Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 24/02/2025, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03697/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3697 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Rossi e Alessandro Zanelli, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Piacenza, alla via Vigoleno n. 2/B e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego al riconoscimento della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno e notificato al ricorrente in data 11.01.2021;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendone l’illegittimità a cagione dei vizi come di seguito articolati nei motivi di ricorso:
A.“Nullità del provvedimento amministrativo ex art. 21-septies L. n. 241/1990, in quanto privo di concreta e specifica motivazione, in violazione dell'art. 3 della suddetta legge”;
B. “Annullabilità del provvedimento amministrativo ex art. 21-octies L. n. 241/1990 , in quanto viziato da eccesso di potere”, presentandosi, in tesi, il provvedimento gravato abnorme nelle sue conclusioni in quanto la mancanza dei requisiti per ottenere lo status di cittadino italiano “farebbero cardine solamente sul fatto che lo stesso veniva coinvolto, per colpa, in un sinistro stradale cagionando lesioni di natura non particolarmente grave all'altro conducente coinvolto”, vicenda giudicata dalla parte ricorrente “ del tutto comune, conclusasi peraltro con un risarcimento del danno alla persona offesa, effettuato dall'assicurazione del mezzo coinvolto, come da prassi, con conseguente remissione di querela e prodromica estinzione del reato ”;
C. “Annullabilità del provvedimento amministrativo ex art. 21-octies L. n. 241/1990, in quanto viziato da violazione di legge circa il diniego formulato” , essendo il provvedimento, in tesi, basato su presupposti erronei nonché su di un'errata interpretazione del potere discrezionale di cui sarebbe dotata l'Amministrazione nella valutazione dei requisiti necessari alla concessione della richiesta cittadinanza.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno resistendo a ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Alla udienza straordinaria di smaltimento del 14 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1. Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale in materia di cittadinanza (fra tante T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “ può ” e non “ deve ” essere concessa.
Il riconoscimento della cittadinanza, in effetti, comportando il definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, conduce all’attribuzione di una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo. Per tale ragione ed in tale prospettiva il potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013), implica la necessaria verifica che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi in uno con una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta, infatti, sul piano giuridico, il punto di arrivo di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico .
Per tale ragione l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
4.2. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non possa spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., sez. IV n. 6473/2021; sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012).
4.3. Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierno ricorrente, alla luce della querela emersa sul suo conto per lesioni personali colpose in conseguenza di sinistro stradale, rispetto alla dinamica del quale è evidentemente emerso uno abnorme spregio di norme, quali quelle del codice della strada violate in occasione del sinistro, poste a presidio di una ordinata convivenza all’interno dello Stato e della sicurezza e tutela della incolumità delle persone.
Trattasi, a ben vedere, di un comportamento particolarmente significativo nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, in quanto l’Amministrazione deve tenere conto non soltanto dei fatti penalmente rilevanti, ma anche dell’esigenza non meno rilevante di prevenire la commissione di altri reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizi ai componenti della Comunità nazionale di aspira a divenire cittadino (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale pure non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “ le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali ” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802) – non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine all’intervenuta remissione di querela da parte del danneggiato, rimanendo, comunque, il comportamento addebitato valutabile quale fatto storico, invero incontestato, indicativo di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (da ultimo, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 13910/2022).
4.4. In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su di un evento che appare idoneo a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, indipendentemente dal fatto che il giudizio penale si sia concluso con un non luogo a provvedere ex art 152 c.p. in esito alla remissione della querela. E ciò in quanto in occasione di quell’evento la parte ricorrente si è reso protagonista e responsabile della violazione di più di una norma del codice della strada (nello specifico gli articoli 141 e 143 del ridetto codice) poste a presidio della sicurezza della collettività.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione anche soltanto con riferimento alle circostanze che hanno determinato la querela per lesioni personali colpose, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, essendosi limitato ad invocare l’asserito inserimento nel contesto sociale proprio e della propria famiglia, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza.
Tali ulteriori argomentazioni difensive non appaiono tuttavia idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione, non offrendo d’altra parte l’istante elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone, infatti, come già visto l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Del resto la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario, facoltà di cui nulla osta al ricorrente di avvalersi.
5. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso.
6. Tenuto conto dell’andamento complessivo della vicenda in esame, si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO