Decreto cautelare 7 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 11 novembre 2021
Sentenza 21 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/07/2022, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2022
N. 01258/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01137/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2020, proposto da
Grecale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melendugno, Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento autorizzativo unico n. 3 dell’8.7.2020, dell’autorizzazione paesaggistica n. 65 del 26.5.2020, della nota prot. n. 9210 del 13.5.2010 della Soprintendenza, trasmessa all’Amministrazione comunale in data 25.6.2020, del parere della Commissione Locale Paesaggio dell’8.5.2020, nella parte in cui impongono prescrizioni di carattere paesaggistico;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Grecale s.r.l. ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del provvedimento autorizzativo unico n. 3 dell’8.7.2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 65 del 26.5.2020, nonché dei presupposti pareri istruttori, nella parte in cui stabiliscono prescrizioni limitative rispetto alla conformazione di alcuni interventi e prevedono altresì l’obbligo di smontaggio stagionale delle opere da porre al servizio dello stabilimento balenare “Lido Kalé Cora”.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- Grecale S.r.l. “è titolare della concessione demaniale n. 10/2009 … per la realizzazione di un complesso balneare, in località Torre Specchia, al foglio 3, p.lle 2197, 2303, 2301 e 2302”;
- con istanza in data 14.2.2020, la ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire “ per la ricollocazione in sito dello stabilimento balneare Kalè Cora - esecuzione e montaggio di un manufatto amovibile e trasportabile per servizi di spiaggia e per la balneazione ”, con contestuale istanza per il mantenimento annuale dello stabilimento;
- la commissione locale paesaggio ha espresso parere favorevole in data 8.5.2020, “impartendo, per quel che rileva, le seguenti prescrizioni: “ 1. il manufatto amovibile abbia altezza massima di 3,50 m fino all’estradosso del parapetto (linea di corona); 2. non sia realizzata la struttura in legno (pilastri e travi) contigua alla zona ombreggiante avente copertura con incannucciato; … 5. l’opera sia facilmente amovibile, abbia natura temporanea stagionale (estiva), e che alla fine di tale periodo sia smontata al fine di rimettere in pristino lo stato dei luoghi… ”;
- anche “la Soprintendenza si è espressa favorevolmente all’intervento, con le seguenti prescrizioni: “… 2. al fine di ridurre l’impatto planivolumetrico della struttura in progetto tutti i manufatti abbiano altezza massima esterna di 3,50, compresi gli eventuali parapetti e non sia realizzata la struttura in travi e pilastri privi di incannucciata accostata alla zona ombreggiata; 3. per ciò che concerne le sistemazioni esterne, le aree pavimentate siano ridotte ai soli percorsi, al solo ambito ristretto della zona ombreggiata e alle strutture prossime ai volumi; 4. al fine di ridurre il volume occupato dalla struttura non sia realizzata la scala di progetto… …non è ammesso il mantenimento della struttura oltre il limite temporale indicato (31 ottobre, Ndr) e, quindi, non è ammesso il suo uso nella configurazione “layout per il mantenimento invernale” ”;
- tali prescrizioni sono state motivate nei seguenti termini: “- quanto all’altezza dei manufatti … essi “ si configurerebbero come eccessivo ostacolo ed ingombro visivo per il godimento del paesaggio costiero percorrendo la SP 366, nonché della godibilità dello stesso dal mare e dall’arenile ”; - quanto alla struttura in travi e pilastri priva di copertura accostata alla zona ombreggiata … “ si percepirebbe, in termini di godibilità paesaggistica, come un ulteriore corpo aggiunto e quindi come ostacolo al traguardo visivo tra la terra e il mare ”; - quanto alla superficie da pavimentare … risulterebbe, nella sua estensione, “ non compatibile con il carattere del contesto paesaggistico di riferimento, in quanto ridurrebbe, se pur in modo reversibile, la percezione del fondo sabbioso, elemento caratterizzante del paesaggio costiero ”; - quanto al mantenimento della struttura nel periodo invernale … le strutture previste per il layout invernale non sarebbero riconducibili alle destinazioni d’uso elencate dall’art. 8.3. delle NTA del PRC … il mantenimento per l’intero anno “ determinerebbe un’alterazione stabile dello stato dei luoghi con conseguente definitiva compromissione dei valori paesaggistici del contesto in esame ” … “ il mantenimento delle strutture in progetto in periodo invernale con contestuale aumento di volume si configurerebbe come nuova edificazione e quindi in netto contrasto con le prescrizioni previste per i Territori Costieri e per le Aree di rispetto dei boschi dal PPTR Puglia ”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
a) Sull’altezza massima
- l’art. 8.3 delle NTA del PRC “stabilisce, al comma 4, che le altezze massime dei manufatti non debbano essere superiori a 4,00 m dal piano ordinario della spiaggia”, sicché “la riduzione dell’altezza da 4,00 mt. a 3,50 mt. rappresenta una prescrizione illegittima, almeno in mancanza di una pianificazione comunale nell’ambito della quale, al più, il Comune può imporre misure più restrittive a tutela degli interessi pubblici rimessi alla sua gestione”;
- il perito di parte ha osservato che “la riduzione…di 50 cm di altezza del manufatto” non può “ridurre significativamente l’impatto visivo/planivolumetrico considerata la lunga distanza e la profondità di campo che separa la strada litoranea (Sp 366) dal manufatto”;
b) Sulla struttura in travi e pilastri
- quanto al fatto che la struttura costituirebbe un “ostacolo e ingombro visivo per il godimento del paesaggio costiero dal mare e dall’arenile … non si comprende quale possa essere l’oggetto della tutela, posto che la godibilità del paesaggio costiero non può oggettivamente essere preclusa dal mare o dall’arenile, essendo la struttura medesima inserita pienamente in quel contesto”;
- “la collocazione della struttura rispetto al piano stradale è tale per cui alcun impatto visivo potrebbe avere la medesima rispetto alla godibilità paesaggistica dell’area”;
c) Sulla riduzione delle aree pavimentate
- la prescrizione relativa alla riduzione delle aree pavimentate muove dal presupposto “che la stessa ridurrebbe, se pur in modo reversibile, la percezione del fondo sabbioso”, laddove “la medesima struttura è adagiata sulla roccia (pianoro) mediante supporti metallici regolabili”;
d) Sulla scala
- la scala di progetto “non costituisce un volume, bensì una struttura di collegamento verticale tra due piani di un edificio”;
e) Sullo smontaggio stagionale
- “la proposta progettuale (punto 6 della relazione tecnica) è formulata in funzione della destagionalizzazione, sicché è del tutto evidente che la relativa struttura”, nel suo layout invernale, “non può cristallizzarsi in quei manufatti espressamente elencati nelle NTA del PRC (art. 8.3)”;
- l’assunto motivazionale secondo cui “il mero mantenimento per l’intero anno determinerebbe una alterazione stabile dello stato dei luoghi, con contestuale definitiva compromissione dei valori paesaggistici … non regge rispetto alla previsione di cui alla legge regionale circa la possibilità del mantenimento della struttura, su area costiera - che, per definizione, sono sottoposte alla tutela paesaggistica -, per l’intero anno”;
- “manca nel parere paesaggistico … il profilo di pertinenza dell’Autorità paesaggistica, vale a dire se ed in che misura il layout invernale produca pregiudizi di tipo paesaggistico ulteriori e diversi rispetto al layout estivo”.
4. Si è costituita in giudizio l’autorità ministeriale per resistere al ricorso.
5. Nella udienza pubblica del 22.06.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini appresso indicati.
6.1. Le prescrizioni riguardanti gli elementi strutturali sono cumulativamente volte a mitigare l’impatto visivo dell’intervento sulla scorta di direttrici motivazionali che appaiono congruenti rispetto agli interessi oggetto di tutela e non risultano inficiate sotto il profilo della ragionevolezza dei relativi assunti argomentativi, sicché esse restano confinate entro il perimetro del merito insindacabile dell’azione amministrativa e sfuggono al sindacato di legittimità riservato al Giudice Amministrativo: “ La Soprintendenza dispone di un'ampia discrezionalità tecnico - specialistica nel dare i pareri di compatibilità e il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato. Ne deriva l'inammissibilità delle censure afferenti al merito tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, potendo il G.A. vagliare soltanto la ragionevolezza e la logicità della motivazione, senza sostituirsi all'Amministrazione nello svolgimento di valutazioni alla stessa riservate ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 10/03/2022 n. 1627).
Sul punto, peraltro, meritano di essere condivise le difese svolte dall’autorità ministeriale con specifico riferimento al fatto che:
- quanto alle altezze “il Soprintendente esprime il proprio parere sulla compatibilità e sulla conformità dell'intervento proposto anche al di là delle indicazioni contenute nelle disposizioni regionali, che, infatti, nello specifico non indicano una dimensione univoca dei manufatti realizzabili, ma indicano un limite massimo al di sotto del quale andrà espressa dal Soprintendente, e dalle altre autorità preposte, una valutazione di compatibilità paesaggistica con i valori del sito”;
- “la struttura in travi e pilastri … aggraverebbe l’impatto paesaggistico causato dalla presenza del complesso poiché la stessa si aggiungerebbe agli altri manufatti, di fatto aumentando l'impatto paesaggistico dell'intervento e configurandosi come ulteriore ostacolo di intervisibilità tra la terra e il mare, e viceversa, per la godibilità del paesaggio”;
- la pavimentazione sovrapposta comporta “una riduzione del carattere di naturalità del contesto paesaggistico, accentuando di fatto l'effetto di antropizzazione dell'intervento, e, conseguentemente, inficiando il ruolo di questi nella costruzione del valore paesistico tutelato”;
- quale volume paesaggisticamente rilevante deve intendersi il “volume percepibile come ingombro alla visuale”, sicché “lo spazio risultante occupato dalla scala non va … interpretato in termini semplicemente edificatori come un volume aggiunto, ma piuttosto dovrà essere considerato e riletto, come ha fatto la SABAP - BR - LE, in termini paesaggistici, come un aumento dell'ingombro alla visuale dell'intero manufatto”.
6.2. Quanto invece alla prescrizione relativa all’obbligo di provvedere allo smontaggio invernale dei manufatti, la stessa non è supportata da assunti motivazionali congrui e puntuali, dal momento che le ragioni esposte dalla Soprintendenza risultano in parte generiche e in parte non pertinenti.
6.2.1. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Sezione, con considerazioni pianamente esportabili al caso in esame, ha avuto modo di osservare che:
a) - non “ valgono a supportare la previsione della stagionalità i riferimenti alla riduzione della visuale e alla lesione dei valori paesaggistici di riferimento, pure contenuti nel parere, dal momento che si tratta di motivazioni generiche e stereotipate, che non colgono la rilevanza delle opere di che trattasi nella loro peculiare specificità ed in riferimento alla effettiva interazione con il paesaggio circostante ” (18.01.2021 n. 84);
b) - è “ erroneo e fuorviante assimilare tout court il caso della «nuova opera edilizia» a quello, odiernamente in esame, in cui viene chiesto di «assentire per l’intero anno un’opera già normalmente autorizzata, seppur in via stagionale» (T.a.r. Puglia Lecce, I, 26 aprile 2018, n. 727), essendo dunque richiesta, all’autorità ministeriale, una «sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che (l’opera) non sia idonea a inserirsi nell’ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare» (sent. n. 84/2021 cit.) ” (15.02.2021 n. 255);
c) - “ devono essere puntualmente esplicitate le ragioni atte a circostanziare, in concreto, gli aspetti che non consentono di tollerare per l’intero anno solare, ciò che è pacificamente compatibile con i valori paesaggistici di riferimento nel corso della stagione estiva: “ non essendo desumibile dalla normativa vigente alcun divieto generalizzato in tal senso (e, dunque, il carattere doveroso e vincolato della prescrizione in esame, come ritenuto dal Ministero), le amministrazioni competenti avrebbero dovuto chiarire per quali specifiche ragioni (da valutarsi ovviamente alla luce degli strumenti di pianificazione vigenti) avevano ritenuto indispensabile introdurre una prescrizione circoscritta alla sola stagione invernale ” (Cons. Stato, Sez. V, 2.02.2021 n. 1520) … l’art. 45 della NTA del PPTR … consente (in deroga al divieto codificato in via generale) di realizzare una nuova opera edilizia allorquando si tratti “di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali…” … Ciò significa che, anche a voler ritenere che il mantenimento annuale … sia equiparabile alla realizzazione di una nuova opera edilizia, l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto esimersi dal valutare, in concreto, la compatibilità delle strutture … con gli elementi naturali che contraddistinguono i luoghi di riferimento. La mancanza di una specifica motivazione sul punto anzi detto vizia in ogni caso i provvedimenti impugnati, che pertanto meritano di essere annullati, con il conseguente obbligo delle Amministrazioni intimate di addivenire alla riedizione delle valutazioni di rispettiva competenza ” (12.07.2022 n. 1190).
6.2.2. Né soccorre il riferimento, pure contenuto nel parere della Soprintendenza, al fatto che il layout invernale sarebbe funzionale ad un uso dei manufatti non compatibile con le prescrizioni di cui all’art. 8.3. delle NTA del PRC, dal momento che trattasi di un aspetto (logicamente successivo rispetto a quello in argomento) che attiene all’esercizio dell’attività commerciale e quindi esula dallo spettro delle valutazioni concernenti l’impatto strutturale dei manufatti sugli elementi naturalistici che contraddistinguono il paesaggio circostante.
Peraltro, è ben evidente che, come è stato osservato dalla ricorrente, non è possibile pretendere che nel periodo invernale le strutture dello stabilimento vengano impiegate per gli usi indicati dall’art. 8.3. delle NTA del PRC (“ 1. cabine spogliatoi; 2. deposito sedie, ombrelloni ed arredi di spiaggia; 3. chiosco per bar e ristoro; 4. servizi igienici; 5. docce; 6. primo soccorso ”), essendo questi essenzialmente connaturati all’attività balneare.
6.2.3. Di qui l’illegittimità della clausola di stagionalità.
6.3. In definitiva, il ricorso deve essere accolto in parte con l’annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti delle prescrizioni concernenti l’obbligo di smontaggio invernale delle strutture.
7. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti delle prescrizioni concernenti l’obbligo di smontaggio invernale delle strutture.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO