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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 7.1.2025, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2068/2024 RG del Tribunale di Torino, promossa da
C.F. , nonché Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 personalmente, rappresentati e difesi dall'avv. LOMBARDI MASSIMO, giusta
[...] procura allegata all'atto di citazione,
ATTORI OPPONENTI, contro
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti VITIELLO PAOLO e CP_1 P.IVA_2
SIRONI STEFANIA ( ), giusta procura allegata alla comparsa di C.F._1 costituzione e risposta,
CONVENUTA OPPOSTA,
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Conclusioni come da verbale di udienza del 7.1.2025
Parte attrice in opposizione: In via preliminare, per i motivi esposti, rigettare l'istanza ex art. 648
c.p.c. qualora ex adverso proposta ogni altra istanza avversaria respinta e disattesa;
1 Sempre in via preliminare, stante l'omessa produzione agli opponenti della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B., ordinare a parte opposta e alla sua cedente Intesa AO S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., copia integrale della documentazione e della rendicontazione inerente ai rapporti intercorsi tra e l'istituto bancario Parte_1
INTESA SAN PAOLO S.P.A. ed eventuali altri istituti di credito nella medesima confluiti, per i quali la banca asserisce l'esistenza di garanzia fideiussorie rilasciate dal signor Parte_1
e, in particolare, in merito:
1. al conto corrente numero n. 09290108, aperto presso la filiale di Milano;
2. al contratto di finanziamento chirografario n. 0B41061403068;
In via principale nel merito, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo
n.7406/2023 del 18/12/2023 R.G. n. 20378/2023 del Tribunale di Torino, per le motivazioni in fatto ed in diritto dedotte in narrativa, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
accertare, conseguentemente, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che sul conto ordinario n. c/c 09290108 accesso in data 8 aprile 1987 presso la Filiale di Milano di Via
Palmanova n. 95 di Cassa si sono rinvenuti interessi e spese Controparte_2 non pattuite pertanto non dovute e, conseguentemente, compensare tali somme con quanto richiesto dalla convenuta opposta con ogni provvedimento consequenziale relativamente alla determinazione del saldo;
previo accertamento della nullità dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria
Italiana nel 2003 denominato “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)”, accertare e dichiarare che la fideiussione omnibus rilasciata per l'adempimento delle obbligazioni di è conforme al predetto schema contrattuale Parte_1 predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana contenendo le clausole n. 2, 6 e 8 (c.d. reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) in violazione dell'art. 2 L 287/90 e conseguentemente accertarne e dichiararne la nullità e l'invalidità ad ogni effetto;
dichiarare conseguentemente l'inefficacia della garanzia fideiussoria del signor Parte_1
e comunque dichiarare liberato da ogni obbligazione il fideiussore per i motivi di cui in narrativa;
Denegare l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c., dal momento che nessun credito può essere riconosciuto all'opponente, in quanto essa ha operato in dispregio della legge antiusura, commettendo un reato il cui provento non può essere chiesto.
In via istruttoria: disporre CTU sui contratti di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici e la quantificazione degli interessi debitori effettivamente dovuti e se dovuti. 2 Parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale se del caso, così giudicare:
a.- nel merito, per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare integralmente e immediatamente la domanda avversaria, anche ex art. 171 bis c.p.c., sussistendo i presupposti per l'immediata condanna di controparte anche alla luce della evidente nullità delle domande azionate, ciò anche ed eventualmente successivamente allo scambio di memorie di replica, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b.- nel merito, per tutte le ragioni esposte in atti, accertato e dichiarato che in atti controparte non ha mai contestato nulla in merito al finanziamento azionato nonché in relazione alla concessa linea anticipi commerciali, accertato e dichiarato che la linea di anticipi commerciali non genera interessi anatocistici, accertato e dichiarato che il tasso alla data del 28 giugno 2012 pattuito con contratto di finanziamento alle imprese era pari al 5,892% (già conteggiato come per legge) ed il tasso soglia ammontava al 16,625%; accertato e dichiarato che il tasso pattuito contrattualmente in data 9 luglio
2013 quanto alla linea anticipi commerciali ammontava all'8,26% ed il tasso soglia per tali contratti ammontava al 13,91%; accertato e dichiarato che la controparte non ha spiegato domande riconvenzionali circa altri rapporti non azionati in questa sede dalla cedente e che comunque la
Cessionaria non ha azionato rapporti sorti antecedentemente al 2012 relativamente ai quali c'è stato diverso trattamento degli interessi tra correntista e istituto di credito, accertato e dichiarato che il conto corrente azionato con procedimento monitorio risulta acceso nel 2013 e successivamente affidato mediante anticipi sbf e quindi non sussistono criticità – sulla base di quanto ex adverso dedotto - in merito alla costituzione del saldo, accertato e dichiarato che il sig. è il debitore principale Parte_1 in quanto socio illimitatamente responsabile, accertato e dichiarato che il sig. ha Parte_1 rilasciato una fideiussione in un periodo diverso da quello a cui si riferisce il noto provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, rigettare in toto le contestazioni avversarie e per l'effetto confermare il decreto opposto e condannare controparte al pagamento delle spese di lite;
c.- sempre nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta pretestuosità delle contestazioni rese dagli opponenti, rigettare in toto l'opposizione con ogni conseguente statuizione sulle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
d.- sempre nel merito, per le ragioni indicate nel presente atto, rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice e condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito temerariamente in giudizio;
e.- sempre e in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
f.- in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto rassegnate con soli fini dilatori, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre ai sensi dell'art. 171ter c.p.c. 3 FATTO E DIRITTO
1. La e , personalmente, anche quale Parte_1 Parte_1 fideiussore della prima, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7406/2023 emesso dal Tribunale di Torino su ricorso di con il quale era stato ingiunto il CP_1 pagamento della somma di € 147.116,65, oltre interessi e spese di procedura.
1.1 Con atto di citazione in opposizione, notificato il 26 gennaio 2024, gli opponenti hanno preliminarmente evidenziato come l'allegazione del mero estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della Banca, contenente la dichiarazione che il credito è vero e liquido (documento ex art. 50 TUB), sia cosa diversa dall'estratto di saldaconto di cui all'art. 102 L.
7.3.1938 n. 141. Quest'ultimo, infatti, limita il valore probatorio al solo procedimento monitorio, potendo assumere rilievo nel successivo giudizio di opposizione unicamente come documento indiziario, la cui portata deve essere valutata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
1.2 Gli opponenti hanno sottolineato come la certificazione ex art. 50 TUB non fornisca adeguata prova del credito della banca, in quanto esprime solo ed esclusivamente la situazione del rapporto nel momento in cui esso ha termine. Nel rispetto del principio della certezza del credito, la banca sarebbe invece obbligata alla produzione di tutti gli estratti conto e i riassunti scalari sin dall'origine del rapporto stesso. In mancanza di tale produzione documentale integrale, il primo saldo contabile da cui partire per la ricostruzione in sede di CTU dovrebbe essere ricondotto a zero, essendo la banca venuta meno all'onere della prova del credito su di essa incombente.
1.3 A sostegno di tale tesi, gli opponenti hanno richiamato copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, evidenziando come l'approvazione dell'estratto conto bancario, sia pure tacita, renda incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro misura contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali. Nel caso di specie, essendo stata esclusa la validità della pattuizione di interessi in misura extralegale per mancanza dei requisiti legali, la banca non potrebbe dimostrare l'entità del proprio credito mediante la sola produzione dell'estratto notarile delle sue scritture contabili.
Parte
1.4 Gli opponenti hanno quindi esposto che la ha intrattenuto con la convenuta opposta (già ), dall'aprile 1987, un rapporto di credito di conto corrente distinto dal n. 09290108 CP_3 presso la filiale di Via Palmanova n. 95, oltre ad un finanziamento chirografario n. Parte 0B41061403068 del 28/06/2012. A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha richiesto ai sensi dell'art. 119 TUB copia degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente nonché la documentazione afferente al finanziamento, senza tuttavia ricevere alcun riscontro dalla Banca.
1.5 Nel merito, gli opponenti hanno evidenziato come, essendo il contratto di conto corrente stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/00, non fosse possibile applicare la capitalizzazione trimestrale sull'intero arco temporale del rapporto, data la
4 mancata regolarizzazione formale per l'introduzione della reciprocità e la relativa restituzione delle somme illecitamente addebitate.
1.6 Gli opponenti hanno inoltre contestato l'applicazione della commissione di massimo scoperto, evidenziando come questa sia stata illegittimamente calcolata sull'effettivo utilizzo (già sottoposto all'onere dell'interesse) e non sulla quota di affidamenti inutilizzata, venendo quindi meno per mancanza di causa. Hanno richiamato giurisprudenza secondo cui la clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto sarebbe nulla non solo per difetto di causa, ma anche ex artt. 1418 e 1346 c.c. quando non sia stato determinato il criterio di calcolo tra i vari possibili.
1.7 Con riguardo alla fideiussione prestata e posta a corredo della prova monitoria, gli opponenti hanno sostenuto la nullità della garanzia fideiussoria in quanto conforme allo schema ABI dichiarato illegittimo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare, hanno evidenziato come la fideiussione contenesse le tre clausole censurate: la clausola di "reviviscenza" (n. 2), la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (n. 6) e la clausola di "sopravvivenza" (n. 8). Secondo gli opponenti, tali clausole, essendo conformi allo schema ABI e quindi frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 L. 287/90, renderebbero nulla l'intera fideiussione.
2. La convenuta opposta si è costituita in giudizio contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione in opposizione e insistendo per l'immediata conferma del decreto ingiuntivo n. 7406/2023 del 18/12/2023. Nella comparsa di costituzione e risposta, in particolare, la convenuta ha preliminarmente ricostruito i fatti, evidenziando che Intesa AO S.p.A. era Parte creditrice nei confronti di e del sig. (quest'ultimo sia quale socio Parte_1 illimitatamente responsabile che quale fideiussore) della somma complessiva di € 147.116,65, relativa al saldo di conto corrente acceso dalla società presso Intesa San Paolo in data 7 giugno 2013 e successivamente affidato fino all'importo di € 100.000,00, nonché al contratto di finanziamento chirografario n. 0B41061403068 di originari € 50.000,00 oltre interessi. Tale credito è stato ceduto all'odierna convenuta in forza di contratto di scissione CP_1 parziale di concluso il 21/12/2022, come da avviso pubblicato in G.U. Controparte_4 del 17/01/2023, n. 7 e Foglio delle Inserzioni, rettificato nella Gazzetta Ufficiale del 07/02/23.
2.1 La convenuta ha evidenziato che gli opponenti hanno formulato una serie di eccezioni che, a loro dire, comporterebbero la non debenza di alcuna somma, sostenendo in particolare: che il documento ex art. 50 TUB non consentirebbe alla creditrice di agire in giudizio;
che nei rapporti Parte intercorsi con la Banca cedente avrebbe applicato interessi anatocistici;
che la gestione mediante sistemi informatici violerebbe le norme di legge;
che nulla sarebbe dovuto in quanto sarebbero stati sottoscritti contratti con interessi usurai o senza determinazione degli interessi;
che i debitori sarebbero liberati per effetto della normativa antitrust in forza della quale sono state dichiarate lesive della concorrenza talune clausole contenute negli impegni fideiussori.
2.2 La convenuta ha contestato punto per punto tali eccezioni, evidenziando che: il credito deriva anche da finanziamento mai contestato in atti;
il credito deriva da linea di anticipi commerciali che non genera interessi anatocistici;
il tasso pattuito con il contratto di
5 finanziamento del 28/06/2012 era pari al 5,892% a fronte di un tasso soglia del 16,625%; il tasso pattuito per la linea anticipi commerciali nel luglio 2013 era dell'8,26% a fronte di un tasso soglia del 13,91%; la cessionaria non ha azionato rapporti antecedenti al 2012 relativamente ai quali c'è stato diverso trattamento degli interessi tra correntista e istituto di credito;
il conto corrente azionato risulta acceso nel 2013 e successivamente affidato mediante anticipi sbf;
l'opponente è debitore principale;
il sig. ha rilasciato fideiussione in periodo diverso Parte_1 da quello cui si riferisce il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
2.3 In particolare, quanto all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, la convenuta ha rilevato l'inammissibilità dell'eccezione avversaria, evidenziando che la legge espressamente consente alla banca di agire in forza di tale documento e che comunque la somma azionata deriva in parte dal finanziamento chirografario non contestato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le risultanze dell'estratto conto ex art. 50 TUB hanno efficacia probatoria fino a prova contraria e possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
2.4 La convenuta ha sottolineato che, in applicazione del principio ex art. 115 c.p.c., secondo cui il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove fornite dalle parti nonché i fatti dalle stesse non contestati, in assenza di specifiche contestazioni del cliente le risultanze contenute in un estratto conto certificato devono dirsi incontrovertibilmente provate. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite del 2001 secondo cui il creditore deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento, spettando al debitore provare il fatto estintivo.
2.5 Quanto all'eccepito anatocismo, la convenuta ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione, spiegando che conto corrente ordinario e conto anticipi danno luogo ad un rapporto unitario ma giuridicamente autonomo, con la conseguenza che gli interessi maturati sulle anticipazioni e addebitati sul conto ordinario non conservano natura di interessi ai fini del divieto ex art. 1283 c.c. Ha precisato che il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti alle proprie competenze ed è formato dalle sole poste a debito relative alle anticipazioni eseguite, mentre è sul conto ordinario che tutte le competenze vengono addebitate.
2.6 La convenuta ha contestato anche le eccezioni relative alla Delibera CICR del 9/2/2000, evidenziando che controparte contesta un rapporto precedentemente intercorso con non CP_3 azionato nella presente sede. Ha precisato che ove controparte intenda agire per la restituzione di eventuali somme relative al conto chiuso nel 2013, dovrà fornire la prova degli illeciti che lamenta.
2.7 Quanto agli interessi applicati, la convenuta ha ribadito che il saldo passivo del conto corrente è stato determinato dalla lavorazione di effetti insoluti ed in forza di contratto di finanziamento su tale linea. Ha contestato la genericità delle contestazioni avversarie, che si limitano ad elencare una serie di sentenze e condotte illecite attribuibili alle banche senza alcun riferimento al caso concreto. Ha evidenziato l'assenza di criticità nel calcolo degli interessi sia
6 per il mutuo che per il finanziamento su linea specifica, richiamando i tassi applicati sempre inferiori alle soglie usura.
2.8 La convenuta ha infine contestato la temerarietà della lite, evidenziando come gli opponenti abbiano agito pur consapevoli di essere privi di prove delle loro asserzioni, con il solo fine di ottenere una CTU che sopperisca al vuoto argomentativo dell'atto di citazione. Ha chiesto pertanto la condanna ex art. 96 c.p.c., anche considerando la volontà di creare un contenzioso seriale in una materia estremamente tecnica e complessa che meriterebbe diverso approccio processuale.
3. Assegnato il procedimento e reso il decreto ex art. 171 bis cpc, la causa è proseguita con lo scambio delle memorie ex art. 171 ter cpc, nei termini di legge.
3.1 Con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., gli opponenti hanno ribadito le proprie difese, insistendo sulla natura strumentale e dilatoria delle contestazioni di controparte. Hanno sottolineato come l'acquisto del credito da parte di non potesse legittimare CP_1
l'esclusione dei rapporti intercorsi tra le parti originarie, essendo oggetto del giudizio proprio la verifica di tali rapporti. Hanno inoltre reiterato la richiesta di esibizione della documentazione bancaria ex art. 119 TUB, rimasta inevasa. Gli opponenti hanno insistito sulla necessità di acquisire la documentazione bancaria completa, evidenziando come la contestazione sulla quantificazione o esistenza del credito di non potesse prescindere dalla verifica CP_1 integrale dei rapporti pregressi. Hanno evidenziato come il contratto di conto corrente del 2013 fosse collegato al conto più risalente (n. 9290108 del 1987) "bloccato a garanzia di rischio”.
3.2 Con la prima memoria integrativa ex art. 171ter n. 2 c.p.c., la convenuta ha contestato le argomentazioni sviluppate dagli opponenti nella loro prima memoria, con cui sostenevano che Parte " e intrattenevano rapporti con prima e Intesa AO S.p.A. da ben Parte_1 CP_3 prima del 2012" e che quindi sussisterebbe un diritto in capo alla correntista ovvero al fideiussore a vedere ripetute delle somme in proprio favore per effetto dell'applicazione di interessi e condizioni illegittime nel corso dei rapporti pregressi. La convenuta ha evidenziato l'inammissibilità di tale eccezione, finalizzata a paralizzare l'azione monitoria contestando l'esistenza di un controcredito portato dalla nullità di alcune poste addebitate nel tempo dalla cedente, senza tuttavia documentare nulla in merito. Ha sottolineato come la stessa controparte abbia ammesso che "il contratto di conto corrente oggetto della presente azione è stato stipulato nel 2013", pur sostenendo che sarebbe stato stipulato "con addebito delle competenze sul conto ben più datato 9290108 risalente al 1987 e bloccato a garanzia di rischio". La convenuta ha ribadito che tali argomentazioni confermano le proprie tesi, avendo azionato un nuovo rapporto indipendente da quello preesistente bloccato a garanzia di altro rischio non oggetto di cessione. Ha inoltre evidenziato che negli atti avversari nulla si legge in merito al contratto di finanziamento chirografario n. 0B41061403068, che deve quindi ritenersi incontestato ex art. 115 c.p.c.
3.3 Nella seconda memoria, gli opponenti hanno insistito sulla necessità di acquisire la documentazione bancaria completa, ribadendo come la contestazione sulla quantificazione o
7 esistenza del credito di non potesse prescindere dalla verifica integrale dei CP_1 rapporti pregressi. Hanno evidenziato come il contratto di conto corrente del 2013 fosse collegato al conto più risalente (n. 9290108 del 1987) "bloccato a garanzia di rischio".
3.4 Con la seconda memoria integrativa ex art. 171ter n. 3 c.p.c., la convenuta ha contestato le ulteriori argomentazioni sviluppate da controparte, che aveva chiesto al Giudice di "ordinare a parte opposta e alla sua cedente Intesa AO S.p.A. ai sensi dell'art. 210 c.p.c., copia Parte integrale della documentazione e della rendicontazione inerente ai rapporti intercorsi tra e l'istituto bancario ed eventuali altri istituti di credito nella medesima confluiti", nonché di disporre CTU "sui contratti di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi usurari, anatocistici e la quantificazione degli interessi debitori effettivamente dovuti".
3.5 Con la terza memoria, infine, gli opponenti hanno brevemente replicato alle ultime difese di controparte, ribadendo le proprie argomentazioni sulla necessità di una completa discovery documentale e sulla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
3.6 La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tali istanze istruttorie in quanto: attengono in parte a rapporti non azionati nel presente giudizio;
hanno natura esplorativa;
Intesa AO, destinataria delle eventuali pretese risarcitorie/restitutorie prospettate, non è parte del presente giudizio;
le eventuali pretese riconvenzionali sarebbero comunque prescritte in quanto, se come argomentato da controparte il mutuo concesso nel 2012 è servito a ripianare pregresse passività, gli eventuali addebiti sarebbero coperti da tale rimessa avente natura solutoria;
controparte non individua neppure i rapporti contrattuali ai quali si riferisce. La convenuta ha contestato anche le pretese avversarie in merito a condotte ostative nella condivisione della documentazione, avendo già versato in atti gli estratti conto e fornito la prova che il conto corrente è stato effettivamente affidato e che il finanziamento chirografario è stato effettivamente erogato.
4. Riassegnato il procedimento, in ragione del tramutamento ad altro incarico del primo giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, veniva fissato termine al 19.11.2024 in luogo d'udienza per la discussione delle istanze istruttorie. Le parti depositavano note nel termine assegnato.
4.1 In sintesi, in tutte le memorie gli opponenti hanno insistito per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di parte opposta e della sua cedente Intesa AO S.p.A., chiedendo copia integrale della documentazione relativa al conto corrente n. 09290108 e al finanziamento chirografario n. 0B41061403068. Hanno inoltre reiterato la richiesta di CTU contabile per verificare l'applicazione di interessi usurari e anatocistici, nonché per quantificare gli interessi debitori effettivamente dovuti. In conclusione, gli opponenti hanno chiesto: in via preliminare, il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. eventualmente proposta da controparte;
nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'accertamento della nullità della fideiussione;
il ricalcolo del saldo del rapporto previa eliminazione degli addebiti illegittimi;
il rigetto di ogni domanda avversaria con vittoria di spese.
4.2 La convenuta, con note per la trattazione scritta dell'udienza del 19 novembre 2024, la convenuta (divenuta nelle more per effetto di fusione per Controparte_5 incorporazione di ha dichiarato di aver assolto alla condizione di procedibilità CP_1
8 mediante esperimento del procedimento di mediazione, sia pur con esito negativo. Ha ribadito che gli opponenti non hanno svolto alcuna specifica contestazione in relazione al credito azionato in forza del contratto di mutuo, né riguardo al contenuto degli estratti conto prodotti. Ha evidenziato come tutte le contestazioni attoree, peraltro del tutto generiche ed astratte in quanto prive di riferimenti documentali, riguardino un pregresso contratto di conto corrente bancario risalente al 1987, acceso presso , che non è stato oggetto di cessione da Intesa CP_3
AO e non è stato quindi azionato in via monitoria. La convenuta ha inoltre precisato che è pacifico fra le parti che il conto corrente relativamente al quale i debitori affermano di vantare crediti da portare in compensazione sia stato chiuso nell'anno 2012, con la conseguenza che ogni pretesa restitutoria derivante da asseriti illeciti commessi dalla Banca cedente sarebbe irrimediabilmente prescritta. Ha sottolineato come l'atteggiamento processuale della controparte, che non ha esteso il contraddittorio all'unico soggetto dotato di legittimazione passiva in relazione a tali pretese, denoti il fine meramente strumentale di tali infondate richieste.
La convenuta ha concluso insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite, evidenziata anche dal deposito di memorie n. 2 e n. 3 pressoché identiche.
5. Con successiva ordinanza del 16.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione juxta alligata, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale per il giorno 7.1.2025. In tale data le parti illustravano le proprie difese, comunque richiamandosi a quelle in atti, precisando le rispettive conclusioni come da note nel termine assegnato. Il giudice tratteneva la causa a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
6. Le questioni centrali sottoposte all'esame del Tribunale richiedono la disamina, inter alia, dei seguenti aspetti: (i) l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto dalla banca;
(ii) la necessità di produzione dell'intera documentazione contabile sin dall'origine del rapporto;
(iii) la validità della fideiussione prestata dal sig. (iv) la fondatezza Parte_1 delle contestazioni relative ad anatocismo, usura e commissione di massimo scoperto. Si procede, dunque, all'esame delle varie contestazioni mosse dagli opponenti alla pretesa creditoria avversa.
7. Efficacia della certificazione ex art. 50 TUB. Gli opponenti, con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2024, hanno preliminarmente contestato l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, sostenendo che tale documento avrebbe valore probatorio limitato al solo procedimento monitorio, potendo assumere rilievo nel successivo giudizio di opposizione unicamente come documento indiziario. A supporto di tale tesi, hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la certificazione ex art. 50 TUB non fornirebbe adeguata prova del credito della banca, in quanto esprimerebbe solo la situazione del rapporto nel momento della sua cessazione. Hanno quindi sostenuto che, nel rispetto del principio della certezza del credito, la banca sarebbe obbligata alla produzione di tutti gli estratti conto e i riassunti scalari sin dall'origine del rapporto, con la conseguenza che, in
9 mancanza di tale produzione documentale integrale, il primo saldo contabile da cui partire per la ricostruzione in sede di CTU dovrebbe essere ricondotto a zero.
7.1 La convenuta opposta ha contestato tale eccezione, evidenziando come la legge espressamente consenta alla banca di agire in forza dell'estratto conto certificato e come, in ogni caso, la somma azionata derivi in parte dal finanziamento chirografario non contestato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le risultanze dell'estratto conto ex art. 50 TUB hanno efficacia probatoria fino a prova contraria e possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
7.2 Sul punto, questo Tribunale ritiene di dover aderire alla tesi della convenuta opposta. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, pur avendo efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio, mantiene nel giudizio di opposizione valore di prova fino a specifica contestazione (Cass. 19.3.2009 n. 6705). Nel caso di specie, gli opponenti non hanno mosso contestazioni specifiche sul saldo risultante dall'estratto, limitandosi a dedurre genericamente presunte illegittimità nei rapporti pregressi. Inoltre, parte del credito azionato deriva dal contratto di mutuo chirografario n. 0B41061403068 del 28/06/2012, la cui esistenza e il cui importo non sono stati specificamente contestati. Come chiarito dalla recente Cassazione n. 10712/2024 (cfr. anche Cass. n. 11144/2024, sull'onere della banca, in sede di opposizione, di provare compiutamente la propria pretesa, mediante produzione del contratto, estratti periodici e scalari), se l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB è sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione la banca deve produrre la documentazione completa del rapporto. Tuttavia, tale principio va coordinato con l'onere di contestazione specifica gravante sull'opponente. Nel caso di specie, la convenuta ha prodotto gli estratti conto dal 31.08.2010, con saldo iniziale positivo di € 2.614,02, dai quali emerge l'effettiva erogazione del mutuo chirografario e l'affidamento del conto corrente. Gli opponenti non hanno mosso contestazioni specifiche su tali documenti, limitandosi a richiamare un pregresso rapporto (conto n. 9290108 del 1987) non oggetto di cessione.
8. L'ordine di esibizione ex art. 210 cpc. Quanto alla richiesta di produzione dell'intera documentazione contabile sin dall'origine del rapporto, va preliminarmente osservato che il credito azionato deriva da due distinti rapporti: (i) il conto corrente n. 9290108 acceso nel 2013 e successivamente affidato fino all'importo di € 100.000; (ii) il mutuo chirografario di originari € 50.000 del 2012. La cessionaria (ora ) ha acquistato solo questi CP_1 Controparte_5 specifici rapporti, come risulta dalla documentazione prodotta. Le contestazioni degli opponenti relative a rapporti pregressi intrattenuti con e Intesa San Paolo prima del 2012 non CP_3 possono quindi essere opposte alla cessionaria, che non è subentrata in tali rapporti.
8.1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessione del credito non comporta il subentro del cessionario nella posizione contrattuale del cedente (Cass. SS.UU. 28314/2019 Cass. SS.UU. n. 41994/2021). Il cessionario acquista il solo diritto di credito, con i relativi accessori e garanzie, ma non subentra nel rapporto contrattuale da cui il credito è sorto. Ne consegue che eventuali contestazioni relative a rapporti diversi da quelli oggetto di cessione
10 non possono essere opposte al cessionario, dovendo essere fatte valere nei confronti del cedente. Tale indirizzo, d'altronde, fa semplicemente governo dei principi generali in materia di cessione del credito e di cessione del contratto. La cessione del credito trasferisce solo il diritto di credito e non l'intero rapporto contrattuale, così producendo uno "sdoppiamento" tra titolarità del rapporto (che resta al cedente) e titolarità del credito (che passa al cessionario), da cui consegue, in termini di eccezioni opponibili (Cass. n. 6086/2024), che il debitore può opporre al cessionario solo eccezioni relative all'esistenza e validità del titolo costitutivo del credito ceduto, eccezioni concernenti l'adempimento dell'obbligazione oggetto di cessione, fatti modificativi o estintivi del credito ceduto (se anteriori alla notifica), mentre non può opporre al cessionario contestazioni relative a rapporti diversi da quello oggetto di cessione, eccezioni personali verso il cedente, fatti modificativi/estintivi successivi alla notifica. Per contro, il cessionario (Cass. n. 8579/2024) non può esercitare azioni inerenti all'essenza del contratto, proporre azioni di risoluzione, far valere diritti esterni al credito ceduto. Tale orientamento, fermo ed attuale, trova deroga solo in favore dei consumatori (art. 125 septies TUB), i quali possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, inclusa la compensazione. Attesa la manifesta e non contestata estraneità dei rapporti per cui è causa all'ambito consumeristico, rilevato che il cessionario ha azionato in via monitoria pretese creditorie esclusivamente inerenti i rapporti ceduti, il thema decidendum si trova perimetrato sulla base di questi ultimi e le eccezioni – in senso tecnico o in senso lato – opponibili non possono inerire che tale ambito, senza alcuna interferenza con rapporti pregressi ed ulteriori precorsi con il cedente (in disparte quanto di cui infra, punto 9.1, in ordine a unitarietà o autonomia dei rapporti di conto corrente 1987-2013).
8.2 La richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa ai rapporti pregressi è quindi inammissibile sotto molteplici profili: (a) riguarda rapporti non oggetto di cessione;
(b) è rivolta anche a Intesa San Paolo, non parte del presente giudizio;
(c) ha natura esplorativa, non essendo state articolate specifiche contestazioni sui rapporti azionati. Gli opponenti, infatti, non hanno dedotto specifiche contestazioni relative al conto corrente acceso nel 2013 o al mutuo del 2012, limitandosi a richiamare genericamente presunte illegittimità nei rapporti pregressi. n merito alla richiesta di documentazione bancaria ex art. 119 TUB, va rilevato che tale diritto, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 31650/2023), può essere esercitato sia nei confronti della banca originaria che del cessionario del credito, ma limitatamente ai rapporti oggetto di cessione. Nel caso di specie, la richiesta degli opponenti eccede l'ambito dei rapporti ceduti, estendendosi a documentazione relativa a rapporti pregressi non trasferiti alla cessionaria. Inoltre, la richiesta appare strumentale, essendo finalizzata non tanto ad acquisire documentazione relativa ai rapporti azionati (mutuo del 2012 e conto corrente del 2013), quanto a contestare rapporti diversi e risalenti nel tempo. Nel caso di specie, la convenuta ha prodotto gli estratti conto dal 31.08.2010, con saldo iniziale positivo di € 2.614,02, dai quali emerge l'effettiva erogazione del mutuo chirografario e l'affidamento del conto corrente. Gli opponenti non hanno mosso contestazioni specifiche su tali documenti, limitandosi a richiamare un pregresso rapporto (conto n. 9290108 del 1987) non oggetto di cessione e non fornendo alcuna prova delle asserite illegittimità.
11 8.3 La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in tema di prova del credito bancario nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio gravante sulla banca deve essere rigoroso e completo. Come affermato da Cass. n. 1892/2023, la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, non può limitarsi alla documentazione fornita in fase monitoria ma deve provare compiutamente i fatti costitutivi del proprio diritto di credito. Nel caso di specie, gli estratti conto prodotti dalla convenuta, a partire dal 31.08.2010 con saldo iniziale positivo, unitamente ai contratti di riferimento, integrano tale onere probatorio, tanto più che non sono stati oggetto di specifiche contestazioni da parte degli opponenti, i quali si sono limitati a richiamare genericamente presunte illegittimità in rapporti pregressi non oggetto di cessione.
9. La CTU contabile. Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di CTU contabile, che risulta inammissibile in quanto finalizzata a supplire a carenze probatorie della parte istante (Cass. n. 4854/2019). La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, essendo invece uno strumento cui il giudice può ricorrere solo per la valutazione di elementi acquisiti o per l'accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. L'inconferenza della CTU al caso in esame emerge plasticamente dal tenore delle difese di cui alla terza memoria ex art. 171 ter di parte opponente, nella quale non vengono mosse contestazioni specifiche in ordine agli estratti conto prodotti dalla Banca, ma esplicitamente si ribadisce che “l'aver acquistato il credito non legittima la cessionaria dall'escludere categoricamente i rapporti intercorsi tra le parti originarie e oggetto del presente giudizio è proprio quello di fare chiarezza dei rapporti intercorsi sin dall'origine” e ciò sul presupposto fattuale per cui “il contratto di conto corrente (come emerge peraltro dalla copia prodotta dall'opponente cfr. doc. 07 del fascicolo monitorio) è stato stipulato nel 2013 ma con addebito delle competenze sul conto ben più datato 9290108 risalente al 1987 e “bloccato a garanzia di rischio”, ovvero di rapporti non ceduti.
9.1 Va allora rilevato – ed ancora ribadito – che le contestazioni degli opponenti relative al conto n. 9290108 del 1987 non possono trovare accoglimento sotto un duplice profilo. Come stabilito dall'art. 1260 c.c. e confermato dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. 28314/2019), la cessione del credito non comporta il subentro del cessionario nella posizione contrattuale del cedente. Il cessionario acquista il solo diritto di credito con i relativi accessori e garanzie, ma non subentra nel rapporto contrattuale da cui il credito è sorto. Ne consegue che eventuali contestazioni relative a rapporti diversi da quelli oggetto di cessione non possono essere opposte al cessionario, dovendo essere fatte valere nei confronti del cedente. Nel caso di specie, il conto n. 9290108 del 1987, pur se 'bloccato a garanzia' secondo quanto affermato dagli opponenti, costituisce un rapporto giuridicamente autonomo e distinto rispetto a quelli oggetto della presente controversia, non essendo stato oggetto della cessione del credito a che CP_1 ha acquistato esclusivamente i crediti derivanti dal conto corrente acceso nel 2013 e dal mutuo chirografario del 2012. Il fatto che il conto 1987 fosse "bloccato a garanzia" non rileva perché non modifica l'autonomia giuridica dei rapporti, non estende gli effetti della cessione, non crea un collegamento opponibile al cessionario, con la conseguenza che l'opponente deve far valere le
12 sue ragioni verso la banca cedente per il conto 1987, mentre verso il cessionario può opporre solo eccezioni relative ai rapporti ceduti. Il saldo del vecchio conto (peraltro positivo, secondo gli estratti conto), anche se girato sul nuovo, non rende opponibili al cessionario le questioni relative al rapporto originario. Non v'è dubbio che l'addebito del saldo possa costituire indice sintomatico della continuità del rapporto;
esso tuttavia, non può avere valenza di per sé escludente del carattere invece novativo del rapporto, nell'ambito di una valutazione complessiva di diversi indici: indici nel caso di specie, rinvenibili, in tanto nel diverso soggetto bancario della nuova stipulazione (Intesa in luogo di , in secondo luogo, già per la CP_3 straordinaria risalenza del vecchio rapporto e della necessità di determinare una cornice normativa Anzi, proprio il dato del “blocco a garanzia” e la completa nuova regolamentazione delle condizioni generali costituiscono gli elementi che depongono nel senso dell'autonomia e della sostanziale valenza novativa del rapporto. Non più operativo perché “bloccato” il conto vecchio, le parti convengono un nuovo rapporto regolato da nuove condizioni, senza neppure che sia agli atti l'estinzione del precedente rapporto che, per quanto allegato rimane “bloccato”. Si è dunque al cospetto di una situazione diversa da quella, ben frequente, del mero giroconto, eventualmente frammentato, del vecchio saldo negativo, al solo scopo di far transitare le vecchie poste.
10. La fideiussione. Riguardo alla fideiussione prestata dal sig. gli opponenti ne Parte_1 deducono la nullità in quanto asseritamente conforme allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare, sostengono che la fideiussione conterrebbe le tre clausole censurate dall'AGCM: la clausola di "reviviscenza" (n. 2), la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (n. 6) e la clausola di "sopravvivenza" (n. 8).
10.1 L'eccezione è infondata. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, la nullità per violazione della normativa antitrust può colpire solo le fideiussioni stipulate nel periodo 2002-2005, oggetto del provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005. La cronologia, per così dire, delle fideiussioni in questione è enunciata nel ricorso per decreto ingiuntivo ed in alcun modo contestata dall'opponente. Si tratta dunque di “fideiussione omnibus/specifica rilasciata e sottoscritta personalmente in data 27/01/1988, nonché da fideiussione omnibus rilasciata e sottoscritta personalmente in data 16/06/1992, entrambe sostituite da una unica fideiussione in data 21.12.2001 fino alla concorrenza di € 600.000,00=, garanzia concessa senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale”. La fideiussione, dunque, è stata rilasciata in periodo anteriore a quello considerato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, e non può essere direttamente ed automaticamente travolta dalla declaratoria di nullità. La Suprema Corte ha infatti precisato che solo nel periodo di riferimento - oggetto del provvedimento - l'Organismo di Vigilanza ha ravvisato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale delle banche italiane in materia di contrattualistica. La conformità allo schema ABI, dedotta dagli opponenti, non è stata in realtà dimostrata attraverso un puntuale raffronto tra il testo della fideiussione e lo schema censurato dall'AGCM. Come chiarito dalla Cassazione (sent. 42415/2023), non è sufficiente la mera presenza di clausole dal contenuto simile a quelle dello schema ABI, dovendo essere dimostrata l'effettiva derivazione causale della
13 fideiussione da quell'intesa illecita, assunto quanto mai malcerto, nel caso di specie, ove la fideiussione del 2001, è ricognitiva di precedenti garanzie fideiussorie decenni prima della
“intesa anticoncorrenziale”. Nel caso di specie, oltre alla collocazione temporale della fideiussione in periodo anteriore a quello considerato dall'AGCM, manca la prova della sua riconducibilità all'intesa anticoncorrenziale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust presuppone la prova della derivazione causale del contratto dall'intesa illecita. Tale prova non può consistere nella mera conformità del testo contrattuale allo schema ABI, dovendo essere dimostrato che quella specifica fideiussione sia stata imposta al cliente quale conseguenza dell'intesa restrittiva (Cass. 24044/2019). Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a dedurre la presenza di clausole simili a quelle dello schema ABI (neppur prodotto), senza fornire alcuna prova della concreta imposizione di tali clausole quale effetto dell'intesa anticoncorrenziale.
10.2 La giurisprudenza più recente (Cass. n. 15150/2024 Cass. SS.UU. n. 41994/2021, richiamate da Cass. ord. 18087 del 2 luglio 2024) ha chiarito che la mera presenza di clausole conformi allo schema ABI non determina automaticamente la nullità totale della fideiussione, essendo necessario che il fideiussore provi: (i) la conformità della specifica fideiussione allo schema censurato;
(ii) l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nel periodo di riferimento;
(iii) la concreta lesione della propria libertà negoziale. Nel caso di specie, inerente fideiussione stipulata nel 2001 (e sostituiva precedenti fideiussioni del 1988 e 1992), quindi in un periodo significativamente anteriore al provvedimento di Banca d'Italia del 2005 che ha accertato l'intesa anticoncorrenziale, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova dei suddetti elementi, limitandosi ad allegare genericamente la presenza di clausole asseritamente conformi allo schema ABI senza dimostrare l'effettiva esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nel periodo di stipula della fideiussione. Gli opponenti non hanno inoltre fornito alcun principio di prova in ordine all'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, non avendo neppure richiesto l'acquisizione di fideiussioni analoghe stipulate nel medesimo periodo storico con altri istituti di credito, che avrebbero potuto dimostrare l'uniformità delle clausole contestate quale indice dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza.
10.3 Va peraltro rilevato che la questione della validità della fideiussione appare nella fattispecie sostanzialmente priva di autonomo rilievo e, tale, pertanto, da determinare in parte qua carenza d'interesse all'azione, considerato che il sig. riveste anche la qualità di socio Parte_1 illimitatamente responsabile della come tale già direttamente, illimitatamente e Parte_1 solidalmente obbligato per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c., per il solo fatto di essere socio, indipendentemente da qualsiasi altra posizione (come quella di fideiussore). Anche in caso di nullità della fideiussione, la responsabilità del socio per i debiti sociali rimarrebbe inalterata. E' ben vero che il socio gode del beneficium escussionis, escluso invece dalla fideiussione in esame;
il beneficio di preventiva escussione, tuttavia, è rilevante solo in fase esecutiva, non può essere fatto valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, né impedisce l'ottenimento del titolo esecutivo nei confronti del socio (SS.UU. n. 41994/2021). Va dunque ribadita la carenza d'interesse concreto ed attuale a far valere la pretesa nullità.
14 11. Gli opponenti hanno sollevato diverse contestazioni in merito all'applicazione di interessi anatocistici, usurari e commissioni di massimo scoperto illegittime. In particolare, hanno dedotto che, essendo il contratto di conto corrente stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/00, non sarebbe possibile applicare la capitalizzazione trimestrale sull'intero arco temporale del rapporto, data la mancata regolarizzazione formale per l'introduzione della reciprocità.
11.1 L'anatocismo. Tale contestazione risulta infondata sotto molteplici profili. In primo luogo, come già rilevato, il credito azionato deriva da rapporti sorti nel 2012 (mutuo chirografario) e 2013 (conto corrente), quindi in epoca ampiamente successiva alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000. Le eventuali illegittimità relative a rapporti pregressi non possono essere opposte alla cessionaria, che ha acquistato solo i crediti derivanti dai suddetti rapporti più recenti. Come noto, per il periodo anteriore alla delibera CICR le pattuizioni anatocistiche sono effettivamente nulle per violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto basate su un uso negoziale e non normativo, ma tale nullità può essere fatta valere solo nei confronti della banca che ha applicato la capitalizzazione illegittima. Quanto al dedotto collegamento tra il conto corrente del 2013 e quello precedente del 1987 'bloccato a garanzia', gli opponenti non hanno fornito alcuna prova concreta di tale collegamento né della sua rilevanza ai fini della presente controversia ed il mero fatto che un conto corrente sia stato acceso per sostituirne uno precedente non comporta automaticamente il trasferimento sul nuovo rapporto delle eventuali invalidità che affliggevano il precedente. Nel caso di specie, il conto del 2013 costituisce un rapporto autonomo, regolato da proprie pattuizioni contrattuali conformi alla normativa vigente;
non si è infatti al cospetto di una mera ridenominazione del numero di conto corrente, ma di una complessiva diversa regolamentazione dello stesso (cfr. cond. gen. riportate nel doc. 7 allegato al ricorso monitorio) che vale a determinare la scissione dei rapporti. Prodotti gli estratti conto, non vi è alcuna specifica contestazione da parte degli attori (terza memoria ex art. 171 ter cpc), di applicazione della capitalizzazione (stesso discorso, di cui infra, per cms e valute) absque pactis o contra pactos.
11.2 In secondo luogo, la convenuta ha prodotto gli estratti conto dal 31.08.2010, dai quali emerge l'effettiva erogazione del mutuo chirografario e l'affidamento del conto corrente. Gli opponenti non hanno mosso contestazioni specifiche su tali documenti, limitandosi a richiamare un pregresso rapporto (conto n. 9290108 del 1987) non oggetto di cessione. Come chiarito dalla Cassazione n. 24181/2023, il mero fatto che un conto corrente sia stato acceso per sostituirne uno precedente non comporta automaticamente il trasferimento sul nuovo rapporto delle eventuali invalidità che affliggevano il precedente.
12. La C.M.S. Quanto alla commissione di massimo scoperto, gli opponenti ne hanno contestato la legittimità sostenendo che sarebbe stata illegittimamente calcolata sull'effettivo utilizzo (già sottoposto all'onere dell'interesse) e non sulla quota di affidamenti inutilizzata, venendo quindi meno per mancanza di causa. Hanno inoltre sostenuto la nullità della relativa clausola per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo stato specificato il criterio di calcolo.
12.1 Anche tale contestazione non può trovare accoglimento. Come chiarito da Cass. n. 9590/2020 (cfr. già SS.UU. n. 16303/2018), la commissione di massimo scoperto è legittima se
15 espressamente pattuita nel contratto in modo chiaro e determinato, con indicazione della misura, dei criteri di calcolo, della base di computo e della periodicità di addebito e, di per sé, ha piena corroborazione causale (Cass. n. 870/2006) come remunerazione per la messa a disposizione dei fondi di là della plausibilità stessa di un approccio parcellizzato alla causa del contratto, da replicarsi in thesi per ogni singola clausola contrattuale. Nel caso di specie, il contratto di conto corrente del 2013 contiene una chiara pattuizione della CMS, con indicazione della misura percentuale e delle modalità di calcolo. Gli opponenti non hanno fornito alcuna prova specifica dell'illegittimità del suo concreto addebito.
12.2 Ciò premesso, l'ampia esposizione contenuta nell'atto di opposizione sul tema in generale della nullità della c.m.s., al postutto, si palesa come parimenti generica ed indeterminata. Gli opponenti hanno sollevato una contestazione generica sulla CMS, basata su due profili: (i) l'illegittimo calcolo sull'utilizzo effettivo anziché sulla quota inutilizzata e (ii) l'indeterminatezza della clausola per mancata specificazione dei criteri di calcolo. La convenuta ha prodotto il contratto di conto corrente del 2013 che contiene la pattuizione della CMS, depositato con la seconda memoria gli estratti conto che documentano le modalità concrete di applicazione, evidenziato che il rapporto è successivo alle modifiche normative del TUB sulla CMS. Gli opponenti, dopo il deposito degli estratti conto, non hanno sollevato specifiche contestazioni sulle concrete modalità di calcolo e applicazione della CMS.
12.3 Posto che, dunque, il contratto è successivo alle modifiche normative che hanno disciplinato la CMS, la clausola contrattuale rispetta i requisiti di determinatezza richiesti dalla giurisprudenza e, peraltro, l'opponente non indirizza e specifica le censure in relazione alla cms come pattuita secondo le condizioni del 2013, posto che le minute questioni di validità delle varie clausole vengono mosse all'originario contratto del 1987 o, indifferentemente, all'uno e7o all'altro, né essi hanno poi contestato specificamente le modalità concrete di applicazione della CMS risultanti dagli estratti conto prodotti ed alla luce degli stessi, ne segue che le contestazioni sono rimaste su un piano astratto e generico, senza individuare specifiche violazioni nella determinazione o applicazione della commissione.
13. Le valute. In merito alla contestazione sulle valute antergate e postergate, va rilevato che gli opponenti non hanno prodotto alcuna documentazione specifica che dimostri l'effettiva applicazione di valute illegittime nei rapporti oggetto di causa. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28877) ha chiarito che la mera deduzione dell'illegittimità delle valute non è sufficiente, dovendo la parte che contesta fornire la prova specifica delle modalità concrete con cui l'istituto di credito ha applicato le valute in modo difforme da quanto pattuito o consentito dalla legge, ciò – è bene precisare – nell'ambito di un più generale onere, gravante sul correntista, di contestare specificamente le singole annotazioni in conto corrente, allorquando l'andamento del conto corrente, come nel caso presente, sia documentato (contratto ed estratto conto ex art. 50 TUB in sede monitoria, estratti in sede di opposizione, in allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc).
14. L'usura. Riguardo all'eccepita usurarietà dei tassi, va preliminarmente osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la verifica del superamento del tasso soglia deve
16 considerare tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Per i contratti anteriori al 2010, come quello di mutuo del 2012, la CMS viene rilevata separatamente rispetto agli interessi corrispettivi. Nel caso di specie, la convenuta ha documentato che:
- il tasso del mutuo chirografario del 28/06/2012 era pari al 5,892% a fronte di un tasso soglia del 16,625%;
- il tasso della linea anticipi commerciali del 9/07/2013 era dell'8,26% a fronte di un tasso soglia del 13,91%.
14.1 Gli opponenti non hanno fornito alcuna prova specifica del superamento dei tassi soglia, limitandosi a contestazioni generiche e alla richiesta di CTU. Come già rilevato, la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte che contesta l'usurarietà dei tassi.
15. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c., per il sol fatto di avere questi agito in giudizio con evidente finalità dilatoria, come dimostrato dalla genericità delle contestazioni e dalla reiterazione delle medesime argomentazioni nelle memorie integrative. In primo luogo, non può prescindersi dal fatto che la causa s'inscrive nel contesto di un contenzioso del tutto seriale, oggetto di fluviale produzione giurisprudenziale, anche di legittimità ed in assenza, di contro, di inequivoche e stabili affermazioni del carattere sostanzialmente abusivo di azioni eiusdem generis; in secondo luogo è la stessa convenuta opposta ad avere ingenerato un obiettivo margine d'incertezza, tanto in sede monitoria, con il riferimento a passività inerenti un saldo passivo di conto corrente con riferimento anche alla posizione originaria del 1987, quanto anche in sede di opposizione, ove gli estratti conto prodotti riguardano anche il 2012, 2011, 2010, ovvero periodi anteriori alla stipulazione del nuovo contratto di conto corrente del 2013, che, come correttamente osservato dalla difesa di parte opponente, è prodotto come in successione rispetto al conto originario del 1987, parimenti prodotto nello stesso documento (7 del monitorio), “bloccato in garanzia”.
15.1 Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, avuto riguardo al pertinente scaglione, a valore medio per le prime due fasi e a valore minimo per le successive (trattazione/istruzione, decisione), in ragione dell'assenza di istruttoria tecnica e/od orale e della rimessione in decisione nelle forme della discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
17 2. condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore della convenuta opposta delle spese processuali, liquidate in € 9142,00 per compensi, CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Torino, 23/01/2025
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 7.1.2025, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2068/2024 RG del Tribunale di Torino, promossa da
C.F. , nonché Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 personalmente, rappresentati e difesi dall'avv. LOMBARDI MASSIMO, giusta
[...] procura allegata all'atto di citazione,
ATTORI OPPONENTI, contro
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti VITIELLO PAOLO e CP_1 P.IVA_2
SIRONI STEFANIA ( ), giusta procura allegata alla comparsa di C.F._1 costituzione e risposta,
CONVENUTA OPPOSTA,
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Conclusioni come da verbale di udienza del 7.1.2025
Parte attrice in opposizione: In via preliminare, per i motivi esposti, rigettare l'istanza ex art. 648
c.p.c. qualora ex adverso proposta ogni altra istanza avversaria respinta e disattesa;
1 Sempre in via preliminare, stante l'omessa produzione agli opponenti della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B., ordinare a parte opposta e alla sua cedente Intesa AO S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., copia integrale della documentazione e della rendicontazione inerente ai rapporti intercorsi tra e l'istituto bancario Parte_1
INTESA SAN PAOLO S.P.A. ed eventuali altri istituti di credito nella medesima confluiti, per i quali la banca asserisce l'esistenza di garanzia fideiussorie rilasciate dal signor Parte_1
e, in particolare, in merito:
1. al conto corrente numero n. 09290108, aperto presso la filiale di Milano;
2. al contratto di finanziamento chirografario n. 0B41061403068;
In via principale nel merito, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo
n.7406/2023 del 18/12/2023 R.G. n. 20378/2023 del Tribunale di Torino, per le motivazioni in fatto ed in diritto dedotte in narrativa, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
accertare, conseguentemente, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che sul conto ordinario n. c/c 09290108 accesso in data 8 aprile 1987 presso la Filiale di Milano di Via
Palmanova n. 95 di Cassa si sono rinvenuti interessi e spese Controparte_2 non pattuite pertanto non dovute e, conseguentemente, compensare tali somme con quanto richiesto dalla convenuta opposta con ogni provvedimento consequenziale relativamente alla determinazione del saldo;
previo accertamento della nullità dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria
Italiana nel 2003 denominato “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)”, accertare e dichiarare che la fideiussione omnibus rilasciata per l'adempimento delle obbligazioni di è conforme al predetto schema contrattuale Parte_1 predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana contenendo le clausole n. 2, 6 e 8 (c.d. reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) in violazione dell'art. 2 L 287/90 e conseguentemente accertarne e dichiararne la nullità e l'invalidità ad ogni effetto;
dichiarare conseguentemente l'inefficacia della garanzia fideiussoria del signor Parte_1
e comunque dichiarare liberato da ogni obbligazione il fideiussore per i motivi di cui in narrativa;
Denegare l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c., dal momento che nessun credito può essere riconosciuto all'opponente, in quanto essa ha operato in dispregio della legge antiusura, commettendo un reato il cui provento non può essere chiesto.
In via istruttoria: disporre CTU sui contratti di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici e la quantificazione degli interessi debitori effettivamente dovuti e se dovuti. 2 Parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ ogni opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale se del caso, così giudicare:
a.- nel merito, per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare integralmente e immediatamente la domanda avversaria, anche ex art. 171 bis c.p.c., sussistendo i presupposti per l'immediata condanna di controparte anche alla luce della evidente nullità delle domande azionate, ciò anche ed eventualmente successivamente allo scambio di memorie di replica, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b.- nel merito, per tutte le ragioni esposte in atti, accertato e dichiarato che in atti controparte non ha mai contestato nulla in merito al finanziamento azionato nonché in relazione alla concessa linea anticipi commerciali, accertato e dichiarato che la linea di anticipi commerciali non genera interessi anatocistici, accertato e dichiarato che il tasso alla data del 28 giugno 2012 pattuito con contratto di finanziamento alle imprese era pari al 5,892% (già conteggiato come per legge) ed il tasso soglia ammontava al 16,625%; accertato e dichiarato che il tasso pattuito contrattualmente in data 9 luglio
2013 quanto alla linea anticipi commerciali ammontava all'8,26% ed il tasso soglia per tali contratti ammontava al 13,91%; accertato e dichiarato che la controparte non ha spiegato domande riconvenzionali circa altri rapporti non azionati in questa sede dalla cedente e che comunque la
Cessionaria non ha azionato rapporti sorti antecedentemente al 2012 relativamente ai quali c'è stato diverso trattamento degli interessi tra correntista e istituto di credito, accertato e dichiarato che il conto corrente azionato con procedimento monitorio risulta acceso nel 2013 e successivamente affidato mediante anticipi sbf e quindi non sussistono criticità – sulla base di quanto ex adverso dedotto - in merito alla costituzione del saldo, accertato e dichiarato che il sig. è il debitore principale Parte_1 in quanto socio illimitatamente responsabile, accertato e dichiarato che il sig. ha Parte_1 rilasciato una fideiussione in un periodo diverso da quello a cui si riferisce il noto provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, rigettare in toto le contestazioni avversarie e per l'effetto confermare il decreto opposto e condannare controparte al pagamento delle spese di lite;
c.- sempre nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta pretestuosità delle contestazioni rese dagli opponenti, rigettare in toto l'opposizione con ogni conseguente statuizione sulle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
d.- sempre nel merito, per le ragioni indicate nel presente atto, rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice e condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito temerariamente in giudizio;
e.- sempre e in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
f.- in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto rassegnate con soli fini dilatori, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre ai sensi dell'art. 171ter c.p.c. 3 FATTO E DIRITTO
1. La e , personalmente, anche quale Parte_1 Parte_1 fideiussore della prima, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7406/2023 emesso dal Tribunale di Torino su ricorso di con il quale era stato ingiunto il CP_1 pagamento della somma di € 147.116,65, oltre interessi e spese di procedura.
1.1 Con atto di citazione in opposizione, notificato il 26 gennaio 2024, gli opponenti hanno preliminarmente evidenziato come l'allegazione del mero estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della Banca, contenente la dichiarazione che il credito è vero e liquido (documento ex art. 50 TUB), sia cosa diversa dall'estratto di saldaconto di cui all'art. 102 L.
7.3.1938 n. 141. Quest'ultimo, infatti, limita il valore probatorio al solo procedimento monitorio, potendo assumere rilievo nel successivo giudizio di opposizione unicamente come documento indiziario, la cui portata deve essere valutata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
1.2 Gli opponenti hanno sottolineato come la certificazione ex art. 50 TUB non fornisca adeguata prova del credito della banca, in quanto esprime solo ed esclusivamente la situazione del rapporto nel momento in cui esso ha termine. Nel rispetto del principio della certezza del credito, la banca sarebbe invece obbligata alla produzione di tutti gli estratti conto e i riassunti scalari sin dall'origine del rapporto stesso. In mancanza di tale produzione documentale integrale, il primo saldo contabile da cui partire per la ricostruzione in sede di CTU dovrebbe essere ricondotto a zero, essendo la banca venuta meno all'onere della prova del credito su di essa incombente.
1.3 A sostegno di tale tesi, gli opponenti hanno richiamato copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, evidenziando come l'approvazione dell'estratto conto bancario, sia pure tacita, renda incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro misura contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali. Nel caso di specie, essendo stata esclusa la validità della pattuizione di interessi in misura extralegale per mancanza dei requisiti legali, la banca non potrebbe dimostrare l'entità del proprio credito mediante la sola produzione dell'estratto notarile delle sue scritture contabili.
Parte
1.4 Gli opponenti hanno quindi esposto che la ha intrattenuto con la convenuta opposta (già ), dall'aprile 1987, un rapporto di credito di conto corrente distinto dal n. 09290108 CP_3 presso la filiale di Via Palmanova n. 95, oltre ad un finanziamento chirografario n. Parte 0B41061403068 del 28/06/2012. A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha richiesto ai sensi dell'art. 119 TUB copia degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente nonché la documentazione afferente al finanziamento, senza tuttavia ricevere alcun riscontro dalla Banca.
1.5 Nel merito, gli opponenti hanno evidenziato come, essendo il contratto di conto corrente stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/00, non fosse possibile applicare la capitalizzazione trimestrale sull'intero arco temporale del rapporto, data la
4 mancata regolarizzazione formale per l'introduzione della reciprocità e la relativa restituzione delle somme illecitamente addebitate.
1.6 Gli opponenti hanno inoltre contestato l'applicazione della commissione di massimo scoperto, evidenziando come questa sia stata illegittimamente calcolata sull'effettivo utilizzo (già sottoposto all'onere dell'interesse) e non sulla quota di affidamenti inutilizzata, venendo quindi meno per mancanza di causa. Hanno richiamato giurisprudenza secondo cui la clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto sarebbe nulla non solo per difetto di causa, ma anche ex artt. 1418 e 1346 c.c. quando non sia stato determinato il criterio di calcolo tra i vari possibili.
1.7 Con riguardo alla fideiussione prestata e posta a corredo della prova monitoria, gli opponenti hanno sostenuto la nullità della garanzia fideiussoria in quanto conforme allo schema ABI dichiarato illegittimo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare, hanno evidenziato come la fideiussione contenesse le tre clausole censurate: la clausola di "reviviscenza" (n. 2), la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (n. 6) e la clausola di "sopravvivenza" (n. 8). Secondo gli opponenti, tali clausole, essendo conformi allo schema ABI e quindi frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 L. 287/90, renderebbero nulla l'intera fideiussione.
2. La convenuta opposta si è costituita in giudizio contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione in opposizione e insistendo per l'immediata conferma del decreto ingiuntivo n. 7406/2023 del 18/12/2023. Nella comparsa di costituzione e risposta, in particolare, la convenuta ha preliminarmente ricostruito i fatti, evidenziando che Intesa AO S.p.A. era Parte creditrice nei confronti di e del sig. (quest'ultimo sia quale socio Parte_1 illimitatamente responsabile che quale fideiussore) della somma complessiva di € 147.116,65, relativa al saldo di conto corrente acceso dalla società presso Intesa San Paolo in data 7 giugno 2013 e successivamente affidato fino all'importo di € 100.000,00, nonché al contratto di finanziamento chirografario n. 0B41061403068 di originari € 50.000,00 oltre interessi. Tale credito è stato ceduto all'odierna convenuta in forza di contratto di scissione CP_1 parziale di concluso il 21/12/2022, come da avviso pubblicato in G.U. Controparte_4 del 17/01/2023, n. 7 e Foglio delle Inserzioni, rettificato nella Gazzetta Ufficiale del 07/02/23.
2.1 La convenuta ha evidenziato che gli opponenti hanno formulato una serie di eccezioni che, a loro dire, comporterebbero la non debenza di alcuna somma, sostenendo in particolare: che il documento ex art. 50 TUB non consentirebbe alla creditrice di agire in giudizio;
che nei rapporti Parte intercorsi con la Banca cedente avrebbe applicato interessi anatocistici;
che la gestione mediante sistemi informatici violerebbe le norme di legge;
che nulla sarebbe dovuto in quanto sarebbero stati sottoscritti contratti con interessi usurai o senza determinazione degli interessi;
che i debitori sarebbero liberati per effetto della normativa antitrust in forza della quale sono state dichiarate lesive della concorrenza talune clausole contenute negli impegni fideiussori.
2.2 La convenuta ha contestato punto per punto tali eccezioni, evidenziando che: il credito deriva anche da finanziamento mai contestato in atti;
il credito deriva da linea di anticipi commerciali che non genera interessi anatocistici;
il tasso pattuito con il contratto di
5 finanziamento del 28/06/2012 era pari al 5,892% a fronte di un tasso soglia del 16,625%; il tasso pattuito per la linea anticipi commerciali nel luglio 2013 era dell'8,26% a fronte di un tasso soglia del 13,91%; la cessionaria non ha azionato rapporti antecedenti al 2012 relativamente ai quali c'è stato diverso trattamento degli interessi tra correntista e istituto di credito;
il conto corrente azionato risulta acceso nel 2013 e successivamente affidato mediante anticipi sbf;
l'opponente è debitore principale;
il sig. ha rilasciato fideiussione in periodo diverso Parte_1 da quello cui si riferisce il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
2.3 In particolare, quanto all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, la convenuta ha rilevato l'inammissibilità dell'eccezione avversaria, evidenziando che la legge espressamente consente alla banca di agire in forza di tale documento e che comunque la somma azionata deriva in parte dal finanziamento chirografario non contestato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le risultanze dell'estratto conto ex art. 50 TUB hanno efficacia probatoria fino a prova contraria e possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
2.4 La convenuta ha sottolineato che, in applicazione del principio ex art. 115 c.p.c., secondo cui il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove fornite dalle parti nonché i fatti dalle stesse non contestati, in assenza di specifiche contestazioni del cliente le risultanze contenute in un estratto conto certificato devono dirsi incontrovertibilmente provate. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite del 2001 secondo cui il creditore deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento, spettando al debitore provare il fatto estintivo.
2.5 Quanto all'eccepito anatocismo, la convenuta ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione, spiegando che conto corrente ordinario e conto anticipi danno luogo ad un rapporto unitario ma giuridicamente autonomo, con la conseguenza che gli interessi maturati sulle anticipazioni e addebitati sul conto ordinario non conservano natura di interessi ai fini del divieto ex art. 1283 c.c. Ha precisato che il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti alle proprie competenze ed è formato dalle sole poste a debito relative alle anticipazioni eseguite, mentre è sul conto ordinario che tutte le competenze vengono addebitate.
2.6 La convenuta ha contestato anche le eccezioni relative alla Delibera CICR del 9/2/2000, evidenziando che controparte contesta un rapporto precedentemente intercorso con non CP_3 azionato nella presente sede. Ha precisato che ove controparte intenda agire per la restituzione di eventuali somme relative al conto chiuso nel 2013, dovrà fornire la prova degli illeciti che lamenta.
2.7 Quanto agli interessi applicati, la convenuta ha ribadito che il saldo passivo del conto corrente è stato determinato dalla lavorazione di effetti insoluti ed in forza di contratto di finanziamento su tale linea. Ha contestato la genericità delle contestazioni avversarie, che si limitano ad elencare una serie di sentenze e condotte illecite attribuibili alle banche senza alcun riferimento al caso concreto. Ha evidenziato l'assenza di criticità nel calcolo degli interessi sia
6 per il mutuo che per il finanziamento su linea specifica, richiamando i tassi applicati sempre inferiori alle soglie usura.
2.8 La convenuta ha infine contestato la temerarietà della lite, evidenziando come gli opponenti abbiano agito pur consapevoli di essere privi di prove delle loro asserzioni, con il solo fine di ottenere una CTU che sopperisca al vuoto argomentativo dell'atto di citazione. Ha chiesto pertanto la condanna ex art. 96 c.p.c., anche considerando la volontà di creare un contenzioso seriale in una materia estremamente tecnica e complessa che meriterebbe diverso approccio processuale.
3. Assegnato il procedimento e reso il decreto ex art. 171 bis cpc, la causa è proseguita con lo scambio delle memorie ex art. 171 ter cpc, nei termini di legge.
3.1 Con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., gli opponenti hanno ribadito le proprie difese, insistendo sulla natura strumentale e dilatoria delle contestazioni di controparte. Hanno sottolineato come l'acquisto del credito da parte di non potesse legittimare CP_1
l'esclusione dei rapporti intercorsi tra le parti originarie, essendo oggetto del giudizio proprio la verifica di tali rapporti. Hanno inoltre reiterato la richiesta di esibizione della documentazione bancaria ex art. 119 TUB, rimasta inevasa. Gli opponenti hanno insistito sulla necessità di acquisire la documentazione bancaria completa, evidenziando come la contestazione sulla quantificazione o esistenza del credito di non potesse prescindere dalla verifica CP_1 integrale dei rapporti pregressi. Hanno evidenziato come il contratto di conto corrente del 2013 fosse collegato al conto più risalente (n. 9290108 del 1987) "bloccato a garanzia di rischio”.
3.2 Con la prima memoria integrativa ex art. 171ter n. 2 c.p.c., la convenuta ha contestato le argomentazioni sviluppate dagli opponenti nella loro prima memoria, con cui sostenevano che Parte " e intrattenevano rapporti con prima e Intesa AO S.p.A. da ben Parte_1 CP_3 prima del 2012" e che quindi sussisterebbe un diritto in capo alla correntista ovvero al fideiussore a vedere ripetute delle somme in proprio favore per effetto dell'applicazione di interessi e condizioni illegittime nel corso dei rapporti pregressi. La convenuta ha evidenziato l'inammissibilità di tale eccezione, finalizzata a paralizzare l'azione monitoria contestando l'esistenza di un controcredito portato dalla nullità di alcune poste addebitate nel tempo dalla cedente, senza tuttavia documentare nulla in merito. Ha sottolineato come la stessa controparte abbia ammesso che "il contratto di conto corrente oggetto della presente azione è stato stipulato nel 2013", pur sostenendo che sarebbe stato stipulato "con addebito delle competenze sul conto ben più datato 9290108 risalente al 1987 e bloccato a garanzia di rischio". La convenuta ha ribadito che tali argomentazioni confermano le proprie tesi, avendo azionato un nuovo rapporto indipendente da quello preesistente bloccato a garanzia di altro rischio non oggetto di cessione. Ha inoltre evidenziato che negli atti avversari nulla si legge in merito al contratto di finanziamento chirografario n. 0B41061403068, che deve quindi ritenersi incontestato ex art. 115 c.p.c.
3.3 Nella seconda memoria, gli opponenti hanno insistito sulla necessità di acquisire la documentazione bancaria completa, ribadendo come la contestazione sulla quantificazione o
7 esistenza del credito di non potesse prescindere dalla verifica integrale dei CP_1 rapporti pregressi. Hanno evidenziato come il contratto di conto corrente del 2013 fosse collegato al conto più risalente (n. 9290108 del 1987) "bloccato a garanzia di rischio".
3.4 Con la seconda memoria integrativa ex art. 171ter n. 3 c.p.c., la convenuta ha contestato le ulteriori argomentazioni sviluppate da controparte, che aveva chiesto al Giudice di "ordinare a parte opposta e alla sua cedente Intesa AO S.p.A. ai sensi dell'art. 210 c.p.c., copia Parte integrale della documentazione e della rendicontazione inerente ai rapporti intercorsi tra e l'istituto bancario ed eventuali altri istituti di credito nella medesima confluiti", nonché di disporre CTU "sui contratti di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi usurari, anatocistici e la quantificazione degli interessi debitori effettivamente dovuti".
3.5 Con la terza memoria, infine, gli opponenti hanno brevemente replicato alle ultime difese di controparte, ribadendo le proprie argomentazioni sulla necessità di una completa discovery documentale e sulla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
3.6 La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tali istanze istruttorie in quanto: attengono in parte a rapporti non azionati nel presente giudizio;
hanno natura esplorativa;
Intesa AO, destinataria delle eventuali pretese risarcitorie/restitutorie prospettate, non è parte del presente giudizio;
le eventuali pretese riconvenzionali sarebbero comunque prescritte in quanto, se come argomentato da controparte il mutuo concesso nel 2012 è servito a ripianare pregresse passività, gli eventuali addebiti sarebbero coperti da tale rimessa avente natura solutoria;
controparte non individua neppure i rapporti contrattuali ai quali si riferisce. La convenuta ha contestato anche le pretese avversarie in merito a condotte ostative nella condivisione della documentazione, avendo già versato in atti gli estratti conto e fornito la prova che il conto corrente è stato effettivamente affidato e che il finanziamento chirografario è stato effettivamente erogato.
4. Riassegnato il procedimento, in ragione del tramutamento ad altro incarico del primo giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, veniva fissato termine al 19.11.2024 in luogo d'udienza per la discussione delle istanze istruttorie. Le parti depositavano note nel termine assegnato.
4.1 In sintesi, in tutte le memorie gli opponenti hanno insistito per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di parte opposta e della sua cedente Intesa AO S.p.A., chiedendo copia integrale della documentazione relativa al conto corrente n. 09290108 e al finanziamento chirografario n. 0B41061403068. Hanno inoltre reiterato la richiesta di CTU contabile per verificare l'applicazione di interessi usurari e anatocistici, nonché per quantificare gli interessi debitori effettivamente dovuti. In conclusione, gli opponenti hanno chiesto: in via preliminare, il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. eventualmente proposta da controparte;
nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'accertamento della nullità della fideiussione;
il ricalcolo del saldo del rapporto previa eliminazione degli addebiti illegittimi;
il rigetto di ogni domanda avversaria con vittoria di spese.
4.2 La convenuta, con note per la trattazione scritta dell'udienza del 19 novembre 2024, la convenuta (divenuta nelle more per effetto di fusione per Controparte_5 incorporazione di ha dichiarato di aver assolto alla condizione di procedibilità CP_1
8 mediante esperimento del procedimento di mediazione, sia pur con esito negativo. Ha ribadito che gli opponenti non hanno svolto alcuna specifica contestazione in relazione al credito azionato in forza del contratto di mutuo, né riguardo al contenuto degli estratti conto prodotti. Ha evidenziato come tutte le contestazioni attoree, peraltro del tutto generiche ed astratte in quanto prive di riferimenti documentali, riguardino un pregresso contratto di conto corrente bancario risalente al 1987, acceso presso , che non è stato oggetto di cessione da Intesa CP_3
AO e non è stato quindi azionato in via monitoria. La convenuta ha inoltre precisato che è pacifico fra le parti che il conto corrente relativamente al quale i debitori affermano di vantare crediti da portare in compensazione sia stato chiuso nell'anno 2012, con la conseguenza che ogni pretesa restitutoria derivante da asseriti illeciti commessi dalla Banca cedente sarebbe irrimediabilmente prescritta. Ha sottolineato come l'atteggiamento processuale della controparte, che non ha esteso il contraddittorio all'unico soggetto dotato di legittimazione passiva in relazione a tali pretese, denoti il fine meramente strumentale di tali infondate richieste.
La convenuta ha concluso insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite, evidenziata anche dal deposito di memorie n. 2 e n. 3 pressoché identiche.
5. Con successiva ordinanza del 16.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione juxta alligata, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale per il giorno 7.1.2025. In tale data le parti illustravano le proprie difese, comunque richiamandosi a quelle in atti, precisando le rispettive conclusioni come da note nel termine assegnato. Il giudice tratteneva la causa a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
6. Le questioni centrali sottoposte all'esame del Tribunale richiedono la disamina, inter alia, dei seguenti aspetti: (i) l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto dalla banca;
(ii) la necessità di produzione dell'intera documentazione contabile sin dall'origine del rapporto;
(iii) la validità della fideiussione prestata dal sig. (iv) la fondatezza Parte_1 delle contestazioni relative ad anatocismo, usura e commissione di massimo scoperto. Si procede, dunque, all'esame delle varie contestazioni mosse dagli opponenti alla pretesa creditoria avversa.
7. Efficacia della certificazione ex art. 50 TUB. Gli opponenti, con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2024, hanno preliminarmente contestato l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, sostenendo che tale documento avrebbe valore probatorio limitato al solo procedimento monitorio, potendo assumere rilievo nel successivo giudizio di opposizione unicamente come documento indiziario. A supporto di tale tesi, hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la certificazione ex art. 50 TUB non fornirebbe adeguata prova del credito della banca, in quanto esprimerebbe solo la situazione del rapporto nel momento della sua cessazione. Hanno quindi sostenuto che, nel rispetto del principio della certezza del credito, la banca sarebbe obbligata alla produzione di tutti gli estratti conto e i riassunti scalari sin dall'origine del rapporto, con la conseguenza che, in
9 mancanza di tale produzione documentale integrale, il primo saldo contabile da cui partire per la ricostruzione in sede di CTU dovrebbe essere ricondotto a zero.
7.1 La convenuta opposta ha contestato tale eccezione, evidenziando come la legge espressamente consenta alla banca di agire in forza dell'estratto conto certificato e come, in ogni caso, la somma azionata derivi in parte dal finanziamento chirografario non contestato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le risultanze dell'estratto conto ex art. 50 TUB hanno efficacia probatoria fino a prova contraria e possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
7.2 Sul punto, questo Tribunale ritiene di dover aderire alla tesi della convenuta opposta. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, pur avendo efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio, mantiene nel giudizio di opposizione valore di prova fino a specifica contestazione (Cass. 19.3.2009 n. 6705). Nel caso di specie, gli opponenti non hanno mosso contestazioni specifiche sul saldo risultante dall'estratto, limitandosi a dedurre genericamente presunte illegittimità nei rapporti pregressi. Inoltre, parte del credito azionato deriva dal contratto di mutuo chirografario n. 0B41061403068 del 28/06/2012, la cui esistenza e il cui importo non sono stati specificamente contestati. Come chiarito dalla recente Cassazione n. 10712/2024 (cfr. anche Cass. n. 11144/2024, sull'onere della banca, in sede di opposizione, di provare compiutamente la propria pretesa, mediante produzione del contratto, estratti periodici e scalari), se l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB è sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione la banca deve produrre la documentazione completa del rapporto. Tuttavia, tale principio va coordinato con l'onere di contestazione specifica gravante sull'opponente. Nel caso di specie, la convenuta ha prodotto gli estratti conto dal 31.08.2010, con saldo iniziale positivo di € 2.614,02, dai quali emerge l'effettiva erogazione del mutuo chirografario e l'affidamento del conto corrente. Gli opponenti non hanno mosso contestazioni specifiche su tali documenti, limitandosi a richiamare un pregresso rapporto (conto n. 9290108 del 1987) non oggetto di cessione.
8. L'ordine di esibizione ex art. 210 cpc. Quanto alla richiesta di produzione dell'intera documentazione contabile sin dall'origine del rapporto, va preliminarmente osservato che il credito azionato deriva da due distinti rapporti: (i) il conto corrente n. 9290108 acceso nel 2013 e successivamente affidato fino all'importo di € 100.000; (ii) il mutuo chirografario di originari € 50.000 del 2012. La cessionaria (ora ) ha acquistato solo questi CP_1 Controparte_5 specifici rapporti, come risulta dalla documentazione prodotta. Le contestazioni degli opponenti relative a rapporti pregressi intrattenuti con e Intesa San Paolo prima del 2012 non CP_3 possono quindi essere opposte alla cessionaria, che non è subentrata in tali rapporti.
8.1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessione del credito non comporta il subentro del cessionario nella posizione contrattuale del cedente (Cass. SS.UU. 28314/2019 Cass. SS.UU. n. 41994/2021). Il cessionario acquista il solo diritto di credito, con i relativi accessori e garanzie, ma non subentra nel rapporto contrattuale da cui il credito è sorto. Ne consegue che eventuali contestazioni relative a rapporti diversi da quelli oggetto di cessione
10 non possono essere opposte al cessionario, dovendo essere fatte valere nei confronti del cedente. Tale indirizzo, d'altronde, fa semplicemente governo dei principi generali in materia di cessione del credito e di cessione del contratto. La cessione del credito trasferisce solo il diritto di credito e non l'intero rapporto contrattuale, così producendo uno "sdoppiamento" tra titolarità del rapporto (che resta al cedente) e titolarità del credito (che passa al cessionario), da cui consegue, in termini di eccezioni opponibili (Cass. n. 6086/2024), che il debitore può opporre al cessionario solo eccezioni relative all'esistenza e validità del titolo costitutivo del credito ceduto, eccezioni concernenti l'adempimento dell'obbligazione oggetto di cessione, fatti modificativi o estintivi del credito ceduto (se anteriori alla notifica), mentre non può opporre al cessionario contestazioni relative a rapporti diversi da quello oggetto di cessione, eccezioni personali verso il cedente, fatti modificativi/estintivi successivi alla notifica. Per contro, il cessionario (Cass. n. 8579/2024) non può esercitare azioni inerenti all'essenza del contratto, proporre azioni di risoluzione, far valere diritti esterni al credito ceduto. Tale orientamento, fermo ed attuale, trova deroga solo in favore dei consumatori (art. 125 septies TUB), i quali possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, inclusa la compensazione. Attesa la manifesta e non contestata estraneità dei rapporti per cui è causa all'ambito consumeristico, rilevato che il cessionario ha azionato in via monitoria pretese creditorie esclusivamente inerenti i rapporti ceduti, il thema decidendum si trova perimetrato sulla base di questi ultimi e le eccezioni – in senso tecnico o in senso lato – opponibili non possono inerire che tale ambito, senza alcuna interferenza con rapporti pregressi ed ulteriori precorsi con il cedente (in disparte quanto di cui infra, punto 9.1, in ordine a unitarietà o autonomia dei rapporti di conto corrente 1987-2013).
8.2 La richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa ai rapporti pregressi è quindi inammissibile sotto molteplici profili: (a) riguarda rapporti non oggetto di cessione;
(b) è rivolta anche a Intesa San Paolo, non parte del presente giudizio;
(c) ha natura esplorativa, non essendo state articolate specifiche contestazioni sui rapporti azionati. Gli opponenti, infatti, non hanno dedotto specifiche contestazioni relative al conto corrente acceso nel 2013 o al mutuo del 2012, limitandosi a richiamare genericamente presunte illegittimità nei rapporti pregressi. n merito alla richiesta di documentazione bancaria ex art. 119 TUB, va rilevato che tale diritto, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 31650/2023), può essere esercitato sia nei confronti della banca originaria che del cessionario del credito, ma limitatamente ai rapporti oggetto di cessione. Nel caso di specie, la richiesta degli opponenti eccede l'ambito dei rapporti ceduti, estendendosi a documentazione relativa a rapporti pregressi non trasferiti alla cessionaria. Inoltre, la richiesta appare strumentale, essendo finalizzata non tanto ad acquisire documentazione relativa ai rapporti azionati (mutuo del 2012 e conto corrente del 2013), quanto a contestare rapporti diversi e risalenti nel tempo. Nel caso di specie, la convenuta ha prodotto gli estratti conto dal 31.08.2010, con saldo iniziale positivo di € 2.614,02, dai quali emerge l'effettiva erogazione del mutuo chirografario e l'affidamento del conto corrente. Gli opponenti non hanno mosso contestazioni specifiche su tali documenti, limitandosi a richiamare un pregresso rapporto (conto n. 9290108 del 1987) non oggetto di cessione e non fornendo alcuna prova delle asserite illegittimità.
11 8.3 La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in tema di prova del credito bancario nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio gravante sulla banca deve essere rigoroso e completo. Come affermato da Cass. n. 1892/2023, la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, non può limitarsi alla documentazione fornita in fase monitoria ma deve provare compiutamente i fatti costitutivi del proprio diritto di credito. Nel caso di specie, gli estratti conto prodotti dalla convenuta, a partire dal 31.08.2010 con saldo iniziale positivo, unitamente ai contratti di riferimento, integrano tale onere probatorio, tanto più che non sono stati oggetto di specifiche contestazioni da parte degli opponenti, i quali si sono limitati a richiamare genericamente presunte illegittimità in rapporti pregressi non oggetto di cessione.
9. La CTU contabile. Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di CTU contabile, che risulta inammissibile in quanto finalizzata a supplire a carenze probatorie della parte istante (Cass. n. 4854/2019). La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, essendo invece uno strumento cui il giudice può ricorrere solo per la valutazione di elementi acquisiti o per l'accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche. L'inconferenza della CTU al caso in esame emerge plasticamente dal tenore delle difese di cui alla terza memoria ex art. 171 ter di parte opponente, nella quale non vengono mosse contestazioni specifiche in ordine agli estratti conto prodotti dalla Banca, ma esplicitamente si ribadisce che “l'aver acquistato il credito non legittima la cessionaria dall'escludere categoricamente i rapporti intercorsi tra le parti originarie e oggetto del presente giudizio è proprio quello di fare chiarezza dei rapporti intercorsi sin dall'origine” e ciò sul presupposto fattuale per cui “il contratto di conto corrente (come emerge peraltro dalla copia prodotta dall'opponente cfr. doc. 07 del fascicolo monitorio) è stato stipulato nel 2013 ma con addebito delle competenze sul conto ben più datato 9290108 risalente al 1987 e “bloccato a garanzia di rischio”, ovvero di rapporti non ceduti.
9.1 Va allora rilevato – ed ancora ribadito – che le contestazioni degli opponenti relative al conto n. 9290108 del 1987 non possono trovare accoglimento sotto un duplice profilo. Come stabilito dall'art. 1260 c.c. e confermato dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. 28314/2019), la cessione del credito non comporta il subentro del cessionario nella posizione contrattuale del cedente. Il cessionario acquista il solo diritto di credito con i relativi accessori e garanzie, ma non subentra nel rapporto contrattuale da cui il credito è sorto. Ne consegue che eventuali contestazioni relative a rapporti diversi da quelli oggetto di cessione non possono essere opposte al cessionario, dovendo essere fatte valere nei confronti del cedente. Nel caso di specie, il conto n. 9290108 del 1987, pur se 'bloccato a garanzia' secondo quanto affermato dagli opponenti, costituisce un rapporto giuridicamente autonomo e distinto rispetto a quelli oggetto della presente controversia, non essendo stato oggetto della cessione del credito a che CP_1 ha acquistato esclusivamente i crediti derivanti dal conto corrente acceso nel 2013 e dal mutuo chirografario del 2012. Il fatto che il conto 1987 fosse "bloccato a garanzia" non rileva perché non modifica l'autonomia giuridica dei rapporti, non estende gli effetti della cessione, non crea un collegamento opponibile al cessionario, con la conseguenza che l'opponente deve far valere le
12 sue ragioni verso la banca cedente per il conto 1987, mentre verso il cessionario può opporre solo eccezioni relative ai rapporti ceduti. Il saldo del vecchio conto (peraltro positivo, secondo gli estratti conto), anche se girato sul nuovo, non rende opponibili al cessionario le questioni relative al rapporto originario. Non v'è dubbio che l'addebito del saldo possa costituire indice sintomatico della continuità del rapporto;
esso tuttavia, non può avere valenza di per sé escludente del carattere invece novativo del rapporto, nell'ambito di una valutazione complessiva di diversi indici: indici nel caso di specie, rinvenibili, in tanto nel diverso soggetto bancario della nuova stipulazione (Intesa in luogo di , in secondo luogo, già per la CP_3 straordinaria risalenza del vecchio rapporto e della necessità di determinare una cornice normativa Anzi, proprio il dato del “blocco a garanzia” e la completa nuova regolamentazione delle condizioni generali costituiscono gli elementi che depongono nel senso dell'autonomia e della sostanziale valenza novativa del rapporto. Non più operativo perché “bloccato” il conto vecchio, le parti convengono un nuovo rapporto regolato da nuove condizioni, senza neppure che sia agli atti l'estinzione del precedente rapporto che, per quanto allegato rimane “bloccato”. Si è dunque al cospetto di una situazione diversa da quella, ben frequente, del mero giroconto, eventualmente frammentato, del vecchio saldo negativo, al solo scopo di far transitare le vecchie poste.
10. La fideiussione. Riguardo alla fideiussione prestata dal sig. gli opponenti ne Parte_1 deducono la nullità in quanto asseritamente conforme allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare, sostengono che la fideiussione conterrebbe le tre clausole censurate dall'AGCM: la clausola di "reviviscenza" (n. 2), la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (n. 6) e la clausola di "sopravvivenza" (n. 8).
10.1 L'eccezione è infondata. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, la nullità per violazione della normativa antitrust può colpire solo le fideiussioni stipulate nel periodo 2002-2005, oggetto del provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005. La cronologia, per così dire, delle fideiussioni in questione è enunciata nel ricorso per decreto ingiuntivo ed in alcun modo contestata dall'opponente. Si tratta dunque di “fideiussione omnibus/specifica rilasciata e sottoscritta personalmente in data 27/01/1988, nonché da fideiussione omnibus rilasciata e sottoscritta personalmente in data 16/06/1992, entrambe sostituite da una unica fideiussione in data 21.12.2001 fino alla concorrenza di € 600.000,00=, garanzia concessa senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale”. La fideiussione, dunque, è stata rilasciata in periodo anteriore a quello considerato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, e non può essere direttamente ed automaticamente travolta dalla declaratoria di nullità. La Suprema Corte ha infatti precisato che solo nel periodo di riferimento - oggetto del provvedimento - l'Organismo di Vigilanza ha ravvisato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale delle banche italiane in materia di contrattualistica. La conformità allo schema ABI, dedotta dagli opponenti, non è stata in realtà dimostrata attraverso un puntuale raffronto tra il testo della fideiussione e lo schema censurato dall'AGCM. Come chiarito dalla Cassazione (sent. 42415/2023), non è sufficiente la mera presenza di clausole dal contenuto simile a quelle dello schema ABI, dovendo essere dimostrata l'effettiva derivazione causale della
13 fideiussione da quell'intesa illecita, assunto quanto mai malcerto, nel caso di specie, ove la fideiussione del 2001, è ricognitiva di precedenti garanzie fideiussorie decenni prima della
“intesa anticoncorrenziale”. Nel caso di specie, oltre alla collocazione temporale della fideiussione in periodo anteriore a quello considerato dall'AGCM, manca la prova della sua riconducibilità all'intesa anticoncorrenziale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust presuppone la prova della derivazione causale del contratto dall'intesa illecita. Tale prova non può consistere nella mera conformità del testo contrattuale allo schema ABI, dovendo essere dimostrato che quella specifica fideiussione sia stata imposta al cliente quale conseguenza dell'intesa restrittiva (Cass. 24044/2019). Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a dedurre la presenza di clausole simili a quelle dello schema ABI (neppur prodotto), senza fornire alcuna prova della concreta imposizione di tali clausole quale effetto dell'intesa anticoncorrenziale.
10.2 La giurisprudenza più recente (Cass. n. 15150/2024 Cass. SS.UU. n. 41994/2021, richiamate da Cass. ord. 18087 del 2 luglio 2024) ha chiarito che la mera presenza di clausole conformi allo schema ABI non determina automaticamente la nullità totale della fideiussione, essendo necessario che il fideiussore provi: (i) la conformità della specifica fideiussione allo schema censurato;
(ii) l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nel periodo di riferimento;
(iii) la concreta lesione della propria libertà negoziale. Nel caso di specie, inerente fideiussione stipulata nel 2001 (e sostituiva precedenti fideiussioni del 1988 e 1992), quindi in un periodo significativamente anteriore al provvedimento di Banca d'Italia del 2005 che ha accertato l'intesa anticoncorrenziale, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova dei suddetti elementi, limitandosi ad allegare genericamente la presenza di clausole asseritamente conformi allo schema ABI senza dimostrare l'effettiva esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nel periodo di stipula della fideiussione. Gli opponenti non hanno inoltre fornito alcun principio di prova in ordine all'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, non avendo neppure richiesto l'acquisizione di fideiussioni analoghe stipulate nel medesimo periodo storico con altri istituti di credito, che avrebbero potuto dimostrare l'uniformità delle clausole contestate quale indice dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza.
10.3 Va peraltro rilevato che la questione della validità della fideiussione appare nella fattispecie sostanzialmente priva di autonomo rilievo e, tale, pertanto, da determinare in parte qua carenza d'interesse all'azione, considerato che il sig. riveste anche la qualità di socio Parte_1 illimitatamente responsabile della come tale già direttamente, illimitatamente e Parte_1 solidalmente obbligato per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c., per il solo fatto di essere socio, indipendentemente da qualsiasi altra posizione (come quella di fideiussore). Anche in caso di nullità della fideiussione, la responsabilità del socio per i debiti sociali rimarrebbe inalterata. E' ben vero che il socio gode del beneficium escussionis, escluso invece dalla fideiussione in esame;
il beneficio di preventiva escussione, tuttavia, è rilevante solo in fase esecutiva, non può essere fatto valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, né impedisce l'ottenimento del titolo esecutivo nei confronti del socio (SS.UU. n. 41994/2021). Va dunque ribadita la carenza d'interesse concreto ed attuale a far valere la pretesa nullità.
14 11. Gli opponenti hanno sollevato diverse contestazioni in merito all'applicazione di interessi anatocistici, usurari e commissioni di massimo scoperto illegittime. In particolare, hanno dedotto che, essendo il contratto di conto corrente stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/00, non sarebbe possibile applicare la capitalizzazione trimestrale sull'intero arco temporale del rapporto, data la mancata regolarizzazione formale per l'introduzione della reciprocità.
11.1 L'anatocismo. Tale contestazione risulta infondata sotto molteplici profili. In primo luogo, come già rilevato, il credito azionato deriva da rapporti sorti nel 2012 (mutuo chirografario) e 2013 (conto corrente), quindi in epoca ampiamente successiva alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000. Le eventuali illegittimità relative a rapporti pregressi non possono essere opposte alla cessionaria, che ha acquistato solo i crediti derivanti dai suddetti rapporti più recenti. Come noto, per il periodo anteriore alla delibera CICR le pattuizioni anatocistiche sono effettivamente nulle per violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto basate su un uso negoziale e non normativo, ma tale nullità può essere fatta valere solo nei confronti della banca che ha applicato la capitalizzazione illegittima. Quanto al dedotto collegamento tra il conto corrente del 2013 e quello precedente del 1987 'bloccato a garanzia', gli opponenti non hanno fornito alcuna prova concreta di tale collegamento né della sua rilevanza ai fini della presente controversia ed il mero fatto che un conto corrente sia stato acceso per sostituirne uno precedente non comporta automaticamente il trasferimento sul nuovo rapporto delle eventuali invalidità che affliggevano il precedente. Nel caso di specie, il conto del 2013 costituisce un rapporto autonomo, regolato da proprie pattuizioni contrattuali conformi alla normativa vigente;
non si è infatti al cospetto di una mera ridenominazione del numero di conto corrente, ma di una complessiva diversa regolamentazione dello stesso (cfr. cond. gen. riportate nel doc. 7 allegato al ricorso monitorio) che vale a determinare la scissione dei rapporti. Prodotti gli estratti conto, non vi è alcuna specifica contestazione da parte degli attori (terza memoria ex art. 171 ter cpc), di applicazione della capitalizzazione (stesso discorso, di cui infra, per cms e valute) absque pactis o contra pactos.
11.2 In secondo luogo, la convenuta ha prodotto gli estratti conto dal 31.08.2010, dai quali emerge l'effettiva erogazione del mutuo chirografario e l'affidamento del conto corrente. Gli opponenti non hanno mosso contestazioni specifiche su tali documenti, limitandosi a richiamare un pregresso rapporto (conto n. 9290108 del 1987) non oggetto di cessione. Come chiarito dalla Cassazione n. 24181/2023, il mero fatto che un conto corrente sia stato acceso per sostituirne uno precedente non comporta automaticamente il trasferimento sul nuovo rapporto delle eventuali invalidità che affliggevano il precedente.
12. La C.M.S. Quanto alla commissione di massimo scoperto, gli opponenti ne hanno contestato la legittimità sostenendo che sarebbe stata illegittimamente calcolata sull'effettivo utilizzo (già sottoposto all'onere dell'interesse) e non sulla quota di affidamenti inutilizzata, venendo quindi meno per mancanza di causa. Hanno inoltre sostenuto la nullità della relativa clausola per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo stato specificato il criterio di calcolo.
12.1 Anche tale contestazione non può trovare accoglimento. Come chiarito da Cass. n. 9590/2020 (cfr. già SS.UU. n. 16303/2018), la commissione di massimo scoperto è legittima se
15 espressamente pattuita nel contratto in modo chiaro e determinato, con indicazione della misura, dei criteri di calcolo, della base di computo e della periodicità di addebito e, di per sé, ha piena corroborazione causale (Cass. n. 870/2006) come remunerazione per la messa a disposizione dei fondi di là della plausibilità stessa di un approccio parcellizzato alla causa del contratto, da replicarsi in thesi per ogni singola clausola contrattuale. Nel caso di specie, il contratto di conto corrente del 2013 contiene una chiara pattuizione della CMS, con indicazione della misura percentuale e delle modalità di calcolo. Gli opponenti non hanno fornito alcuna prova specifica dell'illegittimità del suo concreto addebito.
12.2 Ciò premesso, l'ampia esposizione contenuta nell'atto di opposizione sul tema in generale della nullità della c.m.s., al postutto, si palesa come parimenti generica ed indeterminata. Gli opponenti hanno sollevato una contestazione generica sulla CMS, basata su due profili: (i) l'illegittimo calcolo sull'utilizzo effettivo anziché sulla quota inutilizzata e (ii) l'indeterminatezza della clausola per mancata specificazione dei criteri di calcolo. La convenuta ha prodotto il contratto di conto corrente del 2013 che contiene la pattuizione della CMS, depositato con la seconda memoria gli estratti conto che documentano le modalità concrete di applicazione, evidenziato che il rapporto è successivo alle modifiche normative del TUB sulla CMS. Gli opponenti, dopo il deposito degli estratti conto, non hanno sollevato specifiche contestazioni sulle concrete modalità di calcolo e applicazione della CMS.
12.3 Posto che, dunque, il contratto è successivo alle modifiche normative che hanno disciplinato la CMS, la clausola contrattuale rispetta i requisiti di determinatezza richiesti dalla giurisprudenza e, peraltro, l'opponente non indirizza e specifica le censure in relazione alla cms come pattuita secondo le condizioni del 2013, posto che le minute questioni di validità delle varie clausole vengono mosse all'originario contratto del 1987 o, indifferentemente, all'uno e7o all'altro, né essi hanno poi contestato specificamente le modalità concrete di applicazione della CMS risultanti dagli estratti conto prodotti ed alla luce degli stessi, ne segue che le contestazioni sono rimaste su un piano astratto e generico, senza individuare specifiche violazioni nella determinazione o applicazione della commissione.
13. Le valute. In merito alla contestazione sulle valute antergate e postergate, va rilevato che gli opponenti non hanno prodotto alcuna documentazione specifica che dimostri l'effettiva applicazione di valute illegittime nei rapporti oggetto di causa. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28877) ha chiarito che la mera deduzione dell'illegittimità delle valute non è sufficiente, dovendo la parte che contesta fornire la prova specifica delle modalità concrete con cui l'istituto di credito ha applicato le valute in modo difforme da quanto pattuito o consentito dalla legge, ciò – è bene precisare – nell'ambito di un più generale onere, gravante sul correntista, di contestare specificamente le singole annotazioni in conto corrente, allorquando l'andamento del conto corrente, come nel caso presente, sia documentato (contratto ed estratto conto ex art. 50 TUB in sede monitoria, estratti in sede di opposizione, in allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc).
14. L'usura. Riguardo all'eccepita usurarietà dei tassi, va preliminarmente osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la verifica del superamento del tasso soglia deve
16 considerare tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Per i contratti anteriori al 2010, come quello di mutuo del 2012, la CMS viene rilevata separatamente rispetto agli interessi corrispettivi. Nel caso di specie, la convenuta ha documentato che:
- il tasso del mutuo chirografario del 28/06/2012 era pari al 5,892% a fronte di un tasso soglia del 16,625%;
- il tasso della linea anticipi commerciali del 9/07/2013 era dell'8,26% a fronte di un tasso soglia del 13,91%.
14.1 Gli opponenti non hanno fornito alcuna prova specifica del superamento dei tassi soglia, limitandosi a contestazioni generiche e alla richiesta di CTU. Come già rilevato, la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte che contesta l'usurarietà dei tassi.
15. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c., per il sol fatto di avere questi agito in giudizio con evidente finalità dilatoria, come dimostrato dalla genericità delle contestazioni e dalla reiterazione delle medesime argomentazioni nelle memorie integrative. In primo luogo, non può prescindersi dal fatto che la causa s'inscrive nel contesto di un contenzioso del tutto seriale, oggetto di fluviale produzione giurisprudenziale, anche di legittimità ed in assenza, di contro, di inequivoche e stabili affermazioni del carattere sostanzialmente abusivo di azioni eiusdem generis; in secondo luogo è la stessa convenuta opposta ad avere ingenerato un obiettivo margine d'incertezza, tanto in sede monitoria, con il riferimento a passività inerenti un saldo passivo di conto corrente con riferimento anche alla posizione originaria del 1987, quanto anche in sede di opposizione, ove gli estratti conto prodotti riguardano anche il 2012, 2011, 2010, ovvero periodi anteriori alla stipulazione del nuovo contratto di conto corrente del 2013, che, come correttamente osservato dalla difesa di parte opponente, è prodotto come in successione rispetto al conto originario del 1987, parimenti prodotto nello stesso documento (7 del monitorio), “bloccato in garanzia”.
15.1 Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, avuto riguardo al pertinente scaglione, a valore medio per le prime due fasi e a valore minimo per le successive (trattazione/istruzione, decisione), in ragione dell'assenza di istruttoria tecnica e/od orale e della rimessione in decisione nelle forme della discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
17 2. condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore della convenuta opposta delle spese processuali, liquidate in € 9142,00 per compensi, CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Torino, 23/01/2025
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
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