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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4545 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 febbraio 2025, promossa da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Del Vespro 65, presso lo studio dell'avv. Valentina Citrobello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore contro
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Palermo, via Marchese di Villabianca 98, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Vella e Carmelo Neri, giusta procura in atti;
convenuta avente ad oggetto: simulazione
in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio la sorella chiedendo la dichiarazione di Controparte_1 inefficacia, ai sensi dell'art. 1414 c.c., del c.d. contratto di mantenimento oneroso stipulato da quest'ultima con la madre in data SO
24.2.2020 – con atto pubblico redatto dal notaio (rep. Persona_2
11381; racc. 7004) – avente quale effetto, contro l'assunzione dell'obbligazione di mantenimento da parte di l'alienazione in favore di Controparte_1 quest'ultima della quota di 2/3 in nuda proprietà dei “beni immobili siti nel territorio del Comune di Messina, villaggio Paradiso, via Panoramica dello Stretto, ricadenti nel Complesso Edilizio “Il Parnaso”, e precisamente: unità immobiliare ad uso abitativo ricadente nella palazzina A/4, posta a piano quarto (quinto livello del fabbricato), avente tre autonomi ingressi dal vano scala condominiale, composta da ingresso, ampio salone in parte diviso da una tramezzatura, disimpegno, corridoio, cinque vani, cucina, tre bagni, balconcino e ampio balcone, e confinante con vano ascensore, vano scala, area soprastante cortile condominiale da tre lati e con appartamento di proprietà di
; locale deposito pertinenziale, ricadente nella stessa palazzina Parte_2 A/4, posto a piano terra (primo livello del fabbricato), composto da un unico vano della superficie di circa 5 (cinque) metri quadrati, e confinante con corridoio condominiale da cui ha accesso, con locale di deposito di proprietà
con terrapieno sottostante giardino di pertinenza Parte_3 dell'appartamento di proprietà e con altro locale di deposito di Pt_4 proprietà (…). (Tali immobili) risultano unitamente censiti nel Pt_4
Catasto dei Fabbricati del Comune di Messina in ditta esatta al foglio 90, particella 524, subalterno 12, Strada Panoramica villaggio Paradiso, piano T-
4, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 16, consistenza 12 vani, rendita euro 1.549,37 (…); box auto pertinenziale ricadente nella palazzina A/3 del medesimo complesso edilizio, identificato con il n. 19 (diciannove) (quarto box auto sulla sinistra scendendo dalla rampa di accesso), posto a piano sottostrada, composto da un unico vano della superficie di 14 (quattordici) metri quadrati catastali, confinante con corte condominiale dalla quale si accede, con box identificato con il numero 18 (diciotto), con terrapieno e con box identificato con il numero 20 (venti), e meglio identificato nella planimetria catastale che si allega al presente sotto la lettera “B”. Nel Catasto Fabbricati del Comune di Messina l'immobile in oggetto risulta censito in ditta esatta, al foglio 90, particella 114, subalterno 19, via Nuova Panoramica dello
Stretto, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5 e rendita euro 18.08 (…)” (cfr. contratto di mantenimento oneroso, in atti). L'attore ha, altresì, formulato domanda di condanna al pagamento della somma di € 300.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale lesione della quota di legittima allo stesso spettante. A fondamento delle azioni esperite, parte attrice ha allegato quanto segue: in data 7.7.2023, era deceduta lasciando quali eredi legittimi SO le odierne parti processuali;
successivamente, parte attrice è venuta a conoscenza del c.d. contratto di mantenimento oneroso succitato, contenente, tra l'altro, la dichiarazione del valore dei beni trasferiti, riconosciuto pari a € 120.000,00. Parte attrice ha, pertanto, lamentato come il contratto di mantenimento abbia dissimulato una donazione, lesiva della propria quota di legittima, non essendo pervenuto alla stessa alcunché a titolo di eredità; ha lamentato la nullità del contratto per difetto di causa poiché, al tempo della stipula, l'alienante versava in condizioni di salute precarie, con conseguente assenza di alea oltreché di sproporzione tra beni trasferiti e prestazione di mantenimento assunta da controparte;
ha dedotto ancora la carenza di provvista per l'assolvimento dell'obbligo di mantenimento da parte di , Controparte_1 non avendo quest'ultima mai percepito reddito ed avendo, a contrario, da sempre convissuto con la madre. Con comparsa di costituzione depositata in data 6.1.2024, la convenuta ha allegato di avere rinunciato alla eredità della propria madre con atto pubblico redatto dal notaio in data 3.8.2023 (rep. 12948 e racc. 8133; _2 registrato a Messina il 9.8.2023 al n. 13426/1T) e di essere titolare sugli
2 immobili in oggetto della quota di 1/6 per successione ereditaria da ER
, apertasi in data 4.7.1981, della quota di 1/6 per donazione da parte
[...] dell'odierno attore in data 18.10.2010 e per la restante quota di 4/6 per effetto del contratto di mantenimento de quo. Ha, altresì, allegato come abbia sempre percepito un reddito da lavoro e come si sia occupata della madre in via esclusiva dal 2010 al 2023, allegando che, diversamente, il fratello ha percepito dalla propria madre, a titolo donativo e dal 2015 al 2019, la somma complessiva di € 64.504,03. Ha allegato, inoltre, come lo stato di salute di al tempo della stipula del contratto fosse buono, SO considerato che la patologia tumorale che ne ha determinato la morte è stata diagnosticata soltanto in data 7.12.2022; ha contestato il valore chiesto da controparte per la lesione della quota di legittima, dato che quello dichiarato nel contratto di mantenimento quale valore dei beni trasferiti risulta congruo;
ha dedotto come l'odierno attore abbia ricevuto in eredità i preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 30102 allocata presso l'agenzia n. 2 di Messina di
[...]
ha contestato, infine, le domande attoree, ritenendo, tra l'altro, non CP_2 assolto l'onere probatorio. Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha formulato in Parte_1 aggiunta a quella di inefficacia per simulazione relativa, domanda di annullamento del contratto di mantenimento per incapacità naturale ai sensi dell'art. 428 c.c. di allegando come dalla SO documentazione medica prodotta nella causa n. 6272/2022 – pendente innanzi alla Sezione lavoro di codesto Tribunale e relativa alla indennità di accompagnamento richiesta da – emergesse una SO
“depressione maggiore con sintomi psicotici” già dal 16.1.2020. Con II memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha chiesto l' Parte_1 ammissione di prova testimoniale e nomina di C.T.U.
Con I memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha censurato il Controparte_1 mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice anche con riferimento alla domanda di annullamento per incapacità naturale, nonché la percezione da parte di di una somma a titolo previdenziale Persona_3 da parte dell'Inps in qualità di erede di Ha, altresì, SO chiesto l'ammissione di prova testimoniale. In data 9.4.2024, la difesa di ha depositato III memoria ex Parte_1 art. 171 ter c.p.c., con la quale l'attore ha lamentato l'inesistenza della cassetta di sicurezza menzionata da parte convenuta. All'udienza del 18.4.2024, il Giudice istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 23.1.2025 per il vaglio sulle istanze istruttorie formulate dalle parti del processo. Con ricorso ex artt. 671 e 700 c.p.c. depositato in data 4.6.2024, parte attrice ha allegato di avere sporto denuncia nei confronti dell'odierna convenuta per circonvenzione di incapace della di loro madre, aggiungendo come in sede di sommarie informazioni fosse emersa l'incapacità di intendere e di volere di
3 Ha formulato, pertanto, domanda cautelare di SO sospensione o di annullamento del contratto di mantenimento e la disposizione di sequestro conservativo sui beni che ne costituiscono oggetto. In data 15.7.2024, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora, dato che “ si è limitato ad Parte_1 allegare il pericolo che la sorella possa vendere i beni oggetto di causa, così ledendo i propri diritti ereditari senza, tuttavia, fornire prova della concreta possibilità del compimento da parte della resistente di atti dispositivi né dell'effettiva sussistenza in capo alla stessa di uno stato di difficoltà economica tale da costringerla all'alienazione dell'immobile de quo per ottenere la liquidità necessaria al suo sostentamento (…). Di contro, dalla documentazione prodotta in atti dalla resistente, emerge che quest'ultima sia allo stato titolare di due rapporti di lavoro con la Regione Siciliana (v. all. 14 e 13 alla comparsa di costituzione e risposta) che le garantiscono un'adeguata fonte di reddito, idonea ad escludere il rischio imminente che la stessa possa alienare i beni ricevuti per necessità economiche (…). Le spese di lite saranno liquidate in sede di definizione del giudizio di merito, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa (…)”. Con nota di trattazione scritta depositata in data 23.1.2025, Controparte_1 ha lamentato l'inammissibilità della III memoria di controparte e dei documenti con la stessa prodotti per scadenza dei termini. All'udienza del 27.1.2025, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nelle note conclusionali depositate in data 10.2.2025, parte attrice ha allegato come dal certificato medico del 2.1.2020 rilasciato dal Poliambulatorio di via del Vespro di Messina emergesse la diagnosi di “depressione reattiva con spunti psicotici e ideazione paranoide” a carico di SO
Ha formulato, altresì, domande ex artt. 2041 e 1591 c.c., nonché chiesto la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. In primo luogo, occorre rilevare come l'attore abbia formulato, con l'atto introduttivo del presente giudizio, domanda di simulazione relativa del contratto di mantenimento stipulato da con la convenuta SO
, lamentando la dissimulazione di una donazione in favore di Controparte_1 quest'ultima. Al riguardo, l'azione di simulazione attiene agli effetti dei negozi giuridici, in particolare dei contratti, e il relativo regime giuridico, dal punto di vista sostanziale, è tracciato dagli artt. 1414 ss. c.c.: trattasi di azione di accertamento negativo delle situazioni giuridiche soggettive che il contratto simulato, solo in apparenza, ha prodotto. Possono dirsi integrati gli estremi della simulazione ove le parti contraenti abbiano manifestato la volontà concorde (accordo simulatorio) di privare di efficacia il contratto dalle stesse stipulato (atto simulato), per celarne uno dal contenuto diverso (contratto dissimulato) nell'ipotesi di simulazione relativa. La conseguenza è l'inefficacia originaria
4 del contratto simulato e la sola efficacia del contratto dissimulato, laddove ne ricorrano i requisiti di forma e sostanza e pur sempre nell'ipotesi di simulazione relativa. Quanto al regime della prova, l'art. 1417 c.c. dispone che la stessa possa essere data per testimoni senza l'osservanza dei limiti di cui agli artt. 2722 e 2724 c.c., se la domanda è stata proposta dai creditori o dai terzi;
la giurisprudenza è costante nell'ammettere la prova anche mediante presunzione semplice (cfr. Cass. 8428/2006). Nel caso di specie, l'attore allega di essere erede legittimo, oltre che legittimario, della defunta invero omettendo di produrre SO documento attestante la accettazione di eredità. La Corte di cassazione ha chiarito come i legittimari che agiscano in simulazione a seguito della morte del de cuius al fine di aggredire una donazione dissimulata poiché lesiva della propria quota di legittima siano da considerarsi terzi, così soggiacendo al regime della prova libera (cfr. Cass. Civ. n. 11873 del 1993).
Nel caso di specie, l'attore si limita ad allegare la pretesa sproporzione tra prestazioni a causa della prevedibile breve durata di vita della disponente e della conseguenziale assenza di alea del contratto lamentandone anche la nullità c.d. strutturale;
aggiunge, altresì, come l'acquirente odierna convenuta non disponesse della provvista finanziaria necessaria ad assolvere all'obbligo di mantenimento sulla stessa gravante. Quanto alle istanze probatorie dallo stesso formulate, i capitoli della richiesta escussione testi sono tesi a dimostrare unicamente che l'alienante, al tempo della stipula del contratto, versasse in condizioni di salute precarie, tali da renderne prevedibile la morte dopo poco tempo. Neppure la produzione documentale di parte attrice può dirsi idonea a dimostrare i requisiti suesposti della simulazione, ovvero, l'accordo simulatorio tra simulato alienante e simulato acquirente, di cui può essere data prova, tra l'altro, mediante le c.d. controdichiarazioni. Di tale accordo di natura negoziale e con effetti estintivi delle situazioni giuridiche costituite dal contratto simulato non è stata fornita prova alcuna, né il rapporto intercorrente tra le parti del contratto di mantenimento può, di per sé solo, assurgere a fatto noto da cui inferire quello ignorato della concorde volontà di dissimulare una liberalità donativa. Tra l'altro, le allegazioni dell'attore risultano inesatte nella parte riguardante l'assenza di reddito da lavoro di , dato che in atti Controparte_1 sono stati prodotti una comunicazione relativa a un incarico di consulenza a decorrere dal 15 maggio 2020 e con scadenza al 31 dicembre 2020 per un compenso pari a € 5.000,00 e un contratto di lavoro stipulato in data 21.3.2023 con una “retribuzione di posizione parte variabile” pari a € 23.240,00, pur sempre da e con l'Assemblea regionale siciliana. Del resto, con il contratto di mantenimento l'odierna convenuta si impegnava “a provvedere al mantenimento vita natural durante della propria madre Per_1
più precisamente la signora si obbliga a
[...] Controparte_1 fornire alla propria madre, oltre che i normali e convenienti alimenti, l'assistenza morale, l'assistenza materiale adeguata ad un tenore di vita
5 decoroso equiparabile a quello odierno, e tutte le cure mediche che si renderanno eventualmente necessarie (…)” (cfr. contratto di mantenimento oneroso, in atti). Le obbligazioni costitute per il tramite di siffatto contratto hanno quale oggetto, quindi, prestazioni attinenti non alla sola assistenza materiale, ma anche a quella – dal tenore letterale della clausola non meno importante della prima – morale, di cui la beneficiaria non ha mai lamentato l'inadempimento. Pertanto, non può dirsi assolto l'onere probatorio in capo a parte attrice sul fatto costitutivo della domanda di simulazione formulata, ovvero, del preteso accordo simulatorio tra e essendo SO Controparte_1 insufficiente il rapporto di filiazione ai fini della applicazione delle presunzioni ex art. 2729 c.c. Al riguardo, la Corte di cassazione, Sez. II, con sentenza del
4.7.2024 n. 18347, ha confermato il principio di diritto fissato dalla stessa Corte con ordinanza n. 101 dell'8.1.2015, alla stregua del quale: “in tema di prova della simulazione, essendo la presunzione semplice affidata alla "prudente" valutazione del decidente ex art. 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (…)”. Occorre poi rilevare come sia tardiva la domanda di annullamento per incapacità naturale ex art. 428 c.c. proposta dall'attore con la I memoria ex art. 171 ter c.p.c. Al riguardo, tale norma consente a parte attrice di “proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale
o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte (…)”. L'attore ha formulato una domanda nuova, in aggiunta a quella previamente proposta con l'atto di citazione di inefficacia per simulazione relativa e indipendente dalle eccezioni sollevate da parte convenuta. E ciò sulla scorta di documentazione medica già depositata in sede di causa per indennità di accompagnamento n. 6272/2022, di certo antecedente al presente giudizio e di conseguenza già conoscibile. Pertanto, la domanda è inammissibile. In terzo luogo, parte attrice formula domanda di condanna al pagamento da parte della convenuta della somma di € 300.000,00, ritenendo tale somma coincidente col valore di mercato dell'immobile (con pertinenza) oggetto del contratto di mantenimento. L'odierno attore non ha inteso esperire però azione di riduzione per privare di efficacia la donazione che si pretende dissimulata, rimedio previsto dal legislatore nel caso di lesione della quota di legittima.
Come è noto, infatti, il legittimario leso può agire con l'azione di riduzione al fine di soddisfarsi sul bene donato quanto alla porzione di eredità allo stesso non pervenuta, benché spettante, da determinare all'esito della c.d. riunione
6 fittizia di quanto eventualmente donato e disposto per testamento, azione estranea al presente giudizio. A ciò consegue che, anche ove per ipotesi parte attrice avesse fornito prova della simulazione del contratto di mantenimento oneroso, mancherebbe l'azione finalizzata ad intaccare l'atto donativo e per rivalersi sullo stesso al fine della reintegrazione della quota di legittima. Per le ragioni esposte non si rendeva necessaria alcuna istruttoria.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
e in favore di e liquidate, tenuto conto della natura
[...] Controparte_1 della controversia e delle attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 e co riferimento alla fase cautelare applicando i medesimi parametri relativi alle controversie cautelari ( fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4545/2023 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda di simulazione proposta da avverso Parte_1 il contratto di mantenimento oneroso stipulato da con SO [...]
; CP_1
2. dichiara inammissibile la domanda di annullamento per incapacità naturale proposta da avverso il contratto di mantenimento Parte_1 oneroso stipulato da con;
SO Controparte_1
3. rigetta la domanda di condanna al pagamento di € 300.000,00 proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
4. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in Parte_1 favore di liquidate in € 11229,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.;
5. condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 cautelare, in favore di , liquidate in € 3899,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.;
Si comunichi. Così deciso in Messina il 20 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
7
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4545 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 febbraio 2025, promossa da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Del Vespro 65, presso lo studio dell'avv. Valentina Citrobello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore contro
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Palermo, via Marchese di Villabianca 98, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Vella e Carmelo Neri, giusta procura in atti;
convenuta avente ad oggetto: simulazione
in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio la sorella chiedendo la dichiarazione di Controparte_1 inefficacia, ai sensi dell'art. 1414 c.c., del c.d. contratto di mantenimento oneroso stipulato da quest'ultima con la madre in data SO
24.2.2020 – con atto pubblico redatto dal notaio (rep. Persona_2
11381; racc. 7004) – avente quale effetto, contro l'assunzione dell'obbligazione di mantenimento da parte di l'alienazione in favore di Controparte_1 quest'ultima della quota di 2/3 in nuda proprietà dei “beni immobili siti nel territorio del Comune di Messina, villaggio Paradiso, via Panoramica dello Stretto, ricadenti nel Complesso Edilizio “Il Parnaso”, e precisamente: unità immobiliare ad uso abitativo ricadente nella palazzina A/4, posta a piano quarto (quinto livello del fabbricato), avente tre autonomi ingressi dal vano scala condominiale, composta da ingresso, ampio salone in parte diviso da una tramezzatura, disimpegno, corridoio, cinque vani, cucina, tre bagni, balconcino e ampio balcone, e confinante con vano ascensore, vano scala, area soprastante cortile condominiale da tre lati e con appartamento di proprietà di
; locale deposito pertinenziale, ricadente nella stessa palazzina Parte_2 A/4, posto a piano terra (primo livello del fabbricato), composto da un unico vano della superficie di circa 5 (cinque) metri quadrati, e confinante con corridoio condominiale da cui ha accesso, con locale di deposito di proprietà
con terrapieno sottostante giardino di pertinenza Parte_3 dell'appartamento di proprietà e con altro locale di deposito di Pt_4 proprietà (…). (Tali immobili) risultano unitamente censiti nel Pt_4
Catasto dei Fabbricati del Comune di Messina in ditta esatta al foglio 90, particella 524, subalterno 12, Strada Panoramica villaggio Paradiso, piano T-
4, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 16, consistenza 12 vani, rendita euro 1.549,37 (…); box auto pertinenziale ricadente nella palazzina A/3 del medesimo complesso edilizio, identificato con il n. 19 (diciannove) (quarto box auto sulla sinistra scendendo dalla rampa di accesso), posto a piano sottostrada, composto da un unico vano della superficie di 14 (quattordici) metri quadrati catastali, confinante con corte condominiale dalla quale si accede, con box identificato con il numero 18 (diciotto), con terrapieno e con box identificato con il numero 20 (venti), e meglio identificato nella planimetria catastale che si allega al presente sotto la lettera “B”. Nel Catasto Fabbricati del Comune di Messina l'immobile in oggetto risulta censito in ditta esatta, al foglio 90, particella 114, subalterno 19, via Nuova Panoramica dello
Stretto, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5 e rendita euro 18.08 (…)” (cfr. contratto di mantenimento oneroso, in atti). L'attore ha, altresì, formulato domanda di condanna al pagamento della somma di € 300.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale lesione della quota di legittima allo stesso spettante. A fondamento delle azioni esperite, parte attrice ha allegato quanto segue: in data 7.7.2023, era deceduta lasciando quali eredi legittimi SO le odierne parti processuali;
successivamente, parte attrice è venuta a conoscenza del c.d. contratto di mantenimento oneroso succitato, contenente, tra l'altro, la dichiarazione del valore dei beni trasferiti, riconosciuto pari a € 120.000,00. Parte attrice ha, pertanto, lamentato come il contratto di mantenimento abbia dissimulato una donazione, lesiva della propria quota di legittima, non essendo pervenuto alla stessa alcunché a titolo di eredità; ha lamentato la nullità del contratto per difetto di causa poiché, al tempo della stipula, l'alienante versava in condizioni di salute precarie, con conseguente assenza di alea oltreché di sproporzione tra beni trasferiti e prestazione di mantenimento assunta da controparte;
ha dedotto ancora la carenza di provvista per l'assolvimento dell'obbligo di mantenimento da parte di , Controparte_1 non avendo quest'ultima mai percepito reddito ed avendo, a contrario, da sempre convissuto con la madre. Con comparsa di costituzione depositata in data 6.1.2024, la convenuta ha allegato di avere rinunciato alla eredità della propria madre con atto pubblico redatto dal notaio in data 3.8.2023 (rep. 12948 e racc. 8133; _2 registrato a Messina il 9.8.2023 al n. 13426/1T) e di essere titolare sugli
2 immobili in oggetto della quota di 1/6 per successione ereditaria da ER
, apertasi in data 4.7.1981, della quota di 1/6 per donazione da parte
[...] dell'odierno attore in data 18.10.2010 e per la restante quota di 4/6 per effetto del contratto di mantenimento de quo. Ha, altresì, allegato come abbia sempre percepito un reddito da lavoro e come si sia occupata della madre in via esclusiva dal 2010 al 2023, allegando che, diversamente, il fratello ha percepito dalla propria madre, a titolo donativo e dal 2015 al 2019, la somma complessiva di € 64.504,03. Ha allegato, inoltre, come lo stato di salute di al tempo della stipula del contratto fosse buono, SO considerato che la patologia tumorale che ne ha determinato la morte è stata diagnosticata soltanto in data 7.12.2022; ha contestato il valore chiesto da controparte per la lesione della quota di legittima, dato che quello dichiarato nel contratto di mantenimento quale valore dei beni trasferiti risulta congruo;
ha dedotto come l'odierno attore abbia ricevuto in eredità i preziosi contenuti nella cassetta di sicurezza n. 30102 allocata presso l'agenzia n. 2 di Messina di
[...]
ha contestato, infine, le domande attoree, ritenendo, tra l'altro, non CP_2 assolto l'onere probatorio. Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha formulato in Parte_1 aggiunta a quella di inefficacia per simulazione relativa, domanda di annullamento del contratto di mantenimento per incapacità naturale ai sensi dell'art. 428 c.c. di allegando come dalla SO documentazione medica prodotta nella causa n. 6272/2022 – pendente innanzi alla Sezione lavoro di codesto Tribunale e relativa alla indennità di accompagnamento richiesta da – emergesse una SO
“depressione maggiore con sintomi psicotici” già dal 16.1.2020. Con II memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha chiesto l' Parte_1 ammissione di prova testimoniale e nomina di C.T.U.
Con I memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha censurato il Controparte_1 mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice anche con riferimento alla domanda di annullamento per incapacità naturale, nonché la percezione da parte di di una somma a titolo previdenziale Persona_3 da parte dell'Inps in qualità di erede di Ha, altresì, SO chiesto l'ammissione di prova testimoniale. In data 9.4.2024, la difesa di ha depositato III memoria ex Parte_1 art. 171 ter c.p.c., con la quale l'attore ha lamentato l'inesistenza della cassetta di sicurezza menzionata da parte convenuta. All'udienza del 18.4.2024, il Giudice istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 23.1.2025 per il vaglio sulle istanze istruttorie formulate dalle parti del processo. Con ricorso ex artt. 671 e 700 c.p.c. depositato in data 4.6.2024, parte attrice ha allegato di avere sporto denuncia nei confronti dell'odierna convenuta per circonvenzione di incapace della di loro madre, aggiungendo come in sede di sommarie informazioni fosse emersa l'incapacità di intendere e di volere di
3 Ha formulato, pertanto, domanda cautelare di SO sospensione o di annullamento del contratto di mantenimento e la disposizione di sequestro conservativo sui beni che ne costituiscono oggetto. In data 15.7.2024, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora, dato che “ si è limitato ad Parte_1 allegare il pericolo che la sorella possa vendere i beni oggetto di causa, così ledendo i propri diritti ereditari senza, tuttavia, fornire prova della concreta possibilità del compimento da parte della resistente di atti dispositivi né dell'effettiva sussistenza in capo alla stessa di uno stato di difficoltà economica tale da costringerla all'alienazione dell'immobile de quo per ottenere la liquidità necessaria al suo sostentamento (…). Di contro, dalla documentazione prodotta in atti dalla resistente, emerge che quest'ultima sia allo stato titolare di due rapporti di lavoro con la Regione Siciliana (v. all. 14 e 13 alla comparsa di costituzione e risposta) che le garantiscono un'adeguata fonte di reddito, idonea ad escludere il rischio imminente che la stessa possa alienare i beni ricevuti per necessità economiche (…). Le spese di lite saranno liquidate in sede di definizione del giudizio di merito, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa (…)”. Con nota di trattazione scritta depositata in data 23.1.2025, Controparte_1 ha lamentato l'inammissibilità della III memoria di controparte e dei documenti con la stessa prodotti per scadenza dei termini. All'udienza del 27.1.2025, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nelle note conclusionali depositate in data 10.2.2025, parte attrice ha allegato come dal certificato medico del 2.1.2020 rilasciato dal Poliambulatorio di via del Vespro di Messina emergesse la diagnosi di “depressione reattiva con spunti psicotici e ideazione paranoide” a carico di SO
Ha formulato, altresì, domande ex artt. 2041 e 1591 c.c., nonché chiesto la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. In primo luogo, occorre rilevare come l'attore abbia formulato, con l'atto introduttivo del presente giudizio, domanda di simulazione relativa del contratto di mantenimento stipulato da con la convenuta SO
, lamentando la dissimulazione di una donazione in favore di Controparte_1 quest'ultima. Al riguardo, l'azione di simulazione attiene agli effetti dei negozi giuridici, in particolare dei contratti, e il relativo regime giuridico, dal punto di vista sostanziale, è tracciato dagli artt. 1414 ss. c.c.: trattasi di azione di accertamento negativo delle situazioni giuridiche soggettive che il contratto simulato, solo in apparenza, ha prodotto. Possono dirsi integrati gli estremi della simulazione ove le parti contraenti abbiano manifestato la volontà concorde (accordo simulatorio) di privare di efficacia il contratto dalle stesse stipulato (atto simulato), per celarne uno dal contenuto diverso (contratto dissimulato) nell'ipotesi di simulazione relativa. La conseguenza è l'inefficacia originaria
4 del contratto simulato e la sola efficacia del contratto dissimulato, laddove ne ricorrano i requisiti di forma e sostanza e pur sempre nell'ipotesi di simulazione relativa. Quanto al regime della prova, l'art. 1417 c.c. dispone che la stessa possa essere data per testimoni senza l'osservanza dei limiti di cui agli artt. 2722 e 2724 c.c., se la domanda è stata proposta dai creditori o dai terzi;
la giurisprudenza è costante nell'ammettere la prova anche mediante presunzione semplice (cfr. Cass. 8428/2006). Nel caso di specie, l'attore allega di essere erede legittimo, oltre che legittimario, della defunta invero omettendo di produrre SO documento attestante la accettazione di eredità. La Corte di cassazione ha chiarito come i legittimari che agiscano in simulazione a seguito della morte del de cuius al fine di aggredire una donazione dissimulata poiché lesiva della propria quota di legittima siano da considerarsi terzi, così soggiacendo al regime della prova libera (cfr. Cass. Civ. n. 11873 del 1993).
Nel caso di specie, l'attore si limita ad allegare la pretesa sproporzione tra prestazioni a causa della prevedibile breve durata di vita della disponente e della conseguenziale assenza di alea del contratto lamentandone anche la nullità c.d. strutturale;
aggiunge, altresì, come l'acquirente odierna convenuta non disponesse della provvista finanziaria necessaria ad assolvere all'obbligo di mantenimento sulla stessa gravante. Quanto alle istanze probatorie dallo stesso formulate, i capitoli della richiesta escussione testi sono tesi a dimostrare unicamente che l'alienante, al tempo della stipula del contratto, versasse in condizioni di salute precarie, tali da renderne prevedibile la morte dopo poco tempo. Neppure la produzione documentale di parte attrice può dirsi idonea a dimostrare i requisiti suesposti della simulazione, ovvero, l'accordo simulatorio tra simulato alienante e simulato acquirente, di cui può essere data prova, tra l'altro, mediante le c.d. controdichiarazioni. Di tale accordo di natura negoziale e con effetti estintivi delle situazioni giuridiche costituite dal contratto simulato non è stata fornita prova alcuna, né il rapporto intercorrente tra le parti del contratto di mantenimento può, di per sé solo, assurgere a fatto noto da cui inferire quello ignorato della concorde volontà di dissimulare una liberalità donativa. Tra l'altro, le allegazioni dell'attore risultano inesatte nella parte riguardante l'assenza di reddito da lavoro di , dato che in atti Controparte_1 sono stati prodotti una comunicazione relativa a un incarico di consulenza a decorrere dal 15 maggio 2020 e con scadenza al 31 dicembre 2020 per un compenso pari a € 5.000,00 e un contratto di lavoro stipulato in data 21.3.2023 con una “retribuzione di posizione parte variabile” pari a € 23.240,00, pur sempre da e con l'Assemblea regionale siciliana. Del resto, con il contratto di mantenimento l'odierna convenuta si impegnava “a provvedere al mantenimento vita natural durante della propria madre Per_1
più precisamente la signora si obbliga a
[...] Controparte_1 fornire alla propria madre, oltre che i normali e convenienti alimenti, l'assistenza morale, l'assistenza materiale adeguata ad un tenore di vita
5 decoroso equiparabile a quello odierno, e tutte le cure mediche che si renderanno eventualmente necessarie (…)” (cfr. contratto di mantenimento oneroso, in atti). Le obbligazioni costitute per il tramite di siffatto contratto hanno quale oggetto, quindi, prestazioni attinenti non alla sola assistenza materiale, ma anche a quella – dal tenore letterale della clausola non meno importante della prima – morale, di cui la beneficiaria non ha mai lamentato l'inadempimento. Pertanto, non può dirsi assolto l'onere probatorio in capo a parte attrice sul fatto costitutivo della domanda di simulazione formulata, ovvero, del preteso accordo simulatorio tra e essendo SO Controparte_1 insufficiente il rapporto di filiazione ai fini della applicazione delle presunzioni ex art. 2729 c.c. Al riguardo, la Corte di cassazione, Sez. II, con sentenza del
4.7.2024 n. 18347, ha confermato il principio di diritto fissato dalla stessa Corte con ordinanza n. 101 dell'8.1.2015, alla stregua del quale: “in tema di prova della simulazione, essendo la presunzione semplice affidata alla "prudente" valutazione del decidente ex art. 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (…)”. Occorre poi rilevare come sia tardiva la domanda di annullamento per incapacità naturale ex art. 428 c.c. proposta dall'attore con la I memoria ex art. 171 ter c.p.c. Al riguardo, tale norma consente a parte attrice di “proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale
o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte (…)”. L'attore ha formulato una domanda nuova, in aggiunta a quella previamente proposta con l'atto di citazione di inefficacia per simulazione relativa e indipendente dalle eccezioni sollevate da parte convenuta. E ciò sulla scorta di documentazione medica già depositata in sede di causa per indennità di accompagnamento n. 6272/2022, di certo antecedente al presente giudizio e di conseguenza già conoscibile. Pertanto, la domanda è inammissibile. In terzo luogo, parte attrice formula domanda di condanna al pagamento da parte della convenuta della somma di € 300.000,00, ritenendo tale somma coincidente col valore di mercato dell'immobile (con pertinenza) oggetto del contratto di mantenimento. L'odierno attore non ha inteso esperire però azione di riduzione per privare di efficacia la donazione che si pretende dissimulata, rimedio previsto dal legislatore nel caso di lesione della quota di legittima.
Come è noto, infatti, il legittimario leso può agire con l'azione di riduzione al fine di soddisfarsi sul bene donato quanto alla porzione di eredità allo stesso non pervenuta, benché spettante, da determinare all'esito della c.d. riunione
6 fittizia di quanto eventualmente donato e disposto per testamento, azione estranea al presente giudizio. A ciò consegue che, anche ove per ipotesi parte attrice avesse fornito prova della simulazione del contratto di mantenimento oneroso, mancherebbe l'azione finalizzata ad intaccare l'atto donativo e per rivalersi sullo stesso al fine della reintegrazione della quota di legittima. Per le ragioni esposte non si rendeva necessaria alcuna istruttoria.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
e in favore di e liquidate, tenuto conto della natura
[...] Controparte_1 della controversia e delle attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 e co riferimento alla fase cautelare applicando i medesimi parametri relativi alle controversie cautelari ( fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4545/2023 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda di simulazione proposta da avverso Parte_1 il contratto di mantenimento oneroso stipulato da con SO [...]
; CP_1
2. dichiara inammissibile la domanda di annullamento per incapacità naturale proposta da avverso il contratto di mantenimento Parte_1 oneroso stipulato da con;
SO Controparte_1
3. rigetta la domanda di condanna al pagamento di € 300.000,00 proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
4. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in Parte_1 favore di liquidate in € 11229,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.;
5. condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 cautelare, in favore di , liquidate in € 3899,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.;
Si comunichi. Così deciso in Messina il 20 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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