Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza breve 26 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00708/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vanessa Molon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento Cat. A 11/2021/Uff.immigrazione – 1 sezione dalla Questura -OMISSIS- in data 9 aprile 2021, notificato al Sig. -OMISSIS-in data 29 aprile 2021, con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza dello stesso inoltrata all'Ufficio della Questura -OMISSIS- – Immigrazione in data 08.06.2020 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- di ogni atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare, ai fini del riesame;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato appare viziato sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto: - il provvedimento di diniego fa esclusivo riferimento alla richiesta di permesso di soggiorno UE, invece rinunciata secondo quanto riportato nelle premesse del provvedimento, mentre nulla dice in relazione alla possibilità di rilasciare un permesso ordinario di soggiorno per motivi di lavoro, in subordine richiesto con memoria difensiva in sede procedimentale; -la pericolosità sociale del ricorrente viene solo genericamente affermata mediante il mero richiamo alla sentenza di condanna per -OMISSIS-, per fatti risalenti al 2014, e al rinvio a giudizio per fatti relativi al reato in materia di -OMISSIS-, di cui all’art. 73, commi 1 e 4, e alla disposta misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di -OMISSIS-, senza che nel provvedimento si evidenzino i fatti concretamente addebitati al ricorrente e le concrete valutazioni effettuate dalla Questura ai fini del giudizio di pericolosità sociale dello stesso, né si faccia alcun cenno alla sua situazione lavorativa, pur evidenziata in sede procedimentale;
Ritenuto, altresì, che sussista il prescritto periculum in mora legato all’allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame della questione da parte della Questura, che dovrà motivatamente esprimersi, secondo quanto sopra evidenziato, entro il 10 ottobre 2021;
Ritenuto di fissare, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 20 ottobre 2021, sospendendo nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame da parte della Questura, secondo quanto sopra indicato, e sospende, fino alla camera di consiglio fissata per l’ulteriore prosieguo della fase cautelare, l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 20 ottobre 2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.