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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg20404 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20404 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Persona_1
in atti, dall'avv. PRONESTI' GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. PRONESTI' GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 15/10/2025
[...]
e , premesso di aver Per_1 Controparte_1
intrattenuto una relazione more uxorio e che dalla loro unione nascevano le minori: il 24.05.2012 e il 13.10.2018, Per_2 Per_3
chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi alle figlie minori come accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento congiunto delle bambine e , con Persona_4 Persona_5
collocazione prevalente presso la madre. Tale scelta testimonia la volontà di entrambi i genitori di non voler escludere uno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con i figli, custodendo il diritto di questi ultimi a mantenere un legame equilibrato e continuativo con il padre e la madre, assicurando loro, nonostante la crisi familiare, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza dei suoi membri, ma sulle capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo.
2) Il sig. potrà tenere con sé le figlie il mercoledì ed il venerdì Persona_1
dalle ore 17,30 alle ore 20,30 (salvo diverso accordo con la madre) e, a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica sera.
Relativamente alle vacanze natalizie, le minori trascorreranno con ciascun genitore, in maniera alternata, il giorno 24 dicembre dalle ore 10,00 sino alla mattina alle ore 10,00 del 25 dicembre così il giorno del 26 dicembre, così come, dalle ore 10,00 del 31 dicembre sino alle ore 10,00 del 1° gennaio. Nel rispetto
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delle medesime modalità, trascorreranno alternativamente con i genitori, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, dalle ore 10,00 alle ore 20,30. Trascorreranno, infine, con il padre il 19 marzo, il giorno del suo compleanno e dell'onomastico dalle ore 17,30 alle ore 20,30. Allo stesso modo le bambine trascorreranno con la madre la giornata dedicata alla Festa della Mamma, il giorno del suo compleanno e dell'onomastico, con la facoltà di recupero per il padre dei giorni che dovessero coincidere con il suo diritto di tenere con sé le minori.
Per quanto concerne le vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, da concordare previamente entro il 30 giugno. Per il giorno dell'Epifania, il giorno di
Ognissanti, per l'Immacolata, per la per il 1° maggio, per il 2 Persona_6
giugno, dalle ore 10,00 alle ore 20,30 le bambine saranno con ciascun genitore secondo l'ordine di elencazione predetto ad anni alterni. In relazione ai compleanni delle minori, i genitori proseguiranno l'alternanza già iniziata.
Si specifica che il calendario così formulato costituisce programmazione minima di visite padre-figlie con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo e compatibilmente con le esigenze scolastiche e con gli impegni delle minori di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione ed il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive. Entrambi i genitori potranno sentire telefonicamente e quotidianamente le bambine alle ore 08,30 ed alle ore 14,30 e potranno effettuare una videochiamata alle ore 21,30 sull'utenza dell'altro genitore.
Entrambe i genitori hanno, pertanto, l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono sempre essere a
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conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori.
3) In ossequio all'obbligo di mantenimento dei figli, sancito dall'art. 147 c.c., considerate le capacità reddituali di entrambi i genitori, i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro, il sig. verserà mensilmente, Persona_1
entro il 4 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00 (euro
300,00 per ogni figlia), oltre il 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN e straordinarie per la cui individuazione le parti si riportano e richiamano integralmente il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Napoli e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli approvato in data 7 marzo
2018, previamente concordate ed autorizzate.
4) Il sig. rinuncia in favore della sig.ra alla Persona_1 Controparte_1
metà dell'importo versato dall' a titolo di Assegno Unico ed erogato per le CP_2
minori che, quindi, verrà versato integralmente alla madre.
5) Entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con i figli;
una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra di loro;
seguire rigorosamente il Piano Genitoriale predisposto;
contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino le minori, impegnandosi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare);
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di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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n. rg20404 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20404 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Persona_1
in atti, dall'avv. PRONESTI' GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. PRONESTI' GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 15/10/2025
[...]
e , premesso di aver Per_1 Controparte_1
intrattenuto una relazione more uxorio e che dalla loro unione nascevano le minori: il 24.05.2012 e il 13.10.2018, Per_2 Per_3
chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi alle figlie minori come accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento congiunto delle bambine e , con Persona_4 Persona_5
collocazione prevalente presso la madre. Tale scelta testimonia la volontà di entrambi i genitori di non voler escludere uno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con i figli, custodendo il diritto di questi ultimi a mantenere un legame equilibrato e continuativo con il padre e la madre, assicurando loro, nonostante la crisi familiare, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza dei suoi membri, ma sulle capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo.
2) Il sig. potrà tenere con sé le figlie il mercoledì ed il venerdì Persona_1
dalle ore 17,30 alle ore 20,30 (salvo diverso accordo con la madre) e, a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica sera.
Relativamente alle vacanze natalizie, le minori trascorreranno con ciascun genitore, in maniera alternata, il giorno 24 dicembre dalle ore 10,00 sino alla mattina alle ore 10,00 del 25 dicembre così il giorno del 26 dicembre, così come, dalle ore 10,00 del 31 dicembre sino alle ore 10,00 del 1° gennaio. Nel rispetto
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delle medesime modalità, trascorreranno alternativamente con i genitori, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, dalle ore 10,00 alle ore 20,30. Trascorreranno, infine, con il padre il 19 marzo, il giorno del suo compleanno e dell'onomastico dalle ore 17,30 alle ore 20,30. Allo stesso modo le bambine trascorreranno con la madre la giornata dedicata alla Festa della Mamma, il giorno del suo compleanno e dell'onomastico, con la facoltà di recupero per il padre dei giorni che dovessero coincidere con il suo diritto di tenere con sé le minori.
Per quanto concerne le vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, da concordare previamente entro il 30 giugno. Per il giorno dell'Epifania, il giorno di
Ognissanti, per l'Immacolata, per la per il 1° maggio, per il 2 Persona_6
giugno, dalle ore 10,00 alle ore 20,30 le bambine saranno con ciascun genitore secondo l'ordine di elencazione predetto ad anni alterni. In relazione ai compleanni delle minori, i genitori proseguiranno l'alternanza già iniziata.
Si specifica che il calendario così formulato costituisce programmazione minima di visite padre-figlie con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo e compatibilmente con le esigenze scolastiche e con gli impegni delle minori di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione ed il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive. Entrambi i genitori potranno sentire telefonicamente e quotidianamente le bambine alle ore 08,30 ed alle ore 14,30 e potranno effettuare una videochiamata alle ore 21,30 sull'utenza dell'altro genitore.
Entrambe i genitori hanno, pertanto, l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono sempre essere a
3 4
conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori.
3) In ossequio all'obbligo di mantenimento dei figli, sancito dall'art. 147 c.c., considerate le capacità reddituali di entrambi i genitori, i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro, il sig. verserà mensilmente, Persona_1
entro il 4 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00 (euro
300,00 per ogni figlia), oltre il 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN e straordinarie per la cui individuazione le parti si riportano e richiamano integralmente il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Napoli e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli approvato in data 7 marzo
2018, previamente concordate ed autorizzate.
4) Il sig. rinuncia in favore della sig.ra alla Persona_1 Controparte_1
metà dell'importo versato dall' a titolo di Assegno Unico ed erogato per le CP_2
minori che, quindi, verrà versato integralmente alla madre.
5) Entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con i figli;
una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra di loro;
seguire rigorosamente il Piano Genitoriale predisposto;
contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino le minori, impegnandosi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare);
4 5
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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