Ordinanza cautelare 11 febbraio 2021
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2021, proposto da SA AD per la Società Unipersonale S. Alex Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Patta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carbonia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Dedoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente del Servizio Attività Produttive e SUAPE del Comune di Carbonia n. 838 - Settore 3 n. 93 del 02.11.2020, avente ad oggetto: “Revoca dell'assegnazione del lotto pip n 9”, comunicata alla società S. Alex costruzioni S.r.l. il 03.11.2020 con protocollo di partenza n. 43218/2020 in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi, per quanto possa occorrere, la nota prot. di partenza n. 41914/2020 del 26.10.2020, l'atto di “Conferma dell'avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione lotto PIP identificato con il n. 9” in data 24.07.2020 e la determinazione di “Avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione lotto PIP identificato con il n. 9” di cui al prot. n. 48964 del 21.10.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carbonia;
Vista la nota del 9.1.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo.
Rilevato che con il ricorso in epigrafe la Società indicata in epigrafe ha impugnato la determinazione del dirigente del Servizio Attività Produttive e SUAPE del Comune di Carbonia n. 838 - Settore 3 n. 93 del 02.11.2020, avente ad oggetto: “Revoca dell’assegnazione del lotto pip n 9”, comunicata alla società S. Alex costruzioni s.r.l. il 03.11.2020;
Dato atto che con la nota depositata il 9.1.2025, la ricorrente ha comunicato che è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione e, pertanto, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio;
Rilevato che con successiva nota di passaggio in decisione della causa, l’Amministrazione resistente si è associata all’istanza di cui sopra;
Ritenuto che, come da giurisprudenza consolidata, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (ex plurimis, Cons. Stato sez. IV, 27 novembre 2024, n.9542);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite e contributo unificato definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Tito Aru |
IL SEGRETARIO