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Sentenza 9 novembre 2024
Sentenza 9 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/11/2024, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Rondoni parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da ricorso
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Boscotrecase (NA) il 19.7.1990 e dalla loro unione sono nate e Per_1
Federica, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 273 del 12.3.2012, ha dichiarato la separazione personale delle parti.
Con ricorso del 20.5.2024 la ha adito il presente Tribunale per la Pt_1 pronuncia del divorzio.
Nonostante la regolarità delle notifiche, il non si è costituito, ma è CP_1 comparso personalmente alla prima udienza del 10.10.2024, dichiarando di essere d'accordo di giungere al divorzio.
In pari data la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: fra le parti è stata pronunciata di separazione, passata in giudicato;
dalla prima udienza di comparizione, celebratasi nel 2007, sono decorsi ben oltre 12 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Le spese di lite di parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili, essendo che la parte ne ha chiesta la rifusione solo per il caso di opposizione del resistente
(cfr. p. 4 del ricorso), opposizione che non vi è stata.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 879 / 2024 dichiara la cessazione degli effetti civili fra e Parte_1
, matrimonio contratto in Boscotrecase (NA) il Controparte_1 19.7.1990 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Boscotrecase al n. 21 Parte II Serie A anno 1990; dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 30/10/2024
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boscotrecase (NA);
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Rondoni parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da ricorso
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Boscotrecase (NA) il 19.7.1990 e dalla loro unione sono nate e Per_1
Federica, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 273 del 12.3.2012, ha dichiarato la separazione personale delle parti.
Con ricorso del 20.5.2024 la ha adito il presente Tribunale per la Pt_1 pronuncia del divorzio.
Nonostante la regolarità delle notifiche, il non si è costituito, ma è CP_1 comparso personalmente alla prima udienza del 10.10.2024, dichiarando di essere d'accordo di giungere al divorzio.
In pari data la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: fra le parti è stata pronunciata di separazione, passata in giudicato;
dalla prima udienza di comparizione, celebratasi nel 2007, sono decorsi ben oltre 12 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Le spese di lite di parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili, essendo che la parte ne ha chiesta la rifusione solo per il caso di opposizione del resistente
(cfr. p. 4 del ricorso), opposizione che non vi è stata.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 879 / 2024 dichiara la cessazione degli effetti civili fra e Parte_1
, matrimonio contratto in Boscotrecase (NA) il Controparte_1 19.7.1990 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Boscotrecase al n. 21 Parte II Serie A anno 1990; dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 30/10/2024
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boscotrecase (NA);