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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 918 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 6 maggio 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 918/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Michele Pricoco, per parte ricorrente , l'avv. Domenica Parte_1
Scriva, per delega dell'avv. Antonio Cavallo, per parte resistente Controparte_1
, e l'avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato per parte resistente
[...]
. CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Pricoco precisa che il credito portato dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione è prescritto. È stata depositata da sentenza del medesimo tribunale che ha CP_3
accolto il ricorso in relazione a diverso avviso di addebito. L'avv. Abramo insiste per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di S.C.C.I. spa.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, rigetta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della S.C.C.I. spa in quanto i crediti contributivi si riferiscono all'anno
2011, non rientrante nella previsione dell'art. 13 della legge n. 448/1998, e pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Pag. 1 di 8 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 918/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/10/1976, elettivamente domiciliato in Taurianova (RC), via Orfanotrofio, 10, presso lo studio dell'avv. Michele Pricoco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo CP_2
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Paola (CS), via G. Falcone e P. Borsellino,
4, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavallo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato Controparte_5
per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 Persona_2
raccolta nr 12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate nell'intimazione di pagamento n. 094 2024 90130754 89/000, limitatamente al presunto omesso versamento per contributi previdenziali sul reddito ecced. il minimale, relativi all'anno 2011 di cui Controparte_6 all'avviso di addebito 39420150002911159000, di € 9.956,04; di ordinare all' Controparte_1
la cancellazione delle somme dal ruolo senza aggravio di spese per il ricorrente;
di
[...]
condannare le parti resistenti, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione inammissibile e in ogni caso CP_2
infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Pag. 2 di 8 Parte resistente chiede di dichiarare l'improponibilità, Controparte_7
improcedibilità della domanda per violazione del principio della buona fede e del giusto processo per i motivi di cui in memoria di costituzione;
sempre in via preliminare, in subordine, di rigettare l'opposizione perché tardiva ex art. 24 comma 5 D.Lgvo 46/99 per come illustrato in memoria;
in subordine, nel caso di mancato accoglimento delle eccezioni sopra espresse, nel merito, accertata la carenza di responsabilità del Concessionario per la fase di competenza dell' , rigettare la CP_2
domanda del ricorrente poiché infondata, sulla base delle motivazioni esposte in punto di diritto nella memoria di costituzione e della documentazione versata in atti;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Cavallo ex art. 93 cpc;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere fondate le ragioni dell'istante, di disporre la compensazione delle spese di lite tenuto conto della palese violazione del principio del giusto processo operata dal ricorrente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249013075489/000, notificata in data 10/02/2025, limitatamente al presunto omesso versamento per contributi previdenziali su I.V.S. sul reddito eccedente il minimale, CP_2 per l'anno 2011, di cui all'avviso di addebito n. 39420150002911159000 di € 9.956,04 che si presume notificato in data 19/11/2015.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_2
legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la violazione del divieto di Controparte_1
frazionamento e/o parcellizzazione della domanda giudiziale, avendo il ricorrente già impugnato la stessa intimazione di pagamento n. 09420249013075489000, impugnata nel presente giudizio, limitatamente ad altro avviso di addebito n. 39420120004672857000, giudizio già conclusosi con sentenza n. 363/2025 del 4/04/2025; la decadenza dall'impugnazione ex art. 24 del D.L.gs n.
46/1999; la sua carenza di responsabilità per la fase di formazione del ruolo e notifica dell'avviso di addebito, essendo l'agente della riscossione un mero esecutore;
la sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e,
Pag. 3 di 8 conseguentemente, per il generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., la sospensione della prescrizione;
l'interruzione della prescrizione attraverso la notifica, in data 25/11/2021, dell'intimazione di pagamento n. 09420219000622747000 e dalla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, nonché dall'istanza di definizione agevolata avanzata in data
20/06/2023.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, per far valere fatti estintivi verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo..
Con l'opposizione parte ricorrente ha, infatti, eccepito la prescrizione quinquennale del credito, maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito opposto, e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Innanzitutto deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_1
, stante la modifica apportata all'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999 dalla legge n. 203/2024,
[...]
entrata in vigore il 12 gennaio 2025 e, pertanto, applicabile al caso di specie essendo stato il ricorso depositato il 19 marzo 2025.
Con riferimento all'abuso del processo la normativa di cui al comma 7 e ss, dell'art. 20, del D.L. n.
112/2008 si riferisce a domande che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto e prevede la riunione ai sensi dell'art. 151 delle disposizione di attuazione del cpc, che, a sua volta rimanda all'art. 274 cpc, che prevede la riunione per connessione anche soltanto per l'identità di questioni dalla cui risoluzione dipende la loro decisione.
Occorre, dunque, stabilire se il rapporto fatto valere nel presente giudizio sia il medesimo di quello fatto valere nell'altro giudizio già definito con sentenza depositata in atti, ovvero in altri giudizi proposti avverso la stessa intimazione di pagamento ma in riferimento a titoli esecutivi diversi dalla stessa portati, e sia iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, ossia se le pretese creditorie siano fondate sullo stesso fatto costitutivo.
La norma, a modesto avviso del giudicante, tende ad evitare duplicazione di attività istruttoria e quindi una dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale ed evitare contrasti di giudicati.
I fatti, posti a fondamento delle diverse opposizioni avverso gli atti sottesi alla stessa intimazione di pagamento, sono il trascorrere del tempo per un lasso di cinque anni e l'assenza di attività da parte del creditore, idonei a far dichiarare la prescrizione del credito previdenziale eccepita.
Pag. 4 di 8 L'arco temporale del quinquennio non coincide, però, per tutti gli avvisi di addebito, stante una diversa loro data di notifica e, pertanto, ognuno di loro richiede un'indagine istruttoria singolarmente condotta.
Ogni singolo avviso, costituisce titolo esecutivo e si riferisce al rapporto previdenziale contenuto in un arco temporale diverso per ognuno.
L'accertamento che il giudice deve compiere sull'opposizione all'intimazione di pagamento è, pertanto, diverso per ogni singolo avviso di addebito ivi contenuto.
L'accertamento compiuto sulla prescrizione di un avviso di addebito non è, peraltro, utilizzabile per la decisione degli altri avvisi di addebito, seppur tutti sono contenuti nella medesima intimazione di pagamento opposta in più ricorsi.
I fatti costitutivi della pretesa di parte ricorrente, nel presente giudizio, non sono, dunque, gli stessi di quelli costitutivi della pretesa fatta valere negli altri giudizi e non sono iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato.
Ogni singolo ricorso proposto dalla parte ricorrente avverso la stessa intimazione di pagamento per accertare l'estinzione dell'obbligazione contenuta in ogni singolo titolo esecutivo, seppur avesse formato oggetto di riunione, avrebbe, comunque, conservato la propria autonoma individualità, senza che si potesse verificare una fusione degli elementi del giudizio e delle prove acquisite nell'una e nell'altra.
La riunione, dunque, non avrebbe fatto venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo, in quanto le vicende processuali proprie di uno di loro non rilevano negli altri procedimenti, parimenti riuniti per la trattazione congiunta, e avrebbe lasciato integra l'identità di ogni singolo procedimento finanche in sede di sentenza, che decide simultaneamente le cause riunite e, pur essendo formalmente unica, contiene tante pronunce quanto sono i ricorsi decisi.
Dall'esame della sentenza, depositata in atti, emessa nell'altro procedimenti instaurato tra le stesse odierne parti avverso la stessa intimazione di pagamento con riguardo a titolo esecutivo diverso, non risulta che tale sentenza possa avere valore di giudicato nella decisione del ricorso per cui è causa.
Le diverse opposizioni, sebbene attivate per ottenere la dichiarazione di prescrizione del credito, portato però da titoli o rapporti diversi, non si pongono in contrasto con il principio costituzionalizzato del giusto processo, inteso come processo di ragionevole durata, poiché
l'accertamento della prescrizione anche se operata nello stesso processo deve necessariamente essere condotta singolarmente per ogni avviso di addebito e, pertanto, la durata del processo non viene alterata.
Pag. 5 di 8 È, infatti, possibile tenere separate le cause connesse ove la loro riunione ritardi o renda troppo gravoso il processo.
Nessun danno è, dunque, configurabile nei confronti del creditore neppure con riferimento alle spese del giudizio, dovendo la soccombenza essere accertata con riferimento alle singole domande.
Il ricorso è, quindi, ammissibile.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_2
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
L' ha provato, però, di aver fatto richiesta, seppur sempre generica, all'Agente della CP_2
Riscossione, di trasmissione degli atti interruttivi della prescrizione che sono stati depositati nel presente giudizio dall' e, quindi, pur in presenza di carenza di Controparte_1
legittimazione passiva di quest'ultima, si acquisiscono al giudizio.
L'avviso di addebito opposto nel presente giudizio, come risulta dall'intimazione di pagamento opposta e dall'avviso di ricevimento dello stesso, depositato dall' , è stato notificato il 19 CP_2
novembre 2015.
Da tale data fino alla data del 25 novembre 2021, di notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420219000622747000, che contiene l'avviso di addebito opposto nel presente giudizio, non risultano, in atti altre notifiche di atti interruttivi del giudizio.
È, pertanto, evidente che il termine di cinque anni, previsto dalla legge n. 335/1995 per il maturare della prescrizione, è compiutamente decorso.
Pag. 6 di 8 Tale termine, però, matura, considerando anche il termine di 60 giorni, in cui l'
[...]
non può agire per il recupero della somma, stante la previsione di legge che Controparte_1
concede al debitore tale termine per eseguire spontaneamente il pagamento, il 18 gennaio 2021, ossia nel periodo di sospensione della prescrizione ex art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e art. 11, del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021.
Ciò comporta che il termine di prescrizione si allunga di altri 311 giorni, per cui spira in data 22 novembre 2021.
Alla data di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, avvenuto il 25 novembre 2021, come da avviso di ricevimento depositato dall , il termine di Controparte_1
prescrizione risulta maturato per cui da tale data il pagamento non è più dovuto ed è irricevibile, per cui nessun valore interruttivo dei termini di prescrizione possono avere l'istanza di definizione agevolata avanzata in data 20/06/2023 e l'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed a favore CP_2 della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Michele Pricoco, che ha fatto Parte_1
richiesta.
Spese compensate tra la parte ricorrente e l' , atteso che la carenza Controparte_1
di legittimazione passiva è stata dichiarata per motivi non eccepiti.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell , stante Controparte_1
la sua carenza di legittimazione passiva;
2. Dichiara prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420150002911159000 di €
9.956,04, notificato in data 19/11/2015 per omesso versamento contributi previdenziali su sul reddito eccedente il minimale, per l'anno 2011; CP_6
3. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420249013075489/000, notificata in data 10/02/2025, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dal suddetto avviso di addebito;
Pag. 7 di 8
4. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_2 onorari, che liquida in complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
Michele Pricoco, che ha fatto richiesta;
5. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Palmi, 6 maggio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 6 maggio 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 918/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Michele Pricoco, per parte ricorrente , l'avv. Domenica Parte_1
Scriva, per delega dell'avv. Antonio Cavallo, per parte resistente Controparte_1
, e l'avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato per parte resistente
[...]
. CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Pricoco precisa che il credito portato dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione è prescritto. È stata depositata da sentenza del medesimo tribunale che ha CP_3
accolto il ricorso in relazione a diverso avviso di addebito. L'avv. Abramo insiste per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di S.C.C.I. spa.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, rigetta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della S.C.C.I. spa in quanto i crediti contributivi si riferiscono all'anno
2011, non rientrante nella previsione dell'art. 13 della legge n. 448/1998, e pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Pag. 1 di 8 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 918/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/10/1976, elettivamente domiciliato in Taurianova (RC), via Orfanotrofio, 10, presso lo studio dell'avv. Michele Pricoco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo CP_2
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Paola (CS), via G. Falcone e P. Borsellino,
4, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavallo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato Controparte_5
per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 Persona_2
raccolta nr 12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate nell'intimazione di pagamento n. 094 2024 90130754 89/000, limitatamente al presunto omesso versamento per contributi previdenziali sul reddito ecced. il minimale, relativi all'anno 2011 di cui Controparte_6 all'avviso di addebito 39420150002911159000, di € 9.956,04; di ordinare all' Controparte_1
la cancellazione delle somme dal ruolo senza aggravio di spese per il ricorrente;
di
[...]
condannare le parti resistenti, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione inammissibile e in ogni caso CP_2
infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Pag. 2 di 8 Parte resistente chiede di dichiarare l'improponibilità, Controparte_7
improcedibilità della domanda per violazione del principio della buona fede e del giusto processo per i motivi di cui in memoria di costituzione;
sempre in via preliminare, in subordine, di rigettare l'opposizione perché tardiva ex art. 24 comma 5 D.Lgvo 46/99 per come illustrato in memoria;
in subordine, nel caso di mancato accoglimento delle eccezioni sopra espresse, nel merito, accertata la carenza di responsabilità del Concessionario per la fase di competenza dell' , rigettare la CP_2
domanda del ricorrente poiché infondata, sulla base delle motivazioni esposte in punto di diritto nella memoria di costituzione e della documentazione versata in atti;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Cavallo ex art. 93 cpc;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere fondate le ragioni dell'istante, di disporre la compensazione delle spese di lite tenuto conto della palese violazione del principio del giusto processo operata dal ricorrente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249013075489/000, notificata in data 10/02/2025, limitatamente al presunto omesso versamento per contributi previdenziali su I.V.S. sul reddito eccedente il minimale, CP_2 per l'anno 2011, di cui all'avviso di addebito n. 39420150002911159000 di € 9.956,04 che si presume notificato in data 19/11/2015.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_2
legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la violazione del divieto di Controparte_1
frazionamento e/o parcellizzazione della domanda giudiziale, avendo il ricorrente già impugnato la stessa intimazione di pagamento n. 09420249013075489000, impugnata nel presente giudizio, limitatamente ad altro avviso di addebito n. 39420120004672857000, giudizio già conclusosi con sentenza n. 363/2025 del 4/04/2025; la decadenza dall'impugnazione ex art. 24 del D.L.gs n.
46/1999; la sua carenza di responsabilità per la fase di formazione del ruolo e notifica dell'avviso di addebito, essendo l'agente della riscossione un mero esecutore;
la sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e,
Pag. 3 di 8 conseguentemente, per il generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., la sospensione della prescrizione;
l'interruzione della prescrizione attraverso la notifica, in data 25/11/2021, dell'intimazione di pagamento n. 09420219000622747000 e dalla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, nonché dall'istanza di definizione agevolata avanzata in data
20/06/2023.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, per far valere fatti estintivi verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo..
Con l'opposizione parte ricorrente ha, infatti, eccepito la prescrizione quinquennale del credito, maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito opposto, e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Innanzitutto deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_1
, stante la modifica apportata all'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999 dalla legge n. 203/2024,
[...]
entrata in vigore il 12 gennaio 2025 e, pertanto, applicabile al caso di specie essendo stato il ricorso depositato il 19 marzo 2025.
Con riferimento all'abuso del processo la normativa di cui al comma 7 e ss, dell'art. 20, del D.L. n.
112/2008 si riferisce a domande che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto e prevede la riunione ai sensi dell'art. 151 delle disposizione di attuazione del cpc, che, a sua volta rimanda all'art. 274 cpc, che prevede la riunione per connessione anche soltanto per l'identità di questioni dalla cui risoluzione dipende la loro decisione.
Occorre, dunque, stabilire se il rapporto fatto valere nel presente giudizio sia il medesimo di quello fatto valere nell'altro giudizio già definito con sentenza depositata in atti, ovvero in altri giudizi proposti avverso la stessa intimazione di pagamento ma in riferimento a titoli esecutivi diversi dalla stessa portati, e sia iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, ossia se le pretese creditorie siano fondate sullo stesso fatto costitutivo.
La norma, a modesto avviso del giudicante, tende ad evitare duplicazione di attività istruttoria e quindi una dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale ed evitare contrasti di giudicati.
I fatti, posti a fondamento delle diverse opposizioni avverso gli atti sottesi alla stessa intimazione di pagamento, sono il trascorrere del tempo per un lasso di cinque anni e l'assenza di attività da parte del creditore, idonei a far dichiarare la prescrizione del credito previdenziale eccepita.
Pag. 4 di 8 L'arco temporale del quinquennio non coincide, però, per tutti gli avvisi di addebito, stante una diversa loro data di notifica e, pertanto, ognuno di loro richiede un'indagine istruttoria singolarmente condotta.
Ogni singolo avviso, costituisce titolo esecutivo e si riferisce al rapporto previdenziale contenuto in un arco temporale diverso per ognuno.
L'accertamento che il giudice deve compiere sull'opposizione all'intimazione di pagamento è, pertanto, diverso per ogni singolo avviso di addebito ivi contenuto.
L'accertamento compiuto sulla prescrizione di un avviso di addebito non è, peraltro, utilizzabile per la decisione degli altri avvisi di addebito, seppur tutti sono contenuti nella medesima intimazione di pagamento opposta in più ricorsi.
I fatti costitutivi della pretesa di parte ricorrente, nel presente giudizio, non sono, dunque, gli stessi di quelli costitutivi della pretesa fatta valere negli altri giudizi e non sono iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato.
Ogni singolo ricorso proposto dalla parte ricorrente avverso la stessa intimazione di pagamento per accertare l'estinzione dell'obbligazione contenuta in ogni singolo titolo esecutivo, seppur avesse formato oggetto di riunione, avrebbe, comunque, conservato la propria autonoma individualità, senza che si potesse verificare una fusione degli elementi del giudizio e delle prove acquisite nell'una e nell'altra.
La riunione, dunque, non avrebbe fatto venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo, in quanto le vicende processuali proprie di uno di loro non rilevano negli altri procedimenti, parimenti riuniti per la trattazione congiunta, e avrebbe lasciato integra l'identità di ogni singolo procedimento finanche in sede di sentenza, che decide simultaneamente le cause riunite e, pur essendo formalmente unica, contiene tante pronunce quanto sono i ricorsi decisi.
Dall'esame della sentenza, depositata in atti, emessa nell'altro procedimenti instaurato tra le stesse odierne parti avverso la stessa intimazione di pagamento con riguardo a titolo esecutivo diverso, non risulta che tale sentenza possa avere valore di giudicato nella decisione del ricorso per cui è causa.
Le diverse opposizioni, sebbene attivate per ottenere la dichiarazione di prescrizione del credito, portato però da titoli o rapporti diversi, non si pongono in contrasto con il principio costituzionalizzato del giusto processo, inteso come processo di ragionevole durata, poiché
l'accertamento della prescrizione anche se operata nello stesso processo deve necessariamente essere condotta singolarmente per ogni avviso di addebito e, pertanto, la durata del processo non viene alterata.
Pag. 5 di 8 È, infatti, possibile tenere separate le cause connesse ove la loro riunione ritardi o renda troppo gravoso il processo.
Nessun danno è, dunque, configurabile nei confronti del creditore neppure con riferimento alle spese del giudizio, dovendo la soccombenza essere accertata con riferimento alle singole domande.
Il ricorso è, quindi, ammissibile.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_2
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
L' ha provato, però, di aver fatto richiesta, seppur sempre generica, all'Agente della CP_2
Riscossione, di trasmissione degli atti interruttivi della prescrizione che sono stati depositati nel presente giudizio dall' e, quindi, pur in presenza di carenza di Controparte_1
legittimazione passiva di quest'ultima, si acquisiscono al giudizio.
L'avviso di addebito opposto nel presente giudizio, come risulta dall'intimazione di pagamento opposta e dall'avviso di ricevimento dello stesso, depositato dall' , è stato notificato il 19 CP_2
novembre 2015.
Da tale data fino alla data del 25 novembre 2021, di notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420219000622747000, che contiene l'avviso di addebito opposto nel presente giudizio, non risultano, in atti altre notifiche di atti interruttivi del giudizio.
È, pertanto, evidente che il termine di cinque anni, previsto dalla legge n. 335/1995 per il maturare della prescrizione, è compiutamente decorso.
Pag. 6 di 8 Tale termine, però, matura, considerando anche il termine di 60 giorni, in cui l'
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non può agire per il recupero della somma, stante la previsione di legge che Controparte_1
concede al debitore tale termine per eseguire spontaneamente il pagamento, il 18 gennaio 2021, ossia nel periodo di sospensione della prescrizione ex art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e art. 11, del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021.
Ciò comporta che il termine di prescrizione si allunga di altri 311 giorni, per cui spira in data 22 novembre 2021.
Alla data di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, avvenuto il 25 novembre 2021, come da avviso di ricevimento depositato dall , il termine di Controparte_1
prescrizione risulta maturato per cui da tale data il pagamento non è più dovuto ed è irricevibile, per cui nessun valore interruttivo dei termini di prescrizione possono avere l'istanza di definizione agevolata avanzata in data 20/06/2023 e l'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed a favore CP_2 della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Michele Pricoco, che ha fatto Parte_1
richiesta.
Spese compensate tra la parte ricorrente e l' , atteso che la carenza Controparte_1
di legittimazione passiva è stata dichiarata per motivi non eccepiti.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell , stante Controparte_1
la sua carenza di legittimazione passiva;
2. Dichiara prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420150002911159000 di €
9.956,04, notificato in data 19/11/2015 per omesso versamento contributi previdenziali su sul reddito eccedente il minimale, per l'anno 2011; CP_6
3. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420249013075489/000, notificata in data 10/02/2025, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dal suddetto avviso di addebito;
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4. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_2 onorari, che liquida in complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
Michele Pricoco, che ha fatto richiesta;
5. compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Palmi, 6 maggio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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