunque nella misura del
50% ciascuno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, impegnandosi la OR
a stornare in favore del marito la quota di sua spettanza fino a quando non verrà definita la Pt_2 pratica amministrativa di ripartizione al 50% e le quote direttamente versate sul conto corrente di ciascuno dei genitori. Per quanto attiene al mantenimento arretrato ed agli arretrati per l'Assegno
Unico i ricorrenti dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro, avendo regolato alla data di sottoscrizione del presente ricorso le spettanze reciproche;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
pagina 5 di 8 9) I ricorrenti si impegnano a prestare il loro consenso, garantendo reciproca collaborazione, l'un con l'altro, per il rilascio di documenti relativi sia al singolo genitore (tra i quali, a livello indicativo, passaporto, carta d'identità e permesso di soggiorno) che ai figli per il quale siano necessari firme, consensi ed autorizzazioni, in particolare le parti si prestano fin d'ora vicendevolmente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per consentire anche ai figli soggiorni temporanei all'estero; si impegnano altresì reciprocamente a fornire tempestivamente la documentazione (fiscale e non) necessaria per poter richiedere/accedere all'Assegno Unico, bonus e/o detrazioni per i figli, coordinandosi per quanto necessario ed opportuno;
10) Ciascuno dei coniugi continuerà ad utilizzare i mezzi di cui risulta intestatario in via esclusiva, sostenendone integralmente i rispettivi costi per assicurazione, bollo, revisione, tagliandi, manutenzione ordinaria e straordinaria, carburante e deposito/parcheggio eventuale, sanzioni amministrative comminate anche pregresse.
11) La OR si impegna ed obbliga a contribuire nella misura di 1/3 al pagamento di tutte Pt_2 le utenze (acqua, luce, gas e pellet) costi per AR (raccolta rifiuti) e costi di manutenzione ordinaria della abitazione coniugale per tutto il periodo in cui la stessa abiterà nella casa coniugale, entro giorni 15 dalla richiesta e previa presentazione di pezze giustificative (fatture e/o scontrini). Le somme di quanto dovuto a tale titolo potranno essere poste in compensazione con i rimborsi per le spese extra assegno (spese straordinarie) per i figli solo se la spesa non sia contestata dalla OR . Pt_2
12) Compensazione delle spese processuali e legali”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31.07.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Ravenna in data 6.12.2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2018, atto n. 267, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione coniugale sono nati i figli il 23.02.2109 e il 17.06.2022. Persona_2 Persona_1
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in cui le parti hanno dato atto che l'ammontare dell'assegno di mantenimento che il sig. versa alla moglie quale contributo per i figli minori Pt_1 ammonta ad € 550,00 mensili, con ordinanza depositata il 19.11.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al
Collegio. pagina 6 di 8 Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3280/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29.01.1988 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da loro Parte_2 concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile a Ravenna in data 6.12.2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2018, atto n. 267, parte 1, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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