TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:
- dott. Giacomo Lucente Presidente
- dott. Carmine Capozzi Giudice relatore
- dott. Giampaolo Fabbrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Vista l'istanza di liquidazione giudiziale n. 194-1/2024 proposta da + 1 Parte_1 nei confronti di Controparte_1 rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria docu- mentata in atti (v. titoli giudiziali azionati dai ricorrenti;
verbali pignoramento negativo;
informativa AER), nonché dal mancato deposito dei bilanci sociali sin dalla costituzione;
rilevato che parte debitrice non è comparsa all'odierna udienza cosicché non risultano dedotte circostanze impeditive;
rilevato che dagli atti emerge una esposizione debitoria largamente superiore ad €. 30.000,00 (v. informativa AER da cui risultano debiti per circa 280.000.00 euro); ritenuto pertanto che devesi dichiarare la liquidazione giudiziale della società convenuta;
P.Q.M.
visti gli artt.2, 40, 41, 49, 121 CCII, dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
[...] con sede in Altopascio (LU), Via Enrico Fermi n.10/1, P.I. Controparte_1
, avente ad oggetto: attività di posa in opera di cartongesso;
P.IVA_1 nomina Giudice Delegato il dr. Carmine Capozzi;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII, nomina curatore il dr. Persona_1 dell'ODCEC di Lucca;
ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;
stabilisce il giorno 13-5-2025, ore 10:00, per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del
Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in
Cancelleria delle domande di insinuazione. Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito. Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della
Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art.199 CCII.
Così deciso in Lucca il 14/01/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carmine Capozzi Giacomo Lucente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:
- dott. Giacomo Lucente Presidente
- dott. Carmine Capozzi Giudice relatore
- dott. Giampaolo Fabbrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Vista l'istanza di liquidazione giudiziale n. 194-1/2024 proposta da + 1 Parte_1 nei confronti di Controparte_1 rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria docu- mentata in atti (v. titoli giudiziali azionati dai ricorrenti;
verbali pignoramento negativo;
informativa AER), nonché dal mancato deposito dei bilanci sociali sin dalla costituzione;
rilevato che parte debitrice non è comparsa all'odierna udienza cosicché non risultano dedotte circostanze impeditive;
rilevato che dagli atti emerge una esposizione debitoria largamente superiore ad €. 30.000,00 (v. informativa AER da cui risultano debiti per circa 280.000.00 euro); ritenuto pertanto che devesi dichiarare la liquidazione giudiziale della società convenuta;
P.Q.M.
visti gli artt.2, 40, 41, 49, 121 CCII, dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
[...] con sede in Altopascio (LU), Via Enrico Fermi n.10/1, P.I. Controparte_1
, avente ad oggetto: attività di posa in opera di cartongesso;
P.IVA_1 nomina Giudice Delegato il dr. Carmine Capozzi;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII, nomina curatore il dr. Persona_1 dell'ODCEC di Lucca;
ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;
stabilisce il giorno 13-5-2025, ore 10:00, per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del
Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in
Cancelleria delle domande di insinuazione. Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito. Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della
Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art.199 CCII.
Così deciso in Lucca il 14/01/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carmine Capozzi Giacomo Lucente