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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/10/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2092 /2025 R.G.
Scadenza termine note trattazione scritta: 22 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 3 ottobre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Nello specifico, parte ricorrente ha depositato note con le quali ha rilevato che non ha prodotto alcuna lettera di diffida e pertanto il ricorrente dal 2010 al 2024 non ha ricevuto alcuna lettera di indebito. Anzi si è visto trattenere le somme senza che lo stesso ne sapesse il motivo e ancora nel 2024 l'INPS, con la lettere oggi oggetto del procedimento, richiede le somme che già ( come ammesso dallo stesso resistente in memoria) ha trattenuto sulla pensione sin dal 2014. CP_1
- Che il GL con provvedimento fissava udienza con una trattazione scritta e dava termine per brevi note scritte. Pertanto, tutto ciò premesso, Voglia il Tribunale - In via preliminare dichiarare la prescrizione del credito per indebito oggettivo;
- Accogliere il ricorso e per l'effetto ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di Euro 8.164,96 ( 1605,62 + 6559,34) nei confronti dell'Inps, per i motivi indicati in narrativa;
In subordine dichiarare che nulla deve il ricorrente in quanto l'INPS ammette che le somme sono state restituite. -Condannare L'INPS, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore a corrispondere le somme indebitamente recuperate;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Parte resistente ha depositato note con le quali richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte» l'indebito riguarda periodo anteriore al 2010, quando i redditi erano conoscibili solo grazie alla collaborazione degli interessati. il ricorso va rigettato. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice, ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2092 /2025 R.G.
OGGETTO: accertamento negativo del credito-indebito assistenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. TRUGLIO
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare la prescrizione del credito per indebito oggettivo;
accogliere il ricorso e per l'effetto ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di
Euro 8.164,96 ( 1605,62 + 6559,34) nei confronti dell'Inps, per i motivi indicati in narrativa;
condannare
L'INPS, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore a corrispondere le somme eventualmente indebitamente recuperate;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna i provvedimenti notificatigli dall'INPS in 24.10.2024 con i quali gli è stata contestata l'indebita percezione dell'importo di € 6.559,34, relativo al periodo dal 01.01.2007 al 31.05.2010, per redditi personali e/o del coniuge che hanno determinato un ricalcolo della pensione in misura inferiore a quella già corrisposta.”, nonché l'indebito percezione della somma di € 1.605,62, afferente al periodo dal 01.01.2009 al 31.03.2010, per rideterminazione importo pensione.
Asserisce di non aver mai ricevuto, in data antecedente, alcuna comunicazione e, conseguentemente,
l'avvenuta prescrizione del diritto di credito.
In ogni caso lamenta che tali provvedimenti sarebbero nulli per mancanza di motivazione e, comunque, la fattispecie rientrerebbe in quella disciplinata dall'art. 13 della legge 412/1991, con conseguenziale sanatoria ed irripetibilità degli importi.
Ha infine rilevato di aver sempre presentato la dichiarazione dei redditi e l'insussistenza di dolo.
Per tali motivi ha insistito per l'accoglimento delle domande avanzate.
L'INPS costituendosi ha contestato tutti i motivi di opposizione rilevandone l'infondatezza, con particolare riferimento sia alla contestata mancanza di motivazione degli atti impugnati che con riferimento all'eccepita prescrizione, documentando gli atti interruttivi e precisando che, con riguardo all'indebito dell'ammontare pari ad € 6.559,34, lo stesso risultava ormai estinto per avvenuto pagamento rateale. Ha infine eccepito l'inapplicabilità del richiamato disposto di cui all'art. 13 della legge 412/1991, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*******
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto limitatamente all'indebito di € 1.605,62.
Appare preliminare all'esame dei motivi di opposizione precisare le questioni oggetto di controversia.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, oggetto del procedimento è un indebito di natura assistenziale e non previdenziale/pensionistico, trattandosi di somme indebite versate a titolo di assegno sociale.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che il ricorrente era titolare sia dell'assegno sociale cat. AS
04019780 che della pensione cat. VOART n. 33025194.
Lo stesso ricorrente è poi titolare di una rendita INAIL e, per come contestato dall'INPS, di redditi derivanti dalla titolarità di beni immobili (concessi in locazione;
cfr. dichiarazione dei redditi).
Fatta questa breve premessa, va altresì rilevato che le comunicazioni quivi impugnate non sono altro che delle diffide di precedenti contestazioni di indebito, tutte correttamente motivate, seppur sinteticamente, tali da rendere il destinatario edotto dei motivi per i quali le somme riscosse sono state ritenute dall'Ente
indebite: nello specifico, l'INPS ha indicato chiaramente che l'indebito concerneva la prestazione assegno sociale, al quale il ricorrente non aveva più diritto per il superamento del reddito, derivante dal cumulo dei redditi percepiti.
Con la contestazione del 4 marzo 2010 l'Ente rilevava l'indebita percezione dell'assegno al nucleo, sempre per motivi reddituali.
Dunque il motivo di opposizione afferente al difetto di motivazione è infondato.
Va invece accolta l'eccepita avvenuta prescrizione della somma di € 1.605,62, mancando la prova di eventuali atti interruttivi del termine decennale. L'INPS infatti ha documentato esclusivamente l'avvenuta regolare comunicazione della missiva del 4 marzo 2010, ricevuta il successivo 11 marzo 2010, l'ulteriore comunicazione è quella oggetto di giudizio, avvenuta il 24 ottobre 2024, quando ormai era ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione.
Pertanto, il ricorso, con riferimento a tale posizione, è fondato e merita di essere accolto.
Diversamente, con riferimento all'indebito di € 6.559,34, lo stesso risulta notificato con provvedimento del 31 marzo 2014 (ricevuto il successivo 17 aprile 2014): orbene, con tale provvedimento l'INPS ha comunicato al ricorrente il recupero dell'indebito attraverso precipue trattenute mensili sino alla sua estinzione.
Per come correttamente rilevato dall'Ente tale attività di recupero ha indubbiamente effetti interruttivi della prescrizione: il ricorrente mensilmente, a far data dal giugno 2014, ha avuto contezza del recupero delle somme dall'annotazione a debito contenuta in ogni cedolino di pagamento.
Né è accoglibile la dedotta decadenza, non essendo applicabile alle prestazioni assistenziali la previsione di cui all'art. 13 della legge 412/1991.
Concludendo, il ricorso è fondato limitatamente all'indebito contestato con ultima comunicazione del 24 ottobre 2024 dell'importo di € 1.605,62, mancando agli atti la prova dell'interruzione del termine decennale di prescrizione.
Le spese, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, vengono poste a carico dell'INPS al
50%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2092/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie il ricorso limitatamente all'indebito di € 1.605,62; per l'effetto, dichiara l'avvenuta prescrizione del contestato indebito per € 1.605,62, afferente al periodo dal 01.01.2007 al 31.05.2010; rigetta per il resto il ricorso;
condanna l'INPS a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite, liquidate, tenuto conto della parziale fondatezza del ricorso e del valore della domanda accolta, in (50%) € 500,00, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala in data 27/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2092 /2025 R.G.
Scadenza termine note trattazione scritta: 22 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 3 ottobre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. Nello specifico, parte ricorrente ha depositato note con le quali ha rilevato che non ha prodotto alcuna lettera di diffida e pertanto il ricorrente dal 2010 al 2024 non ha ricevuto alcuna lettera di indebito. Anzi si è visto trattenere le somme senza che lo stesso ne sapesse il motivo e ancora nel 2024 l'INPS, con la lettere oggi oggetto del procedimento, richiede le somme che già ( come ammesso dallo stesso resistente in memoria) ha trattenuto sulla pensione sin dal 2014. CP_1
- Che il GL con provvedimento fissava udienza con una trattazione scritta e dava termine per brevi note scritte. Pertanto, tutto ciò premesso, Voglia il Tribunale - In via preliminare dichiarare la prescrizione del credito per indebito oggettivo;
- Accogliere il ricorso e per l'effetto ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di Euro 8.164,96 ( 1605,62 + 6559,34) nei confronti dell'Inps, per i motivi indicati in narrativa;
In subordine dichiarare che nulla deve il ricorrente in quanto l'INPS ammette che le somme sono state restituite. -Condannare L'INPS, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore a corrispondere le somme indebitamente recuperate;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Parte resistente ha depositato note con le quali richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte» l'indebito riguarda periodo anteriore al 2010, quando i redditi erano conoscibili solo grazie alla collaborazione degli interessati. il ricorso va rigettato. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice, ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2092 /2025 R.G.
OGGETTO: accertamento negativo del credito-indebito assistenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. TRUGLIO
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare la prescrizione del credito per indebito oggettivo;
accogliere il ricorso e per l'effetto ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di
Euro 8.164,96 ( 1605,62 + 6559,34) nei confronti dell'Inps, per i motivi indicati in narrativa;
condannare
L'INPS, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore a corrispondere le somme eventualmente indebitamente recuperate;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna i provvedimenti notificatigli dall'INPS in 24.10.2024 con i quali gli è stata contestata l'indebita percezione dell'importo di € 6.559,34, relativo al periodo dal 01.01.2007 al 31.05.2010, per redditi personali e/o del coniuge che hanno determinato un ricalcolo della pensione in misura inferiore a quella già corrisposta.”, nonché l'indebito percezione della somma di € 1.605,62, afferente al periodo dal 01.01.2009 al 31.03.2010, per rideterminazione importo pensione.
Asserisce di non aver mai ricevuto, in data antecedente, alcuna comunicazione e, conseguentemente,
l'avvenuta prescrizione del diritto di credito.
In ogni caso lamenta che tali provvedimenti sarebbero nulli per mancanza di motivazione e, comunque, la fattispecie rientrerebbe in quella disciplinata dall'art. 13 della legge 412/1991, con conseguenziale sanatoria ed irripetibilità degli importi.
Ha infine rilevato di aver sempre presentato la dichiarazione dei redditi e l'insussistenza di dolo.
Per tali motivi ha insistito per l'accoglimento delle domande avanzate.
L'INPS costituendosi ha contestato tutti i motivi di opposizione rilevandone l'infondatezza, con particolare riferimento sia alla contestata mancanza di motivazione degli atti impugnati che con riferimento all'eccepita prescrizione, documentando gli atti interruttivi e precisando che, con riguardo all'indebito dell'ammontare pari ad € 6.559,34, lo stesso risultava ormai estinto per avvenuto pagamento rateale. Ha infine eccepito l'inapplicabilità del richiamato disposto di cui all'art. 13 della legge 412/1991, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*******
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto limitatamente all'indebito di € 1.605,62.
Appare preliminare all'esame dei motivi di opposizione precisare le questioni oggetto di controversia.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, oggetto del procedimento è un indebito di natura assistenziale e non previdenziale/pensionistico, trattandosi di somme indebite versate a titolo di assegno sociale.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che il ricorrente era titolare sia dell'assegno sociale cat. AS
04019780 che della pensione cat. VOART n. 33025194.
Lo stesso ricorrente è poi titolare di una rendita INAIL e, per come contestato dall'INPS, di redditi derivanti dalla titolarità di beni immobili (concessi in locazione;
cfr. dichiarazione dei redditi).
Fatta questa breve premessa, va altresì rilevato che le comunicazioni quivi impugnate non sono altro che delle diffide di precedenti contestazioni di indebito, tutte correttamente motivate, seppur sinteticamente, tali da rendere il destinatario edotto dei motivi per i quali le somme riscosse sono state ritenute dall'Ente
indebite: nello specifico, l'INPS ha indicato chiaramente che l'indebito concerneva la prestazione assegno sociale, al quale il ricorrente non aveva più diritto per il superamento del reddito, derivante dal cumulo dei redditi percepiti.
Con la contestazione del 4 marzo 2010 l'Ente rilevava l'indebita percezione dell'assegno al nucleo, sempre per motivi reddituali.
Dunque il motivo di opposizione afferente al difetto di motivazione è infondato.
Va invece accolta l'eccepita avvenuta prescrizione della somma di € 1.605,62, mancando la prova di eventuali atti interruttivi del termine decennale. L'INPS infatti ha documentato esclusivamente l'avvenuta regolare comunicazione della missiva del 4 marzo 2010, ricevuta il successivo 11 marzo 2010, l'ulteriore comunicazione è quella oggetto di giudizio, avvenuta il 24 ottobre 2024, quando ormai era ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione.
Pertanto, il ricorso, con riferimento a tale posizione, è fondato e merita di essere accolto.
Diversamente, con riferimento all'indebito di € 6.559,34, lo stesso risulta notificato con provvedimento del 31 marzo 2014 (ricevuto il successivo 17 aprile 2014): orbene, con tale provvedimento l'INPS ha comunicato al ricorrente il recupero dell'indebito attraverso precipue trattenute mensili sino alla sua estinzione.
Per come correttamente rilevato dall'Ente tale attività di recupero ha indubbiamente effetti interruttivi della prescrizione: il ricorrente mensilmente, a far data dal giugno 2014, ha avuto contezza del recupero delle somme dall'annotazione a debito contenuta in ogni cedolino di pagamento.
Né è accoglibile la dedotta decadenza, non essendo applicabile alle prestazioni assistenziali la previsione di cui all'art. 13 della legge 412/1991.
Concludendo, il ricorso è fondato limitatamente all'indebito contestato con ultima comunicazione del 24 ottobre 2024 dell'importo di € 1.605,62, mancando agli atti la prova dell'interruzione del termine decennale di prescrizione.
Le spese, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, vengono poste a carico dell'INPS al
50%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2092/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie il ricorso limitatamente all'indebito di € 1.605,62; per l'effetto, dichiara l'avvenuta prescrizione del contestato indebito per € 1.605,62, afferente al periodo dal 01.01.2007 al 31.05.2010; rigetta per il resto il ricorso;
condanna l'INPS a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite, liquidate, tenuto conto della parziale fondatezza del ricorso e del valore della domanda accolta, in (50%) € 500,00, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala in data 27/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.