Articolo 44 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
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23 agosto 1962
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20 settembre 1964
Art. 44. Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte

Agli stanziamenti previsti dal bilancio ordinario per le Accademie di belle arti, i Licei artistici, i Licei musicali, i Conservatori di musica, gli Istituti e le Scuole d'arte saranno aggiunti, in apposito capitolo, lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.
Dall'esercizio finanziario 1962-63 il contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia d'arte drammatica e' elevato a 28 milioni e quello per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale di danza a 22 milioni. ((5b)) ------------------ AGGIORNAMENTO (5b) La L. 10 agosto 1964, n. 720 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo statale annuo, fissato in L. 28.000.000 dalla legge 18 ottobre 1955, n. 1059, e dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, e' elevato, dall'esercizio finanziario 1963-64, a L. 48.000.000."
Entrata in vigore il 20 settembre 1964