Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/06/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8549/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv.ti Luciano Costantini e
Federica Vanelli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale,
In via principale:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed i Parte_1 Parte_2
quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
1
prevalente collocazione presso la madre nella casa coniugale sita in Genova Via Sant'Ugo 13/6; la figlia , in oggi maggiorenne, continuerà ad abitare presso la residenza della madre Per_2
fino a quando lo vorrà;
3) assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che vi abiterà unitamente alle figlie;
Pt_2
4) porre a carico del Sig. n assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento delle Pt_1
figlie e pari ad € 700,00 complessivi (€ 350,00 ciascuna) con decorrenza Per_2 Per_1
dal mese di Dicembre 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla Sig.ra mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, Pt_2
oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle figlie;
il Sig. i impegna, altresì, a cedere Pt_1
la propria quota dell'assegno unico alla Sig.ra he avrà diritto a percepire il 100% Pt_2
nonché si impegna a consegnare alla Sig.ra gni mese il proprio carnet dei buoni Pt_2
pasto;
5) in relazione al calendario visite padre-figlie:
- infrasettimanalmente: il Sig. vrà facoltà di stare con le figlie ogni volta che i propri Pt_1
impegni lavorativi e quelli scolastici/sportivi delle stesse lo permetteranno;
- weekend: il padre vedrà le figlie ogni qualvolta queste ultime lo vorranno e, comunque, sempre tenendo conto degli impegni di lavoro del padre e quelli di studio e/o ludiche di entrambe le figlie;
- festività natalizie e/o pasquali: il calendario si baserà sugli accordi di volta in volta raggiunti dai genitori tenuto conto anche delle volontà espresse dalle figlie;
- vacanze estive: le figlie, se lo vorranno, potranno trascorrere periodi di vacanza col padre, tenuto conto dei periodi di ferie di quest'ultimo”;
6) decorso il termine di legge, rimettere ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. la causa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine che verrà assegnato per il deposito di note scritte, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg.ri ed alle condizioni di cui al presente ricorso, Parte_1 Parte_2
ordinando pertanto a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Genova, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici”;
2 conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci la separazione fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
“il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate, anche concernenti le figlie della coppia e (nate rispettivamente il Per_2 Per_1
30.7.2004 e il 30.11.2012);
rilevato che all'udienza del 4.6.2025 i ricorrenti, personalmente comparsi, hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) il 5.5.2001, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni di separazione concordate dalle parti, quali sopra riportate, possano venire recepite, risultando conformi all'interesse delle figlie della coppia e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
3
considerato che
deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini sopra trascritti, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 95, parte II, serie A, anno 2001), e alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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