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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17734 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18659/2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/07/1971, con il patrocinio dell'avv.to MENICHETTI SARA , giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.to BORGHESI ALESSANDRO , giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/05/2024 la sig.ra a chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, sig. , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio concordatario il 05/07/2019 in ROMA, precisando che dall'unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati;
ha quindi chiesto l'addebito della separazione al coniuge,
l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del resistente alla rifusione delle spese di giudizio;
ha chiesto, altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il sig. , nel costituirsi in giudizio, ha contestato le richieste della CP_1 controparte e ha avanzato domanda riconvenzionale di addebito della separazione al coniuge. Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il G.D., con ordinanza in data
10/12/2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/12/2025, ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e ha disposto la prosecuzione del giudizio per l'espletamento delle prove articolate dalle parti, limitatamente ai capitoli ammessi.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti connessi alla separazione, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza pronunciata con ordinanza del 10/12/2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 05/07/2019;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto 00060, parte 2, serie A02);
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17/12/2025
Il Presidente rel.est.
dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18659/2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/07/1971, con il patrocinio dell'avv.to MENICHETTI SARA , giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.to BORGHESI ALESSANDRO , giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/05/2024 la sig.ra a chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, sig. , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio concordatario il 05/07/2019 in ROMA, precisando che dall'unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati;
ha quindi chiesto l'addebito della separazione al coniuge,
l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del resistente alla rifusione delle spese di giudizio;
ha chiesto, altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il sig. , nel costituirsi in giudizio, ha contestato le richieste della CP_1 controparte e ha avanzato domanda riconvenzionale di addebito della separazione al coniuge. Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il G.D., con ordinanza in data
10/12/2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/12/2025, ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e ha disposto la prosecuzione del giudizio per l'espletamento delle prove articolate dalle parti, limitatamente ai capitoli ammessi.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti connessi alla separazione, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza pronunciata con ordinanza del 10/12/2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 05/07/2019;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto 00060, parte 2, serie A02);
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17/12/2025
Il Presidente rel.est.
dott.ssa Marta Ienzi