Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al R.G. N 22179 /2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA Controparte_1
CIRO e dall'avv.to ALDO ESPOSITO, con elezione di domicilio in VIA
AMATO N. 7, CASTELLAMMARE DI STABIA (NA);
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio del Controparte_2 funzionario ROMANO VINCENZO, con elezione di domicilio in VIA
PONTE DELLA MADDALENA 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: diploma AFAM
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28-11-2023 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente inserito nella seconda fascia delle graduatorie provinciali della provincia di Napoli e di avere conseguito il diploma
AFAM, di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel luglio 2005,
e, comunque, di essere in possesso del diploma di maturità, esponeva che l'art. 1, comma 107, della l, 228 del 2012, aveva equiparato il diploma AFAM, conseguito prima della sua entrata in vigore, ai diplomi accademici di secondo livello;
che, pertanto, tale diploma, con valenza abilitante all'insegnamento, comportava il diritto all'inserimento nella prima fascia della graduatoria per le supplenze.
Tanto premesso, ha adito il giudice del Tribunale di Napoli, affinchè previo accertamento del diritto al riconoscimento del valore abilitante del
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita l'amministrazione scolastica che ha eccepito il difetto di giurisdizione;
nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
*****
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio: nella giurisdizione del giudice ordinario rientra, poi, il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (ex multis, Cass. SS.UU., 5 giugno 2006, n. 13169; Cass.
SS.UU., 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SS.UU. 11387/2016).
In altri termini, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono;
spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (Cass. n. 17140 del 26/06/2019;
Cass. SS.UU. n. 26802 del 23/10/2018). E' noto, poi, che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie
2 inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento
(v., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 7218 del 13/03/2020).
Segnatamente, in materia di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza di legittimità, facendo applicazione del criterio del "petitum" sostanziale dedotto in giudizio, ha precisato che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria -
l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Cass. SS.UU n. 17123 del 26/06/2019; Cass. SS.UU. n.
4318 del 20/02/2020; v. anche Cass. SS.UU. n.9330 del 04/04/2023; Cass.
SS.UU. n. 10538 del 19/04/2023, relativa ad identica fattispecie). Alla stregua dei principi espressi, dall'esame del ricorso introduttivo, deve ritenersi che l'azione promossa sia diretta al riconoscimento del diritto alla prima fascia delle GPS che, secondo la prospettazione attorea, troverebbe fondamento proprio nella previsione di legge di cui all'art. 1, comma 107, della l. 228 del 2012, previa disapplicazione degli atti di normazione interna che hanno, invece, tale diritto avrebbero illegittimamente escluso. Tale essendo il petitum della domanda, deve, affermarsi, senz'altro, sussistere la giurisdizione del giudice adito.
Nel merito, tuttavia, la domanda non risulta fondata.
3 Va premesso che, con l'art. 1 quater del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, il legislatore ha modificato l'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, che disciplina il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, ed ha previsto, al comma 6 bis, la costituzione di specifiche graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso, da utilizzare, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche ( commi 1 e 2 del richiamato art.4), subordinatamente alla previa utilizzazione delle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento.
Il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 ha consentito al , in deroga al disposto CP_2 di cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie. La materia è stata, quindi, disciplinata, ratione temporis, dall'ordinanza ministeriale n. 122 del 2022 che, oltre a fissare i requisiti generali di ammissione alla prima ed alla seconda fascia delle graduatorie, ha indicato i titoli di servizio valutabili ed i punteggi attribuibili. Per quanto più rileva nella controversia in esame, l'O.M. n. 122 del 2022, per le graduatorie provinciali valevoli per gli ani scolastici 2022/2024, ha previsto che, ai fini dell'immissione nella prima fascia, sia richiesto il possesso dello specifico titolo di abilitazione” (v. art. 3, comma 9). Nodo della controversia è, pertanto, l'accertamento del valore di titolo di abilitazione all'insegnamento del diploma AFAM, posseduto dall'istante. La domanda attorea si fonda sulla previsione di cui all'art. 1, comma 107, della legge 228 del 2012, per la quale “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del
”; che, in via Controparte_3 successiva, dall'equiparazione del diploma AFAM c.d. “vecchio ordinamento”, ai diplomi di secondo livello, discenderebbe la valenza di titolo di abilitazione all'insegnamento utile per l'inserimento ella prima fascia delle graduatorie provinciali.
4 La tesi difensiva di parte ricorrente on può trovare accoglimento. Secondo l'indirizzo esegetico consolidato seguito dalla giurisprudenza amministrativa in contenziosi analoghi a quello per cui è causa (ex multis,
CdS nn. 4943/2024; 1221/2023; 1222/2023; 11194/2022; 3189/2002), il diploma rilasciato dalle istituzioni oggi definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica" (AFAM), anche unito al diploma di scuola secondaria di secondo grado, non può costituire titolo abilitante all'insegnamento ai fini della partecipazione al concorso di cui al D.D.G. n. 85/2018 (Cons. Stato n.
8289/2019; n. 703/2020; n. 8392/20; n. 5548/21).
In particolare, si è chiarito che l'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 59 del
2017, per quanto inerisce al requisito dell'abilitazione, prevede che "la procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b)".
A sua volta, l'art. 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle
Accademie dell' , dell' CP_4 Controparte_5 [...]
, degli Istituti superiori per industrie Controparte_6
, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) CP_8 prevede che i) i diplomi rilasciati, tra l'altro, dagli istituti di Alta formazione artistica e musicale in base all'ordinamento previgente "mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione" (comma 1); fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della legge in esame "hanno valore abilitante per
l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio" (comma 2).
La suddetta disposizione normativa deve essere quindi correttamente letta nella sua interezza, facendo essa espressa distinzione tra validità dei diplomi ai fini "dell'accesso all'insegnamento" e validità abilitante di diplomi quale "titoli di ammissione ai concorsi per l'insegnamento".
5 In forza di ciò, soltanto i diplomati in didattica della musica e conservatorio, muniti altresì del diploma di scuola secondaria superiore, sono considerati dalla norma in esame come titoli abilitanti all'insegnamento; al contrario, ai soli diplomi degli istituti AFAM di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 (anche congiunti al diploma di scuola secondaria superiore) l'ordinamento non riconosce valore abilitante.
In sostanza, la norma in commento ha cioè distinto tra il valore del diploma cd. "vecchio ordinamento" ai fini dell'"accesso all'insegnamento" e il valore di tale diploma ai fini "dell'abilitazione all'insegnamento" (Cons.
Stato, n. 1548/2020, n. 7994/2020, n. 8392/2020).
Il predetto quadro normativo risulta confermato dal d.l. n. 36 del 2022, entrato in vigore il 1° maggio 2022 e conv., con modif., dalla legge n. 79 del
2022, a sua volta entrata in vigore dal 30 giugno 2022, che ha introdotto dei nuovi percorsi di abilitazione, apportando, al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, sostanziali modificazioni.
Più precisamente,, l'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, dispone, nel suo testo definitivo, alla lett. d), per la parte che qui rileva, che: ‹‹Art.
2-ter (Abilitazione all'insegnamento). - 1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA
6 nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto (….)”. Pertanto, con l'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022, l'abilitazione si ottiene prima del superamento del concorso (Cass. n. 7084 del 15/03/2024).
Ciò significa che il ricorrente non può vantare il riconoscimento del titolo abilitante e, quindi, il diritto ad essere iscritto nella I Fascia delle GPS, che comprende ‹‹i soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione›› (v. O.M. n. 122 del 2022) dal momento che tale abilitazione è esclusa dalla stessa prescrizione di rango primario rappresentata dall'art. 17 del D.lgs. n. 59/2017 citato, come modificato dall'art. 44 del d.l. .36 del 2022 Non inficia tale conclusione la previsione di cui all'art. 1, comma 107 della legge 228 del 2012 la quale, a ben vedere, si limita ad equiparare i diplomi AFAM, conseguiti prima dell'entrata in vigore della medesima legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ai diplomi accademici di secondo livello.
Questi ultimi, infatti, ai sensi del precedente comma 104 “costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico- musicale istituiti dalle università”. L'equiparazione consente non già il riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento, quanto soltanto ai fini dell'ammissione a corsi o altri bandi per la formazione.
Improprio è, infine, il richiamo al d.m. n.127 del 2007 che ha previsto l'istituzione dei corsi di Didattica della Musica, al cui termine è rilasciato il diploma accademico di secondo livello e che, per l'appunto, “abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime graduatorie” (art. 4), conformemente a quanto previsto dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, diazi citata. Dalle considerazioni espresse discende, pertanto, l'infondatezza della domanda.
7 I contrasti giurisprudenziali sulla questione suggeriscono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Così deciso in data 03/04/2025
. il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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