Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18852/2016
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico dott.ssa Cristina Fasano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno 2016 sotto il numero d'ordine 18852,
TRA
Parte 2 Parte 3 Parte_1
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1 e in proprio e quale ' Parte 4 Parte_5 Persona 2
esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona 3 e Persona 4 '
rappresentati e difesi dall'avv. Giampietro Vincenza, in virtù di Parte_6
mandati in calce all'atto di citazione;
-attori-
CONTRO CP 1 nella qualità di impresa territorialmente designata per la Regione Puglia alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in personale del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaddo Cecovini e Sergio Cecovini, in virtù di mandato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
[
]E I
CP 2
-convenuta contumace-
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato i soggetti di cui in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l' CP_1 nonché la CP_2 per ivi sentire accertare e dichiarare il loro diritto, quali eredi, ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del proprio congiunto Persona 5 condannare, quindi, le convenute al pagamento '
in loro favore dell'importo di € 1.658.954,00, ordinare, ex art. 147 dlgs.vo 209/05, il pagamento di una provvisionale.
1.1. Hanno esposto, in particolare, che:
Persona 6-in data 20.08.14, verso le ore 17.10, si trovava alla guida del suo ciclomotore
Honda tg. AZ 81906 e percorreva la SP 236 Santeramo Cassano direzione Cassano quando, giunto in prossimità di un tratto di strada con doppia curva, la sua corsia di marcia era stata invasa da un'OPEL VECTRA SW di colore verde scuro che proveniva da Cassano e nell'occasione stava sorpassando diverse auto;
-durante l'incauta manovra, la suddetta auto aveva toccato il ciclomotore dell' Parte 2 dopo di che era rientrata nella propria corsia e si era dileguata verso Santeramo in Colle;
-a causa dell'urto il ciclomotore si era inclinato sul fianco destro ed aveva strisciato fino a fermarsi contro il guard rail tanto da provocare il decesso del conducente;
-alcuni presenti avevano contattato i soccorsi mentre il veicolo responsabile si era dileguato;
-era stato avviato un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione per l' impossibilità di identificare l'autore;
-gli attori avevano diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti dall'evento.
1.1. Ciò premesso, hanno adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Rimasta contumace la CP_2 l' Controparte_3 si è costituita in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda nonché l'infondatezza della stessa sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
3.Assegnati i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo di ctu avendo il giudice ritenuto superflua l'audizione dei soggetti già ascoltati in sede di indagini preliminari.
4. Con ordinanza del 20.09.19 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni rinviata più volte per esigenze dell'ufficio dopo di che, all'udienza del 5.12.24, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
5.Occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione di improcedibilità sollevata dall' CP 1
5.1.Essa ha evidenziato che, con riferimento a Persona 3 Parte 5
Parte 3 Persona 1 e Persona 2 Persona 4 Parte_6
,
[...] la domanda sarebbe stata azionata prima del decorso dei 90 giorni dall'invio della raccomandata contenente la richiesta di risarcimento.
Quanto, invece, ad Parte 2 Parte 1 Parte_4 nella raccomandata del 3.09.2014 essi avrebbero formulato la domanda quali eredi sicchè la loro richiesta deve intendersi limitata ai danni iure hereditatis.
Inoltre nelle tre raccomandate non erano indicati i dati richiesti dagli artt. 148 e 142 CdA.
5.2. Sostiene, di contro, parte attrice che l'eccezione sarebbe tardiva essendosi la convenuta costituita oltre i termini di decadenza.
5.3. Ebbene, osserva il giudicante come l'eccezione di improponibilità non sia tardiva in quanto si tratta di questione rilevabile anche di ufficio (vedasi Cass. civ. 5591/2011).
Ciò detto occorre, tuttavia, operare delle distinzioni partendo dal disposto dell'art. 145 CdA in base al quale "Nel caso si applichi la procedura di cui all' articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all' articolo 148".
Con specifico riferimento alle ipotesi di coinvolgimento del Fondo di Garanzia l'art. 287 dispone che "Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c-bis), d), d-bis) e d-ter),
l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.(...)".
In linea con tale disposizione si è, infatti, ritenuto in giurisprudenza che “In considerazione del fatto che l'art. 287, d.lgs. n. 209/2005, al pari dell'art. 145, d.lgs. n. 209/2005, ha un chiaro intento deflattivo, che si realizza mediante la partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, finalizzato a pervenire ad una conciliazione precontenziosa, come previsto dall'art. 287, comma 1, primo periodo, nelle ipotesi di intervento del FGVS, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata di cui all'art. 286,
d.lgs. n. 209/2005, ed alla CONSAP-Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada" (cfr. Cass.
4936/18).
Orbene, con riferimento a Parte 5 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Parte_3 quale Persona 3 e Persona 4 nonché Parte_6esercente la responsabilità genitoriale su Persona 1 e Persona 2 '
[...] effettivamente la raccomandata contenente la richiesta risarcitoria è stata inviata il
20.10.16 ed il giudizio è stato instaurato il 28.11.16 con la notifica dell'atto di citazione.
E', pertanto, evidente il mancato rispetto del citato spatium deliberandi volto a consentire alla compagnia di assicurazione di formulare la propria offerta nell' ottica di deflazione del contenzioso sottesa alla normativa.
Ne deriva l'improponibilità della loro domanda.
Diverso è, invece, il discorso per Parte 1 Parte 2 Parte 4 CP 1(in proprio) poiché la raccomandata è pervenuta presso l'
[...] Parte 3
in data 18.09.2014, quindi con anticipo rispetto all'esercizio dell'azione.
Con riferimento a tale domanda la convenuta eccepisce l'improponibilità per la mancanza di gran parte dei requisiti richiesti dall'art. 148 CdA (età, attività e reddito del danneggiato, dichiarazione ex art. 142 CdA, stato di famiglia della vittima).
Sul punto deve, tuttavia, considerarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Suprema
Corte, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C. Ass. è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta essendo, pertanto, irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C. Ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. 19354/16).
Nel caso di specie i citati soggetti si qualificano come eredi del deceduto, forniscono i propri dati anagrafici ed espongono la dinamica del sinistro.
Ne consegue che l'impresa di assicurazioni disponeva di tutti gli elementi per poter eventualmente fare un'offerta che, tuttavia, ha ritenuto di non fare.
5.4. In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni l'improponibilità della domanda
ノin proprio e quale esercente la sussiste esclusivamente con riferimento a Parte_5 responsabilità genitoriale sui minori Persona 4 Parte 3 Persona 3 e ' '[...] quale esercente la responsabilità genitoriale su Persona 1 e Persona 2 nonché Parte 6
Nei confronti, invece, degli attori Parte_1 Parte 2 e Parte_4
(in proprio) la domanda è procedibile.
[...] Parte 3
6. Ciò chiarito, occorre passare ad esaminare la fondatezza nel merito della domanda attrice partendo dall'an del risarcimento e, quindi, dalla ricostruzione del sinistro e, conseguentemente, dall'individuazione delle responsabilità.
6.1. Parte attrice sostiene che l'incidente si sarebbe verificato per l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Invero quest'ultimo avrebbe posto in essere un'incauta manovra di invasione della corsia contrapposta ed avrebbe urtato il ciclomotore condotto dal de cuius provocandone la caduta ed il decesso.
6.2. Assume, invece, la convenuta che, pur ammettendosi che il veicolo sconosciuto abbia invaso la corsia di marcia percorsa dall' Parte 2 non vi sarebbe stato alcun urto e la caduta sarebbe stata '
dovuta all'elevata (o, comunque, non conforme allo stato dei luoghi) velocità di marcia del ciclomotore.
6.3. Ebbene, innanzitutto in punto di diritto va premesso che la materia trova la propria disciplina nell'art. 283 comma 1 lett. a) e ss del D.Lgs 209/2005 il quale consente al soggetto danneggiato di promuovere richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la CP_2, e dunque all'impresa territorialmente designata in nome e per conto di quest'ultima a gestire il sinistro.
In particolare il comma 2 della norma menzionata precisa che 'Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare'.
Le disposizioni sopra richiamate consentono, pertanto, alla parte danneggiata di chiedere nei confronti dell'impresa assicurativa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della strada il ristoro dei danni alla persona eventualmente patiti in conseguenza di un sinistro cagionato da veicolo o natante rimasto non identificato nonché, ove le lesioni siano gravi, il ristoro altresì dei danni patiti alle cose con una franchigia di €500,00.
Circa l'onere della prova, il danneggiato deve dimostrare il fatto generatore del danno ossia le modalità del sinistro, la attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo, le lesioni, il nesso di causalità e, inoltre, che il veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. da ultimo Cass. n. 10540/2023).
Inoltre, stante la circostanza che, nell'azione contro il Fondo di Garanzia, quest'ultimo non ha strumenti per interloquire rispetto ad un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore, la prova del fatto storico a carico del danneggiato deve essere valutata in maniera più rigorosa.
6.4.Nel caso di specie, a seguito dell'esame del compendio probatorio, si svolgono le seguenti considerazioni.
6.5. In primo luogo viene in rilievo la ctu svolta nel presente giudizio.
Va premesso, che in sede di procedimento penale non è stata svolta alcuna consulenza.
Nella comunicazione della notizia di reato, redatta sulla base dei rilievi effettuati dai militari intervenuti e delle sommarie informazioni rese dai soggetti presenti ai fatti, la dinamica era stata ricostruita nel senso che, a seguito dell' incauta manovra effettuata da un veicolo proveniente dalla corsia opposta in fase di sorpasso, la vittima, avvistato lo stesso, aveva frenato improvvisamente così perdendo l'equilibrio e cadendo fino a fermarsi contro il guard rail.
Non vi era stato alcun contatto tra i due veicoli.
Orbene, va rammentato che, in mancanza di una collisione, il danneggiato ha l'onere di fornire una prova rigorosa, non solo della presenza sui luoghi del mezzo, ma anche della specifica condotta tenuta da quest'ultimo e del rapporto di causalità tra il medesimo e l'evento.
Infatti, se nell'ipotesi di scontro il nesso eziologico può considerarsi senz'altro provato, essendo insito nel fatto stesso dell'impatto tra due mezzi sicché una volta accertato lo scontro opera la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., 2.co, nel caso in cui questo sia mancato il danneggiato deve dimostrare in modo rigoroso che il rapporto tra la manovra posta in essere dall'auto ed il sinistro non si pone in termini di mera occasionalità bensì che l'evento stesso appaia come una conseguenza diretta del comportamento del conducente, la cui valutazione rileva ai fini della graduazione della colpa e della prova liberatoria della presunzione stessa.
Infatti è principio consolidato quello per cui “In assenza di collisione tra i veicoli, la presunzione di corresponsabilità con riguardo al danno prodotto può essere affermata soltanto quando sia accertato il nesso di causalità rispetto alla guida del mezzo non coinvolto. La giurisprudenza ha stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, ex art. 2054, c. II, c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto.
"Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro". (Cass. 19282/22).
In virtù del suesposto principio occorre, quindi, accertare preliminarmente se vi sia un nesso di causalità tra la condotta del veicolo non identificato ed il sinistro.
Il ctu, dopo aver esaminato lo stato dei luoghi nonché la relazione della PM e chiarito, su impulso di parte attrice, di aver tenuto presente, nella ricostruzione della dinamica, gli scritti della convenuta
(senza che ciò infici, di per sé, la terzietà dell'ausiliario essendo plurimi gli elementi obiettivi utilizzati a fondamento della sua tesi) ed i verbali dei militari, è pervenuto alla conclusione che il deceduto abbia tenuto una condotta di guida imprudente. Evidenzia, infatti, il ctu che il luogo del sinistro è caratterizzato da una curva sinistrorsa con ampio raggio di curvatura tale da permettere agli utenti di entrambe le corsie di godere di un sufficiente capo visivo.
Sottolinea, inoltre, che la presenza di un accesso da strada secondaria con obbligo di precedenza impone, comunque, a chi percorre la strada principale (appunto il motociclista nel caso in esame) di tenere una condotta prudenziale.
Il ctu esclude anche la collisione tra i due mezzi desumendolo (con un ragionamento pienamente condivisibile) dal tipo di lesioni fisiche riportate dall'uomo nonché dai danni del motociclo.
Chiamato ad esprimere un parere tecnico sulla condotta di guida della vittima il ctu, sulla base dei suddetti elementi, è pervenuto alla conclusione che vi è stata un'imprudente condotta di guida dello stesso, non adeguata ai rischi ed ai pericoli della strada.
Invero il motociclista, mentre percorreva il tratto di strada in prossimità di curva sinistrorsa, peraltro quasi rettilinea con ampio raggio di visibilità, trovatosi di fronte ad un ostacolo improvviso
(verosimilmente il veicolo antagonista in fase di sorpasso), ha immediatamente frenato non riuscendo, tuttavia, ad arrestare il ciclomotore e terminando la sua corsa contro il guarda rail.
Orbene, la relazione del consulente appare corretta metodologicamente e concettualmente.
Inoltre essa è stata redatta nel rispetto dei principi del contraddittorio fornendo puntuale e motivata risposta alle osservazioni di parte.
L'assenza di responsabilità esclusiva del conducente il veicolo (così come reiteratamente invocato dagli attori) poggia anche sulle dichiarazioni dei soggetti escussi nell'immediatezza dei fatti (e, quindi, nella massima spontaneità e chiarezza di ricordi), ES_2 ES 1 e
[...]
Entrambi riferiscono di essere stati preceduti da un veicolo in fase di sorpasso e che il motociclista, avvistato l'ostacolo, avrebbe frenato e sbandato.
6.5. Alla stregua delle suesposte considerazioni e facendo applicazione del principio '
giurisprudenziale citato, può qualificarsi la manovra dell'automobilista certamente quale concausa del sinistro (essendo stata la stessa effettuata in violazione delle norme del Codice della Strada che fa divieto di sorpasso in determinate condizioni) ma non certo quale causa esclusiva dello stesso.
6.6. A questo punto occorre soffermarsi sulla graduazione delle responsabilità non avendo alcuna delle parti superato la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cc.
Ritiene il giudicante che nel caso in oggetto la responsabilità dell'automobilista sia minima.
Ed infatti la deposizione di ES 3 , che delineerebbe chiaramente l'esclusiva attribuibilità del sinistro al veicolo, appare la meno attendibile tanto è vero che in sede penale lo stesso è stato ascoltato solo in un secondo momento.
L'uomo, infatti, pur affermando di aver assistito ai fatti, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai militari ma ha preferito andare via palesandosi solo dopo diverso tempo a rendere un racconto assai dettagliato.
Oltre a ciò, è da dirsi che, stando agli elementi valutati dai militari e dal ctu, non vi è stato urto sicchè, se la turbativa rappresentata dalla vista del veicolo ha avuto un tale impatto sul motociclista fino a farlo sbandare e cadere, è chiaro che lo stesso non teneva una condotta adeguata alle condizioni dei luoghi (l'asfalto era umido, c'erano un curvone e una intersezione con strada secondaria).
Egli, di fronte ad un ostacolo improvviso ma certamente prevedibile, non è riuscito ad arrestare per tempo la marcia così come impostogli dall'art. 141 CdS e dalle generali norme di prudenza (l'art. 141, co 2-3, CdS stabilisce che Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio 66
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici).
Ne sono conferma le tracce di frenata che depongono per un istintivo tentativo di evitare l'impatto.
Quanto al casco non v'è certezza non avendo riferito alcunchè i due soggetti escussi nell'immediatezza tuttavia la PM non l'ha escluso.
Ed allora, valorizzando le risultanze istruttorie in atti, si ritiene che la responsabilità sia attribuibile al veicolo rimasto sconosciuto in misura non superiore al 20%. Invero, il principio governatore della materia, estensibile come detto anche all'ipotesi di assenza di collisione, è dettato dall'art. 2054 2 co cc per cui, nel caso di incidente stradale tra due veicoli in circolazione, vige il principio di presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria.
Per superare tale principio dettato dall'art. 2054 cod. civ. si richiede la dimostrazione di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver, comunque, tenuto una condotta di guida prudente.
Si tratta di una prova positiva sui doveri di prudenza che vanno osservati nella circolazione stradale.
Quindi la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso.
Nel caso di specie, invece, anche l' Persona 5, con la propria condotta di guida imprudente, ha dato causa al sinistro e tanto in misura decisamente prevalente.
7. Si può passare, a questo punto, ad esaminare il quantum debeatur.
7.1. Al riguardo va detto che, in ragione dell'improponibilità della domanda proposta da una parte degli attori, la questione si pone soltanto per i restanti congiunti in qualità di genitori e sorelle della vittima.
7.2. Dalla lettura degli atti si evince che parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Tale categoria ricorre quando, in conseguenza del rapporto di parentela, del grado della stessa e della convivenza con la vittima, si riconosce una sofferenza di carattere morale/esistenziale per la perdita del congiunto in termini, per l'appunto, di sconvolgimento dell'esistenza e delle normali abitudini di vita, risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sezioni Unite n. 26972 del
2008), la prova del danno può essere fornita anche con presunzioni semplici, riferita agli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Tale profilo è stato espressamente evidenziato dalla Corte Suprema con riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un congiunto, e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell'intangibilità della sfera degli affetti e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale: "l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero
... tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo" (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del
15/02/2018 e da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 25843 del 13/11/2020).
Per ciò che concerne, in particolare, il novero dei soggetti legittimati alla richiesta, occorre rilevare che, in linea generale, come statuito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, la nozione di società naturale a cui fa riferimento l'art. 29 Cost. non può essere limitata al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare: in particolare, è stato chiarito che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno jure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e, in particolare, l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata, altresì, dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (ex multis, Cass. 15.7.2022 n. 22397; Cass. 25.6.2021 n. 18284; Cass. 19.11.2018 n. 29784).
In punto di prova del danno da perdita del rapporto parentale si è osservato in linea generale che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (in termini, Cass. sent. n. 9231 del 17.4.2013 n. 9231).
Ulteriormente, la medesima giurisprudenza ha precisato che il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale tipico danno conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento tuttavia si ammette, in buona sostanza, la possibilità di provare il danno parentale anche mediante il ricorso a presunzioni legate alla stessa esistenza del vincolo di parentela o coniugio, la cui forza logico-deduttiva ha un'intensità via via decrescente quanto più dalla cd. famiglia nucleare, costituita dai congiunti più stretti (a partire dai conviventi), ci si sposta verso soggetti non appartenenti al ristretto ambito del nucleo familiare.
Del resto tale conclusione è in linea con la giurisprudenza anche recente della Suprema Corte
(vedasi Cass. 1752/2023 per cui : "Il danno parentale può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale"; ed ancora Cass. 5769/2024 per cui: "In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)".
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che la vittima vivesse ancora a casa dei genitori.
Tale circostanza non è stata contestata.
Analogamente la convenuta non ha provato che la mancanza di convivenza tra il deceduto e le sue sorelle avesse comportato anche un allontanamento affettivo (vedasi le circostanze capitolate nella seconda memoria istruttoria).
Di qui l'irrilevanza dei capitoli di prova per testi articolati da parte attrice ed attinenti a circostanze non confutate dalla controparte o inammissibili poiché valutativi e la correttezza dell'ordinanza che ha rigetto le richieste istruttorie.
Di conseguenza, poiché non vi è stata alcuna prova contraria da parte della convenuta in ordine al rapporto affettivo tra il deceduto e i congiunti in questione, non vi è ragione per negare loro il risarcimento trattandosi, peraltro, delle persone per le quali il danno è quasi presunto.
7.3.Per quanto concerne più specificamente i criteri da seguire per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, merita ricordare quanto segue.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Pertanto, al fine di assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte le cd. tabelle che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale, anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
In proposito, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano aveva già predisposto un sistema tabellare idoneo a fornire parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale tuttavia, differentemente dall'impostazione seguita per la liquidazione del danno biologico, non si faceva ricorso alla tecnica del punto variabile, bensì era prevista una forbice risarcitoria che consentiva di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili.
Tale tecnica di liquidazione del danno è stata censurata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa (in tal senso vedasi Cass. n. 10579 del 21.4.2021 per cui: In tema di 66
liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella").
A seguito di ciò, in data 29.6.2022 sono state pubblicate le nuove tabelle integrate a punti di cui deve essere data applicazione nel caso di specie nella loro versione aggiornata al 4.06.2024.
Pertanto, in applicazione delle predette tabelle, possono liquidarsi equitativamente per il titolo di cui sopra in favore degli attori le seguenti somme:
1. in favore di Parte_2 (genitore) l'importo di € 246.393,00 ( totale 63 punti x € così determinato: punti 22 (per età vittima primaria -anni 33-); punti 16 (per 3.911,00)
età vittima secondaria -anni 64-); punti 16 (per convivenza); punti 9 ( per sopravvivenza altri congiunti del nucleo familiare primario) ; punti 0 (per qualità e intensità della relazione affettiva stante la mancanza di qualsivoglia ulteriore allegazione e prova volta a connotare la relazione padre-figlio speciale rispetto agli standards);
Parte 1 (genitore) l'importo di € 254.215,00 (totale 65 2. in favore di così determinato: punti 22 (per età vittima primaria -anni 33-); punti punti x € 3911,00)
18 (per età vittima secondaria -anni 60-); punti 16 (per convivenza); punti 9 ( per sopravvivenza altri congiunti del nucleo familiare primario); punti 0 (per qualità e intensità della relazione affettiva stante la mancanza di qualsivoglia allegazione e prova volta a connotare la relazione padre-figlio speciale rispetto agli standards);
Parte 3 (sorella) l'importo di € 152.529,00 (39 punti x € 3. in favore di così determinato: punti 16 (per età vittima primaria -anni 33-); punti 14 (per 3911,00)
età vittima secondaria -anni 42-); punti 0 (per convivenza); punti 9 ( per sopravvivenza altri congiunti del nucleo familiare primario) ; punti 0 (per qualità e intensità della relazione affettiva stante la mancanza di qualsivoglia allegazione e prova volta a connotare la relazione Parte 7 speciale rispetto agli standards); 4. in favore di Parte_4 (sorella) l'importo di € 160.351,00 (41 punti x € 3911,00) così determinato: punti 16 (per età vittima primaria -anni 33-); punti 16 (per età vittima secondaria -anni 40-); punti 0 (per convivenza); punti 9 ( per sopravvivenza altri congiunti del nucleo familiare primario); punti 0 (per qualità e intensità della relazione affettiva stante la mancanza di qualsivoglia allegazione e prova volta a connotare la relazione padre-figlio speciale rispetto agli standards).
Tutti i suddetti importi vanno ridotti dell'80% in considerazione della minima responsabilità nella causazione del sinistro da parte dell'automobilista.
I valori sopra liquidati a titolo di danno non patrimoniale sono espressi all'attualità sicché non deve riconoscersi alcuna rivalutazione monetaria.
Non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi" (neppure specificatamente richiesti) a decorrere dal decesso ritenendo che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale), in assenza di prova contraria, ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass., sez. III, 25.8.2003, n. 12452; Cass., sez. III, 28.7.2005, n. 15823;
Cass., sez. III, 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., sez. III, 12.2.2008, n.
3268, pagg. 15 e segg. della motivazione;
in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III,
12.2.2010, n. 3355).
Sulla somma liquidata competono dunque i soli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
8. Parte attrice ha domandato, inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale.
La domanda può essere accolta solo limitatamente al ristoro dei danni materiali subiti dal ciclomotore e trasmessisi agli eredi nei termini individuati dal ctu e nella misura del 20%.
Rinviando nel dettaglio agli accertamenti svolti dall'ausiliario del giudice deve ritenersi congruo un importo di € 406,40 a titolo di risarcimento.
Deve, invece, negarsi il risarcimento del danno patrimoniale futuro. Invero gli attori assumono che il deceduto contribuisse economicamente al sostentamento dei genitori conviventi sicchè, con la morte del congiunto, sarebbe venuta meno la loro fonte di reddito.
Ebbene, la circostanza non è provata giacchè l' Parte_2 lavorava solo da qualche mese e la delega che aveva fatto in favore della madre ad operare sul suo conto corrente non è elemento sufficiente per ritenere che ella attingesse allo stesso per il mantenimento del nucleo familiare.
E ciò tanto più che il rapporto lavorativo non era connotato ancora da stabilità per cui non si può ritenere, se non operando una presunzione, che il deceduto provvedesse al sostentamento dei genitori (di cui, peraltro, era percettore di pensione per stessa ammissione diParte 2 '
parte attrice e la madre operaia agricola, sia pure saltuaria).
Del resto la Suprema Corte è ferma nel ritenere che “I genitori di persona deceduta in conseguenza dell'altrui fatto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dalla perdita degli alimenti che la vittima avrebbe potuto erogare in loro favore, devono provare che, sulla base dell'insieme delle circostanze attuali, sia pronosticabile che in futuro essi si possano trovare in uno stato di indigenza tale da aver bisogno della corresponsione di alimenti senza che nessun altro possa prestarli. Parimenti, per dar prova della frustrazione dell'aspettativa a un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, hanno l'onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio” (cfr. Cass. civ. 4379/2016).
Ne deriva il rigetto di ogni richiesta di risarcimento a tale titolo.
9. L'accoglimento parziale della domanda attrice comporta che le spese di lite vengano poste per metà a carico delle convenute in solido e compensate per l'alta metà.
Esse vengono liquidate ex DM 147/22 secondo i parametri medi delle cause di valore da €
52.001,00 ad € 260.000,00 (criterio del decisum- cfr. ex multis Cass. civ. 28885/2023 per cui “In tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico del cliente, ai fini della determinazione del valore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quello l'effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della domanda, deve adeguarne l'ammontare al concreto importo oggetto della decisione").
Le spese di ctu restano a carico delle parti in solido essendo stata essa svolta nell'interesse comune.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 18852/2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara improponibile la domanda proposta da Parte 5 ( in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona 3 e Persona 4
Parte_3 (quale esercente la responsabilità genitoriale su
[…] ), da
Persona 2 ) nonché da Persona 1 e Parte 6
2. accoglie in parte la domanda proposta da Parte 1 Parte_2
(in proprio) e, per l'effetto, accerta e dichiara
[...] , Parte 4 Parte 3 '
la responsabilità concorrente di e del conducente del veicolo rimasto sconosciuto Persona_6
(e per esso dell Controparte_4 nella causazione del sinistro per cui è causa, e di CP_2
rispettivamente nella misura dell'80% in capo al primo e del 20% in capo al secondo;
3. condanna le convenute in solido, in persona del legale rappresentante p.t, a corrispondere le seguenti somme a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali:
- in favore di Parte 2 la somma di € 49.279,00; in favore di Parte 8 la somma di € 50.843,00;
in favore di Parte 3 la somma di € 30.506,00; in favore di Parte 4 la somma di € 32.070,00;
oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
4.condanna le convenute in solido, in persona del legale rappresentante p.t, a corrispondere in favore di Parte 1 Parte 2 e Parte_4 Parte_3
(in proprio) l'importo di € 406,20 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
[...]
5.liquida le spese di lite in € 1713,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre RFS ed accessori di legge che pone a carico delle convenute in solido per metà e compensa per l'altra metà;
6. pone le spese di ctu a carico di tutte le parti in causa, in misura paritaria tra le stesse.
Così deciso in Bari il 3.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Fasano