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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 14723/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14723/2022 R.G. promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Eva ROSSI, presso il cui studio - in NZ, Via Berchet n. 5 - è elettivamente domiciliato;
ATTORE
CONTRO (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 difesi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Marinella
BASCHIERA, presso il cui studio - in NZ Via dei Della Robbia n. 66 - sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ..
Conclusioni delle parti Per parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di NZ adito, per le ragioni e le motivazioni tutte sopra esposte, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda reietta e disattesa, previa sospensione dell'efficacia del precetto e/o dell'efficacia esecutiva del titolo, con ogni consequenziale e necessario provvedimento di ragione e di legge: in via preliminare ed assorbente, per tutto quanto dedotto ed eccepito in premessa, accertare e dichiarare: - la nullità e/o inefficacia e/o invalidità dell'atto di precetto, con ogni consequenziale provvedimento di ragione e di legge;
- la carenza di legittimazione attiva della sig.ra e dei sigg.ri e , CP_1 Controparte_3 Controparte_2 con ogni consequenziale provvedimento di ragione e di legge;
- l'irregolarità del titolo e/o la sua inidoneità a promuovere legittima e valida esecuzione, con ogni consequenziale provvedimento di ragione e di legge;
in ipotesi, in via preliminare altresì per tutto quanto dedotto ed eccepito in premessa, accertare e dichiarare: - l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata con il precetto notificato in rinnovazione in data 29.11.2022 in quanto duplicazione della pretesa creditoria già avanzata con atto di precetto dell'11.10.2022 non perento e per l'effetto dichiararne l'inefficacia
e/o nullità; - prescritto il diritto al mantenimento in riferimento alle mensilità dal 15.11.2007 al
15.11.2017 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale del precetto e conseguentemente dichiarare dovuta la minor somma capitale di Euro 1.450,00 per ciascun figlio e
1 così complessivamente di Euro 2.900,00 ovvero di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
in ipotesi, l'illegittimità e non debenza della somma intimata con l'atto di precetto opposto per errata computazione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale del precetto e conseguentemente dovuta la minor somma capitale di Euro 7.550,00 per ciascun figlio e così complessivamente di Euro 15.100,00 ovvero di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
in ulteriore ipotesi, comunque, l'intervenuta prescrizione decennale con quanto ne consegue;
- nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare che i sigg.ri
, e non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei CP_1 CP_2 Controparte_3 confronti del Sig. per quanto dedotto ed eccepito in premessa e per l'effetto Parte_1 dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o irregolarità del precetto e/o del titolo esecutivo così come notificato. In ipotesi, ridurre la somma in quella che risulterà di giustizia anche all'esito della fase istruttoria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
Per le parti convenute: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e, previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria: - in via preliminare in rito, revocare ove pronunciata la declaratoria di contumacia dei signori , e CP_1 Controparte_3 CP_2
; - In via preliminare ed in ogni caso, accertare e dichiarare la legittimazione attiva della
[...] NO , con reiezione della domanda di controparte;
- In ogni caso, respingere la CP_1 domanda di sospensione dell'efficacia del precetto, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- in via preliminare ed in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile la domanda di declaratoria di illegittimità della pretesa creditoria come formulata da controparte, in ragione dei motivi tutti esposti in atti;
nonché accertare la validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto, in relazione a tutti i profili e motivi esposti in atti e per l'effetto rigettare integralmente le domande tutte di parte attrice;
- in via preliminare ed in ogni caso, respingere l'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato dagli opposti siccome infondata in fatto ed in diritto, attese le motivazioni ed apprezzate le prove prodotte in atti;
- nel merito respingere siccome infondate, non provate e carenti dei presupposti in diritto tutte le domande di parte attrice con ogni consequenziale pronuncia;
- Sempre nel merito, ed in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del sig. attese le argomentazioni dispiegate in atti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'opponente a corrispondere agli opposti , e CP_1 Controparte_3 CP_2
l'importo che sarà ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria, con ogni conseguente
[...] pronuncia;
Con vittoria di competenze e spese ed onorari tutti, da liquidarsi in favore del difensore ai sensi del TU spese di giustizia».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con atto di opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. notificato il 16.12.2022, Parte_1 ha contestato il diritto della ex compagna e dei figli
[...] CP_1 Controparte_2
e di procedere all'esecuzione forzata in suo danno, opponendosi al precetto Controparte_3 ricevuto in data 29.11.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 50.234,49 (all. 3) a titolo di mantenimento per i figli e nati il 20.3.2002, CP_2 CP_3 eccependo altresì l'irregolarità formale del titolo e/o del precetto. A fondamento dell'opposizione ha dedotto: a) l'inammissibilità della pretesa creditoria per mancata espressa rinuncia ad un primo atto di precetto, non perento, notificato in data 11.10.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento della minore somma di € 24.700,00 (all.1-2); b) il difetto di legittimazione attiva della ex compagna in quanto il titolo esecutivo sul quale si CP_1 fonda la pretesa azionata, id est il provvedimento N. pr. 12 Nc302/2006 - 56 del Tribunale di
2 Pribram, prevedeva il mantenimento solo a favore dei figli «oggi, maggiorenni e dunque unici legittimati ad agire»; c) l'intervenuta prescrizione del credito di cui al provvedimento del Tribunale di Pribram, con il quale l'Autorità Ceca aveva ratificato l'accordo proposto dai genitori, in virtù del quale si impegnava a contribuire al mantenimento dei minori con la somma di Parte_1
€ 50,00 mensili per ciascuno dei figli a decorrere dall'1.9.2007 ed entro il 15 di ogni mese;
risulterebbero infatti prescritte le mensilità dal 15.11.2007 al 14.11.2017, trattandosi di prestazioni di natura periodica, soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., che decorre dalle singole scadenze, e considerato che la pretesa creditoria è stata avanzata con atto di precetto notificato il 29.11.2022 o, in ipotesi, con il precetto notificato l'11.10.2022; d)
l'inesigibilità delle somme precettate per errata computazione, atteso che il totale delle mensilità dovute per entrambi i figli ammonterebbe ad € 15.100,00; e) che non corrisponde al vero che l'opponente non abbia mai versato alcunché a titolo di contributo per il mantenimento dei figli da quando si è interrotta la reazione more uxorio con la , ossia dal 2007; sul punto, ha CP_1 allegato copia della corrispondenza telefonica con la figlia (all. 4); f) l'irregolarità formale del titolo per omessa spedizione in forma esecutiva della copia allo stesso notificata, con conseguente inidoneità ad assolvere alla funzione di titolo esecutivo e dunque a radicare una legittima esecuzione. Parte opponente ha altresì domandato, anche inaudita altera parte, la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del titolo e/o del precetto, deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Con provvedimento del 21.3.2023, il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione con decreto inaudita altera parte, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 29.5.2023.
e si sono costituiti in giudizio con CP_1 Controparte_3 Controparte_2 comparsa depositata in PCT in data 10.5.2023, contestando i motivi di opposizione e chiedendo il rigetto delle domande. Nello specifico, hanno dedotto che: a) nella fattispecie sussiste la legittimazione ad agire della , quale genitore convivente con i figli, che sono diventati CP_1 maggiorenni solo nel corso del procedimento di richiesta di esecuzione dei titoli stranieri;
b) il
è stato condannato dal Giudice competente della Repubblica Ceca in sede penale, per Pt_1
l'omesso versamento degli alimenti ai figli, con decreti penali di condanna del 30.4.2015 e del
31.10.2017 (doc. n. 10 e 11); c) il precetto opposto è stato notificato in rinnovazione il 29.11.2022, con il calcolo corretto del dovuto;
d) nella fattispecie, la prescrizione - trattandosi di azione di regresso ex art. 1299 cod. civ. esercitata dal genitore per ottenere dall'altro, inadempiente, la restituzione della quota dovuta per il mantenimento dei figli - è soggetta al termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.; e) sebbene il abbia contestato il calcolo delle somme Pt_1 precettate, non ha tuttavia allegato alcuna documentazione probante il versamento di somme a titolo di mantenimento;
f) gli opposti hanno provveduto alla notifica del titolo munito di formula esecutiva in data 11.10.2022, unitamente al primo atto di precetto, non essendo poi necessario rinnovare detta notifica unitamente al secondo atto di precetto.
Il Giudice, con provvedimento del 29.5.2023, ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito del deposito delle memorie, con provvedimento del 9.10.2023, ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, espletata all'udienza del 4.11.2024, nel corso della quale è stato escusso il teste Testimone_1
Con provvedimento del 15.1.2025 il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo ha provveduto come segue: «rilevato che parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della terza memoria ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. di parte attrice, in quanto depositata oltre il termine del 18.8.2023 (non
3 applicandosi i termini feriali), altresì domandando la revoca dell'ordinanza istruttoria nella parte in cui ammette i capitoli di prova della parte opponente, volti a provare l'avvenuto pagamento del mantenimento (circostanza già oggetto di giudicato in sede penale tra le medesime parti); parte attrice ha invece insistito per l'assunzione delle prove testimoniali ammesse;
ritenuta, preliminarmente, l'inammissibilità della terza memoria ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ.
(depositata da parte opponente in data 15.9.2023) in quanto tardiva rispetto al termine perentorio del 17.8.2023 (cfr. Cass. n. 11780/2020); ritenuta altresì la prova orale articolata dalla parte attrice irrilevante ai fini del decidere, vertendo su circostanza ininfluente ai fini del giudizio - in particolare sulla convivenza tra l'opponente e la nel periodo compreso tra il 2001 ed il CP_1
2007 - a fronte del titolo esecutivo fondante il precetto opposto;
ritenuto, pertanto, che debba essere revocata in parte qua l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale in data 9.10.2023; ritenuto, infine, che la causa sia matura per la decisione;
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità della terza memoria ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. depositata da parte opponente in data 15.9.2023; - revoca in parte qua l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale in data 9.10.2023; - fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 14.7.2025, ore 9.00, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.».
Con provvedimento del 30.7.2025, il Giudice ha infine fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa passa dunque in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
******
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In merito all'inammissibilità della pretesa creditoria per mancata espressa rinuncia al primo atto di precetto notificato in data 11.10.2022. La doglianza risulta infondata.
Invero, nel precetto opposto risulta precisato che «si rende necessario notificare un ulteriore atto di precetto in rinnovazione», specificandosi che nel primo precetto risultava errato il computo temporale del quantum dovuto, avendo i creditori quantificato il mantenimento dal 20.3.2002 fino all'11.4.2017; il debitore, peraltro, non risulta onerato delle spese del primo precetto né risulta che il primo precetto sia stato portato ad esecuzione.
Pertanto, nella fattispecie non vi è stata alcuna duplicazione di pretesa creditoria, emergendo come il secondo precetto altro non sia la rinnovazione della pretesa intimata col primo precetto, con aggiornamento del dovuto a titolo di mantenimento fino alla data del 29.4.2021.
In merito al difetto di legittimazione attiva di CP_1
La doglianza è infondata.
Parte opposta ha allegato missiva del Ministero di Giustizia Italiano (doc. n. 20), con la quale si allega informativa ricevuta dall'Autorità Ceca in merito agli aspetti essenziale della legislazione applicabile al caso de quo, nella quale si precisa che il diritto a percepire i ratei di mantenimento arretrati spetta in ogni caso al beneficiario degli alimenti «eventualmente rappresentato dal genitore convivente se minorenne».
4 Nel titolo esecutivo azionato è indicato espressamente che e avevano CP_1 Pt_1
«raggiunto un accordo in cui i minori si affidano alla madre ed il padre si impegna a contribuire al loro mantenimento con la somma di € 50 per ciascun bambino, iniziando il 01.09.2007».
Nella fattispecie risulta pacifica la convivenza dei figli con la madre, legittimata quindi alla percezione delle somme dovute dal titolo di mantenimento per i figli. Pt_1
I figli sono diventati maggiorenni nel corso del procedimento di richiesta di esecuzione dei titoli stranieri, ossia il 20.3.2020, data del conseguimento della maggiore età, pertanto la , CP_1 quale legale rappresentante dei figli e ha correttamente Controparte_2 Parte_1 esercitato l'azione esecutiva nei confronti del unitamente ai figli maggiorenni, in Pt_1 quanto genitore convivente che agisce per ottenere il rimborso di quanto non versato a titolo di mantenimento dal padre, avendo provveduto interamente al mantenimento dei figli.
Vale peraltro la pena di rilevare che, secondo costante giurisprudenza, permane la legittimazione concorrente del genitore anche nel caso in cui il figlio sia divenuto maggiorenne (cfr. Cass. n. 17380 del 20.8.2020, secondo la quale «Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio»). Per quanto sopra non sussiste alcun di difetto di legittimazione attiva della CP_1
In merito all'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Parte opponente, considerato che la pretesa creditoria è stata avanzata con atto di precetto notificato il 29.11.2022, o in ipotesi con il precetto notificato l'11.10.2022, ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle mensilità dovute per il mantenimento dei figli dal 15.11.2007 al 14.11.2017, trattandosi di prestazioni periodiche, soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., che decorre dalle singole scadenze. La doglianza è infondata.
Parte opposta ha documentato che il ha subìto condanna in sede penale per l'omesso Pt_1 versamento degli alimenti ai figli, allegando decreti penali di condanna del 30.4.2015 e del
31.10.2017 (doc.ti n. 10 e 11).
Il termine di prescrizione relativo ai ratei mensili dell'assegno per il mantenimento dei figli si atteggia in maniera differente nel caso in cui intervenga un accertamento giudiziale sul quale si forma il giudicato. In questo caso, infatti, il termine di prescrizione non è quinquennale, bensì decennale, come previsto dall'art. 2953 cod. civ., ai sensi del quale: «I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni».
Sul punto è peraltro intervenuta anche la giurisprudenza di legittimità, osservando che «ove il giudice penale si sia pronunciato sulla responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 570 c.p.
e lo abbia condannato al risarcimento dei danni per l'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento, resta soggetto a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., anche il credito inadempiuto presupposto, perché anche codesto, integrando l'oggetto della statuizione, rimane definitivamente e irrevocabilmente "accertato" in conseguenza del passaggio in giudicato della statuizione medesima». (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 21.2.2023, n.5397). Nell fattispecie, pertanto, il termine di prescrizione è decennale, con dies a quo decorrente dalla pronuncia del primo decreto penale di condanna (30.4.2015), donde alcuna prescrizione può dirsi maturata.
5 In merito all'errata computazione della somma precettata. La doglianza è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'errata computazione della somma precettata, affermando di aver provveduto, sin dal momento dell'interruzione della reazione more uxorio con (dal CP_1
2007), ad inviare somme a titolo di mantenimento;
non ha tuttavia né specificato il quantum inviato né tantomeno allegato idonea prova dei pagamenti che assume di aver eseguito. Infatti, il doc. 4 che parte opponete ha allegato come «copia corrispondenza telefonica con la figlia» non consente certamente di attestare la riconducibilità della corrispondenza ad un numero telefonico, trattandosi solo di copia di una presunta chat telefonica senza alcun elemento probante l'invio di somme di denaro. Risulta poi dalla copiosa documentazione allegata dalla parte opposta con riferimento ai decreti penali di condanna emessi a carico del per il mancato versamento del mantenimento che Pt_1 lo stesso non ha mai contestato il quantum della pretesa, né risultano impugnati i suddetti decreti penali di condanna.
In merito all'eccepita irregolarità del titolo esecutivo per omessa spedizione in forma esecutiva della copia notificata.
La doglianza è infondata. Dalla documentazione agli atti risulta che parte opposta ha depositato ricorso ex art. 38 Reg 04/09, a seguito del quale la Corte di Appello di NZ (RG 22/2022), in data 7.3.2022, ha dichiarato l'esecutività della decisione n. pr. 12 Nc 302/2006-56 del Tribunale di Pribram (Repubblica Ceca). Il ricorso ed il provvedimento di esecutività risultano notificati al ex art. 31 Reg. 04/09 Pt_1 in data 29.7.2022 (cfr. doc. n. 18) e non emerge che l'attuale opponente abbia impugnato la decisione della Corte di Appello di NZ nel termine di cui all'art. 32, co. 5, che è spirato il
26.9.2022. Risulta poi documentato che il provvedimento della Corte di Appello di NZ, munito di formula esecutiva il 30.6.2022, è stato notificato con il primo atto di precetto in data 11.10.2022 (cfr. doc. n. 2) e pertanto non occorreva, per regola generale, un'ulteriore notificazione, unitamente al secondo precetto.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, i motivi di opposizione risultano tutti infondati. Venendo, infine, alla domanda di parte convenuta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento. Invero, la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. (risarcimento del danno da lite temeraria per dolo o colpa grave) richiede, secondo la comune opinione, cui questo Giudice intende dar seguito, l'allegazione e la prova dei danni e dei pregiudizi subìti, nell'an e nel quantum, prova che non risulta essere stata fornita nel caso di specie, per cui la domanda va senz'altro respinta. Quanto all'istituto di cui al terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. (indennità per c.d. abuso del processo), la Corte di Cassazione ha chiarito che «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della
6 colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente». (Cass. Civ., Sez. II, n. 27623/2017).
Nel caso specifico, la proposizione dell'opposizione non riveste i caratteri dell'abuso, essendo meramente espressiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 14723/2022 R.G., così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi del presente giudizio, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
NZ, 22 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14723/2022 R.G. promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Eva ROSSI, presso il cui studio - in NZ, Via Berchet n. 5 - è elettivamente domiciliato;
ATTORE
CONTRO (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 difesi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Marinella
BASCHIERA, presso il cui studio - in NZ Via dei Della Robbia n. 66 - sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ..
Conclusioni delle parti Per parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di NZ adito, per le ragioni e le motivazioni tutte sopra esposte, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda reietta e disattesa, previa sospensione dell'efficacia del precetto e/o dell'efficacia esecutiva del titolo, con ogni consequenziale e necessario provvedimento di ragione e di legge: in via preliminare ed assorbente, per tutto quanto dedotto ed eccepito in premessa, accertare e dichiarare: - la nullità e/o inefficacia e/o invalidità dell'atto di precetto, con ogni consequenziale provvedimento di ragione e di legge;
- la carenza di legittimazione attiva della sig.ra e dei sigg.ri e , CP_1 Controparte_3 Controparte_2 con ogni consequenziale provvedimento di ragione e di legge;
- l'irregolarità del titolo e/o la sua inidoneità a promuovere legittima e valida esecuzione, con ogni consequenziale provvedimento di ragione e di legge;
in ipotesi, in via preliminare altresì per tutto quanto dedotto ed eccepito in premessa, accertare e dichiarare: - l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata con il precetto notificato in rinnovazione in data 29.11.2022 in quanto duplicazione della pretesa creditoria già avanzata con atto di precetto dell'11.10.2022 non perento e per l'effetto dichiararne l'inefficacia
e/o nullità; - prescritto il diritto al mantenimento in riferimento alle mensilità dal 15.11.2007 al
15.11.2017 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale del precetto e conseguentemente dichiarare dovuta la minor somma capitale di Euro 1.450,00 per ciascun figlio e
1 così complessivamente di Euro 2.900,00 ovvero di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
in ipotesi, l'illegittimità e non debenza della somma intimata con l'atto di precetto opposto per errata computazione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale del precetto e conseguentemente dovuta la minor somma capitale di Euro 7.550,00 per ciascun figlio e così complessivamente di Euro 15.100,00 ovvero di quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
in ulteriore ipotesi, comunque, l'intervenuta prescrizione decennale con quanto ne consegue;
- nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare che i sigg.ri
, e non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei CP_1 CP_2 Controparte_3 confronti del Sig. per quanto dedotto ed eccepito in premessa e per l'effetto Parte_1 dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o irregolarità del precetto e/o del titolo esecutivo così come notificato. In ipotesi, ridurre la somma in quella che risulterà di giustizia anche all'esito della fase istruttoria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
Per le parti convenute: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e, previa ogni pronuncia o declaratoria ritenuta necessaria: - in via preliminare in rito, revocare ove pronunciata la declaratoria di contumacia dei signori , e CP_1 Controparte_3 CP_2
; - In via preliminare ed in ogni caso, accertare e dichiarare la legittimazione attiva della
[...] NO , con reiezione della domanda di controparte;
- In ogni caso, respingere la CP_1 domanda di sospensione dell'efficacia del precetto, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- in via preliminare ed in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile la domanda di declaratoria di illegittimità della pretesa creditoria come formulata da controparte, in ragione dei motivi tutti esposti in atti;
nonché accertare la validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto, in relazione a tutti i profili e motivi esposti in atti e per l'effetto rigettare integralmente le domande tutte di parte attrice;
- in via preliminare ed in ogni caso, respingere l'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato dagli opposti siccome infondata in fatto ed in diritto, attese le motivazioni ed apprezzate le prove prodotte in atti;
- nel merito respingere siccome infondate, non provate e carenti dei presupposti in diritto tutte le domande di parte attrice con ogni consequenziale pronuncia;
- Sempre nel merito, ed in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del sig. attese le argomentazioni dispiegate in atti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'opponente a corrispondere agli opposti , e CP_1 Controparte_3 CP_2
l'importo che sarà ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria, con ogni conseguente
[...] pronuncia;
Con vittoria di competenze e spese ed onorari tutti, da liquidarsi in favore del difensore ai sensi del TU spese di giustizia».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con atto di opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. notificato il 16.12.2022, Parte_1 ha contestato il diritto della ex compagna e dei figli
[...] CP_1 Controparte_2
e di procedere all'esecuzione forzata in suo danno, opponendosi al precetto Controparte_3 ricevuto in data 29.11.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 50.234,49 (all. 3) a titolo di mantenimento per i figli e nati il 20.3.2002, CP_2 CP_3 eccependo altresì l'irregolarità formale del titolo e/o del precetto. A fondamento dell'opposizione ha dedotto: a) l'inammissibilità della pretesa creditoria per mancata espressa rinuncia ad un primo atto di precetto, non perento, notificato in data 11.10.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento della minore somma di € 24.700,00 (all.1-2); b) il difetto di legittimazione attiva della ex compagna in quanto il titolo esecutivo sul quale si CP_1 fonda la pretesa azionata, id est il provvedimento N. pr. 12 Nc302/2006 - 56 del Tribunale di
2 Pribram, prevedeva il mantenimento solo a favore dei figli «oggi, maggiorenni e dunque unici legittimati ad agire»; c) l'intervenuta prescrizione del credito di cui al provvedimento del Tribunale di Pribram, con il quale l'Autorità Ceca aveva ratificato l'accordo proposto dai genitori, in virtù del quale si impegnava a contribuire al mantenimento dei minori con la somma di Parte_1
€ 50,00 mensili per ciascuno dei figli a decorrere dall'1.9.2007 ed entro il 15 di ogni mese;
risulterebbero infatti prescritte le mensilità dal 15.11.2007 al 14.11.2017, trattandosi di prestazioni di natura periodica, soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., che decorre dalle singole scadenze, e considerato che la pretesa creditoria è stata avanzata con atto di precetto notificato il 29.11.2022 o, in ipotesi, con il precetto notificato l'11.10.2022; d)
l'inesigibilità delle somme precettate per errata computazione, atteso che il totale delle mensilità dovute per entrambi i figli ammonterebbe ad € 15.100,00; e) che non corrisponde al vero che l'opponente non abbia mai versato alcunché a titolo di contributo per il mantenimento dei figli da quando si è interrotta la reazione more uxorio con la , ossia dal 2007; sul punto, ha CP_1 allegato copia della corrispondenza telefonica con la figlia (all. 4); f) l'irregolarità formale del titolo per omessa spedizione in forma esecutiva della copia allo stesso notificata, con conseguente inidoneità ad assolvere alla funzione di titolo esecutivo e dunque a radicare una legittima esecuzione. Parte opponente ha altresì domandato, anche inaudita altera parte, la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del titolo e/o del precetto, deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Con provvedimento del 21.3.2023, il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione con decreto inaudita altera parte, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 29.5.2023.
e si sono costituiti in giudizio con CP_1 Controparte_3 Controparte_2 comparsa depositata in PCT in data 10.5.2023, contestando i motivi di opposizione e chiedendo il rigetto delle domande. Nello specifico, hanno dedotto che: a) nella fattispecie sussiste la legittimazione ad agire della , quale genitore convivente con i figli, che sono diventati CP_1 maggiorenni solo nel corso del procedimento di richiesta di esecuzione dei titoli stranieri;
b) il
è stato condannato dal Giudice competente della Repubblica Ceca in sede penale, per Pt_1
l'omesso versamento degli alimenti ai figli, con decreti penali di condanna del 30.4.2015 e del
31.10.2017 (doc. n. 10 e 11); c) il precetto opposto è stato notificato in rinnovazione il 29.11.2022, con il calcolo corretto del dovuto;
d) nella fattispecie, la prescrizione - trattandosi di azione di regresso ex art. 1299 cod. civ. esercitata dal genitore per ottenere dall'altro, inadempiente, la restituzione della quota dovuta per il mantenimento dei figli - è soggetta al termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.; e) sebbene il abbia contestato il calcolo delle somme Pt_1 precettate, non ha tuttavia allegato alcuna documentazione probante il versamento di somme a titolo di mantenimento;
f) gli opposti hanno provveduto alla notifica del titolo munito di formula esecutiva in data 11.10.2022, unitamente al primo atto di precetto, non essendo poi necessario rinnovare detta notifica unitamente al secondo atto di precetto.
Il Giudice, con provvedimento del 29.5.2023, ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito del deposito delle memorie, con provvedimento del 9.10.2023, ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, espletata all'udienza del 4.11.2024, nel corso della quale è stato escusso il teste Testimone_1
Con provvedimento del 15.1.2025 il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo ha provveduto come segue: «rilevato che parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della terza memoria ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. di parte attrice, in quanto depositata oltre il termine del 18.8.2023 (non
3 applicandosi i termini feriali), altresì domandando la revoca dell'ordinanza istruttoria nella parte in cui ammette i capitoli di prova della parte opponente, volti a provare l'avvenuto pagamento del mantenimento (circostanza già oggetto di giudicato in sede penale tra le medesime parti); parte attrice ha invece insistito per l'assunzione delle prove testimoniali ammesse;
ritenuta, preliminarmente, l'inammissibilità della terza memoria ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ.
(depositata da parte opponente in data 15.9.2023) in quanto tardiva rispetto al termine perentorio del 17.8.2023 (cfr. Cass. n. 11780/2020); ritenuta altresì la prova orale articolata dalla parte attrice irrilevante ai fini del decidere, vertendo su circostanza ininfluente ai fini del giudizio - in particolare sulla convivenza tra l'opponente e la nel periodo compreso tra il 2001 ed il CP_1
2007 - a fronte del titolo esecutivo fondante il precetto opposto;
ritenuto, pertanto, che debba essere revocata in parte qua l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale in data 9.10.2023; ritenuto, infine, che la causa sia matura per la decisione;
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità della terza memoria ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. depositata da parte opponente in data 15.9.2023; - revoca in parte qua l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale in data 9.10.2023; - fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 14.7.2025, ore 9.00, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.».
Con provvedimento del 30.7.2025, il Giudice ha infine fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa passa dunque in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
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L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In merito all'inammissibilità della pretesa creditoria per mancata espressa rinuncia al primo atto di precetto notificato in data 11.10.2022. La doglianza risulta infondata.
Invero, nel precetto opposto risulta precisato che «si rende necessario notificare un ulteriore atto di precetto in rinnovazione», specificandosi che nel primo precetto risultava errato il computo temporale del quantum dovuto, avendo i creditori quantificato il mantenimento dal 20.3.2002 fino all'11.4.2017; il debitore, peraltro, non risulta onerato delle spese del primo precetto né risulta che il primo precetto sia stato portato ad esecuzione.
Pertanto, nella fattispecie non vi è stata alcuna duplicazione di pretesa creditoria, emergendo come il secondo precetto altro non sia la rinnovazione della pretesa intimata col primo precetto, con aggiornamento del dovuto a titolo di mantenimento fino alla data del 29.4.2021.
In merito al difetto di legittimazione attiva di CP_1
La doglianza è infondata.
Parte opposta ha allegato missiva del Ministero di Giustizia Italiano (doc. n. 20), con la quale si allega informativa ricevuta dall'Autorità Ceca in merito agli aspetti essenziale della legislazione applicabile al caso de quo, nella quale si precisa che il diritto a percepire i ratei di mantenimento arretrati spetta in ogni caso al beneficiario degli alimenti «eventualmente rappresentato dal genitore convivente se minorenne».
4 Nel titolo esecutivo azionato è indicato espressamente che e avevano CP_1 Pt_1
«raggiunto un accordo in cui i minori si affidano alla madre ed il padre si impegna a contribuire al loro mantenimento con la somma di € 50 per ciascun bambino, iniziando il 01.09.2007».
Nella fattispecie risulta pacifica la convivenza dei figli con la madre, legittimata quindi alla percezione delle somme dovute dal titolo di mantenimento per i figli. Pt_1
I figli sono diventati maggiorenni nel corso del procedimento di richiesta di esecuzione dei titoli stranieri, ossia il 20.3.2020, data del conseguimento della maggiore età, pertanto la , CP_1 quale legale rappresentante dei figli e ha correttamente Controparte_2 Parte_1 esercitato l'azione esecutiva nei confronti del unitamente ai figli maggiorenni, in Pt_1 quanto genitore convivente che agisce per ottenere il rimborso di quanto non versato a titolo di mantenimento dal padre, avendo provveduto interamente al mantenimento dei figli.
Vale peraltro la pena di rilevare che, secondo costante giurisprudenza, permane la legittimazione concorrente del genitore anche nel caso in cui il figlio sia divenuto maggiorenne (cfr. Cass. n. 17380 del 20.8.2020, secondo la quale «Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio»). Per quanto sopra non sussiste alcun di difetto di legittimazione attiva della CP_1
In merito all'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Parte opponente, considerato che la pretesa creditoria è stata avanzata con atto di precetto notificato il 29.11.2022, o in ipotesi con il precetto notificato l'11.10.2022, ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle mensilità dovute per il mantenimento dei figli dal 15.11.2007 al 14.11.2017, trattandosi di prestazioni periodiche, soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., che decorre dalle singole scadenze. La doglianza è infondata.
Parte opposta ha documentato che il ha subìto condanna in sede penale per l'omesso Pt_1 versamento degli alimenti ai figli, allegando decreti penali di condanna del 30.4.2015 e del
31.10.2017 (doc.ti n. 10 e 11).
Il termine di prescrizione relativo ai ratei mensili dell'assegno per il mantenimento dei figli si atteggia in maniera differente nel caso in cui intervenga un accertamento giudiziale sul quale si forma il giudicato. In questo caso, infatti, il termine di prescrizione non è quinquennale, bensì decennale, come previsto dall'art. 2953 cod. civ., ai sensi del quale: «I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni».
Sul punto è peraltro intervenuta anche la giurisprudenza di legittimità, osservando che «ove il giudice penale si sia pronunciato sulla responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 570 c.p.
e lo abbia condannato al risarcimento dei danni per l'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento, resta soggetto a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., anche il credito inadempiuto presupposto, perché anche codesto, integrando l'oggetto della statuizione, rimane definitivamente e irrevocabilmente "accertato" in conseguenza del passaggio in giudicato della statuizione medesima». (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 21.2.2023, n.5397). Nell fattispecie, pertanto, il termine di prescrizione è decennale, con dies a quo decorrente dalla pronuncia del primo decreto penale di condanna (30.4.2015), donde alcuna prescrizione può dirsi maturata.
5 In merito all'errata computazione della somma precettata. La doglianza è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'errata computazione della somma precettata, affermando di aver provveduto, sin dal momento dell'interruzione della reazione more uxorio con (dal CP_1
2007), ad inviare somme a titolo di mantenimento;
non ha tuttavia né specificato il quantum inviato né tantomeno allegato idonea prova dei pagamenti che assume di aver eseguito. Infatti, il doc. 4 che parte opponete ha allegato come «copia corrispondenza telefonica con la figlia» non consente certamente di attestare la riconducibilità della corrispondenza ad un numero telefonico, trattandosi solo di copia di una presunta chat telefonica senza alcun elemento probante l'invio di somme di denaro. Risulta poi dalla copiosa documentazione allegata dalla parte opposta con riferimento ai decreti penali di condanna emessi a carico del per il mancato versamento del mantenimento che Pt_1 lo stesso non ha mai contestato il quantum della pretesa, né risultano impugnati i suddetti decreti penali di condanna.
In merito all'eccepita irregolarità del titolo esecutivo per omessa spedizione in forma esecutiva della copia notificata.
La doglianza è infondata. Dalla documentazione agli atti risulta che parte opposta ha depositato ricorso ex art. 38 Reg 04/09, a seguito del quale la Corte di Appello di NZ (RG 22/2022), in data 7.3.2022, ha dichiarato l'esecutività della decisione n. pr. 12 Nc 302/2006-56 del Tribunale di Pribram (Repubblica Ceca). Il ricorso ed il provvedimento di esecutività risultano notificati al ex art. 31 Reg. 04/09 Pt_1 in data 29.7.2022 (cfr. doc. n. 18) e non emerge che l'attuale opponente abbia impugnato la decisione della Corte di Appello di NZ nel termine di cui all'art. 32, co. 5, che è spirato il
26.9.2022. Risulta poi documentato che il provvedimento della Corte di Appello di NZ, munito di formula esecutiva il 30.6.2022, è stato notificato con il primo atto di precetto in data 11.10.2022 (cfr. doc. n. 2) e pertanto non occorreva, per regola generale, un'ulteriore notificazione, unitamente al secondo precetto.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, i motivi di opposizione risultano tutti infondati. Venendo, infine, alla domanda di parte convenuta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento. Invero, la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. (risarcimento del danno da lite temeraria per dolo o colpa grave) richiede, secondo la comune opinione, cui questo Giudice intende dar seguito, l'allegazione e la prova dei danni e dei pregiudizi subìti, nell'an e nel quantum, prova che non risulta essere stata fornita nel caso di specie, per cui la domanda va senz'altro respinta. Quanto all'istituto di cui al terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. (indennità per c.d. abuso del processo), la Corte di Cassazione ha chiarito che «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della
6 colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente». (Cass. Civ., Sez. II, n. 27623/2017).
Nel caso specifico, la proposizione dell'opposizione non riveste i caratteri dell'abuso, essendo meramente espressiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 14723/2022 R.G., così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi del presente giudizio, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
NZ, 22 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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