CA
Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2024, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3407/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3407/2022 promossa in grado d'appello da rappresentata da (C.F./P. IVA , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO GENOVA, 14 MILANO presso lo studio dell'avv. ANTONIO
ARIA (C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F./P. IVA ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in PIAZZETTA GUASTALLA, 15 MILANO C.F._2
presso lo studio degli avv.ti FEDERICO PERGAMI (C.F. ) e CRISTINA C.F._3
POTOTSCHNIG (C.F. ) che li rappresentano e difendono come da delega in CodiceFiscale_4
atti,
APPELLATI nonché contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 C.F._5 pagina 1 di 11 BRIANZA, 2 VIMERCATE (MB) presso lo studio dell'avv. TOMMASO FILINCIERI
( ), che lo rappresentano e difendono come da delega in atti, C.F._6
APPELLATO
e contro
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
CP_6
APPELLATI - CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante appresentata da Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: accertato e dato atto del difetto di integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e/o del processo riassunto e rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., con ogni conseguente effetto e statuizione.
IN VIA PRINCIPALE: riformare la sentenza n. 8096/22 emessa dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, statuito che fosse stato estinto l'intero debito azionato in via monitoria in seguito al pagamento effettuato dal Sig. in forza della transazione Parte_3
intercorsa con la Banca, che tutti gli attori opponenti avessero il diritto di dichiarare in giudizio di voler profittare di tale transazione e che lo abbiano esercitato, nella parte in cui ha compensato le spese fra le parti, per tutti i motivi di appello formulati;
per l'effetto:
- preso atto dell'intervenuta transazione parziale intercorsa tra la ed il sig. e CP_7 Parte_3
delle domande sul punto formulate dalle parti, emettere ogni più opportuno e conseguente provvedimento in relazione alla posizione dell'attore opponente e dichiarare la cessazione della materia del contendere tra ed il Sig. ; Parte_1 Parte_3
- rigettare integralmente tutte le richieste, eccezioni e deduzioni avanzate da nonché Controparte_1 dai signori e dall'eredità , nella loro qualità di fideiussori, sia Controparte_2 Parte_4
in via preliminare che nel merito, poiché inattendibili e destituite di fondamento sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti di cui agli atti e documenti di causa;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il minor importo di euro 104.076,81, oltre interessi ai tassi contrattualmente pattuiti dal 21.12.2021 al saldo, con ogni conseguenza di legge, ovvero emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter o 186 quater c.p.c. per l'importo di euro 104.076,81, oltre interessi ai tassi contrattualmente pattuiti dal 21.12.2021 al saldo, con ogni conseguenza di legge;
pagina 2 di 11 - nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condannare comunque il signor
, l'eredità e la società in persona del legale Controparte_2 Parte_4 CP_1 CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 104.076,81 a favore di Parte_1
oltre interessi ai tassi contrattualmente pattuiti dal 21.12.2021 al saldo, ovvero quella diversa
[...] somma, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito del giudizio;
IN VIA SUBORDINATA, rispetto al Sig. : accertato e dato atto del mancato corretto Parte_3
adempimento da parte del sig. delle pattuizioni contenute nella transazione Parte_3 intervenuta con denominata “lettera di accettazione – riscontro proposta Controparte_8 transattiva garante ” del 19.11.2019 in merito all'abbandono immediato di tutti i Parte_3
giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti avanti il Tribunale di Milano, dichiararlo inadempiente della citata transazione e pertanto decaduto dal beneficio del saldo e stralcio concordato
e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di euro 104.076,81, oltre interessi ai tassi contrattualmente pattuiti dal 21.12.2021 al saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito del giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche di CTU e compensi di entrambi i gradi di giudizio”. per gli appellati Controparte_1 Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adìta, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e/o in merito, previa ogni più opportuno accertamento in fatto e/o in diritto, così giudicare:
In via preliminare:
=) accertare e dichiarare l'inammissibilità -ex art. 348 bis c.p.c.- dell'impugnazione proposta da
in quanto priva di ragionevole probabilità di essere accolto, per le ragioni tutte di cui in PT
narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente;
=) accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia, nonché improduttiva degli effetti giuridici della procura alle liti conferita al legale da parte della per quanto esposto in narrativa, CP_7
emettendo ogni declaratoria conseguente.
In via principale, nel merito:
=) rigettare e respingere le domande tutte formulate in questa sede ed in via diretta dall'appellante nei confronti di nonché -in via subordinata- nei riguardi di , PT Controparte_1 Parte_3
in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
pagina 3 di 11 =) rigettare e respingere la domanda di “ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter o 186 quater c.p.c. per l'importo di euro 104.076,81 […]”, formulata da nei riguardi anche di PT Controparte_1 stante l'insussistenza dei presupposti di legge, per quanto esposto, emettendo ogni declaratoria conseguente e, per l'effetto,
=) confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano (Sezione VI Civile - Dott.ssa
Massari) n. 8096/2022 emessa e pubblicata in data 17.10.2022, emettendo ogni declaratoria conseguente.
=) rigettare e respingere, in ogni caso, ogni e/o qualsiasi domanda formulata in questa sede nei confronti e/o , in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, Controparte_1 Parte_3
per le ragioni tutte di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente.
In via istruttoria:
=) si chiede sin d'ora l'ammissione di tutti i mezzi di prova non ammessi in primo grado;
=) con ogni più ampia riserva di legge.
In ogni caso:
=) emettere ogni altra statuizione o pronuncia connessa e/o dipendente dalle domande tutte che precedono;
=) con vittoria di spese e compensi, 15% spese forfettarie, oltre i.v.a. e c.p.a. nelle rispettive aliquote di legge”. per l'appellato Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni diversa istanza, così decidere, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità -ex art. 348 bis c.p.c.- dell'impugnazione proposta da poiché carente di ragionevole probabilità di essere accolta, per quanto esposto in PT
narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente;
In via principale, nel merito: ferme le domande di cui al giudizio di primo grado,
a) rigettare e respingere le domande tutte formulate in questa sede da nei confronti di PT [...]
, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
CP_2
b) rigettare e respingere la domanda di “ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter o 186 quater c.p.c. per l'importo di euro 104.076,81 […]”, formulata da nei riguardi anche di , PT Controparte_2 stante l'insussistenza dei presupposti di legge, per quanto esposto, emettendo ogni declaratoria conseguente c) confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano (Sezione VI
pagina 4 di 11 Civile - Dott.ssa Massari) n. 8096/2022 emessa e pubblicata in data 17.10.2022, emettendo ogni declaratoria conseguente;
d) in ogni caso rigettare e respingere, qualsivoglia domanda formulata in questa fase nei confronti di
, perché infondata in fatto e in diritto, per le motivazioni dedotte, emettendo ogni Controparte_2
declaratoria conseguente.
In via istruttoria: si richiamano le istanze di prova formulate in primo grado ex art. 346 cpc e non ammesse, con ogni riserva.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, ferma ogni più opportuna pronuncia dipendente dalle superiori domande”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di il Tribunale di Milano emetteva nei confronti di Controparte_8 Controparte_1
(debitrice principale) e di , e (garanti del Parte_4 Controparte_2 Parte_3
contratto di finanziamento limitatamente alla somma ad esso relativa) decreto ingiuntivo n. 19532/2017 del 17.8.2017 immediatamente esecutivo per l'importo di € 183.835,08, oltre interessi e spese del procedimento monitorio (di cui € 174.119,31 a titolo di rimborso di quanto residuava della somma erogata in forza di contratto di finanziamento stipulato il 16.8.2011 a seguito di intimata risoluzione per inadempimento e € 9.715,77 quale saldo debitore del conto corrente n.2118/1000/478 aperto il
26.6.2011).
Proponevano opposizione e i signori , e CP_1 CP_1 Parte_4 Controparte_2 [...]
, eccependo: Parte_3
- la nullità della procura alle liti perché di data successiva (1.8.2016) a quella riportata nel ricorso
(27.7.2016), nonché priva di sicuro riferimento al procedimento monitorio;
- il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione da parte della banca;
- la usurarietà del tasso di interesse applicato sia al finanziamento sia al rapporto di conto corrente;
- la mancata dimostrazione della avvenuta comunicazione degli estratti conto (questione poi non riproposta nel corso del giudizio).
Chiedevano la sospensione della efficacia esecutiva del decreto e, nel merito, la sua revoca o dichiarazione di nullità/annullamento e la dichiarazione che nulla era da loro dovuto.
Si costituiva la quale contestava la fondatezza della eccezione di nullità della Controparte_8
procura (rilevando che il ricorso era stato depositato il 4.10.2016 e la procura era stata allegata allo stesso) e, nel merito, quanto all'usura, evidenziava la confusa prospettazione attorea, che sovrapponeva pagina 5 di 11 i due rapporti;
rilevava che sia il contratto di finanziamento sia il rapporto di conto corrente non presentavano tassi usurari al momento della loro conclusione e che l'eventuale usura sopravvenuta non rilevava.
Concludeva per il rigetto della istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e, nel merito, della opposizione.
In subordine, in caso di revoca del decreto, chiedeva la condanna degli attori al pagamento delle stesse somme di cui all'ingiunzione.
Veniva, poi, conclusa una transazione tra e la quale interveniva in Parte_3 Parte_1
giudizio ex art. 111 co 3 c.p.c. rappresentata da a seguito di cessione del credito. Parte_2
veniva estromessa dal giudizio. Controparte_8
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Con sentenza n. 8096/2022 del 17.10.2022 il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto non fondata l'eccezione di nullità/invalidità/inefficacia della procura alle liti in quanto allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e notificata agli opponenti unitamente al decreto, sicché poteva ritenersi univocamente conferita per il procedimento monitorio. Valida era anche la procura del 15.3.2018 conferita per il giudizio di opposizione e richiamata nella comparsa di costituzione depositata il 19.3.2018.
Parimenti infondata è stata ritenuta la contestazione circa l'applicazione di interessi usurari al contratto di finanziamento e al rapporto di conto corrente in quanto smentita dalla CTU contabile, alla quale il giudice si è interamente riportato.
Il Tribunale ha dato rilievo al dato incontroverso dell'intervenuto pagamento nelle more del giudizio in favore della creditrice dell'esatto importo capitale oggetto dell'ingiunzione effettuato da
[...]
con effetto liberatorio di quest'ultimo rispetto a qualsiasi obbligazione verso la banca. In Parte_3 virtù dell'intervenuto pagamento e della dichiarazione dei condebitori di volerne profittare, il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , chiedendo, in via preliminare, di PT
dichiarare la nullità della sentenza impugnata e di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; in via principale, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e statuito che è stato estinto l'intero debito azionato in via monitoria in seguito al pagamento effettuato da in forza della transazione intercorsa con la banca;
di Parte_3
pagina 6 di 11 dichiarare cessata la materia del contendere tra e , di rigettare le richieste, PT Parte_3 eccezioni e deduzioni avanzate da e dall'eredità di CP_1 Controparte_2 Parte_4
nella loro qualità di fideiussori, e confermare il decreto ingiuntivo per il minore importo di euro
104.076,81 oltre interessi.
L'appellante ha formulato sette motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo d'appello ha esposto che gli attori e a PT CP_1 Parte_3 seguito del decesso di e all'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c., con ricorso Parte_4
del 26.1.2022 avevano riassunto il giudizio di opposizione, senza tuttavia notificare il ricorso e il decreto agli eredi di e di conseguenza non si era instaurato un regolare Parte_4
contraddittorio.
I chiamati all'eredità di si erano costituiti nel giudizio riassunto con comparsa del Parte_4
25.3.2022 solo per dare atto di non essere eredi di , in quanto con atto del 19.1.2022 Parte_4 avevano rinunciato all'eredità del de cuius, quindi prima ancora che fosse depositato e notificato il ricorso in riassunzione. I medesimi allegavano inoltre di aver reso edotto l'attore in riassunzione
[...]
con raccomandata ricevuta il 24.2.2022. Parte_3
L'appellante ha quindi dedotto che, poiché i chiamati all'eredità non l'avevano accettata, la riassunzione del giudizio effettuata nei loro confronti era affetta da nullità rilevabile d'ufficio; gli attori in riassunzione (ai quali era stata comunicata la rinuncia all'eredità) avrebbero dovuto notificare il ricorso e il decreto ai successivi chiamati all'eredità di , fino a che si fosse costituito Parte_4 un soggetto qualificabile come erede. Pertanto, secondo l'appellante, vi era un difetto di legittimazione passiva in capo ai chiamati all'eredità di , tale per cui il rapporto processuale non Parte_4
risultava regolarmente instaurato.
L'appellante ha altresì dedotto che il primo giudice aveva anche omesso di dichiarare la contumacia di nel giudizio riassunto, violando così l'art. 303 co 4 c.p.c. Controparte_2
Con il secondo motivo d'appello ha esposto che il Tribunale aveva errato nell'attribuire PT
efficacia liberatoria verso tutti i condebitori alla transazione parziale intercorsa tra e Parte_3
. Controparte_9
La transazione del 19.11.2019 tra la e era in realtà parziale e limitata alla sola CP_7 Parte_3
quota interna del debito di , debito relativo alle esposizioni maturate da tutte e tre le Parte_3
società di cui i fratelli erano garanti ( e di Parte_3 CP_10 Controparte_1 CP_11
conseguenza gli altri condebitori non avevano alcun diritto potestativo di profittarne, mentre PT
pagina 7 di 11 ancora conservava il diritto di pretendere da da e dall'eredità CP_1 Controparte_2 [...]
il pagamento del residuo credito, che in forza della transazione si era ridotto a euro Parte_4
105.000,00, avendo la imputato solo una parte della somma pagata da a CP_7 Parte_3
deconto della posizione debitoria facente capo a CP_1
L'accordo faceva riferimento alle posizioni anche delle altre società e faceva salvo il diritto della CP_7
di agire, sulla base dei titoli già ottenuti e delle ragioni di credito, nei confronti dei debitori principali nonché degli altri co-obbligati. La somma pagata da poteva essere liberamente e Parte_3
discrezionalmente imputata dalla a deconto delle tre posizioni debitorie e non solo di quella di CP_7
CP_1
Con il terzo motivo d'appello ha rilevato che vantava un'ulteriore pretesa creditoria pari a euro PT
104.076.81 alla data del 20.12.2021, in quanto il versamento della somma di euro 183.835,08 era stato solo in parte portato a diminuzione dell'esposizione debitoria di Ciò costituiva diritto Controparte_1
della Banca e, dunque, poteva ancora chiedere la restante parte di debito a e ai suoi PT CP_1
garanti.
Ha infine esposto che i conteggi allegati alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto correttamente si riferivano alla sola posizione CP_1
Con il quarto motivo d'appello l'appellante ha dedotto che il primo giudice non aveva rilevato che in forza della transazione parziale stipulata, il sig. doveva compiere due adempimenti per Parte_3
ottenere la liberazione dal vincolo fideiussorio assunto per le tre posizioni debitorie, ossia pagare la somma di euro 183.835,08 e rinunciare ai giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti dalla
Banca contro le debitrici principali ed aveva pagato la somma, CP_11 CP_1 Parte_3 ma non aveva rinunciato agli atti, anzi aveva riassunto il giudizio. L'appellante ha dunque, dapprima, richiesto la dichiarazione d'inadempienza agli obblighi previsti, mentre, successivamente, in sede di comparsa conclusionale ha dato atto che non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato nei confronti di e che di conseguenza andava dichiarata cessata la materia Parte_3
del contendere tra e . Parte_3 PT
Con il quinto motivo d'appello ha rilevato che non aveva riassunto il PT Controparte_2
giudizio e non si era ivi costituito. Di conseguenza egli andava dichiarato contumace ex art. 303 co 4
c.p.c. Non solo, ma il primo giudice aveva ritenuto che tutti gli opponenti, incluso, Controparte_2
avevano dichiarato in giudizio di voler approfittare della transazione intercorsa tra la Banca e
[...]
. Tuttavia, non aveva mai formulato dichiarazioni in tal senso perché non Parte_3 Controparte_2
pagina 8 di 11 si era costituito in giudizio a seguito della riassunzione. Ogni eventuale domanda, contestazione o eccezione svolta dalla difesa in suo nome e per suo conto era, pertanto, da considerarsi inesistente.
Con il sesto motivo d'appello ha rilevato che nessuno in nome e per conto di PT Parte_4
e/o dei suoi eredi aveva mai dichiarato di voler approfittare della transazione parziale intercorsa tra la e . CP_7 Parte_3
Con il settimo motivo d'appello, ha dedotto che il primo giudice avrebbe dovuto porre tutte le PT
spese processuali e quelle di CTU a carico degli attori opponenti (a eccezione di ) in Parte_3 considerazione del fatto che non era intervenuto alcun pagamento dell'intera pretesa azionata in via monitoria e che le ulteriori domande formulate dagli opponenti erano state tutte rigettate.
Si sono costituiti e i quali hanno chiesto di dichiarare Controparte_1 Parte_3
l'inammissibilità dell'appello, la nullità/invalidità della procura alle liti conferita al difensore da parte della e, nel merito, di rigettare le domande dell'appellante e confermare la sentenza di primo CP_7
grado.
Si è, altresì, costituito , concludendo per l'inammissibilità dell'appello nonché per il Controparte_2
rigetto delle domande.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che dunque la sentenza di primo grado meriti conferma.
In particolare, il Collegio ritiene che l'impugnazione vada rigettata sulla scorta del principio della
“ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis Cass. n. 363/2019).
La questione di più agevole soluzione nel caso di specie attiene a quanto esposto nel secondo motivo d'appello e, in particolare, alla circostanza per cui la somma pagata da poteva essere Parte_3
imputata da (poi dalla cessionaria del credito ) a sua discrezionalità a tutte Controparte_8 CP_12
le posizioni debitorie per le quali i fratelli erano garanti, ossia le posizioni Parte_3 Controparte_1
e secondo le modalità che la stessa avrebbe ritenuto più opportune. CP_11 CP_10 CP_7
pagina 9 di 11 prima, e poi, tuttavia, non hanno fornito prova né dell'effettiva Controparte_8 CP_12
consistenza delle esposizioni debitorie diverse da quella oggetto di causa (ossia la sola CP_1
, né del criterio di imputazione della somma versata da alle medesime
[...] Parte_3 posizioni. Di conseguenza non risulta possibile comprendere come l'appellante invochi un residuo credito di euro 105.000,00 a fronte della somma a lei versata in forza della transazione, pari a euro
183.835,08. Invero, , in qualità di opposto/attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto CP_12
fornire prova ex art. 2697 c.c. della sua pretesa, che invece nel presente giudizio è totalmente assente.
Per quanto, infatti, l'atto di transazione consentisse alla di imputare a sua discrezionalità la CP_7
somma versatagli da lo stesso istituto di credito avrebbe dovuto fornire Parte_3
documentazione idonea a dimostrare come era stata esercitata la detta discrezionalità e a determinare la residua somma dovuta dagli opponenti.
In mancanza di documentate ricostruzioni alternative, dunque, il Collegio intende aderire a quanto statuito in primo grado in relazione all'effetto liberatorio derivante dall'intervenuto pagamento del debito in relazione alla posizione Peraltro, assume rilievo la circostanza per cui Controparte_1
l'importo versato da risulta esattamente pari alla somma oggetto di ingiunzione (v. Parte_3
decreto ingiuntivo allegato alla documentazione di primo grado di ), ossia euro Controparte_8
183.835,08.
L'estinzione del debito assume, dunque, valore assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate in grado d'appello, anche quelle attinenti alla regolare instaurazione del contraddittorio in primo grado in quanto viene meno a monte l'oggetto della pretesa.
L'esito dell'appello, con soccombenza in capo all'appellante comporta la sua Parte_1
condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi delle cause del valore corrispondente (euro 104.076,81) di lieve complessità, con esclusione della fase istruttoria, che in appello non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 8096/2022, che dunque conferma;
2. condanna a rifondere a e le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 Parte_3
liquidate in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e pagina 10 di 11 C.p.a., nonché a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro 4.997,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e C.p.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 27.2.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Carla Raineri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3407/2022 promossa in grado d'appello da rappresentata da (C.F./P. IVA , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO GENOVA, 14 MILANO presso lo studio dell'avv. ANTONIO
ARIA (C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F./P. IVA ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Parte_3
), elettivamente domiciliati in PIAZZETTA GUASTALLA, 15 MILANO C.F._2
presso lo studio degli avv.ti FEDERICO PERGAMI (C.F. ) e CRISTINA C.F._3
POTOTSCHNIG (C.F. ) che li rappresentano e difendono come da delega in CodiceFiscale_4
atti,
APPELLATI nonché contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 C.F._5 pagina 1 di 11 BRIANZA, 2 VIMERCATE (MB) presso lo studio dell'avv. TOMMASO FILINCIERI
( ), che lo rappresentano e difendono come da delega in atti, C.F._6
APPELLATO
e contro
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
CP_6
APPELLATI - CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante appresentata da Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: accertato e dato atto del difetto di integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e/o del processo riassunto e rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., con ogni conseguente effetto e statuizione.
IN VIA PRINCIPALE: riformare la sentenza n. 8096/22 emessa dal Tribunale di Milano nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, statuito che fosse stato estinto l'intero debito azionato in via monitoria in seguito al pagamento effettuato dal Sig. in forza della transazione Parte_3
intercorsa con la Banca, che tutti gli attori opponenti avessero il diritto di dichiarare in giudizio di voler profittare di tale transazione e che lo abbiano esercitato, nella parte in cui ha compensato le spese fra le parti, per tutti i motivi di appello formulati;
per l'effetto:
- preso atto dell'intervenuta transazione parziale intercorsa tra la ed il sig. e CP_7 Parte_3
delle domande sul punto formulate dalle parti, emettere ogni più opportuno e conseguente provvedimento in relazione alla posizione dell'attore opponente e dichiarare la cessazione della materia del contendere tra ed il Sig. ; Parte_1 Parte_3
- rigettare integralmente tutte le richieste, eccezioni e deduzioni avanzate da nonché Controparte_1 dai signori e dall'eredità , nella loro qualità di fideiussori, sia Controparte_2 Parte_4
in via preliminare che nel merito, poiché inattendibili e destituite di fondamento sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti di cui agli atti e documenti di causa;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il minor importo di euro 104.076,81, oltre interessi ai tassi contrattualmente pattuiti dal 21.12.2021 al saldo, con ogni conseguenza di legge, ovvero emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter o 186 quater c.p.c. per l'importo di euro 104.076,81, oltre interessi ai tassi contrattualmente pattuiti dal 21.12.2021 al saldo, con ogni conseguenza di legge;
pagina 2 di 11 - nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condannare comunque il signor
, l'eredità e la società in persona del legale Controparte_2 Parte_4 CP_1 CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 104.076,81 a favore di Parte_1
oltre interessi ai tassi contrattualmente pattuiti dal 21.12.2021 al saldo, ovvero quella diversa
[...] somma, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito del giudizio;
IN VIA SUBORDINATA, rispetto al Sig. : accertato e dato atto del mancato corretto Parte_3
adempimento da parte del sig. delle pattuizioni contenute nella transazione Parte_3 intervenuta con denominata “lettera di accettazione – riscontro proposta Controparte_8 transattiva garante ” del 19.11.2019 in merito all'abbandono immediato di tutti i Parte_3
giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti avanti il Tribunale di Milano, dichiararlo inadempiente della citata transazione e pertanto decaduto dal beneficio del saldo e stralcio concordato
e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di euro 104.076,81, oltre interessi ai tassi contrattualmente pattuiti dal 21.12.2021 al saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito del giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche di CTU e compensi di entrambi i gradi di giudizio”. per gli appellati Controparte_1 Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adìta, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e/o in merito, previa ogni più opportuno accertamento in fatto e/o in diritto, così giudicare:
In via preliminare:
=) accertare e dichiarare l'inammissibilità -ex art. 348 bis c.p.c.- dell'impugnazione proposta da
in quanto priva di ragionevole probabilità di essere accolto, per le ragioni tutte di cui in PT
narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente;
=) accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia, nonché improduttiva degli effetti giuridici della procura alle liti conferita al legale da parte della per quanto esposto in narrativa, CP_7
emettendo ogni declaratoria conseguente.
In via principale, nel merito:
=) rigettare e respingere le domande tutte formulate in questa sede ed in via diretta dall'appellante nei confronti di nonché -in via subordinata- nei riguardi di , PT Controparte_1 Parte_3
in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
pagina 3 di 11 =) rigettare e respingere la domanda di “ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter o 186 quater c.p.c. per l'importo di euro 104.076,81 […]”, formulata da nei riguardi anche di PT Controparte_1 stante l'insussistenza dei presupposti di legge, per quanto esposto, emettendo ogni declaratoria conseguente e, per l'effetto,
=) confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano (Sezione VI Civile - Dott.ssa
Massari) n. 8096/2022 emessa e pubblicata in data 17.10.2022, emettendo ogni declaratoria conseguente.
=) rigettare e respingere, in ogni caso, ogni e/o qualsiasi domanda formulata in questa sede nei confronti e/o , in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, Controparte_1 Parte_3
per le ragioni tutte di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente.
In via istruttoria:
=) si chiede sin d'ora l'ammissione di tutti i mezzi di prova non ammessi in primo grado;
=) con ogni più ampia riserva di legge.
In ogni caso:
=) emettere ogni altra statuizione o pronuncia connessa e/o dipendente dalle domande tutte che precedono;
=) con vittoria di spese e compensi, 15% spese forfettarie, oltre i.v.a. e c.p.a. nelle rispettive aliquote di legge”. per l'appellato Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni diversa istanza, così decidere, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità -ex art. 348 bis c.p.c.- dell'impugnazione proposta da poiché carente di ragionevole probabilità di essere accolta, per quanto esposto in PT
narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente;
In via principale, nel merito: ferme le domande di cui al giudizio di primo grado,
a) rigettare e respingere le domande tutte formulate in questa sede da nei confronti di PT [...]
, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
CP_2
b) rigettare e respingere la domanda di “ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter o 186 quater c.p.c. per l'importo di euro 104.076,81 […]”, formulata da nei riguardi anche di , PT Controparte_2 stante l'insussistenza dei presupposti di legge, per quanto esposto, emettendo ogni declaratoria conseguente c) confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano (Sezione VI
pagina 4 di 11 Civile - Dott.ssa Massari) n. 8096/2022 emessa e pubblicata in data 17.10.2022, emettendo ogni declaratoria conseguente;
d) in ogni caso rigettare e respingere, qualsivoglia domanda formulata in questa fase nei confronti di
, perché infondata in fatto e in diritto, per le motivazioni dedotte, emettendo ogni Controparte_2
declaratoria conseguente.
In via istruttoria: si richiamano le istanze di prova formulate in primo grado ex art. 346 cpc e non ammesse, con ogni riserva.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, ferma ogni più opportuna pronuncia dipendente dalle superiori domande”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di il Tribunale di Milano emetteva nei confronti di Controparte_8 Controparte_1
(debitrice principale) e di , e (garanti del Parte_4 Controparte_2 Parte_3
contratto di finanziamento limitatamente alla somma ad esso relativa) decreto ingiuntivo n. 19532/2017 del 17.8.2017 immediatamente esecutivo per l'importo di € 183.835,08, oltre interessi e spese del procedimento monitorio (di cui € 174.119,31 a titolo di rimborso di quanto residuava della somma erogata in forza di contratto di finanziamento stipulato il 16.8.2011 a seguito di intimata risoluzione per inadempimento e € 9.715,77 quale saldo debitore del conto corrente n.2118/1000/478 aperto il
26.6.2011).
Proponevano opposizione e i signori , e CP_1 CP_1 Parte_4 Controparte_2 [...]
, eccependo: Parte_3
- la nullità della procura alle liti perché di data successiva (1.8.2016) a quella riportata nel ricorso
(27.7.2016), nonché priva di sicuro riferimento al procedimento monitorio;
- il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione da parte della banca;
- la usurarietà del tasso di interesse applicato sia al finanziamento sia al rapporto di conto corrente;
- la mancata dimostrazione della avvenuta comunicazione degli estratti conto (questione poi non riproposta nel corso del giudizio).
Chiedevano la sospensione della efficacia esecutiva del decreto e, nel merito, la sua revoca o dichiarazione di nullità/annullamento e la dichiarazione che nulla era da loro dovuto.
Si costituiva la quale contestava la fondatezza della eccezione di nullità della Controparte_8
procura (rilevando che il ricorso era stato depositato il 4.10.2016 e la procura era stata allegata allo stesso) e, nel merito, quanto all'usura, evidenziava la confusa prospettazione attorea, che sovrapponeva pagina 5 di 11 i due rapporti;
rilevava che sia il contratto di finanziamento sia il rapporto di conto corrente non presentavano tassi usurari al momento della loro conclusione e che l'eventuale usura sopravvenuta non rilevava.
Concludeva per il rigetto della istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e, nel merito, della opposizione.
In subordine, in caso di revoca del decreto, chiedeva la condanna degli attori al pagamento delle stesse somme di cui all'ingiunzione.
Veniva, poi, conclusa una transazione tra e la quale interveniva in Parte_3 Parte_1
giudizio ex art. 111 co 3 c.p.c. rappresentata da a seguito di cessione del credito. Parte_2
veniva estromessa dal giudizio. Controparte_8
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Con sentenza n. 8096/2022 del 17.10.2022 il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto non fondata l'eccezione di nullità/invalidità/inefficacia della procura alle liti in quanto allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e notificata agli opponenti unitamente al decreto, sicché poteva ritenersi univocamente conferita per il procedimento monitorio. Valida era anche la procura del 15.3.2018 conferita per il giudizio di opposizione e richiamata nella comparsa di costituzione depositata il 19.3.2018.
Parimenti infondata è stata ritenuta la contestazione circa l'applicazione di interessi usurari al contratto di finanziamento e al rapporto di conto corrente in quanto smentita dalla CTU contabile, alla quale il giudice si è interamente riportato.
Il Tribunale ha dato rilievo al dato incontroverso dell'intervenuto pagamento nelle more del giudizio in favore della creditrice dell'esatto importo capitale oggetto dell'ingiunzione effettuato da
[...]
con effetto liberatorio di quest'ultimo rispetto a qualsiasi obbligazione verso la banca. In Parte_3 virtù dell'intervenuto pagamento e della dichiarazione dei condebitori di volerne profittare, il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , chiedendo, in via preliminare, di PT
dichiarare la nullità della sentenza impugnata e di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; in via principale, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e statuito che è stato estinto l'intero debito azionato in via monitoria in seguito al pagamento effettuato da in forza della transazione intercorsa con la banca;
di Parte_3
pagina 6 di 11 dichiarare cessata la materia del contendere tra e , di rigettare le richieste, PT Parte_3 eccezioni e deduzioni avanzate da e dall'eredità di CP_1 Controparte_2 Parte_4
nella loro qualità di fideiussori, e confermare il decreto ingiuntivo per il minore importo di euro
104.076,81 oltre interessi.
L'appellante ha formulato sette motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo d'appello ha esposto che gli attori e a PT CP_1 Parte_3 seguito del decesso di e all'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c., con ricorso Parte_4
del 26.1.2022 avevano riassunto il giudizio di opposizione, senza tuttavia notificare il ricorso e il decreto agli eredi di e di conseguenza non si era instaurato un regolare Parte_4
contraddittorio.
I chiamati all'eredità di si erano costituiti nel giudizio riassunto con comparsa del Parte_4
25.3.2022 solo per dare atto di non essere eredi di , in quanto con atto del 19.1.2022 Parte_4 avevano rinunciato all'eredità del de cuius, quindi prima ancora che fosse depositato e notificato il ricorso in riassunzione. I medesimi allegavano inoltre di aver reso edotto l'attore in riassunzione
[...]
con raccomandata ricevuta il 24.2.2022. Parte_3
L'appellante ha quindi dedotto che, poiché i chiamati all'eredità non l'avevano accettata, la riassunzione del giudizio effettuata nei loro confronti era affetta da nullità rilevabile d'ufficio; gli attori in riassunzione (ai quali era stata comunicata la rinuncia all'eredità) avrebbero dovuto notificare il ricorso e il decreto ai successivi chiamati all'eredità di , fino a che si fosse costituito Parte_4 un soggetto qualificabile come erede. Pertanto, secondo l'appellante, vi era un difetto di legittimazione passiva in capo ai chiamati all'eredità di , tale per cui il rapporto processuale non Parte_4
risultava regolarmente instaurato.
L'appellante ha altresì dedotto che il primo giudice aveva anche omesso di dichiarare la contumacia di nel giudizio riassunto, violando così l'art. 303 co 4 c.p.c. Controparte_2
Con il secondo motivo d'appello ha esposto che il Tribunale aveva errato nell'attribuire PT
efficacia liberatoria verso tutti i condebitori alla transazione parziale intercorsa tra e Parte_3
. Controparte_9
La transazione del 19.11.2019 tra la e era in realtà parziale e limitata alla sola CP_7 Parte_3
quota interna del debito di , debito relativo alle esposizioni maturate da tutte e tre le Parte_3
società di cui i fratelli erano garanti ( e di Parte_3 CP_10 Controparte_1 CP_11
conseguenza gli altri condebitori non avevano alcun diritto potestativo di profittarne, mentre PT
pagina 7 di 11 ancora conservava il diritto di pretendere da da e dall'eredità CP_1 Controparte_2 [...]
il pagamento del residuo credito, che in forza della transazione si era ridotto a euro Parte_4
105.000,00, avendo la imputato solo una parte della somma pagata da a CP_7 Parte_3
deconto della posizione debitoria facente capo a CP_1
L'accordo faceva riferimento alle posizioni anche delle altre società e faceva salvo il diritto della CP_7
di agire, sulla base dei titoli già ottenuti e delle ragioni di credito, nei confronti dei debitori principali nonché degli altri co-obbligati. La somma pagata da poteva essere liberamente e Parte_3
discrezionalmente imputata dalla a deconto delle tre posizioni debitorie e non solo di quella di CP_7
CP_1
Con il terzo motivo d'appello ha rilevato che vantava un'ulteriore pretesa creditoria pari a euro PT
104.076.81 alla data del 20.12.2021, in quanto il versamento della somma di euro 183.835,08 era stato solo in parte portato a diminuzione dell'esposizione debitoria di Ciò costituiva diritto Controparte_1
della Banca e, dunque, poteva ancora chiedere la restante parte di debito a e ai suoi PT CP_1
garanti.
Ha infine esposto che i conteggi allegati alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto correttamente si riferivano alla sola posizione CP_1
Con il quarto motivo d'appello l'appellante ha dedotto che il primo giudice non aveva rilevato che in forza della transazione parziale stipulata, il sig. doveva compiere due adempimenti per Parte_3
ottenere la liberazione dal vincolo fideiussorio assunto per le tre posizioni debitorie, ossia pagare la somma di euro 183.835,08 e rinunciare ai giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti dalla
Banca contro le debitrici principali ed aveva pagato la somma, CP_11 CP_1 Parte_3 ma non aveva rinunciato agli atti, anzi aveva riassunto il giudizio. L'appellante ha dunque, dapprima, richiesto la dichiarazione d'inadempienza agli obblighi previsti, mentre, successivamente, in sede di comparsa conclusionale ha dato atto che non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato nei confronti di e che di conseguenza andava dichiarata cessata la materia Parte_3
del contendere tra e . Parte_3 PT
Con il quinto motivo d'appello ha rilevato che non aveva riassunto il PT Controparte_2
giudizio e non si era ivi costituito. Di conseguenza egli andava dichiarato contumace ex art. 303 co 4
c.p.c. Non solo, ma il primo giudice aveva ritenuto che tutti gli opponenti, incluso, Controparte_2
avevano dichiarato in giudizio di voler approfittare della transazione intercorsa tra la Banca e
[...]
. Tuttavia, non aveva mai formulato dichiarazioni in tal senso perché non Parte_3 Controparte_2
pagina 8 di 11 si era costituito in giudizio a seguito della riassunzione. Ogni eventuale domanda, contestazione o eccezione svolta dalla difesa in suo nome e per suo conto era, pertanto, da considerarsi inesistente.
Con il sesto motivo d'appello ha rilevato che nessuno in nome e per conto di PT Parte_4
e/o dei suoi eredi aveva mai dichiarato di voler approfittare della transazione parziale intercorsa tra la e . CP_7 Parte_3
Con il settimo motivo d'appello, ha dedotto che il primo giudice avrebbe dovuto porre tutte le PT
spese processuali e quelle di CTU a carico degli attori opponenti (a eccezione di ) in Parte_3 considerazione del fatto che non era intervenuto alcun pagamento dell'intera pretesa azionata in via monitoria e che le ulteriori domande formulate dagli opponenti erano state tutte rigettate.
Si sono costituiti e i quali hanno chiesto di dichiarare Controparte_1 Parte_3
l'inammissibilità dell'appello, la nullità/invalidità della procura alle liti conferita al difensore da parte della e, nel merito, di rigettare le domande dell'appellante e confermare la sentenza di primo CP_7
grado.
Si è, altresì, costituito , concludendo per l'inammissibilità dell'appello nonché per il Controparte_2
rigetto delle domande.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che dunque la sentenza di primo grado meriti conferma.
In particolare, il Collegio ritiene che l'impugnazione vada rigettata sulla scorta del principio della
“ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis Cass. n. 363/2019).
La questione di più agevole soluzione nel caso di specie attiene a quanto esposto nel secondo motivo d'appello e, in particolare, alla circostanza per cui la somma pagata da poteva essere Parte_3
imputata da (poi dalla cessionaria del credito ) a sua discrezionalità a tutte Controparte_8 CP_12
le posizioni debitorie per le quali i fratelli erano garanti, ossia le posizioni Parte_3 Controparte_1
e secondo le modalità che la stessa avrebbe ritenuto più opportune. CP_11 CP_10 CP_7
pagina 9 di 11 prima, e poi, tuttavia, non hanno fornito prova né dell'effettiva Controparte_8 CP_12
consistenza delle esposizioni debitorie diverse da quella oggetto di causa (ossia la sola CP_1
, né del criterio di imputazione della somma versata da alle medesime
[...] Parte_3 posizioni. Di conseguenza non risulta possibile comprendere come l'appellante invochi un residuo credito di euro 105.000,00 a fronte della somma a lei versata in forza della transazione, pari a euro
183.835,08. Invero, , in qualità di opposto/attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto CP_12
fornire prova ex art. 2697 c.c. della sua pretesa, che invece nel presente giudizio è totalmente assente.
Per quanto, infatti, l'atto di transazione consentisse alla di imputare a sua discrezionalità la CP_7
somma versatagli da lo stesso istituto di credito avrebbe dovuto fornire Parte_3
documentazione idonea a dimostrare come era stata esercitata la detta discrezionalità e a determinare la residua somma dovuta dagli opponenti.
In mancanza di documentate ricostruzioni alternative, dunque, il Collegio intende aderire a quanto statuito in primo grado in relazione all'effetto liberatorio derivante dall'intervenuto pagamento del debito in relazione alla posizione Peraltro, assume rilievo la circostanza per cui Controparte_1
l'importo versato da risulta esattamente pari alla somma oggetto di ingiunzione (v. Parte_3
decreto ingiuntivo allegato alla documentazione di primo grado di ), ossia euro Controparte_8
183.835,08.
L'estinzione del debito assume, dunque, valore assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate in grado d'appello, anche quelle attinenti alla regolare instaurazione del contraddittorio in primo grado in quanto viene meno a monte l'oggetto della pretesa.
L'esito dell'appello, con soccombenza in capo all'appellante comporta la sua Parte_1
condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi delle cause del valore corrispondente (euro 104.076,81) di lieve complessità, con esclusione della fase istruttoria, che in appello non ha avuto luogo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 8096/2022, che dunque conferma;
2. condanna a rifondere a e le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 Parte_3
liquidate in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e pagina 10 di 11 C.p.a., nonché a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro 4.997,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e C.p.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 27.2.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Carla Raineri
pagina 11 di 11