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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 11/11/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 328 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 180/2024, pubblicata in data 2 agosto 2024, in punto: responsabilità professionale;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Carta per mandato alle liti Parte_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
Avv. SS BA, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Pillinini per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Nel merito: accogliere l'appello proposto, conseguentemente riformare la sentenza n. 180/2024 del Tribunale di Gorizia, emessa in data 2/08/2024 e notificata in data 13/09/2024, e per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità e x artt. 1218 c.c.
e 1176 c.c. dell'Avv. SS BA e disporre il risarcimento a opera di detto convenuto in appello, in favore del Sig. delle seguenti voci di danno: Parte_1
1) danno patrimoniale, quantificato in complessivi euro 5.200,00, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
2) danno patrimoniale futuro, per come dedotto in narrativa, mediante liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 3) danno non patrimoniale,
ricomprendente le singole voci indicate in narrativa, mediante liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. In via istruttoria: Si reitera l'istanza volta a ottenere dall'Ecc.ma Corte
adita, in riforma dell'operato del giudice di prime cure, la disposizione dell'interrogatorio formale del convenuto Avv. SS BA sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che il Sig. le conferiva incarico per proporre Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia;
2. vero che in data 14/12/2020 lei notificava, all'Avv. Stefano Grassi quale difensore della Sig.ra un atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 124/2020 del Parte_2
Tribunale di Gorizia.
3. vero che l'atto di appello da lei notificato consisteva in un atto di citazione in luogo di un ricorso.
4. vero che, considerando la sospensione straordinaria del termini ex art. 83D.L. 1872020 e art. 36, comma 1, D.L. 23/2020, il giorno
14/12/2020 consisteva nell'ultimo giorno utile per la notifica/iscrizione dell'atto di appello.
5. vero che in data 14/12/2020 lei inviava al Sig. un Parte_1
2 messaggio whatsapp a mezzo del quale gli comunicava l'avvenuta notifica dell'appello e chiedeva, nel contempo, il versamento di euro 150,00 necessari per l'iscrizione dell'impugnazione di cui sopra.
6. vero che in data 16/02/2021 lei inviava al Sig.
un messaggio whatsapp a mezzo del quale gli comunicava di dovergli Parte_1
parlare in relazione a un problema relativo all'appello di cui ai precedenti paragrafi. 7.
vero che a seguito del messaggio di cui al paragrafo che precede aveva luogo una conversazione tra lei e il Sig. in seno alla quale questi apprendeva Parte_1
l'inesistenza di alcun giudizio di appello avverso la sentenza n. 124/2020 del Tribunale
di Gorizia.
8. vero che con messaggio whatsapp del 15/03/2021 lei comunicava al Sig.
di non aver iscritto al ruolo la causa 9. vero che la sentenza n. Parte_1
124/2020 del Tribunale di Gorizia è passata in giudicato il 15/12/2020. 10. vero che, a fronte della mancata iscrizione al ruolo del giudizio di appello, la quale avrebbe dovuto avvenire entro il 14/12/2020, lei informava il Sig. di aver omesso di Parte_1
coltivare l'appello in data 16/02/2021. 11. vero che giammai il Sig. le Parte_1
aveva dato istruzioni di sospendere l'attività connessa all'impugnazione della sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia. 12. vero che l'omessa iscrizione al ruolo del giudizio di appello della sentenza n. 124/2020 era unicamente frutto del suo personale giudizio. 13. vero che lei aveva omesso di informare il Sig. circa il Parte_1
fatto che avrebbe omesso di iscrivere al ruolo il giudizio di appello della sentenza n.
124/2020 del Tribunale di Gorizia. 14. vero che, a fronte delle richieste ricevute in tal senso, lei ometteva di azionare la propria polizza professionale. 15. vero che nella sentenza n. 124/2020 il Tribunale di Gorizia descriveva la Sig.ra figlia Parte_3
del Sig. qualeminore di età. 16. vero che, come da lei esposto nelle Parte_1
pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto, nelle more della
3 conclusione del procedimento di divorzio il Sig. era divenuto padre Parte_1
di due bimbe. 17. vero che nelle pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto rilevava il fatto che la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del
Sig. avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Gorizia ad adottare delle Parte_1
differenti statuizioni patrimoniali rispetto a quanto fatto con la sentenza n. 124/2020.
18. vero che nella pagg. 7, 10 e 11 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto lei rilevava che la Sig.ra ex moglie del Sig. era nel Parte_2 Parte_1
pieno della propria capacità lavorativa. 19. vero che nella pag. 7 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto lei definiva la sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia
“illogica, errata nella sua scarna motivazione ed ingiustamente gravosa nei suoi confronti”. 20. vero che nella pag. 8 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto dava rilievo a varie errate considerazioni svolte dal giudice di primo grado nella formulazione della sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia. 21. vero che nella pag. 9 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto contestava l'operato del giudice di primo grado del Tribunale di Gorizia nella misura in cui, nella sentenza n. 124/2020,
pur in assenza di attività istruttoria dava per certo che il Sig. si Parte_1
disinteressasse della figlia e che l'abbandono del lavoro da parte della Sig.ra Parte_2
fosse stato determinato da una scelta concordata con l'attore stesso. 22. vero
[...]
che nelle pagg. 11 e 12 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto rilevava la totale insufficienza di motivazione della sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia.
23. vero che nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello da lei predisposto insisteva per la revoca delle statuizioni patrimoniali inerenti il mantenimento disposto a carico del Sig. in favore della Sig.ra 24. vero che Parte_1 Parte_2
al Sig. giammai era stata sottoposta un'informativa inerente agli Parte_1
4 eventuali rischi di soccombenza insiti nella proposizione di un giudizio di appello avverso la sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia. Si insta nuovamente, altresì,
affinché l'Ecc.ma Corte adita all'esito della suindicata prova per interpello voglia, in riforma dell'operato del giudice di prime cure, disporre la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che, a far data dalla metà del mese di marzo 2021 il
Sig. manifestava uno stato di ansia, stress, scoramento e dispiacere. Parte_1
2. vero che nella seconda metà del mese di marzo lei, allorché rientrava presso l'abitazione del Sig. lo trovava seduto sul divano in lacrime.
3. vero Parte_1
che, in occasione dell'episodio di cui al paragrafo che precede, il Sig. Parte_1
le riferiva che le ragioni del disperato pianto erano da rinvenire nel fatto che l'Avv.
SS BA avesse mancato di coltivare il giudizio di appello avverso la sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia.
4. vero che a far data dalla metà del mese di marzo 2021 il Sig. manifestava frustrazione per la perdita della Parte_1
chance di vedere riformata la sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia.
5. vero che a far data dal mese di marzo 2021 il Sig. manifestava dispiacere per Parte_1
aver appreso dall'Avv. SS BA, nel medesimo marzo 2021 e a distanza di circa tre mesi dalla notifica dell'atto di citazione in appello, il fatto che il suddetto legale aveva omesso di proseguire l'incarico professionale conferitogli.
6. vero che nella seconda metà del mese di marzo 2021 veniva contattato dal Sig. quale Parte_1
medico di fiducia di quest'ultimo, al fine di ricevere suoi consigli sullo stato di ansia,
malessere, scoramento, frustrazione e stress nel quale lo stesso si trovava.
7. vero che il
Sig. le riferiva che lo stato in cui lo stesso si trovava, e descritto nel Parte_1
paragrafo che precede, dipendeva dal fatto che l'Avv. SS BA aveva omesso di iscrivere al ruolo il giudizio di appello avverso la sentenza n. 124/2020, così
5 determinando il passaggio in giudicato della sentenza stessa.
8. vero che, percepito lo stato in cui versava il Sig. lo invitava a recarsi in laboratorio per Parte_1
sottoporsi a visita medica.
9. vero che, successivamente all'incontro di cui al precedente paragrafo, il Sig. si recava presso il suo studio al fine di sostenere Parte_1
delle periodiche visite di controllo che giammai aveva sostenuto con tale frequenza. Si
indicano a testi i seguenti nominativi: Sig.ra sui capitoli di cui alla prova Tes_1
testimoniale da 1 a 5 (estremi compresi); Dott. , sui capitoli di cui alla Testimone_2
prova testimoniale da 6 a 9 (estremi compresi). In ogni caso con vittoria di spese,
competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata: “L'Avv. SS BA, rifiutato il contraddittorio su eventuali nuove domande e / o eccezioni, precisa come segue le sue conclusioni: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste: rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
stante l'inammissibilità ed infondatezza dello stesso e dei motivi proposti, come
[...]
specificato nella comparsa di costituzione e risposta dd. 25.3.2025; spese rifuse, incluse spese generali, c.p.a., iva.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Gorizia l'Avv. SS Parte_1
BA lamentando che quest'ultimo aveva negligentemente curato la proposizione dell'appello avverso la sentenza definitiva n. 124/2020 pronunciata in data 8 – 23.4.2020
nella causa di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio, con la quale era stato posto a suo carico un assegno divorzile di euro 200,00 e un assegno di mantenimento per la figlia di euro 270,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, avendo proposto impugnazione con atto di citazione, anziché con ricorso, omettendo poi di provvedere alla tempestiva iscrizione della causa a ruolo.
6 Quanto al risultato utile che avrebbe conseguito in caso di diligente adempimento della prestazione difensiva, l'attore aveva evidenziato che in prime cure non si era tenuto conto del peggioramento delle proprie condizioni economiche derivante dalla nascita di altre due figlie nell'ambito della relazione con l'attuale compagna e dai sopravvenuti esborsi (euro 400,00 mensili) attinenti al mutuo fondiario stipulato insieme a quest'ultima per l'acquisto dell'abitazione; che non si era inoltre tenuto conto del fatto che la figlia nata nel corso della precedente relazione aveva raggiunto la maggiore età;
che non sussistevano in ogni caso i presupposti dell'assegno divorzile, in considerazione della decisione della ex coniuge, erroneamente ritenuta condivisa tra le parti, di interrompere l'attività lavorativa e dell'atteggiamento lassista da parte di quest'ultima nella ricerca di una stabile occupazione, malgrado lo svolgimento di lavori saltuari, che nondimeno confermavano il possesso di una capacità lavorativa e reddituale.
Il convenuto si era costituito contestando le deduzioni avversarie in ordine ai lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali e deducendo che la propria responsabilità non poteva essere affermata in assenza dei presupposti per una valutazione prognostica positiva quanto all'esito dell'impugnazione.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
2 agosto 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “il Tribunale di Gorizia,
sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede: 1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa le spese di lite.”
Con tale decisione era stato rilevato che non potevano configurarsi concrete possibilità
di riforma, tenuto conto delle accresciute esigenze della prima figlia e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e che l'assegno divorzile trovava giustificazione
7 nel significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali tra le parti,
nell'assenza di specifiche competenze professionali della moglie e nel contributo dalla stessa fornito alla vita familiare, da ritenersi provato anche mediante il ricorso a presunzioni.
L'attore aveva gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 13 ottobre 2024; il convenuto si era costituito resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha contestato la valutazione prognostica formulata nella decisione di primo grado, deducendo che nel corso dei vari incontri era sempre stato rassicurato dall'Avv. BA circa l'esito favorevole dell'appello ed evidenziando che nell'ambito della causa divorzile non si era tenuto conto delle capacità
lavorative e reddituali della ex moglie, desumibili dai lavori saltuari effettuati, né del fatto che la stessa non si era prodigata nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa,
né del peggioramento delle proprie condizioni economiche derivante dalla della sopravvenienza di altre due figlie nell'ambito della relazione con l'attuale compagna e che la prima figlia era stata erroneamente considerata ancora minorenne.
Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa valutazione del fatto decisivo rappresentato dalla nascita delle due nuove figlie, fatto alla cui stregua il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare tanto la diminuzione dell'importo dovuto per
8 il mantenimento della figlia, quanto la diminuzione dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile.
Con il terzo motivo ha lamentato che la sentenza impugnata era inoltre viziata dall'illegittimo rigetto delle istanze istruttorie, volte a dimostrare la sussistenza dell'errore professionale e il danno patrimoniale e non patrimoniale passato e futuro connesso al versamento dell'assegno divorzile.
* * *
L'appellato, premesso di non aver contestato “l'errore professionale di aver notificato l'appello con citazione, per l'impugnazione della sentenza di primo grado in materia di divorzio, senza procedere all'iscrizione a ruolo prima della decorrenza del termine per impugnare” (pag. 2 della comparsa di risposta), ha eccepito l'infondatezza del gravame deducendo che l'impugnazione, anche ove tempestivamente proposta, non avrebbe portato ad un risultato positivo per il proprio assistito.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che i primo due motivi, che per ragioni di connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Come emerge dalla sentenza definitiva n. 124/2020 pronunciata in data 8 – 23.4.2020,
dimessa in atti nella presente causa, il Tribunale di Gorizia aveva ricostruito la situazione patrimoniale delle parti rilevando quanto segue:
“Dalle deduzioni delle parti, nonché dai documenti versati in atti, sono rimaste provate le seguenti circostanze: il sig. risulta nel 2015 aver percepito un reddito pari ad Pt_1
euro 2.279 mensili … il sig. convive con la sig. la quale percepisce uno Pt_1 Pt_4
stipendio mensile pari a 1.000,00 euro e con la quale risulta essere obbligato alla restituzione delle rate di un mutuo fondiario per l'acquisto della casa di abitazione pari
9 ad euro 400,00 mensili;
il sig. affrontava, inoltre, una spesa mensile pari ad euro Pt_1
400,00 relativa al pagamento di un finanziamento al consumo ormai estinto a far data dal 08.08.2019; dall'unione sono nate due bambine;
la sig.re non risulta Parte_2
percepire alcun reddito ed è rimasto provato che ella aveva abbandonato il mondo lavorativo sulla base di una decisione concordata con il coniuge poi mantenuta a seguito della nascita della figlia la difesa della ricorrente ha poi dedotto che ella è Pt_3
riuscita nel tempo a svolgere piccoli lavori non dichiarati e che trova fonte di aiuto economico nel patrimonio materno;
dal matrimonio tra il e la è nata la Pt_1 Parte_2
figlia che frequenta il da settembre a giugno permanendo Pt_3 Controparte_1
presso tale struttura dal lunedì al venerdì … il ha costituito un nuovo nucleo Pt_1
familiare nel quale anche la convivente apporta un reddito mensile pari ad euro 1000,00,
conseguentemente non si può ritenere che non vi sia stato un effettivo e sensibile depauperamento del patrimonio del coniuge obbligato.”
Quanto alla spettanza dell'assegno divorzile, lo stesso era stato fissato in euro 200,00
mensili, “attesa la forte sperequazione reddituale delle parti processuali e considerato che tale sperequazione, seppure in via presuntiva, potrà essere ritenuta conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, vista la durata del matrimonio e considerato il contributo profuso.”
Da tale disamina emerge dunque che il giudice della causa divorzile aveva ricostruito in modo esaustivo la situazione patrimoniale delle parti, escludendo la sussistenza di un peggioramento economico dell'odierno appellante in considerazione del reddito complessivamente goduto nell'ambito del nuovo nucleo familiare, ed aveva inoltre
10 ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile in considerazione della concreta e incontroversa sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi, della durata del matrimonio e dell'apporto fornito dalla ex coniuge con il proprio lavoro domestico e la cura della figlia.
Tale ricostruzione non appare, del resto, affetta da errori evidenti, avendo com'è noto il
Supremo Collegio affermato, con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018 che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.”
Quanto alla ricerca di una stabile occupazione lavorativa va poi rilevato sia che non risultano offerti concreti elementi di riscontro in ordine all'atteggiamento lassista della ex coniuge e sia che tale allegazione appare a ben vedere contraddetta dallo stesso incontroverso svolgimento, da parte della stessa, di lavori saltuari, nondimeno insufficienti a garantirle il raggiungimento di un sufficiente ed adeguato livello reddituale.
Non possono dunque ritenersi all'evidenza provati, quanto meno rebus sic stantibus, i presupposti per il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo all'opposto ritenersi configurabili, sulla base della ricostruzione effettuata nella pronuncia collegiale, tanto il requisito assistenziale, quanto quello perequativo-compensativo dell'assegno in questione.
11 Premesso inoltre che in sede di impugnazione della sentenza pronunciata nella causa di cessazione degli effetti civili era stato fatto oggetto di censura, come risulta dall'atto di citazione al tempo non depositato, unicamente il capo relativo al riconoscimento dell'assegno divorzile, non essendo stato chiesto alcunché quanto all'assegno di mantenimento a favore della prima figlia, di fatto del resto già di fatto ridotto con la sentenza di primo grado, va da ultimo evidenziato come in questa sede l'odierno appellante si sia a ben vedere limitato a rappresentare in termini generali che non era stato considerato il fatto decisivo rappresentato dalla sopravvenienza di figli – assunto rimasto viceversa smentito alla luce della anzidetta ricostruzione fattuale – nel contempo tuttavia omettendo di evidenziare, mediante una descrizione delle maggiori spese di cui si trovava gravato il nuovo nucleo familiare, le concrete ed effettive ragioni alla cui stregua doveva ritenersi di fatto erroneo il capo della decisione con il quale era stata esclusa la sussistenza di “un effettivo e sensibile depauperamento del patrimonio del coniuge obbligato.”
Sulla base di tali considerazioni non può dunque ritenersi assolto, in modo esaustivo e convincente, l'onere della prova in ordine alla verosimile fondatezza dell'impugnazione avverso la sentenza divorzile ed alle conseguenti probabilità del suo accoglimento,
restando in tal modo superato anche il terzo motivo di appello, in quanto incentrato sulla prova dell'errore professionale, a ben vedere non contestato, oltre che su aspetti relativi al quantum, la cui disamina risulta preclusa in conseguenza di quanto rilevato in ordine all'an debeatur.
Il presente appello andrà pertanto respinto, con quanto ne consegue in ordine al regolamento delle spese del presente grado, che andranno liquidate, secondo soccombenza, sulla base dello scaglione di valore relativo alle cause di valore
12 indeterminabile di bassa complessità; dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater,
del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
SS BA, avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 180/2024,
pubblicata il 2 agosto 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida a titolo di compensi professionali in complessivi euro 3.800,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115
del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 328 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 180/2024, pubblicata in data 2 agosto 2024, in punto: responsabilità professionale;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Carta per mandato alle liti Parte_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
Avv. SS BA, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Pillinini per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATO
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Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Nel merito: accogliere l'appello proposto, conseguentemente riformare la sentenza n. 180/2024 del Tribunale di Gorizia, emessa in data 2/08/2024 e notificata in data 13/09/2024, e per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità e x artt. 1218 c.c.
e 1176 c.c. dell'Avv. SS BA e disporre il risarcimento a opera di detto convenuto in appello, in favore del Sig. delle seguenti voci di danno: Parte_1
1) danno patrimoniale, quantificato in complessivi euro 5.200,00, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
2) danno patrimoniale futuro, per come dedotto in narrativa, mediante liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 3) danno non patrimoniale,
ricomprendente le singole voci indicate in narrativa, mediante liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. In via istruttoria: Si reitera l'istanza volta a ottenere dall'Ecc.ma Corte
adita, in riforma dell'operato del giudice di prime cure, la disposizione dell'interrogatorio formale del convenuto Avv. SS BA sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che il Sig. le conferiva incarico per proporre Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia;
2. vero che in data 14/12/2020 lei notificava, all'Avv. Stefano Grassi quale difensore della Sig.ra un atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 124/2020 del Parte_2
Tribunale di Gorizia.
3. vero che l'atto di appello da lei notificato consisteva in un atto di citazione in luogo di un ricorso.
4. vero che, considerando la sospensione straordinaria del termini ex art. 83D.L. 1872020 e art. 36, comma 1, D.L. 23/2020, il giorno
14/12/2020 consisteva nell'ultimo giorno utile per la notifica/iscrizione dell'atto di appello.
5. vero che in data 14/12/2020 lei inviava al Sig. un Parte_1
2 messaggio whatsapp a mezzo del quale gli comunicava l'avvenuta notifica dell'appello e chiedeva, nel contempo, il versamento di euro 150,00 necessari per l'iscrizione dell'impugnazione di cui sopra.
6. vero che in data 16/02/2021 lei inviava al Sig.
un messaggio whatsapp a mezzo del quale gli comunicava di dovergli Parte_1
parlare in relazione a un problema relativo all'appello di cui ai precedenti paragrafi. 7.
vero che a seguito del messaggio di cui al paragrafo che precede aveva luogo una conversazione tra lei e il Sig. in seno alla quale questi apprendeva Parte_1
l'inesistenza di alcun giudizio di appello avverso la sentenza n. 124/2020 del Tribunale
di Gorizia.
8. vero che con messaggio whatsapp del 15/03/2021 lei comunicava al Sig.
di non aver iscritto al ruolo la causa 9. vero che la sentenza n. Parte_1
124/2020 del Tribunale di Gorizia è passata in giudicato il 15/12/2020. 10. vero che, a fronte della mancata iscrizione al ruolo del giudizio di appello, la quale avrebbe dovuto avvenire entro il 14/12/2020, lei informava il Sig. di aver omesso di Parte_1
coltivare l'appello in data 16/02/2021. 11. vero che giammai il Sig. le Parte_1
aveva dato istruzioni di sospendere l'attività connessa all'impugnazione della sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia. 12. vero che l'omessa iscrizione al ruolo del giudizio di appello della sentenza n. 124/2020 era unicamente frutto del suo personale giudizio. 13. vero che lei aveva omesso di informare il Sig. circa il Parte_1
fatto che avrebbe omesso di iscrivere al ruolo il giudizio di appello della sentenza n.
124/2020 del Tribunale di Gorizia. 14. vero che, a fronte delle richieste ricevute in tal senso, lei ometteva di azionare la propria polizza professionale. 15. vero che nella sentenza n. 124/2020 il Tribunale di Gorizia descriveva la Sig.ra figlia Parte_3
del Sig. qualeminore di età. 16. vero che, come da lei esposto nelle Parte_1
pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto, nelle more della
3 conclusione del procedimento di divorzio il Sig. era divenuto padre Parte_1
di due bimbe. 17. vero che nelle pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto rilevava il fatto che la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del
Sig. avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Gorizia ad adottare delle Parte_1
differenti statuizioni patrimoniali rispetto a quanto fatto con la sentenza n. 124/2020.
18. vero che nella pagg. 7, 10 e 11 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto lei rilevava che la Sig.ra ex moglie del Sig. era nel Parte_2 Parte_1
pieno della propria capacità lavorativa. 19. vero che nella pag. 7 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto lei definiva la sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia
“illogica, errata nella sua scarna motivazione ed ingiustamente gravosa nei suoi confronti”. 20. vero che nella pag. 8 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto dava rilievo a varie errate considerazioni svolte dal giudice di primo grado nella formulazione della sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia. 21. vero che nella pag. 9 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto contestava l'operato del giudice di primo grado del Tribunale di Gorizia nella misura in cui, nella sentenza n. 124/2020,
pur in assenza di attività istruttoria dava per certo che il Sig. si Parte_1
disinteressasse della figlia e che l'abbandono del lavoro da parte della Sig.ra Parte_2
fosse stato determinato da una scelta concordata con l'attore stesso. 22. vero
[...]
che nelle pagg. 11 e 12 dell'atto di citazione in appello da lei predisposto rilevava la totale insufficienza di motivazione della sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia.
23. vero che nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello da lei predisposto insisteva per la revoca delle statuizioni patrimoniali inerenti il mantenimento disposto a carico del Sig. in favore della Sig.ra 24. vero che Parte_1 Parte_2
al Sig. giammai era stata sottoposta un'informativa inerente agli Parte_1
4 eventuali rischi di soccombenza insiti nella proposizione di un giudizio di appello avverso la sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia. Si insta nuovamente, altresì,
affinché l'Ecc.ma Corte adita all'esito della suindicata prova per interpello voglia, in riforma dell'operato del giudice di prime cure, disporre la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che, a far data dalla metà del mese di marzo 2021 il
Sig. manifestava uno stato di ansia, stress, scoramento e dispiacere. Parte_1
2. vero che nella seconda metà del mese di marzo lei, allorché rientrava presso l'abitazione del Sig. lo trovava seduto sul divano in lacrime.
3. vero Parte_1
che, in occasione dell'episodio di cui al paragrafo che precede, il Sig. Parte_1
le riferiva che le ragioni del disperato pianto erano da rinvenire nel fatto che l'Avv.
SS BA avesse mancato di coltivare il giudizio di appello avverso la sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia.
4. vero che a far data dalla metà del mese di marzo 2021 il Sig. manifestava frustrazione per la perdita della Parte_1
chance di vedere riformata la sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Gorizia.
5. vero che a far data dal mese di marzo 2021 il Sig. manifestava dispiacere per Parte_1
aver appreso dall'Avv. SS BA, nel medesimo marzo 2021 e a distanza di circa tre mesi dalla notifica dell'atto di citazione in appello, il fatto che il suddetto legale aveva omesso di proseguire l'incarico professionale conferitogli.
6. vero che nella seconda metà del mese di marzo 2021 veniva contattato dal Sig. quale Parte_1
medico di fiducia di quest'ultimo, al fine di ricevere suoi consigli sullo stato di ansia,
malessere, scoramento, frustrazione e stress nel quale lo stesso si trovava.
7. vero che il
Sig. le riferiva che lo stato in cui lo stesso si trovava, e descritto nel Parte_1
paragrafo che precede, dipendeva dal fatto che l'Avv. SS BA aveva omesso di iscrivere al ruolo il giudizio di appello avverso la sentenza n. 124/2020, così
5 determinando il passaggio in giudicato della sentenza stessa.
8. vero che, percepito lo stato in cui versava il Sig. lo invitava a recarsi in laboratorio per Parte_1
sottoporsi a visita medica.
9. vero che, successivamente all'incontro di cui al precedente paragrafo, il Sig. si recava presso il suo studio al fine di sostenere Parte_1
delle periodiche visite di controllo che giammai aveva sostenuto con tale frequenza. Si
indicano a testi i seguenti nominativi: Sig.ra sui capitoli di cui alla prova Tes_1
testimoniale da 1 a 5 (estremi compresi); Dott. , sui capitoli di cui alla Testimone_2
prova testimoniale da 6 a 9 (estremi compresi). In ogni caso con vittoria di spese,
competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata: “L'Avv. SS BA, rifiutato il contraddittorio su eventuali nuove domande e / o eccezioni, precisa come segue le sue conclusioni: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste: rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
stante l'inammissibilità ed infondatezza dello stesso e dei motivi proposti, come
[...]
specificato nella comparsa di costituzione e risposta dd. 25.3.2025; spese rifuse, incluse spese generali, c.p.a., iva.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Gorizia l'Avv. SS Parte_1
BA lamentando che quest'ultimo aveva negligentemente curato la proposizione dell'appello avverso la sentenza definitiva n. 124/2020 pronunciata in data 8 – 23.4.2020
nella causa di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio, con la quale era stato posto a suo carico un assegno divorzile di euro 200,00 e un assegno di mantenimento per la figlia di euro 270,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, avendo proposto impugnazione con atto di citazione, anziché con ricorso, omettendo poi di provvedere alla tempestiva iscrizione della causa a ruolo.
6 Quanto al risultato utile che avrebbe conseguito in caso di diligente adempimento della prestazione difensiva, l'attore aveva evidenziato che in prime cure non si era tenuto conto del peggioramento delle proprie condizioni economiche derivante dalla nascita di altre due figlie nell'ambito della relazione con l'attuale compagna e dai sopravvenuti esborsi (euro 400,00 mensili) attinenti al mutuo fondiario stipulato insieme a quest'ultima per l'acquisto dell'abitazione; che non si era inoltre tenuto conto del fatto che la figlia nata nel corso della precedente relazione aveva raggiunto la maggiore età;
che non sussistevano in ogni caso i presupposti dell'assegno divorzile, in considerazione della decisione della ex coniuge, erroneamente ritenuta condivisa tra le parti, di interrompere l'attività lavorativa e dell'atteggiamento lassista da parte di quest'ultima nella ricerca di una stabile occupazione, malgrado lo svolgimento di lavori saltuari, che nondimeno confermavano il possesso di una capacità lavorativa e reddituale.
Il convenuto si era costituito contestando le deduzioni avversarie in ordine ai lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali e deducendo che la propria responsabilità non poteva essere affermata in assenza dei presupposti per una valutazione prognostica positiva quanto all'esito dell'impugnazione.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
2 agosto 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “il Tribunale di Gorizia,
sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede: 1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa le spese di lite.”
Con tale decisione era stato rilevato che non potevano configurarsi concrete possibilità
di riforma, tenuto conto delle accresciute esigenze della prima figlia e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e che l'assegno divorzile trovava giustificazione
7 nel significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali tra le parti,
nell'assenza di specifiche competenze professionali della moglie e nel contributo dalla stessa fornito alla vita familiare, da ritenersi provato anche mediante il ricorso a presunzioni.
L'attore aveva gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 13 ottobre 2024; il convenuto si era costituito resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha contestato la valutazione prognostica formulata nella decisione di primo grado, deducendo che nel corso dei vari incontri era sempre stato rassicurato dall'Avv. BA circa l'esito favorevole dell'appello ed evidenziando che nell'ambito della causa divorzile non si era tenuto conto delle capacità
lavorative e reddituali della ex moglie, desumibili dai lavori saltuari effettuati, né del fatto che la stessa non si era prodigata nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa,
né del peggioramento delle proprie condizioni economiche derivante dalla della sopravvenienza di altre due figlie nell'ambito della relazione con l'attuale compagna e che la prima figlia era stata erroneamente considerata ancora minorenne.
Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa valutazione del fatto decisivo rappresentato dalla nascita delle due nuove figlie, fatto alla cui stregua il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare tanto la diminuzione dell'importo dovuto per
8 il mantenimento della figlia, quanto la diminuzione dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile.
Con il terzo motivo ha lamentato che la sentenza impugnata era inoltre viziata dall'illegittimo rigetto delle istanze istruttorie, volte a dimostrare la sussistenza dell'errore professionale e il danno patrimoniale e non patrimoniale passato e futuro connesso al versamento dell'assegno divorzile.
* * *
L'appellato, premesso di non aver contestato “l'errore professionale di aver notificato l'appello con citazione, per l'impugnazione della sentenza di primo grado in materia di divorzio, senza procedere all'iscrizione a ruolo prima della decorrenza del termine per impugnare” (pag. 2 della comparsa di risposta), ha eccepito l'infondatezza del gravame deducendo che l'impugnazione, anche ove tempestivamente proposta, non avrebbe portato ad un risultato positivo per il proprio assistito.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che i primo due motivi, che per ragioni di connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Come emerge dalla sentenza definitiva n. 124/2020 pronunciata in data 8 – 23.4.2020,
dimessa in atti nella presente causa, il Tribunale di Gorizia aveva ricostruito la situazione patrimoniale delle parti rilevando quanto segue:
“Dalle deduzioni delle parti, nonché dai documenti versati in atti, sono rimaste provate le seguenti circostanze: il sig. risulta nel 2015 aver percepito un reddito pari ad Pt_1
euro 2.279 mensili … il sig. convive con la sig. la quale percepisce uno Pt_1 Pt_4
stipendio mensile pari a 1.000,00 euro e con la quale risulta essere obbligato alla restituzione delle rate di un mutuo fondiario per l'acquisto della casa di abitazione pari
9 ad euro 400,00 mensili;
il sig. affrontava, inoltre, una spesa mensile pari ad euro Pt_1
400,00 relativa al pagamento di un finanziamento al consumo ormai estinto a far data dal 08.08.2019; dall'unione sono nate due bambine;
la sig.re non risulta Parte_2
percepire alcun reddito ed è rimasto provato che ella aveva abbandonato il mondo lavorativo sulla base di una decisione concordata con il coniuge poi mantenuta a seguito della nascita della figlia la difesa della ricorrente ha poi dedotto che ella è Pt_3
riuscita nel tempo a svolgere piccoli lavori non dichiarati e che trova fonte di aiuto economico nel patrimonio materno;
dal matrimonio tra il e la è nata la Pt_1 Parte_2
figlia che frequenta il da settembre a giugno permanendo Pt_3 Controparte_1
presso tale struttura dal lunedì al venerdì … il ha costituito un nuovo nucleo Pt_1
familiare nel quale anche la convivente apporta un reddito mensile pari ad euro 1000,00,
conseguentemente non si può ritenere che non vi sia stato un effettivo e sensibile depauperamento del patrimonio del coniuge obbligato.”
Quanto alla spettanza dell'assegno divorzile, lo stesso era stato fissato in euro 200,00
mensili, “attesa la forte sperequazione reddituale delle parti processuali e considerato che tale sperequazione, seppure in via presuntiva, potrà essere ritenuta conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, vista la durata del matrimonio e considerato il contributo profuso.”
Da tale disamina emerge dunque che il giudice della causa divorzile aveva ricostruito in modo esaustivo la situazione patrimoniale delle parti, escludendo la sussistenza di un peggioramento economico dell'odierno appellante in considerazione del reddito complessivamente goduto nell'ambito del nuovo nucleo familiare, ed aveva inoltre
10 ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile in considerazione della concreta e incontroversa sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi, della durata del matrimonio e dell'apporto fornito dalla ex coniuge con il proprio lavoro domestico e la cura della figlia.
Tale ricostruzione non appare, del resto, affetta da errori evidenti, avendo com'è noto il
Supremo Collegio affermato, con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018 che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.”
Quanto alla ricerca di una stabile occupazione lavorativa va poi rilevato sia che non risultano offerti concreti elementi di riscontro in ordine all'atteggiamento lassista della ex coniuge e sia che tale allegazione appare a ben vedere contraddetta dallo stesso incontroverso svolgimento, da parte della stessa, di lavori saltuari, nondimeno insufficienti a garantirle il raggiungimento di un sufficiente ed adeguato livello reddituale.
Non possono dunque ritenersi all'evidenza provati, quanto meno rebus sic stantibus, i presupposti per il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo all'opposto ritenersi configurabili, sulla base della ricostruzione effettuata nella pronuncia collegiale, tanto il requisito assistenziale, quanto quello perequativo-compensativo dell'assegno in questione.
11 Premesso inoltre che in sede di impugnazione della sentenza pronunciata nella causa di cessazione degli effetti civili era stato fatto oggetto di censura, come risulta dall'atto di citazione al tempo non depositato, unicamente il capo relativo al riconoscimento dell'assegno divorzile, non essendo stato chiesto alcunché quanto all'assegno di mantenimento a favore della prima figlia, di fatto del resto già di fatto ridotto con la sentenza di primo grado, va da ultimo evidenziato come in questa sede l'odierno appellante si sia a ben vedere limitato a rappresentare in termini generali che non era stato considerato il fatto decisivo rappresentato dalla sopravvenienza di figli – assunto rimasto viceversa smentito alla luce della anzidetta ricostruzione fattuale – nel contempo tuttavia omettendo di evidenziare, mediante una descrizione delle maggiori spese di cui si trovava gravato il nuovo nucleo familiare, le concrete ed effettive ragioni alla cui stregua doveva ritenersi di fatto erroneo il capo della decisione con il quale era stata esclusa la sussistenza di “un effettivo e sensibile depauperamento del patrimonio del coniuge obbligato.”
Sulla base di tali considerazioni non può dunque ritenersi assolto, in modo esaustivo e convincente, l'onere della prova in ordine alla verosimile fondatezza dell'impugnazione avverso la sentenza divorzile ed alle conseguenti probabilità del suo accoglimento,
restando in tal modo superato anche il terzo motivo di appello, in quanto incentrato sulla prova dell'errore professionale, a ben vedere non contestato, oltre che su aspetti relativi al quantum, la cui disamina risulta preclusa in conseguenza di quanto rilevato in ordine all'an debeatur.
Il presente appello andrà pertanto respinto, con quanto ne consegue in ordine al regolamento delle spese del presente grado, che andranno liquidate, secondo soccombenza, sulla base dello scaglione di valore relativo alle cause di valore
12 indeterminabile di bassa complessità; dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater,
del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
SS BA, avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 180/2024,
pubblicata il 2 agosto 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida a titolo di compensi professionali in complessivi euro 3.800,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115
del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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