Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 612
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Impugnazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto l'intimazione di pagamento non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'impugnazione sarebbe ammissibile solo se estesa anche agli atti prodromici (cartelle di pagamento) in caso di loro omessa notifica, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato solo l'intimazione, non le cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 612
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 612
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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