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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 12/02/2026, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1278/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/03/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica: SCHININA' GIAMBATTISTA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 858/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 5141/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 5 e pubblicata il
27/05/2021
Atti impositivi:
-RIASS. OTTEMP. IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 427/2025 depositato il 31/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore dei contribuenti insiste per la cessata materia del contendere dando atto dell'avvenuto pagamento delle somme spettanti.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate rileva l'avvenuto pagamento delle somme.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_2 e Ricorrente_2, hanno chiesto l'esecuzione del giudicato nascente dai provvedimenti ivi menzionati.
In sede di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, ha comunicato di avere provveduto alla erogazione del saldo, avendo versato alle ricorrenti, come da specifica ivi riportata, la rispettiva quota parte del saldo del rimborso loro spettante quali eredi di Nominativo_1 e Nominativo_2 ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere e compensate tra le parti le spese di giudizio.
Le ricorrenti, con note del 20/03/2025, nel dare atto che, in data 24/12/2024, l'A.E. aveva eseguito il pagamento degli importi spettanti a titolo di capitale ed interessi, hanno aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla richiesta di condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio di cassazione e successivo di riassunzione, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Alla udienza del 21/03/2025 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.G.T., in composizione monocratica a termini dell'art. 70, c.10bis, D.Lgs. 546/1992, osserva che, una volta versato, dall'Ufficio, in esecuzione delle azionate sentenze, quanto dovuto per capitale ed interessi, viene meno la domanda delle ricorrenti intesa alla ottemperanza del comando giudiziale contenute nelle cennate sentenze, con conseguente cessazuione della materia del contendere.
Le spese del giudizio di legittimità e successivo di riassunzione, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, giudizi cui ha dato causa il mancato tempestivo rimborso da parte dell'Ufficio delle imposte ed interessi, come riconosciuti dovuti, si pongono a carico dello stesso e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione di Catania, Sezione interna 17, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Condanna
l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.050,00 per il giudizio di legittimità ed in € 1.500,00 per il giudizio di rinvio, oltre spese generali, C.p.
a. ed I.v.a. se dovuta ed € 120,00 per esborsi, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Catania lì 21/03/2025 Il Giudice Unico
IS IN
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/03/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica: SCHININA' GIAMBATTISTA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 858/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 2 CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 5141/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 5 e pubblicata il
27/05/2021
Atti impositivi:
-RIASS. OTTEMP. IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 427/2025 depositato il 31/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore dei contribuenti insiste per la cessata materia del contendere dando atto dell'avvenuto pagamento delle somme spettanti.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate rileva l'avvenuto pagamento delle somme.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_2 e Ricorrente_2, hanno chiesto l'esecuzione del giudicato nascente dai provvedimenti ivi menzionati.
In sede di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, ha comunicato di avere provveduto alla erogazione del saldo, avendo versato alle ricorrenti, come da specifica ivi riportata, la rispettiva quota parte del saldo del rimborso loro spettante quali eredi di Nominativo_1 e Nominativo_2 ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere e compensate tra le parti le spese di giudizio.
Le ricorrenti, con note del 20/03/2025, nel dare atto che, in data 24/12/2024, l'A.E. aveva eseguito il pagamento degli importi spettanti a titolo di capitale ed interessi, hanno aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla richiesta di condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio di cassazione e successivo di riassunzione, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Alla udienza del 21/03/2025 la causa si è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.G.T., in composizione monocratica a termini dell'art. 70, c.10bis, D.Lgs. 546/1992, osserva che, una volta versato, dall'Ufficio, in esecuzione delle azionate sentenze, quanto dovuto per capitale ed interessi, viene meno la domanda delle ricorrenti intesa alla ottemperanza del comando giudiziale contenute nelle cennate sentenze, con conseguente cessazuione della materia del contendere.
Le spese del giudizio di legittimità e successivo di riassunzione, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, giudizi cui ha dato causa il mancato tempestivo rimborso da parte dell'Ufficio delle imposte ed interessi, come riconosciuti dovuti, si pongono a carico dello stesso e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione di Catania, Sezione interna 17, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Condanna
l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.050,00 per il giudizio di legittimità ed in € 1.500,00 per il giudizio di rinvio, oltre spese generali, C.p.
a. ed I.v.a. se dovuta ed € 120,00 per esborsi, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Catania lì 21/03/2025 Il Giudice Unico
IS IN