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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 971/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 971/2019 R.G. promossa da
(C.F.: domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Eleonora MALTESE, giusta procura in atti.
OPPONENTE
Contro
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo LONGO, giusta procura in atti
OPPOSTA
decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11 giugno 2025, sulle conclusioni precisate in seno alle note scritte in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 2417/2018 del 17.12.2018 – R.G. n. 4688/2018- del Tribunale di Ragusa col quale le era stato ingiunto di pagare, a titolo di fornitura di energia elettrica, in favore di Controparte_1
la somma di € 16.307,90, oltre interessi e spese e compensi della procedura.
[...]
Con l'opposizione in commento ha dedotto, intanto, la nullità formale del ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo, ai sensi dell'art. 156 c.2 c.p.c., tenuto conto dell'estrema indeterminatezza dell'oggetto della domanda, in quanto la società opposta non aveva indicato né il periodo delle presunte prestazioni né il contratto e l'utenza da cui sono derivati i crediti.
pagina 1 di 6 L'opponente, inoltre, ha lamentato la carenza di prova del diritto fatto valere, considerato che la società opposta aveva prodotto nel procedimento monitorio solamente l'estratto conto del libro dei crediti in contenzioso, autenticato dal Notaio, senza curarsi di produrre alcuna fattura, ritenuta invece necessaria a provare l'an e il quantum dei consumi effettuati.
Proprio per la mancanza di fattura alla base della richiesta di pagamento, infine, ha voluto Pt_1 espressamente disconoscere l'estratto conto di cui supra, le prestazioni, le forniture e la fattura posti a sostegno del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla scorta di quanto detto, pertanto, ha chiesto dichiararsi l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla società opposta “poiché già estinto per avvenuto pagamento e/o perché la fattura posta a fondamento si riferisce a prestazioni indeterminate, incerte e/o servizi che l'opponente non ha ricevuto” (cfr. atto di citazione in opposizione) e revocarsi o caducarsi il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, altresì, che la stessa nulla deve a . Controparte_1
Infine, l'opponente ha chiesto condannarsi la società opposta alle spese e i compensi legali del procedimento de quo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.06.2019 si è costituita
[...]
, che ha chiesto: in via preliminare, rigettarsi le domande svolte dall'opponente, Controparte_1 stante la loro infondatezza in fatto e in diritto;
accertarsi e dichiararsi che l'opposizione promossa da non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, per l'effetto, concedersi Parte_1
l'esecuzione provvisoria del D.I. opposto, ex art. 648 c.p.c.; nel merito in via principale, il rigetto di tutte le eccezioni sollevate e delle domande avanzate dall'opponente, con conferma del D.I. n.
2417/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa;
nel merito in via subordinata, ha domandato, infine, la condanna dell'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, stante l'avvenuta erogazione dell'energia elettrica presso le utenze intestate a nonché il Pt_1 pagamento delle spese e delle competenze legali del presente giudizio e di quello monitorio.
A sostegno delle superiori istanze, la società convenuta ha chiarito che la propria pretesa trae origine dalla fattura n. 880252190300122 del 09.02.2018, di € 16.325,90, azionata per il minore importo di €
16.307,90, prodotta in sede di comparsa di costituzione e contenente, oltre ai consumi del bimestre gennaio- febbraio 2018, relativi all'utenza sita in Modica nella via Toscano 6, anche i consumi relativi ad altra utenza, sita in Modica in Contrada Michelica Crocevia n.9, oramai cessata ma intestata anch'essa all'opponente.
A detta dell'opposta, i consumi relativi alla seconda utenza troverebbero dettagliata specificazione in altre due fatture, anch'esse prodotte in sede di comparsa di costituzione in uno alla citata bolletta: la fattura n. 88033112031401A e la fattura n. 88033112031401B, entrambe emesse per rettifica consumi in data 20.02.2017 e relative appunto alla fornitura di Contrada Michelica Crocevia n.9.
La prima delle citate bollette - la n. 88033112031401A- riporterebbe dettagliatamente i consumi rettificati relativi al periodo da febbraio 2003 a febbraio 2015 mentre la seconda fattura suindicata - la pagina 2 di 6 n. 88033112031401B- farebbe riferimento al ricalcolo consumi del periodo da febbraio 2008 a febbraio
2015. Entrambe le bollette conterrebbero al dettaglio i consumi, i periodi di fatturazione e i Kh consumati.
La società opposta ha rilevato, infine, che l'opponente era stata adeguatamente messa a conoscenza del proprio debito, come dimostrato dal sollecito di pagamento e dalla diffida ad adempiere indirizzata all'opponente, debitamente prodotte.
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 11.06.2019, con ordinanza resa in pari data, veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Successivamente, con la prima memoria istruttoria, parte attrice, ha rilevato, in primis, che la fattura che ha dato vita al decreto ingiuntivo non fornisce prova del credito, posto che mancano gli elementi di certezza e liquidità dello stesso. Ciò sul presupposto che le due bollette relative all'utenza sita in
Modica in Contrada Michelica non avrebbero ragione di trovare ingresso nel procedimento che ci occupa perché riferite a diverso rapporto di fornitura e, pertanto, i consumi relativi a tale utenza cessata
- riportati nella fattura azionata - resterebbero privi di sostegno probatorio.
In aggiunta, l'opponente ha sottolineato che i crediti indicati nelle due bollette in questione possono ritenersi in ogni caso prescritti, in quanto derivanti da rettifiche per errata fatturazione e riferibili a periodi ampiamente superiori al biennio previsto e consentito dalla legge 205/2017.
***
Ciò premesso, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, giova rammentare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinario giudizio a cognizione piena, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dell'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis CASS. 184/08; CASS. 3102/08).
Detto ciò, procedendo nell'ordine delle questioni emerse nel corso del presente giudizio, si rileva l'infondatezza della doglianza di nullità formale del ricorso per indeterminatezza dell'atto, considerata la natura tipicamente sommaria del processo e del provvedimento monitorio che non necessita di particolari requisiti formali né deve recare una specifica motivazione.
Parimenti destituita di fondamento appare, per le stesse ragioni, l'eccezione di carenza di prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, posto che la società opposta aveva prodotto nel procedimento monitorio l'estratto conto del giornale dei crediti in contezioso autenticato dal Notaio.
Come noto, è principio consolidato quello per cui “gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie, quale sono i registri delle fatture preveduti dall'art. 22 del d.P.R. 26 pagina 3 di 6 ottobre 1972 n. 633, possono costituire, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. civ., idonee prove scritte per la emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti di persone che non esercitano l'attività commerciale, ponendosi la citata disposizione dell'art. 634 come norma speciale rispetto a quella dell'art. 2720 cod. civ.” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11613 del 26/10/1992).
Per le stesse ragioni sopra riportate, appare infondato anche il disconoscimento del credito da parte dell'opponente, essendo tale eccezione basata sia sull'asserita inidoneità dell'estratto conto a fondare la pretesa monitoria che sulla mancata produzione della fattura, poi in effetti prodotta in sede di costituzione in giudizio.
Ancora, va rilevato che non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto generica, l'eccezione formulata da parte attrice nella prima memoria istruttoria in merito all'impossibilità di far riferimento – ai fini della prova del credito- alle altre due fatture, la n. 88033112031401A e la n. 88033112031401B, relative ad altra utenza intestata a e riportanti nel dettaglio i consumi rettificati addebitati con la Pt_1 fattura n. 880252190300122 del 09.02.2018 a cui fa riferimento l'ingiunzione di pagamento opposta.
Le due citate fatture di rettifica, infatti, riportano un credito - peraltro non contestato dall'opponente- di cui la società di fornitura è titolare nei confronti della stessa e di cui, pertanto, la stessa era legittimata a chiedere l'adempimento.
Per ciò che attiene, infine, all'eccezione di maturata prescrizione dei crediti in quanto “derivanti da rettifiche per errata fatturazione” per periodi dal 2003 al 2015 ossia ampiamente superiori al biennio previsto e consentito dalla legge 205/2017 art. 1 comma 4” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6 di parte attrice), la stessa è parimenti immeritevole di accoglimento, essendosi la parte limitata ad eccepire genericamente l'avvenuta prescrizione senza indicare il dies a quo della stessa.
Di contro, l'eccezione estintiva avrebbe dovuto essere formulata in relazione ad un determinato e ben circostanziato momento iniziale, a far data dal quale il diritto doveva reputarsi esercitabile. Infatti, “il debitore, che eccepisce la prescrizione, ha l'onere di provare la stessa (quale fatto estintivo del diritto azionato) e quindi anche la data di decorrenza” (cfr. Cass. 13/12/2002, n. 17832; Cass. 05/02/2000, n.
1300 e ancora Cass. Sez. 3, sentenza n. 4366 del 19/03/2012 e Cass. Sez. 3, sentenza n. 14662 del
18/07/2016).
Ancora, nel caso di specie, non risulta applicabile il termine di prescrizione di due anni riportato da parte attrice, in quanto l'ambito delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio del 2018 (L.
n. 205/2017) si estende alle fatture di forniture la cui data di scadenza è successiva all'1.3.2018.
Considerato infatti che la fattura per cui è causa ha scadenza in data1.3.2018, deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c..
Le lagnanze proposte da parte opponente risultano pertanto inidonee a paralizzare la domanda di pagamento svolta dal essendo insufficienti dal punto di vista Controparte_1 probatorio, mancando di elementi utili a dimostrare dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi delle obbligazioni di pagamento. pagina 4 di 6 Quanto al contratto di somministrazione di energia elettrica in essere tra le parti, va osservato che lo stesso contratto non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendosi, in particolare, la forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem), e ben potendo esso perfezionarsi anche per facta concludentia, sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni
(v. Cass. 12417/2012, Cass. 7525/05, Cass. 10249/98, Cass. 6511/79), e a tal fine può attribuirsi rilevanza, tra l'altro, al comportamento dell'utente, consistito nella ricezione e fruizione della somministrazione (v. Cass. 3936/82, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Frosinone, 6 agosto
2019, in DeJure) nonché nell'affermazione di avere sempre adempiuto le proprie obbligazioni di pagamento per l'energia elettrica usufruita, come nel caso de quo.
Deve riconoscersi, inoltre, che le stesse fatture prodotte contengono ogni elemento in ordine alla esatta individuazione dell'intestatario della fornitura, al numero di POD, al sito di prelievo, alla potenza impegnata e al periodo di riferimento, ai chilowattora consumati.
A fronte di tali dati, nessuna contestazione specifica è stata formulata dall'opponente in merito alle modalità di calcolo dei consumi fatturati né la suddetta ha provato un eventuale malfunzionamento del contatore, essendosi limitata a contestare solamente l'ingresso di tali fatture di rettifica nel procedimento in esame.
Questo principio deve coordinarsi, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore (v. Cass. 17078/2017 e Cass. 23699/2016), sicché i consumi effettivi riportati nelle fatture possono ritenersi provati in assenza di specifiche e congrue contestazioni da parte dell'utente in merito all'effettività del consumo e/o al corretto funzionamento del contatore (v. sul tema
Cass. 7045/2018, Cass. 17078/2017 e Cass. 23699/2016).
Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, deve rilevarsi l'estrema genericità delle contestazioni svolte da a fronte dell'adeguata prova fornita dall'opposta in merito ai fatti costitutivi Parte_1 del credito azionato.
Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione, che deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate (tariffa tra media e minima per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, avuto riguardo al valore della controversia)
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 971/2019 R.G.;
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2417/2018 del 17.12.2018 – R.G. n.
4688/2018- del Tribunale di Ragusa, che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 5 di 6 2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi € 3.500 oltre i.v.a., c.p.a. e Controparte_1 rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 11.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 971/2019 R.G. promossa da
(C.F.: domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Eleonora MALTESE, giusta procura in atti.
OPPONENTE
Contro
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo LONGO, giusta procura in atti
OPPOSTA
decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11 giugno 2025, sulle conclusioni precisate in seno alle note scritte in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 2417/2018 del 17.12.2018 – R.G. n. 4688/2018- del Tribunale di Ragusa col quale le era stato ingiunto di pagare, a titolo di fornitura di energia elettrica, in favore di Controparte_1
la somma di € 16.307,90, oltre interessi e spese e compensi della procedura.
[...]
Con l'opposizione in commento ha dedotto, intanto, la nullità formale del ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo, ai sensi dell'art. 156 c.2 c.p.c., tenuto conto dell'estrema indeterminatezza dell'oggetto della domanda, in quanto la società opposta non aveva indicato né il periodo delle presunte prestazioni né il contratto e l'utenza da cui sono derivati i crediti.
pagina 1 di 6 L'opponente, inoltre, ha lamentato la carenza di prova del diritto fatto valere, considerato che la società opposta aveva prodotto nel procedimento monitorio solamente l'estratto conto del libro dei crediti in contenzioso, autenticato dal Notaio, senza curarsi di produrre alcuna fattura, ritenuta invece necessaria a provare l'an e il quantum dei consumi effettuati.
Proprio per la mancanza di fattura alla base della richiesta di pagamento, infine, ha voluto Pt_1 espressamente disconoscere l'estratto conto di cui supra, le prestazioni, le forniture e la fattura posti a sostegno del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla scorta di quanto detto, pertanto, ha chiesto dichiararsi l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla società opposta “poiché già estinto per avvenuto pagamento e/o perché la fattura posta a fondamento si riferisce a prestazioni indeterminate, incerte e/o servizi che l'opponente non ha ricevuto” (cfr. atto di citazione in opposizione) e revocarsi o caducarsi il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, altresì, che la stessa nulla deve a . Controparte_1
Infine, l'opponente ha chiesto condannarsi la società opposta alle spese e i compensi legali del procedimento de quo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.06.2019 si è costituita
[...]
, che ha chiesto: in via preliminare, rigettarsi le domande svolte dall'opponente, Controparte_1 stante la loro infondatezza in fatto e in diritto;
accertarsi e dichiararsi che l'opposizione promossa da non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, per l'effetto, concedersi Parte_1
l'esecuzione provvisoria del D.I. opposto, ex art. 648 c.p.c.; nel merito in via principale, il rigetto di tutte le eccezioni sollevate e delle domande avanzate dall'opponente, con conferma del D.I. n.
2417/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa;
nel merito in via subordinata, ha domandato, infine, la condanna dell'opponente all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, stante l'avvenuta erogazione dell'energia elettrica presso le utenze intestate a nonché il Pt_1 pagamento delle spese e delle competenze legali del presente giudizio e di quello monitorio.
A sostegno delle superiori istanze, la società convenuta ha chiarito che la propria pretesa trae origine dalla fattura n. 880252190300122 del 09.02.2018, di € 16.325,90, azionata per il minore importo di €
16.307,90, prodotta in sede di comparsa di costituzione e contenente, oltre ai consumi del bimestre gennaio- febbraio 2018, relativi all'utenza sita in Modica nella via Toscano 6, anche i consumi relativi ad altra utenza, sita in Modica in Contrada Michelica Crocevia n.9, oramai cessata ma intestata anch'essa all'opponente.
A detta dell'opposta, i consumi relativi alla seconda utenza troverebbero dettagliata specificazione in altre due fatture, anch'esse prodotte in sede di comparsa di costituzione in uno alla citata bolletta: la fattura n. 88033112031401A e la fattura n. 88033112031401B, entrambe emesse per rettifica consumi in data 20.02.2017 e relative appunto alla fornitura di Contrada Michelica Crocevia n.9.
La prima delle citate bollette - la n. 88033112031401A- riporterebbe dettagliatamente i consumi rettificati relativi al periodo da febbraio 2003 a febbraio 2015 mentre la seconda fattura suindicata - la pagina 2 di 6 n. 88033112031401B- farebbe riferimento al ricalcolo consumi del periodo da febbraio 2008 a febbraio
2015. Entrambe le bollette conterrebbero al dettaglio i consumi, i periodi di fatturazione e i Kh consumati.
La società opposta ha rilevato, infine, che l'opponente era stata adeguatamente messa a conoscenza del proprio debito, come dimostrato dal sollecito di pagamento e dalla diffida ad adempiere indirizzata all'opponente, debitamente prodotte.
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 11.06.2019, con ordinanza resa in pari data, veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Successivamente, con la prima memoria istruttoria, parte attrice, ha rilevato, in primis, che la fattura che ha dato vita al decreto ingiuntivo non fornisce prova del credito, posto che mancano gli elementi di certezza e liquidità dello stesso. Ciò sul presupposto che le due bollette relative all'utenza sita in
Modica in Contrada Michelica non avrebbero ragione di trovare ingresso nel procedimento che ci occupa perché riferite a diverso rapporto di fornitura e, pertanto, i consumi relativi a tale utenza cessata
- riportati nella fattura azionata - resterebbero privi di sostegno probatorio.
In aggiunta, l'opponente ha sottolineato che i crediti indicati nelle due bollette in questione possono ritenersi in ogni caso prescritti, in quanto derivanti da rettifiche per errata fatturazione e riferibili a periodi ampiamente superiori al biennio previsto e consentito dalla legge 205/2017.
***
Ciò premesso, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, giova rammentare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinario giudizio a cognizione piena, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dell'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis CASS. 184/08; CASS. 3102/08).
Detto ciò, procedendo nell'ordine delle questioni emerse nel corso del presente giudizio, si rileva l'infondatezza della doglianza di nullità formale del ricorso per indeterminatezza dell'atto, considerata la natura tipicamente sommaria del processo e del provvedimento monitorio che non necessita di particolari requisiti formali né deve recare una specifica motivazione.
Parimenti destituita di fondamento appare, per le stesse ragioni, l'eccezione di carenza di prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, posto che la società opposta aveva prodotto nel procedimento monitorio l'estratto conto del giornale dei crediti in contezioso autenticato dal Notaio.
Come noto, è principio consolidato quello per cui “gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie, quale sono i registri delle fatture preveduti dall'art. 22 del d.P.R. 26 pagina 3 di 6 ottobre 1972 n. 633, possono costituire, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. civ., idonee prove scritte per la emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti di persone che non esercitano l'attività commerciale, ponendosi la citata disposizione dell'art. 634 come norma speciale rispetto a quella dell'art. 2720 cod. civ.” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11613 del 26/10/1992).
Per le stesse ragioni sopra riportate, appare infondato anche il disconoscimento del credito da parte dell'opponente, essendo tale eccezione basata sia sull'asserita inidoneità dell'estratto conto a fondare la pretesa monitoria che sulla mancata produzione della fattura, poi in effetti prodotta in sede di costituzione in giudizio.
Ancora, va rilevato che non si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto generica, l'eccezione formulata da parte attrice nella prima memoria istruttoria in merito all'impossibilità di far riferimento – ai fini della prova del credito- alle altre due fatture, la n. 88033112031401A e la n. 88033112031401B, relative ad altra utenza intestata a e riportanti nel dettaglio i consumi rettificati addebitati con la Pt_1 fattura n. 880252190300122 del 09.02.2018 a cui fa riferimento l'ingiunzione di pagamento opposta.
Le due citate fatture di rettifica, infatti, riportano un credito - peraltro non contestato dall'opponente- di cui la società di fornitura è titolare nei confronti della stessa e di cui, pertanto, la stessa era legittimata a chiedere l'adempimento.
Per ciò che attiene, infine, all'eccezione di maturata prescrizione dei crediti in quanto “derivanti da rettifiche per errata fatturazione” per periodi dal 2003 al 2015 ossia ampiamente superiori al biennio previsto e consentito dalla legge 205/2017 art. 1 comma 4” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6 di parte attrice), la stessa è parimenti immeritevole di accoglimento, essendosi la parte limitata ad eccepire genericamente l'avvenuta prescrizione senza indicare il dies a quo della stessa.
Di contro, l'eccezione estintiva avrebbe dovuto essere formulata in relazione ad un determinato e ben circostanziato momento iniziale, a far data dal quale il diritto doveva reputarsi esercitabile. Infatti, “il debitore, che eccepisce la prescrizione, ha l'onere di provare la stessa (quale fatto estintivo del diritto azionato) e quindi anche la data di decorrenza” (cfr. Cass. 13/12/2002, n. 17832; Cass. 05/02/2000, n.
1300 e ancora Cass. Sez. 3, sentenza n. 4366 del 19/03/2012 e Cass. Sez. 3, sentenza n. 14662 del
18/07/2016).
Ancora, nel caso di specie, non risulta applicabile il termine di prescrizione di due anni riportato da parte attrice, in quanto l'ambito delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio del 2018 (L.
n. 205/2017) si estende alle fatture di forniture la cui data di scadenza è successiva all'1.3.2018.
Considerato infatti che la fattura per cui è causa ha scadenza in data1.3.2018, deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c..
Le lagnanze proposte da parte opponente risultano pertanto inidonee a paralizzare la domanda di pagamento svolta dal essendo insufficienti dal punto di vista Controparte_1 probatorio, mancando di elementi utili a dimostrare dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi delle obbligazioni di pagamento. pagina 4 di 6 Quanto al contratto di somministrazione di energia elettrica in essere tra le parti, va osservato che lo stesso contratto non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendosi, in particolare, la forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem), e ben potendo esso perfezionarsi anche per facta concludentia, sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni
(v. Cass. 12417/2012, Cass. 7525/05, Cass. 10249/98, Cass. 6511/79), e a tal fine può attribuirsi rilevanza, tra l'altro, al comportamento dell'utente, consistito nella ricezione e fruizione della somministrazione (v. Cass. 3936/82, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Frosinone, 6 agosto
2019, in DeJure) nonché nell'affermazione di avere sempre adempiuto le proprie obbligazioni di pagamento per l'energia elettrica usufruita, come nel caso de quo.
Deve riconoscersi, inoltre, che le stesse fatture prodotte contengono ogni elemento in ordine alla esatta individuazione dell'intestatario della fornitura, al numero di POD, al sito di prelievo, alla potenza impegnata e al periodo di riferimento, ai chilowattora consumati.
A fronte di tali dati, nessuna contestazione specifica è stata formulata dall'opponente in merito alle modalità di calcolo dei consumi fatturati né la suddetta ha provato un eventuale malfunzionamento del contatore, essendosi limitata a contestare solamente l'ingresso di tali fatture di rettifica nel procedimento in esame.
Questo principio deve coordinarsi, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore (v. Cass. 17078/2017 e Cass. 23699/2016), sicché i consumi effettivi riportati nelle fatture possono ritenersi provati in assenza di specifiche e congrue contestazioni da parte dell'utente in merito all'effettività del consumo e/o al corretto funzionamento del contatore (v. sul tema
Cass. 7045/2018, Cass. 17078/2017 e Cass. 23699/2016).
Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, deve rilevarsi l'estrema genericità delle contestazioni svolte da a fronte dell'adeguata prova fornita dall'opposta in merito ai fatti costitutivi Parte_1 del credito azionato.
Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione, che deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate (tariffa tra media e minima per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, avuto riguardo al valore della controversia)
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 971/2019 R.G.;
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2417/2018 del 17.12.2018 – R.G. n.
4688/2018- del Tribunale di Ragusa, che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 5 di 6 2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in complessivi € 3.500 oltre i.v.a., c.p.a. e Controparte_1 rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 11.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara
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