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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/02/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, alle ore 10,00 chiamato il procedimento iscritto al n. 6025/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
sono presenti l'avv. SPOTORNO CLAUDIA per parte ricorrente nonché l'avv.
CAMARDA MARCELLA per l' CP_1
L'avv. SPOTORNO contesta le risultanze della CTU e chiede la rinnovazione della stessa o, quanto meno, il richiamo del consulente non ritenendo equa la valutazione conclusiva;
in subordine conclude come in atti.
L'avv. CAMARDA si oppone alla rinnovazione e/o al richiamo della consulenza, non sussistendone i presupposti e conclude come in atti chiedendo che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.10
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Successivamente, alle ore 14.20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 1791/2023 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. SPOTORNO CLAUDIA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, P.zza Chopin n.
13, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del Controparte_2
Direttore Regionale per la Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, giusta procura generale alle liti in notaio di Palermo. Persona_1
- resistente -
OGGETTO : RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
All'udienza del 26 febbraio 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Compensa le spese di lite.
❖ Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.5.2023, il ricorrente come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- d'aver lavorato ha lavorato dal 1980 al 2021 come coloritore, saldatore e coibentatore
2 alle dipendenze di note ditte dell'indotto Fincantieri appaltatrici dei servizi di pitturazione e coibentazione delle navi;
- d'essere stato esposto negli anni a polveri di amianto tanto da aver avuto riconosciuta la relativa certificazione della suddetta esposizione ai fini dei benefici previdenziali;
- d'aver contratto una “asbestosi bilaterale con tosse produttiva e franca dispnea per modico sforzo fisico e predisposizione a contrarre infezioni respiratorie”;
- d'aver presentato regolare denuncia all' in data 17.5.2022, che chiudeva il CP_1
procedimento rigettando la domanda;
- d'aver proposto ricorso amministrativo a seguito del quale l' in data 12.10.2022 CP_1
emetteva il provvedimento definitivo di rigetto;
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' per ivi sentire accogliere le CP_1
seguenti domande : “- accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto, già alla data della denuncia della malattia professionale o da quella che verrà ritenuta di giustizia, interstiziopatia secondaria ad esposizione ad amianto, IPA e Gas nitrosi, con deficit respiratorio funzionale restrittivo/ ostruttivo misto di grave entità, a causa della prolungata esposizione a gas e polveri del settore navalmeccanico, presenti nel cantiere navale di Palermo ed a bordo delle navi ai tempi per cui è causa, secondo i dati scientifici acquisiti e le risultanze documentali offerte nonché le prove dibattimentali offerte, da valutarsi anche in associazione con le patologia tutte dell'apparato polmonare e cardiocircolatorio, con un grado di inabilità pari o superiore al 6% (e pari a quel grado di danno biologico/punto di menomazione che verrà accertato anche a mezzo di CTU medico legale), con conseguente diritto al relativo indennizzo o rendita;
- conseguentemente condannare l' al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, della somma dovuta a CP_1
titolo di indennizzo o rendita, secondo il grado di menomazione/danno biologico che verrà riconosciuto ad istruttoria espletata a mezzo di CTU medico legale.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , contestando la CP_1
fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto precisando che “[..] che agli atti è presente una TC torace del dicembre 2019 dalla quale emerge la presenza di un micronodulo di 3 mm in sede basale laterale del LI dx (verosimilmente fibrotico), una stria disventilatoria al segmento mediale del lobo medio ed un ispessimento dei setti interlobulari in sede
3 mantellare bilateralmente. Trattasi, quindi, nel caso di specie, di quadro aspecifico, sia per quanto riguarda il dato espositivo, che per ciò che concerne l'aspetto clinico diagnostico,”.
Espletata attività istruttoria, sia con l'assunzione di prova per testi sia con l'espletamento di c.t.u. medico- legale affidata al dott. , all'odierna Persona_2
udienza, la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il CTU incaricato (DR. ), dopo avere esaminato l'intera Persona_2 documentazione medica versata in atti, ha rilevato che il ricorrente “[..] Nel caso oggetto della presente consulenza si possono ravvedere come segni riconducibili ad un danno anatomico da amianto gli “ispessimenti diffusi in sede pleuro-parietale bilaterale”, di cui non è descritta l'entità nel senso della diffusione e spessore. Non sono evidenziabili i danni funzionali respiratori tipici delle interstiziopatie restrittive. Da quanto sopra si può concludere che l'attuale quadro patologico sia compatibile con il codice 331 (DM
12/07/2000) comportante una menomazione psico-fisica del 3 (tre)%.”
Il CTU, pertanto, completava il proprio elaborato ritenendo che “accertata la patologia di cui soffre il ricorrente, consistente in una pleuropatia benigna da asbesto, ed è accertato il nesso causale con la sua attività lavorativa. L'entità, attuale, del danno biologico provocato dalla su menzionata patologia è valutabile nella misura del 3 (tre)% a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. - avverso le quali le parti non hanno formulato osservazioni tecniche - vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, sicché non si ritiene di procedere al richiamo del CTU (e tanto meno alla rinnovazione), come richiesto da parte ricorrente.
In termini conclusivi dunque, il ricorso va respinto in quanto pur essendo riconosciuto il nesso causale, il danno lamentato non è indennizzabile essendo valutato in misura inferiore rispetto alla franchigia prevista ex lege.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto delle risultanze della valutazione medico- legale, ricorrono giustificati motivi per compensarle integralmente tra le parti mentre vanno
4 poste definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica, già liquidate, stante la dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 26 febbraio 2025
Il Giudice O.
Claudia Gentile
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