TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 63/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 63/2024; rilevato che l'udienza del 05.05.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., giusto decreto emesso con provvedimento in data 09.04.2025, ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, in funzione di giudice di appello, pronuncia la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina
Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
[1] SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 63 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
c.f. , elettivamente domiciliato in Melito Parte_1 C.F._1
di Porto Salvo (RC), alla via B. Sergi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Perrone, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Prefetto, legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
580/2023 emessa in data 05.06.2023 e depositata in data 19.06.2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 05 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 23.01.2024, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 580/2023 del Giudice di Pace di Locri emessa in data 05.06.2023 e depositata in data 19.06.2023, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta da avverso le ordinanze di Parte_1
ingiunzione per violazione del codice della strada emesse dalla convenuta. CP_1
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità della stessa, per erronea valutazione delle prove e travisamento delle risultanze processuali.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_1
[2] Celebratasi la prima udienza, disposto il mutamento del rito e acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, dopo riassegnazione della causa alla scrivente, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione, prevedendo la trattazione della stessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
§ 2. Va premesso che la notifica dell'atto di citazione in appello alla
[...]
è stato effettuato presso l'indirizzo pec dell'ente, per cui la stessa deve Controparte_1
essere dichiarata nulla (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15263 del 12/06/2018 per cui «In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1,
r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato»). Tuttavia, per motivi di economia processuale, ritiene il Tribunale che sia superfluo disporre la rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, atteso che l'appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
Va osservato che l'odierno gravame è stato proposto avverso la sentenza numero
580/2023, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 05.06.2023, con successivo deposito della sentenza completa in data 19.06.2023, come pacificamente indicato da parte appellante nei propri atti e come evincibile dalla copia della sentenza, con attestazione di conformità, prodotta dall'appellante.
I mezzi di impugnazione sono assoggettati a un termine perentorio, decorso il quale matura la decadenza dall'impugnazione e la sentenza passa in giudicato. Per
l'appello il termine è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a istanza della controparte ovvero, nel caso in cui la notificazione non è avvenuta o non sia stata regolarmente effettuata, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il c.d. termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., dunque, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza e non dalla data di comunicazione dell'avvenuto deposito alla parte costituita (cfr. Cass. 11910/2003; Cass. 639/2003; Cass.
[3] 3251/2007; Cass. 13263/2009) o dalla data di comunicazione del dispositivo (cfr.
Cass. 20656/2021), secondo una scelta conforme al dettato costituzionale (cfr. Cass.
16311/2004; Cass. 10963/1994). Non rileva, quindi, nemmeno l'omissione della comunicazione da parte del cancelliere che può al limite dare luogo a conseguenze di tipo disciplinare o legittimare una richiesta di rimessione in termini (cfr. Cass.
32802/2019).
In caso di procedimenti che seguono il rito lavoro, come chiarito dalla Corte di legittimità, «Il termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c.» (Cass. Sez.
2, 07/03/2022, n. 7364).
Nel caso di specie, il dispositivo della sentenza oggetto di impugnazione è stato pubblicato, con lettura in udienza, in data 05.06.2023 e la sentenza completa è stata depositata in data 19.06.2023, per cui il termine di sei mesi per proporre gravame è scaduto alla data del 19.01.2024 (operando la sospensione feriale ai sensi dell'art. 3 l.
n. 742 del 1969, essendo irrilevante che il giudizio sia regolato dal rito del lavoro, poiché l'esclusione della sospensione, prevista per le controversie di cui all'art. 409
c.p.c., è correlata alla loro specifica natura e non alla specialità del rito - cfr. Cass. Sez.
3, 11/11/2024, n. 29014 -).
Ciò posto, va ancora evidenziato che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011, avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione a ordinanza di ingiunzione è applicabile il rito del lavoro e pertanto l'impugnazione va proposta con ricorso;
ciò è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13736/2018.
Ne consegue che, nel caso di specie, vi è stato un'erronea introduzione del giudizio di appello, avvenuta con atto di citazione, notificato in data 15.01.2024 e iscritto a ruolo, con deposito in cancelleria, in data 23.01.2024. È quest'ultima data
[4] che occorre considerare ai fini della valutazione della tempestiva proposizione del gravame.
Infatti, «Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge» (Cass. Sez. 2, 17/07/2024, n. 19754, conf. Cass. n. 21153 del
2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015).
Ne consegue che l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 19.01.2024 attraverso il deposito, entro tale data, dell'atto di appello presso la Cancelleria del
Tribunale, mentre l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello è avvenuta soltanto in data 26.01.2024.
In definitiva, la tardività dell'iscrizione a ruolo determina l'inammissibilità del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
§ 3. Nulla deve essere disposto in relazione alle spese del secondo grado di giudizio, attesa la contumacia della (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Controparte_1
Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del
14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
Stante l'inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
[5]
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2. nulla dispone per le spese del secondo grado del giudizio;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Locri il 06.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
[6]
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 63/2024; rilevato che l'udienza del 05.05.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., giusto decreto emesso con provvedimento in data 09.04.2025, ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, in funzione di giudice di appello, pronuncia la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina
Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
[1] SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 63 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
c.f. , elettivamente domiciliato in Melito Parte_1 C.F._1
di Porto Salvo (RC), alla via B. Sergi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Perrone, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Prefetto, legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
580/2023 emessa in data 05.06.2023 e depositata in data 19.06.2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 05 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 23.01.2024, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 580/2023 del Giudice di Pace di Locri emessa in data 05.06.2023 e depositata in data 19.06.2023, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta da avverso le ordinanze di Parte_1
ingiunzione per violazione del codice della strada emesse dalla convenuta. CP_1
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità della stessa, per erronea valutazione delle prove e travisamento delle risultanze processuali.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_1
[2] Celebratasi la prima udienza, disposto il mutamento del rito e acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, dopo riassegnazione della causa alla scrivente, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione, prevedendo la trattazione della stessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
§ 2. Va premesso che la notifica dell'atto di citazione in appello alla
[...]
è stato effettuato presso l'indirizzo pec dell'ente, per cui la stessa deve Controparte_1
essere dichiarata nulla (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15263 del 12/06/2018 per cui «In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1,
r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato»). Tuttavia, per motivi di economia processuale, ritiene il Tribunale che sia superfluo disporre la rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, atteso che l'appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
Va osservato che l'odierno gravame è stato proposto avverso la sentenza numero
580/2023, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 05.06.2023, con successivo deposito della sentenza completa in data 19.06.2023, come pacificamente indicato da parte appellante nei propri atti e come evincibile dalla copia della sentenza, con attestazione di conformità, prodotta dall'appellante.
I mezzi di impugnazione sono assoggettati a un termine perentorio, decorso il quale matura la decadenza dall'impugnazione e la sentenza passa in giudicato. Per
l'appello il termine è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a istanza della controparte ovvero, nel caso in cui la notificazione non è avvenuta o non sia stata regolarmente effettuata, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il c.d. termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., dunque, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza e non dalla data di comunicazione dell'avvenuto deposito alla parte costituita (cfr. Cass. 11910/2003; Cass. 639/2003; Cass.
[3] 3251/2007; Cass. 13263/2009) o dalla data di comunicazione del dispositivo (cfr.
Cass. 20656/2021), secondo una scelta conforme al dettato costituzionale (cfr. Cass.
16311/2004; Cass. 10963/1994). Non rileva, quindi, nemmeno l'omissione della comunicazione da parte del cancelliere che può al limite dare luogo a conseguenze di tipo disciplinare o legittimare una richiesta di rimessione in termini (cfr. Cass.
32802/2019).
In caso di procedimenti che seguono il rito lavoro, come chiarito dalla Corte di legittimità, «Il termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c.» (Cass. Sez.
2, 07/03/2022, n. 7364).
Nel caso di specie, il dispositivo della sentenza oggetto di impugnazione è stato pubblicato, con lettura in udienza, in data 05.06.2023 e la sentenza completa è stata depositata in data 19.06.2023, per cui il termine di sei mesi per proporre gravame è scaduto alla data del 19.01.2024 (operando la sospensione feriale ai sensi dell'art. 3 l.
n. 742 del 1969, essendo irrilevante che il giudizio sia regolato dal rito del lavoro, poiché l'esclusione della sospensione, prevista per le controversie di cui all'art. 409
c.p.c., è correlata alla loro specifica natura e non alla specialità del rito - cfr. Cass. Sez.
3, 11/11/2024, n. 29014 -).
Ciò posto, va ancora evidenziato che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011, avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione a ordinanza di ingiunzione è applicabile il rito del lavoro e pertanto l'impugnazione va proposta con ricorso;
ciò è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13736/2018.
Ne consegue che, nel caso di specie, vi è stato un'erronea introduzione del giudizio di appello, avvenuta con atto di citazione, notificato in data 15.01.2024 e iscritto a ruolo, con deposito in cancelleria, in data 23.01.2024. È quest'ultima data
[4] che occorre considerare ai fini della valutazione della tempestiva proposizione del gravame.
Infatti, «Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge» (Cass. Sez. 2, 17/07/2024, n. 19754, conf. Cass. n. 21153 del
2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015).
Ne consegue che l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 19.01.2024 attraverso il deposito, entro tale data, dell'atto di appello presso la Cancelleria del
Tribunale, mentre l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello è avvenuta soltanto in data 26.01.2024.
In definitiva, la tardività dell'iscrizione a ruolo determina l'inammissibilità del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
§ 3. Nulla deve essere disposto in relazione alle spese del secondo grado di giudizio, attesa la contumacia della (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Controparte_1
Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del
14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
Stante l'inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
[5]
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2. nulla dispone per le spese del secondo grado del giudizio;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Locri il 06.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
[6]