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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11492 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 23274 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 24.01.2025, vertente
TRA
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore , e Parte_1 Persona_1
Controparte_1
elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'avv. Domenica Muri che li rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Giancarlo Costa in virtù di procura in atti;
- attori –
E
il Controparte_2
elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 64, presso lo studio dell'avv. Giovanni Culla che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- convenuto – pagina 1 di 9
E la CP_3
elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria 280, presso lo studio dell'avv. Valerio Marmo, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella R. Milani in virtù di procura in atti;
- convenuta -
E la Controparte_4
elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 38, presso lo studio dell'avv. Enrico Vitali che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- terza chiamata in causa –
E
la Controparte_5
elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ciliberti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- terza chiamata in causa -
E la Controparte_6
elettivamente domiciliata in Roma, via Livorno n. 20, presso lo studio dell'avv. Claudio Magnanti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- terza chiamata in causa -
Oggetto: domanda risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025. pagina 2 di 9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore e Parte_1 Persona_1 CP_1 hanno convenuto in giudizio il e la
[...] Controparte_2 CP_3 chiedendo accertarsi la responsabilità delle convenute in relazione al sinistro avvenuto il 30.05.2018 e, per l'effetto, ne hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto del decesso del loro congiunto, Persona_2
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che il 30.05.2018 recatasi al sesto Persona_2 piano dello stabile dove viveva, ubicato in Roma in via Regina Margherita n. 217, azionava il meccanismo di apertura della porta dell'ascensore senza che la cabina fosse al piano, precipitando nel vuoto e perdendo la vita prima dell'arrivo dei soccorsi.
Gli attori hanno evidenziato la responsabilità del e della Controparte_7
nella qualità di impresa alla quale era affidata la manutenzione periodica dell'ascensore, CP_3 in quanto quest'ultimo non risultava dotato, al momento dell'incidente, dei dispositivi di sicurezza idonei ad impedire l'apertura delle porte in assenza della cabina al piano.
Il condominio ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto Controparte_2 infondate, rilevando che la condotta volontaria di che avrebbe deliberatamente Persona_2 manomesso il leveraggio di blocco della serratura del cancello dell'ascensore al sesto piano dell'edificio condominiale, costituirebbe causa unica ed esclusiva del sinistro, integrante il caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il condominio ha altresì contestato di rivestire la qualifica di custode dell'ascensore, risultando affidata alla la verifica periodica di funzionalità dell'impianto. Alla società pertanto sarebbe Controparte_4 affidata la potestà di fatto sull'ascensore, con conseguente configurabilità del rapporto di custodia. Il
ha quindi chiesto la condanna della che ha provveduto a chiamare in causa, al CP_2 CP_4 risarcimento dei danni subiti dagli attori.
Il ha, altresì, chiamato in causa la Zurich Insurance ltd, dalla quale ha chiesto di essere CP_2 garantita in ipotesi di accoglimento delle domande proposte dagli attori, in forza della polizza in essere tra le parti.
Da ultimo, il condominio ha chiesto la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
società incaricata della manutenzione semestrale dell'ascensore, ha chiesto il rigetto CP_8 delle domande proposte dagli attori, per essere il sinistro ascrivibile esclusivamente alla condotta volontaria della stessa vittima. pagina 3 di 9 La convenuta ha altresì evidenziato di aver correttamente svolto la manutenzione semestrale cui era contrattualmente tenuta, come attestato dalla circostanza che l'ascensore veniva giudicato idoneo, dall'organismo preposto a verificarne la sicurezza, a rimanere in servizio all'esito delle verifiche periodiche puntualmente svolte.
La convenuta ha altresì contestato l'effettiva sussistenza del pregiudizio lamentato dagli attori.
La ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate, Controparte_4 rilevando di rivestire la qualità di Organismo Notificato europeo autorizzato dal Ministero dello
Sviluppo Economico e di eseguire conseguentemente, con cadenza biennale, le verifiche periodiche e straordinarie sugli ascensori ex DPR 162/1999.
La società ha quindi contestato la sussistenza di un rapporto di custodia con la res e ha precisato di non poter eseguire direttamente interventi ovvero operazioni di verifica di sicurezza sugli impianti di elevazione, demandate alla competenza della società manutentrice ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 DPR
162/1999.
La ha quindi chiesto di chiamare in causa la dalla quale ha chiesto di Controparte_4 Controparte_6 essere garantita in forza della polizza in essere tra le parti, in caso di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti.
La ha evidenziato preliminarmente la sussistenza di franchigie, scoperti e limiti di Controparte_5 risarcimento previsti dall'allegato 1 della polizza n. 158A4504 stipulata con il condominio. Nel merito,
l'assicurazione ha chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori in quanto infondate.
La ha chiesto il rigetto delle domande proposte dal condominio nei confronti della Controparte_6
e il rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti, in quanto Controparte_4 infondate. La ha altresì contestato la sussistenza del danno asseritamente subito Controparte_6 dagli attori e, in ogni caso, ha evidenziato la pattuizione di un massimale e di una franchigia nella polizza stipulata dalla Controparte_4
2. Gli attori hanno chiesto la condanna del e della Controparte_2 [...] al risarcimento dei danni subiti a causa del decesso di ritenendo il sinistro CP_3 Persona_2 avvenuto il 30.05.2018 ascrivibile alla mancanza di una protezione di sicurezza del meccanismo di apertura della porta dell'ascensore condominiale.
All'esito dell'istruttoria svolta e acquisiti gli atti dell'indagine espletata in sede penale può ritenersi provata la dinamica del sinistro.
Il 30.05.2018 veniva vista in diverse occasioni all'interno dello stabile condominiale dal Persona_2 portiere, il quale per tre volte le riportava le chiavi di casa lasciate accidentalmente nella serratura della porta del suo appartamento. In particolare, in sede di sommarie informazioni, nell'immediatezza dei pagina 4 di 9 fatti, ha riferito: “Che io ricordi oggi, a differenza di altri giorni, ho notato che la Testimone_1 signora insolitamente saliva e scendeva frequentemente dai piani superiori (cfr. il verbale di sommarie informazioni di – all. 3 fascicolo del condominio, e le dichiarazioni di cui al verbale Testimone_1 dell'udienza del 26.01.2023).
Il condomino MA SE, in sede di sommarie informazioni, riferiva: “Oggi pomeriggio alle
15,10 circa, uscivo dalla mia abitazione in Roma viale Regina margherita 217 scala A piano 7 int. 41.
Chiamato ed atteso l'ascensore, appena giunto scandeva la sig.ra …Nell'occasione Persona_2 notavo che la prima si dirigeva verso il ballatoio di sinistra, e subito dopo, prima che Persona_2
l'ascensore partisse, notavo che tornava indietro e si dirigeva verso il ballatoio di destra. Sembrava in stato confusionale, ed aveva in mano una cucchiaia che mi è sembrata essere in legno” (cfr. il verbale di sommarie informazioni di MA SE – all. 7 fascicolo del condominio, e il verbale dell'udienza del 26.01.2023).
Il portiere dello stabile, intorno alle 15,30, sentito un forte rumore, si avvedeva della presenza del corpo di ormai senza vita, nella tromba dell'ascensore. Il cancello dell'ascensore, all'altezza Persona_2 del sesto piano, veniva rinvenuto aperto, mentre la cabina dell'ascensore si trovava ferma al settimo piano. Il portiere precisava di non aver sentito urla provenire dalla tromba dell'ascensore (cfr. il verbale di sommarie informazioni di – all. 3 fascicolo del , e il verbale Testimone_1 CP_2 dell'udienza del 26.01.2023).
Sotto il corpo di veniva rinvenuto un cucchiaio di legno, mentre nell'appartamento della Persona_2 vittima venivano rinvenute alcune confezioni di farmaci (cfr. il verbale delle operazioni tecniche di
Polizia Giudiziaria – all. 13 fascicolo del condominio), risultati successivamente prescritti dal dott.
. Persona_3
Il dott. , medico psichiatra, sentito a sommarie informazioni, riferiva che Persona_4 [...]
nel 2016 e nel 2017, era stata sua paziente e che le aveva stato diagnosticato un disturbo Per_2 depressivo (cfr. il verbale di sommarie informazioni del dott. – all. 10 fascicolo del Persona_3 condominio),
La consulenza svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nell'ambito delle indagini svolte a seguito della morte di ha ricostruito in questi termini la dinamica del Persona_2 sinistro: “Si ritiene ragionevole che il sinistro si sia verificato per caduta nel vuoto della sig.ra Per_2
a seguito di un'apertura intenzionale del cancello che costituisce la porta di piano del vano
[...] ascensore in corrispondenza della penultima fermata superiore. L'apertura intenzionale, in assenza della cabina ascensore a tale piano, si sarebbe verificata per manomissione, dall'esterno del vano, del leveraggio di sblocco della serratura del cancello di piano, avvenuta mediante attrezzo idoneo- per pagina 5 di 9 conformazione e dimensione- ad essere introdotto tra le maglie della rete metallica che costituisce la protezione del vano e del relativo cancello di accesso” (cfr. alle. 12 fascicolo del relazione CP_2 tecnica del 12.06.2018 dell'ing. , Direttore del Servizio di Sicurezza ed Impiantistica Persona_5 dell' ; cfr. altresì le conclusioni del PM nella richiesta di archiviazione del 20.09.2018 – all. Parte_2
11 fascicolo del ). CP_2
L' ing. ha escluso la sussistenza di vizi dell'impianto che, in condizioni di normale Per_5 funzionamento, consente l'apertura del cancello solo dopo l'azionamento meccanico del leveraggio di sblocco della serratura.
L'apertura della porta, nonostante l'assenza della cabina dell'ascensore, è stata quindi possibile solo a seguito della volontaria manomissione dell'impianto, mediante l'inserimento di un attrezzo di adeguata lunghezza, in grado di passare tra le maglie metalliche della rete posta a protezione del vano.
L'assunto trova riscontro nelle verifiche compite dalla Polizia Giudiziaria intervenuta nell'immediatezza dell'evento: “si procedeva a una verifica speditiva della funzionalità del congegno di sicurezza dedicato all'operazione di blocco e di sblocco del cancello di ingresso alla cabina ascensore al piano sesto. La verifica, eseguita senza compromettere lo stato dei luoghi e di tipo ripetibile, veniva compiuta manovrando con strumento idoneo (cacciavite) la leva di sblocco situata all'interno del vano ascensore che in condizioni normali è azionata dalla cabina ascensore al momento della presenza al piano … Tale manovra, effettuata più volte, ha sempre evidenziato un perfetto rientro del meccanismo di blocco nella propria sede a testimonianza dell'improbabilità di accidentali eventi di inceppamento … non sono quindi emerse evidenti problematiche di sicurezza riconducibili a malfunzionamenti dei componenti più importanti … la probabile dinamica e lo stato dei luoghi (es. repertazione di oggetti idonei a permettere l'impropria apertura del cancello) fanno propendere per una volontaria manomissione del dispositivo di sicurezza di apertura del cancello” (cfr. all. 14 fascicolo del – Annotazione di Polizia Giudiziaria del 30.05.2018). CP_2
Dalla stessa relazione dell'ing. si evince che l'ascensore, installato e collaudato il 12.09.1952 in Per_5 conformità alla normativa vigente all'epoca della sua messa in servizio (Decreto Luogotenenziale n.
600/1945), non è stato adeguato alle successive disposizioni di cui al D.P.R. n. 1497/1963.
L'art. 87 del DPR n. 1497/1963, che in base all'art. 84 del medesimo decreto trova applicazione anche agli impianti preesistenti, prevede che, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto, gli ascensori devono essere adeguati alle prescrizioni dell'art. 26 comma nono secondo cui “Le serrature devono essere disposte e protette in modo da impedire manomissioni dall'esterno del vano di corsa”.
Nella specie, dalla relazione dell'ing. si evince che “le piastre metalliche rettangolari (con Per_5 dimensioni di circa 18 cm x 29 cm …) apposte sulla protezione del vano in corrispondenza delle pagina 6 di 9 serrature delle porte di piano non impedivano infatti che, con l'impiego di uno strumento di adeguata lunghezza e in grado di passare tra le maglie metalliche della rete posta a protezione del vano (la regolarità delle maglie della rete è stabilita dagli artt. 4 e 6 del D.Luog.le n. 600/1945 e dall'art. 87
c.2 DPR 1497/63)si raggiungesse agevolmente il leveraggio di sblocco della serratura dei cancelli che consentono lo sbarco della cabina dell'ascensore ai diversi piani. La “manomissione”, nel senso sopradescritto, risultava possibile con l'introduzione di un attrezzo sia tra le griglie della rete metallica con cui risultava realizzato il cancello al piano (sino a una distanza di circa 4 cm dal battente della porta), sia tra quelle delle pareti ortogonali adiacenti (la più vicina a soli 9 cm di distanza). Una sola persona, infatti, con l'impiego di un utensile di adeguata lunghezza riesce agevolmente ad azionare il leveraggio di sblocco delle serrature ai piani e contemporaneamente ad azionare il pomello posto sul cancello che ne consente la definitiva apertura per contro azione sullo scrocco dotato di contatto elettrico”.
Tuttavia, nonostante il mancato adeguamento dell'impianto, a decorrere dall'ispezione straordinaria del
9.03.1972, l'ascensore ha sempre ricevuto parere positivo al suo mantenimento in servizio.
Tanto premesso, secondo la prospettazione difensiva degli attori, il mancato adeguamento dell'impianto fonderebbe la responsabilità del e della ai sensi dell'art. 2051 CP_2 CP_3
c.c.
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (così Cass. n. 12895/2016 che ha ritenuto che il sinistro subito dalla ricorrente, rovinosamente caduta uscendo da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa
20 centimetri rispetto al piano, fosse causalmente attribuibile alla disattenzione della stessa ricorrente, in considerazione delle condizioni di illuminazione e della presenza di una doppia porta di apertura dell'ascensore, circostanze che avrebbero reso superabile il pericolo creato dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto;
cfr., altresì, Cass. n. 26533/2017).
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo pagina 7 di 9 ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n. 30775/2017).
Tale ultima condizione appare ricorrente nel caso di specie, considerato che il sinistro, per come emerso all'esito dell'istruttoria svolta, è stato il frutto di una azione volontaria e deliberata dalla vittima, che ha manomesso il leveraggio di sblocco della serratura dell'ascensore
La condotta della vittima ha quindi svolto esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e integra, pertanto, il caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, può essere connotato da esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia infatti diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; tale condotta deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. S.U. n. 20943/2022; Cass. n.2480/2018; Cass. n.
2481/2018).
Nella specie, non solo la situazione di danno era prevedibile dalla vittima del sinistro, ma è stata da questi prevista e deliberatamente cagionata mediante la manomissione del meccanismo di apertura della porta dell'ascensore
L'istruttoria svolta ha quindi attestato la sussistenza di un assorbente fattore eziologico, tale da ricondurre l'evento dannoso intervenuto a una sequenza causale in cui la cosa ha svolto un ruolo meramente passivo.
Dalla accertata riconducibilità del sinistro alla condotta volontaria della vittima discende il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dai congiunti.
Secondo il consolidato principio di diritto chiarito dalla Corte di Cassazione il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò pagina 8 di 9 non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica (cfr. Cass. 16413/2024; Cass. n. 9349/2017).
A prescindere da ogni valutazione in ordine alla sussistenza della legittimazione degli attori ad agire nei confronti della o della (quest'ultima chiamata in causa dal condominio, in CP_3 Controparte_4 quanto ritenuta direttamente responsabile nei confronti degli attori), è appena il caso di osservare che l'accertata assenza di nesso eziologico tra la carenza dei sistemi di sicurezza dell'ascensore e il danno esclude in radice la configurabilità di una responsabilità a carico della convenuta e della terza chiamata.
Dal rigetto delle domande proposte dagli attori discende l'assorbimento delle domande di garanzia proposte dal condominio e dalla Controparte_4
3. Le spese processuali devono essere compensate tra tutte le parti, attesa l'accertata inadeguatezza dei sistemi di sicurezza dei quali era dotato l'ascensore del condominio di via Regina Margherita n. 217
Non può trovare accoglimento la domanda proposta dal ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in CP_2 difetto di prova dell'inosservanza da parte degli attori del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, che non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi difensive riconosciute infondate
(Cass. n. 15629/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore , e Parte_1 Persona_1 da Pacifici ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1 rigetta le domande proposte dagli attori;
compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti;
rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal condominio di via Regina Margherita n. 217
c.p.c.
Roma, 31.07.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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