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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/12/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.694/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 694/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FA Screpante, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TA LU, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “separazione giudiziale”
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 9/7/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore “precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.”; si riportano le conclusioni richiamate “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
2. Parte_1 Controparte_1
La signora continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, sita in Parte_1
Cupra Marittima alla Via N. Sauro n. 38 insieme ai figli e , entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
3. disporre che il signor versi alla Controparte_1 ricorrente la somma mensile di € 800,00 per il mantenimento dei due figli (€ 400,00 mensili per ogni figlio),
o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora .
4. Disporre che le spese straordinarie Parte_1
per il mantenimento dei figli, così come stabilite dal protocollo del Tribunale di Fermo sottoscritto in data
3.11.2021, cui si rimanda e che deve intendersi riportato e trascritto, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
5. disporre che il signor Controparte_1 versi, entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente la somma mensile di € 350,00, a titolo di mantenimento della coniuge a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora , almeno fino al Parte_1 momento in cui la ricorrente avrà un lavoro stabile, con uno stipendio congruo, che le consenta di essere economicamente indipendente;
6. disporre l'assegnazione dell'autoveicolo Fiat 500 L Targato tg.
FK836XW, di proprietà del signor in favore della signora;
7. disporre Controparte_1 Parte_1
che il sig. versi alla coniuge la somma mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento per il Controparte_1 cane Kira oltre al rimborso delle eventuali spese straordinarie nella misura del 50% cad. Con vittoria di spese
e competenze legali”.
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni come segue “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. assegnare la casa familiare, di sua proprietà esclusiva, alla sig.ra la quale vi Pt_1 manterrà la residenza, abitandola insieme ai figli non ancora economicamente autosufficienti;
2. confermare
l'importo statuito nell'ordinanza presidenziale quale contributo al mantenimento dei figli, ovvero complessivi
Euro 500,00, oltre rivalutazione Istat puntualmente operata dal sig. . Le spese straordinarie CP_1 andranno suddivise tra i genitori – nel rispetto del vigente Protocollo Distrettuale - nella misura del 50% ciascuno;
3. in considerazione della capacità lavorativa della coniuge, peraltro attualmente occupata, rigettare 2 la richiesta di contribuzione al suo mantenimento da parte del resistente;
4. disporre la suddivisione al 50% tra i coniugi di tutte le spese per il mantenimento degli animali domestici di famiglia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forf. 15%, oltre ad I.V.A. e C.N.A.P. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/4/2022 ha instaurato il Parte_1 presente procedimento al fine di ottenere la separazione dal coniuge Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio il 26/5/2001 a Cupra Marittima - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2001, Numero 3, Parte II,
Serie A, Ufficio 1.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha dedotto che:
− dall' unione matrimoniale sono nati due figli, (il 4/8/2001) e Persona_1
(il 15/9/2003), entrambi maggiorenni e tuttavia non ancora Persona_2 economicamente indipendenti;
− a seguito dell'unione matrimoniale i coniugi hanno fissato la residenza familiare in un immobile di proprietà di sito a Cupra Marittima, in Via N. Parte_1
Sauro n. 38;
− negli anni la convivenza è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti tenuti da , il quale dall'estate 2021, al rientro da un periodo trascorso Controparte_1 presso la propria famiglia in Puglia, ha cessato di contribuire alle spese familiari ed iniziato ad assumere atteggiamenti aggressivi nei confronti della coniuge e dei figli, accusati di “consumare senza produrre reddito”; tali atteggiamenti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
− è sottufficiale della marina militare, con reddito annuo di circa Controparte_1
euro 35.000,00 - oltre a percepire ulteriori somme per le missioni periodicamente svolte sul territorio nazionale;
lo stesso è, altresì, proprietario di due autovetture
(una “Opel Astra” ed una “Fiat 500L”), nonché di uno “scooter Aprilia”;
− ha lavorato sino al 2015 in una società con sede a Porto San Parte_1
Giorgio, a seguito del cui fallimento non è riuscita a reperire altro impiego;
la stessa “dal 2015 al 2017 ha percepito l'indennità di disoccupazione e dal 2017 percepisce
3 dall'INPS la c.d. mobilità in deroga […] che dal mese di giugno 2022 […] terminerà” – sicchè la stessa resterà priva di fonti di reddito, senza neppure essere proprietaria di un mezzo di trasporto;
− la figlia , di anni 20, frequenta l'Università di Bologna, dove nei periodi di permanenza in sede è ospite di uno zio;
mentre il figlio di anni 18, Per_2 frequenta l'ultimo anno del liceo scientifico e vive con la madre presso la casa coniugale;
− “la coppia possiede due cani di razza pastore maremmano abruzzese una di Parte_2
Per_ nome nata il [...] intestata al sig. e l'altra di nome nata il CP_1 Per_4
23.06.2018 intestata alla signora che potranno rimanere a vivere nella casa coniugale Pt_1
e ad essere gestiti dalla signora purché venga disposto un assegno di mantenimento Pt_1
Per_ almeno per il cane di proprietà del marito” (cfr. p. 6 del ricorso).
Per gli esposti motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando i coniugi a vivere Parte_1 Controparte_1 separati;
2) La signora continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua esclusiva Parte_1 proprietà, sita in Cupra Marittima alla Via N. Sauro n. 38, mentre il signor si Controparte_1 trasferrà in altra abitazione;
3) I figli, entrambi maggiorenni, resteranno a vivere con la madre nella casa coniugale;
4) disporre che il signor versi alla ricorrente la somma mensile di € 800,00 Controparte_1 per il mantenimento dei due figli (€ 400,00 mensili per ogni figlio), o quello maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora . Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, così come Parte_1 stabilite dal protocollo del Tribunale di Fermo sottoscritto in data 3.11.2021, cui si rimanda e che deve intendersi riportato e trascritto, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 70% a carico del padre e
30% a carico della madre;
5) disporre che il signor versi entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 alla ricorrente la somma mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento della coniuge a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora , almeno fino al momento in cui la ricorrente non Parte_1 riesca a reperire un lavoro stabile e che le consenta di essere economicamente indipendente;
6) disporre
l'assegnazione dell'autoveicolo Fiat 500 L Targato tg. FK836XW, di proprietà del signor CP_1
in favore della signora;
7) disporre che il sig. versi alla coniuge
[...] Parte_1 Controparte_1
4 Per_ la somma mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento per il cane di sua proprietà oltre al rimborso delle eventuali spese straordinarie nella misura del 50% cad”.
2. Il resistente - costituitosi in giudizio già nella fase Controparte_1 presidenziale, senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione, formulando richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie. Lo stesso in particolare ha dedotto che:
− non ha mai tenuto condotte aggressive o vessatorie nei confronti Controparte_1 della essendo il rapporto tra i coniugi entrato in crisi nell' anno 2021 a Pt_1 causa dei contrasti insorti in merito all'educazione dei figli;
− lo stesso, al fine di ridurre le tensioni familiari, si è allontanato dall'abitazione coniugale, trasferendosi in data 26/5/2021 presso un “alloggio di servizio collettivo” temporaneamente assegnato (per il quale versa un canone mensile pari ad euro 45,00 circa) – in attesa di reperire altra più idonea sistemazione;
− successivamente all'allontanamento del dall'abitazione coniugale, lo stesso CP_1
ha contribuito al mantenimento della coniuge e dei figli e sta rimborsando mensilmente due finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia con scadenze fissate, rispettivamente a maggio 2023 e dicembre 2025;
− la ricorrente è proprietaria della casa coniugale nonché comproprietaria unitamente al fratello di altro appartamento sito nella medesima palazzina e condotto in locazione nei mesi estivi;
inoltre, “tutti i risparmi familiari risultano intestati alla ricorrente: questi ammontano a complessivi Euro 10.000,00 e risultano investiti in un PAC;
altro investimento analogo, di pari importo, risulta intestato ai figli della coppia” (cfr. p. 4 della comparsa);
− la ricorrente, operaia specializzata nel settore delle calzature, a seguito della perdita dell'occupazione ha percepito la e svolto lavori a domicilio come orlatrice;
CP_2 nell'attualità la stessa ha reperito altra congrua occupazione;
− la figlia è una studentessa universitaria;
mentre il figlio studente di scuola Per_2 superiore, “non è stato ammesso all'esame di maturità”; nel periodo estivo entrambi i figli svolgono attività lavorativa;
− il resistente percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 2.200,00 circa oltre ad un'indennità di missione consistente in un “importo forfettario strettamente calcolato sulle
5 necessità di reperire vitto ed alloggio, alternativo al rimborso spese documentate;
[…] tale importo viene totalmente eroso dalle spese ed infatti non viene riportato nel CUD” (cfr. p. 5 della comparsa);
− ha sempre contribuito alle spese relative ai cani. Controparte_1
Per tali motivi il resistente ha domandato al Tribunale di dichiarare la separazione tra i coniugi, regolamentando i rapporti tra le parti alle seguenti condizioni: “
1. assegnare la casa familiare, di sua proprietà esclusiva, alla sig.ra la quale vi manterrà la residenza, abitandola Pt_1 insieme ai figli non ancora economicamente autosufficienti;
2. disporre un contributo mensile al mantenimento di ciascun figlio nella misura di Euro 150,00, sino a quando proseguirà gli studi e/o non reperirà un'occupazione lavorativa;
tale somma, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, verrà versata – entro il giorno 25 di ogni mese - alla sig.ra Pt_1 per il sostentamento del figlio convivente con la madre;
mentre su conto corrente a lei intestato per la Per_2
Per_ figlia , studentessa e attualmente domiciliata a Bologna presso lo zio. Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori – nel rispetto del Protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo - nella misura del
50% ciascuno;
3. in considerazione della capacità lavorativa della coniuge, peraltro attualmente occupata, rigettare la richiesta di contribuzione al suo mantenimento da parte del resistente;
4. disporre la suddivisione al 50% tra i coniugi di tutte le spese per il mantenimento dei due cani della famiglia, così come da intese raggiunte da ultimo tra i coniugi;
5. in merito all'assegnazione del veicolo tg FK836XW, utilizzato dalla ricorrente, disporre che le spese di assicurazione, bollo e revisione del mezzo siano poste a carico esclusivo della sig.ra che dovrà altresì farsi carico del passaggio di proprietà del mezzo. Con vittoria di spese, Pt_1 diritti ed onorari, rimborso forf. 15%, oltre ad I.V.A. e C.N.A.P. come per legge”.
3. All'esito dell'udienza presidenziale del 30/6/2022 con ordinanza emessa in data
9/7/2022, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed in via provvisoria è stato disposto l'obbligo di di versare a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
Per_ mantenimento dei figli e la somma mensile complessiva di euro 500,00 - nonché Per_2 di contribuire nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Nel prosieguo del giudizio, parte ricorrente - con la propria memoria integrativa depositata in data 31/8/2022 - oltre ad insistere in tutte le domande e difese già svolte, ha dedotto che:
a) le condotte tenute dal resistente in costanza di matrimonio hanno inciso negativamente sul figlio anche in ragione di ciò non ammesso all'esame di maturità e sottoposto a Per_2
“terapia psicologica”; b) ha reperito solo da alcuni mesi un'occupazione a Parte_1
6 tempo determinato, con scadenza nel mese di ottobre 2022; c) la stessa non percepisce il canone locatizio relativo all'appartamento in comproprietà con il fratello, essendo l'immobile
“nella completa disponibilità” di quest'ultimo; d) l'importo di euro 500 mensili posto a carico del a titolo di contributo al mantenimento dei figli è insufficiente alle effettive CP_1 esigenze degli stessi e del nucleo familiare.
Il resistente con la propria memoria integrativa depositata in data Controparte_1
28/9/2022, ha dedotto che: i) è economicamente indipendente svolgendo Parte_1
l'attività di orlatrice ed avendo lavorato anche come addetta alle pulizie;
inoltre, la stessa ha percepito negli anni un canone di locazione dell'immobile in comproprietà con il fratello, riversato in un c/c solo a lei intestato (ove pervengono anche le ulteriori entrate economiche della stessa); ii) sino all'anno 2021 era cointestatario unitamente alla Controparte_1 coniuge di due conti correnti, in uno dei quali confluiva la propria retribuzione che veniva destinata ai bisogni della famiglia, mentre in un altro l' “indennità di rischio per l'attività di sommozzatore” (che lo stesso non percepisce più) ed i rimborsi spese.
Il resistente ha, quindi, in tale sede modificato parzialmente le conclusioni come segue “
1. assegnare la casa familiare, di sua proprietà esclusiva, alla sig.ra la quale vi manterrà la Pt_1 residenza, abitandola insieme figli non ancora economicamente autosufficienti;
2. confermare il contributo mensile al mantenimento di ciascun figlio nella misura di Euro 250,00, così come disposto dal Presidente del
Tribunale; le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori – nel rispetto del Protocollo vigente presso il
Tribunale di Fermo - nella misura del 50% ciascuno;
3. in considerazione della capacità lavorativa della coniuge e della sua complessiva situazione economico-patrimoniale, rigettare la richiesta di contribuzione al suo mantenimento da parte del sig. ;
4. disporre la suddivisione al 50% tra i coniugi di tutte le CP_1 spese per il mantenimento dei due cani della famiglia, così come da intese già raggiunte tra i coniugi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forf. 15%, oltre ad I.V.A. e C.N.A.P. come per legge”.
Alla prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 19/11/2019 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la ricorrente ha dato atto che: a) il Parte_1 resistente ha alienato l'autovettura “Fiat 500 L” in uso della coniuge ed ai figli, senza previamente comunicarlo alla nonostante la disponibilità mostrata in sede di Pt_1
udienza presidenziale di lasciarne l'uso a quest'ultima; b) la ricorrente è nell'attualità disoccupata non essendole stato rinnovato il contratto di lavoro ed ha difficoltà a reperire una nuova occupazione anche in ragione della mancata disponibilità di un'autovettura; c) il 7 resistente ha omesso il rimborso alla delle spese straordinarie necessarie per la figlia Pt_1
Per_
relative all'alloggio reperito a Bologna, continuando ad assumere un “atteggiamento prevaricatorio e svalutante nei confronti della moglie e dei figli”. Il resistente, in replica, con la propria memoria 183 n. 2 c.p.c. ha dedotto che: i) “si è trovato nella necessità economica Controparte_1 di dover cedere l'auto di sua proprietà” ed ha provveduto al trasferimento previa comunicazione alla ii) dalla comunicazione inoltrata dal Centro per l'Impiego è emerso che la Pt_1 ricorrente è assunta “con un contratto di lavoro a domicilio a tempo indeterminato a far data dal
05.12.2022 con SS RE SR […] risulta inoltre occupata con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dal 16.11.2022 al 04.08.2023 con VO ON UA
SSD A.R.L.”; ii) il sta contribuendo regolarmente alle spese straordinarie CP_1 necessarie per i figli;
tuttavia, lo stesso non ha mai acconsentito a che la figlia prendesse in locazione una stanza a Bologna, non essendo in grado di sostenere anche tale spesa.
Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ulteriore ampliamento del thema disputandum.
Nel proseguo del giudizio, all'esito dell'udienza del 22/6/2023 – a richiesta delle parti - con sentenza non definitiva sullo status n. 603/2023 pubblicata in data 25/7/2023 è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte.
Alla successiva udienza svolta in data 1/2/2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti (con ordinanza ivi integralmente confermata) ed è stato assegnato termine alle stesse per il deposito di documentazione economica aggiornata relativa all'ultimo triennio. Le conclusioni sono state, quindi, precisate all'udienza del 9/7/2025, come in epigrafe riportate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi (dai quali è emerso come nell'attualità entrambi i figli frequentino l'università a Bologna).
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra i coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 603/2023 emessa in data 7/7/2023 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
5. Per quanto attiene alla casa coniugale - considerata la convivenza (non contestata dal Per_ resistente) di con i figli e maggiorenni ma non ancora Parte_1 Per_2 economicamente autosufficienti (nei periodi in cui questi ultimi non soggiornano presso le 8 relative sedi di studio) e rilevato che l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta
(Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016) – va disposta l'assegnazione a della Parte_1 casa familiare sita a Cupra Marittima alla Via N. Sauro n. 38.
6. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre quale genitore non collocatario, va rilevato come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinviene la propria fonte direttamente dalla legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c., che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi sempre pronunciarsi anche “ultra petitum” (cfr. Cass. n. 25055/2017): l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore non convivente risponde, infatti, all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass. 25300/2013).
Poiché il diritto dei figli al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo che tenga conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, l'obbligo di contribuire al mantenimento da parte del genitore non convivente è dovuto anche ai figli maggiorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica e cessa solo quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia cominci a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita (cfr. Cass. n.
2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n. 18974/2013).
Ciò considerato, in applicazione dei predetti principi, sussistono in specie i presupposti per Per_ porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_2 entrambi, nell'attualità, studenti universitari, non ancora divenuti economicamente autosufficienti.
Quanto all'entità del contributo – considerati il reddito di entrambi i genitori come documentato in atti (risultando dalle dichiarazioni reddituali aggiornate che Controparte_1
- oltre ad essere proprietario di immobili per il cui acquisto è onerato di un mutuo con rata mensile di euro 460,04 - ha dichiarato in relazione agli anni 2024, 2023 e 2022 redditi lordi 9 pari rispettivamente ad euro 38.400,53, euro 41.354,74 ed euro 38.412,37 circa;
mentre anch'essa proprietaria di immobili, ha dichiarato in relazione alle medesime Parte_1 annualità un reddito rispettivamente di euro 14.381 circa, euro 9.582 ed euro 13.435), le presumibili esigenze dei ragazzi rapportate all'età ormai raggiunta ed al tenore di vita che i genitori possono garantire - viene ritenuto congruo porre a carico del padre CP_1
genitore non convivente, l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento dei
[...] figli tramite il versamento a entro il giorno 10 di ogni mese della somma Parte_1 complessiva di euro 700 (pari ad euro 350 per ciascun figlio) – somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie per i figli - individuate secondo le indicazioni del protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia in materia di famiglia”, ad
Ancona, il 10/7/2024 - sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
7. Quanto alla domanda di mantenimento svolta nei confronti di Controparte_1 dalla coniuge in proprio favore, la stessa viene rigettata non sussistendone i presupposti.
Il riconoscimento di un assegno di mantenimento presuppone il difetto di titolarità da parte del coniuge di adeguati redditi propri (ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio) e la sussistenza di una disparità economica rilevante tra le parti - occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi (cfr. da ultimo Cass.
952/2023). Pertanto, sebbene l'assegno di mantenimento sia espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale conseguente alla separazione (diversamente dall'assegno divorzile di natura composita, assistenziale e compensativa), chi invoca il riconoscimento dell'assegno deve provarne la sussistenza dei presupposti anche di ordine economico, in termini di assenza di adeguati redditi propri e di capacità lavorativa (dando prova che non sussiste neppure una effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita che gli consenta un reddito adeguato); “tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione 10 lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, l'effetto è di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.” (cfr. Cassazione civile , sez.
VI, 20/03/2018 , n. 6886; Tribunale, Lanciano , sez. I , 08/03/2021 , n. 68).
Nel caso che occupa risulta che - oltre ad essere proprietaria della casa Parte_1 coniugale e di altro immobile in comproprietà con il fratello – ha piena capacità lavorativa ed
è nell'attualità titolare di adeguati redditi propri come sopra meglio riportati (punto n. 6 della sentenza), oltre a non avere specificamente allegato e documentato un migliore tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
8. Quanto alla domanda svolta dalla ricorrente di “disporre che il sig. CP_1
versi alla coniuge la somma mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento per il cane Kira oltre
[...] al rimborso delle eventuali spese straordinarie nella misura del 50% cad.”, si dichiara non luogo a provvedere, non sussistendo una richiesta di affidamento/collocamento, risultando dalle allegazioni delle parti che il cane è di esclusiva proprietà del - il quale è pertanto CP_1 onerato delle relative spese - ed essendo, peraltro, emerso dalle allegazioni del resistente svolte nella memoria di replica che l'animale è deceduto in corso di causa.
9. Le ulteriori domande di natura restitutoria svolte dalle parti vanno dichiarate inammissibili. Per giurisprudenza costante, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus - in seno al procedimento speciale di separazione - su domande di restituzione di beni, di pagamento di somme reclamate, di risarcimento di asseriti danni, connesse solo soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c. con la domanda principale e peraltro soggette al diverso rito ordinario (cfr. tra le altre Tribunale Varese del 4/1/2012). Dette domande di natura risarcitoria e restitutoria - tese a regolamentare rapporti economici tra i coniugi ulteriori e diversi rispetto a quelli propri del giudizio divorzile - sono inammissibili in quanto del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
10. In considerazione della materia trattata, delle ragioni della decisione e della parziale reciproca soccombenza, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
ASSEGNA la casa coniugale di Cupra Marittima Via N.Sauro n. 38 a Parte_1
11 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di € 700 mensili - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie per i figli e - individuate Persona_1 Persona_2 secondo le indicazioni del Protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma
Cartabia in materia di famiglia”, ad Ancona, il 10/7/2024 - a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
RIGETTA la domanda svolta da di riconoscimento in proprio favore di un Parte_1 contributo al mantenimento da porre a carico di;
Controparte_1
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 694/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FA Screpante, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TA LU, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “separazione giudiziale”
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 9/7/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore “precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.”; si riportano le conclusioni richiamate “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
2. Parte_1 Controparte_1
La signora continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, sita in Parte_1
Cupra Marittima alla Via N. Sauro n. 38 insieme ai figli e , entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
3. disporre che il signor versi alla Controparte_1 ricorrente la somma mensile di € 800,00 per il mantenimento dei due figli (€ 400,00 mensili per ogni figlio),
o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora .
4. Disporre che le spese straordinarie Parte_1
per il mantenimento dei figli, così come stabilite dal protocollo del Tribunale di Fermo sottoscritto in data
3.11.2021, cui si rimanda e che deve intendersi riportato e trascritto, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
5. disporre che il signor Controparte_1 versi, entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente la somma mensile di € 350,00, a titolo di mantenimento della coniuge a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora , almeno fino al Parte_1 momento in cui la ricorrente avrà un lavoro stabile, con uno stipendio congruo, che le consenta di essere economicamente indipendente;
6. disporre l'assegnazione dell'autoveicolo Fiat 500 L Targato tg.
FK836XW, di proprietà del signor in favore della signora;
7. disporre Controparte_1 Parte_1
che il sig. versi alla coniuge la somma mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento per il Controparte_1 cane Kira oltre al rimborso delle eventuali spese straordinarie nella misura del 50% cad. Con vittoria di spese
e competenze legali”.
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni come segue “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. assegnare la casa familiare, di sua proprietà esclusiva, alla sig.ra la quale vi Pt_1 manterrà la residenza, abitandola insieme ai figli non ancora economicamente autosufficienti;
2. confermare
l'importo statuito nell'ordinanza presidenziale quale contributo al mantenimento dei figli, ovvero complessivi
Euro 500,00, oltre rivalutazione Istat puntualmente operata dal sig. . Le spese straordinarie CP_1 andranno suddivise tra i genitori – nel rispetto del vigente Protocollo Distrettuale - nella misura del 50% ciascuno;
3. in considerazione della capacità lavorativa della coniuge, peraltro attualmente occupata, rigettare 2 la richiesta di contribuzione al suo mantenimento da parte del resistente;
4. disporre la suddivisione al 50% tra i coniugi di tutte le spese per il mantenimento degli animali domestici di famiglia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forf. 15%, oltre ad I.V.A. e C.N.A.P. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/4/2022 ha instaurato il Parte_1 presente procedimento al fine di ottenere la separazione dal coniuge Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio il 26/5/2001 a Cupra Marittima - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2001, Numero 3, Parte II,
Serie A, Ufficio 1.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha dedotto che:
− dall' unione matrimoniale sono nati due figli, (il 4/8/2001) e Persona_1
(il 15/9/2003), entrambi maggiorenni e tuttavia non ancora Persona_2 economicamente indipendenti;
− a seguito dell'unione matrimoniale i coniugi hanno fissato la residenza familiare in un immobile di proprietà di sito a Cupra Marittima, in Via N. Parte_1
Sauro n. 38;
− negli anni la convivenza è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti tenuti da , il quale dall'estate 2021, al rientro da un periodo trascorso Controparte_1 presso la propria famiglia in Puglia, ha cessato di contribuire alle spese familiari ed iniziato ad assumere atteggiamenti aggressivi nei confronti della coniuge e dei figli, accusati di “consumare senza produrre reddito”; tali atteggiamenti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
− è sottufficiale della marina militare, con reddito annuo di circa Controparte_1
euro 35.000,00 - oltre a percepire ulteriori somme per le missioni periodicamente svolte sul territorio nazionale;
lo stesso è, altresì, proprietario di due autovetture
(una “Opel Astra” ed una “Fiat 500L”), nonché di uno “scooter Aprilia”;
− ha lavorato sino al 2015 in una società con sede a Porto San Parte_1
Giorgio, a seguito del cui fallimento non è riuscita a reperire altro impiego;
la stessa “dal 2015 al 2017 ha percepito l'indennità di disoccupazione e dal 2017 percepisce
3 dall'INPS la c.d. mobilità in deroga […] che dal mese di giugno 2022 […] terminerà” – sicchè la stessa resterà priva di fonti di reddito, senza neppure essere proprietaria di un mezzo di trasporto;
− la figlia , di anni 20, frequenta l'Università di Bologna, dove nei periodi di permanenza in sede è ospite di uno zio;
mentre il figlio di anni 18, Per_2 frequenta l'ultimo anno del liceo scientifico e vive con la madre presso la casa coniugale;
− “la coppia possiede due cani di razza pastore maremmano abruzzese una di Parte_2
Per_ nome nata il [...] intestata al sig. e l'altra di nome nata il CP_1 Per_4
23.06.2018 intestata alla signora che potranno rimanere a vivere nella casa coniugale Pt_1
e ad essere gestiti dalla signora purché venga disposto un assegno di mantenimento Pt_1
Per_ almeno per il cane di proprietà del marito” (cfr. p. 6 del ricorso).
Per gli esposti motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando i coniugi a vivere Parte_1 Controparte_1 separati;
2) La signora continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua esclusiva Parte_1 proprietà, sita in Cupra Marittima alla Via N. Sauro n. 38, mentre il signor si Controparte_1 trasferrà in altra abitazione;
3) I figli, entrambi maggiorenni, resteranno a vivere con la madre nella casa coniugale;
4) disporre che il signor versi alla ricorrente la somma mensile di € 800,00 Controparte_1 per il mantenimento dei due figli (€ 400,00 mensili per ogni figlio), o quello maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora . Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, così come Parte_1 stabilite dal protocollo del Tribunale di Fermo sottoscritto in data 3.11.2021, cui si rimanda e che deve intendersi riportato e trascritto, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 70% a carico del padre e
30% a carico della madre;
5) disporre che il signor versi entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 alla ricorrente la somma mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento della coniuge a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora , almeno fino al momento in cui la ricorrente non Parte_1 riesca a reperire un lavoro stabile e che le consenta di essere economicamente indipendente;
6) disporre
l'assegnazione dell'autoveicolo Fiat 500 L Targato tg. FK836XW, di proprietà del signor CP_1
in favore della signora;
7) disporre che il sig. versi alla coniuge
[...] Parte_1 Controparte_1
4 Per_ la somma mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento per il cane di sua proprietà oltre al rimborso delle eventuali spese straordinarie nella misura del 50% cad”.
2. Il resistente - costituitosi in giudizio già nella fase Controparte_1 presidenziale, senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione, formulando richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie. Lo stesso in particolare ha dedotto che:
− non ha mai tenuto condotte aggressive o vessatorie nei confronti Controparte_1 della essendo il rapporto tra i coniugi entrato in crisi nell' anno 2021 a Pt_1 causa dei contrasti insorti in merito all'educazione dei figli;
− lo stesso, al fine di ridurre le tensioni familiari, si è allontanato dall'abitazione coniugale, trasferendosi in data 26/5/2021 presso un “alloggio di servizio collettivo” temporaneamente assegnato (per il quale versa un canone mensile pari ad euro 45,00 circa) – in attesa di reperire altra più idonea sistemazione;
− successivamente all'allontanamento del dall'abitazione coniugale, lo stesso CP_1
ha contribuito al mantenimento della coniuge e dei figli e sta rimborsando mensilmente due finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia con scadenze fissate, rispettivamente a maggio 2023 e dicembre 2025;
− la ricorrente è proprietaria della casa coniugale nonché comproprietaria unitamente al fratello di altro appartamento sito nella medesima palazzina e condotto in locazione nei mesi estivi;
inoltre, “tutti i risparmi familiari risultano intestati alla ricorrente: questi ammontano a complessivi Euro 10.000,00 e risultano investiti in un PAC;
altro investimento analogo, di pari importo, risulta intestato ai figli della coppia” (cfr. p. 4 della comparsa);
− la ricorrente, operaia specializzata nel settore delle calzature, a seguito della perdita dell'occupazione ha percepito la e svolto lavori a domicilio come orlatrice;
CP_2 nell'attualità la stessa ha reperito altra congrua occupazione;
− la figlia è una studentessa universitaria;
mentre il figlio studente di scuola Per_2 superiore, “non è stato ammesso all'esame di maturità”; nel periodo estivo entrambi i figli svolgono attività lavorativa;
− il resistente percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 2.200,00 circa oltre ad un'indennità di missione consistente in un “importo forfettario strettamente calcolato sulle
5 necessità di reperire vitto ed alloggio, alternativo al rimborso spese documentate;
[…] tale importo viene totalmente eroso dalle spese ed infatti non viene riportato nel CUD” (cfr. p. 5 della comparsa);
− ha sempre contribuito alle spese relative ai cani. Controparte_1
Per tali motivi il resistente ha domandato al Tribunale di dichiarare la separazione tra i coniugi, regolamentando i rapporti tra le parti alle seguenti condizioni: “
1. assegnare la casa familiare, di sua proprietà esclusiva, alla sig.ra la quale vi manterrà la residenza, abitandola Pt_1 insieme ai figli non ancora economicamente autosufficienti;
2. disporre un contributo mensile al mantenimento di ciascun figlio nella misura di Euro 150,00, sino a quando proseguirà gli studi e/o non reperirà un'occupazione lavorativa;
tale somma, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, verrà versata – entro il giorno 25 di ogni mese - alla sig.ra Pt_1 per il sostentamento del figlio convivente con la madre;
mentre su conto corrente a lei intestato per la Per_2
Per_ figlia , studentessa e attualmente domiciliata a Bologna presso lo zio. Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori – nel rispetto del Protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo - nella misura del
50% ciascuno;
3. in considerazione della capacità lavorativa della coniuge, peraltro attualmente occupata, rigettare la richiesta di contribuzione al suo mantenimento da parte del resistente;
4. disporre la suddivisione al 50% tra i coniugi di tutte le spese per il mantenimento dei due cani della famiglia, così come da intese raggiunte da ultimo tra i coniugi;
5. in merito all'assegnazione del veicolo tg FK836XW, utilizzato dalla ricorrente, disporre che le spese di assicurazione, bollo e revisione del mezzo siano poste a carico esclusivo della sig.ra che dovrà altresì farsi carico del passaggio di proprietà del mezzo. Con vittoria di spese, Pt_1 diritti ed onorari, rimborso forf. 15%, oltre ad I.V.A. e C.N.A.P. come per legge”.
3. All'esito dell'udienza presidenziale del 30/6/2022 con ordinanza emessa in data
9/7/2022, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed in via provvisoria è stato disposto l'obbligo di di versare a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
Per_ mantenimento dei figli e la somma mensile complessiva di euro 500,00 - nonché Per_2 di contribuire nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Nel prosieguo del giudizio, parte ricorrente - con la propria memoria integrativa depositata in data 31/8/2022 - oltre ad insistere in tutte le domande e difese già svolte, ha dedotto che:
a) le condotte tenute dal resistente in costanza di matrimonio hanno inciso negativamente sul figlio anche in ragione di ciò non ammesso all'esame di maturità e sottoposto a Per_2
“terapia psicologica”; b) ha reperito solo da alcuni mesi un'occupazione a Parte_1
6 tempo determinato, con scadenza nel mese di ottobre 2022; c) la stessa non percepisce il canone locatizio relativo all'appartamento in comproprietà con il fratello, essendo l'immobile
“nella completa disponibilità” di quest'ultimo; d) l'importo di euro 500 mensili posto a carico del a titolo di contributo al mantenimento dei figli è insufficiente alle effettive CP_1 esigenze degli stessi e del nucleo familiare.
Il resistente con la propria memoria integrativa depositata in data Controparte_1
28/9/2022, ha dedotto che: i) è economicamente indipendente svolgendo Parte_1
l'attività di orlatrice ed avendo lavorato anche come addetta alle pulizie;
inoltre, la stessa ha percepito negli anni un canone di locazione dell'immobile in comproprietà con il fratello, riversato in un c/c solo a lei intestato (ove pervengono anche le ulteriori entrate economiche della stessa); ii) sino all'anno 2021 era cointestatario unitamente alla Controparte_1 coniuge di due conti correnti, in uno dei quali confluiva la propria retribuzione che veniva destinata ai bisogni della famiglia, mentre in un altro l' “indennità di rischio per l'attività di sommozzatore” (che lo stesso non percepisce più) ed i rimborsi spese.
Il resistente ha, quindi, in tale sede modificato parzialmente le conclusioni come segue “
1. assegnare la casa familiare, di sua proprietà esclusiva, alla sig.ra la quale vi manterrà la Pt_1 residenza, abitandola insieme figli non ancora economicamente autosufficienti;
2. confermare il contributo mensile al mantenimento di ciascun figlio nella misura di Euro 250,00, così come disposto dal Presidente del
Tribunale; le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori – nel rispetto del Protocollo vigente presso il
Tribunale di Fermo - nella misura del 50% ciascuno;
3. in considerazione della capacità lavorativa della coniuge e della sua complessiva situazione economico-patrimoniale, rigettare la richiesta di contribuzione al suo mantenimento da parte del sig. ;
4. disporre la suddivisione al 50% tra i coniugi di tutte le CP_1 spese per il mantenimento dei due cani della famiglia, così come da intese già raggiunte tra i coniugi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forf. 15%, oltre ad I.V.A. e C.N.A.P. come per legge”.
Alla prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 19/11/2019 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la ricorrente ha dato atto che: a) il Parte_1 resistente ha alienato l'autovettura “Fiat 500 L” in uso della coniuge ed ai figli, senza previamente comunicarlo alla nonostante la disponibilità mostrata in sede di Pt_1
udienza presidenziale di lasciarne l'uso a quest'ultima; b) la ricorrente è nell'attualità disoccupata non essendole stato rinnovato il contratto di lavoro ed ha difficoltà a reperire una nuova occupazione anche in ragione della mancata disponibilità di un'autovettura; c) il 7 resistente ha omesso il rimborso alla delle spese straordinarie necessarie per la figlia Pt_1
Per_
relative all'alloggio reperito a Bologna, continuando ad assumere un “atteggiamento prevaricatorio e svalutante nei confronti della moglie e dei figli”. Il resistente, in replica, con la propria memoria 183 n. 2 c.p.c. ha dedotto che: i) “si è trovato nella necessità economica Controparte_1 di dover cedere l'auto di sua proprietà” ed ha provveduto al trasferimento previa comunicazione alla ii) dalla comunicazione inoltrata dal Centro per l'Impiego è emerso che la Pt_1 ricorrente è assunta “con un contratto di lavoro a domicilio a tempo indeterminato a far data dal
05.12.2022 con SS RE SR […] risulta inoltre occupata con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dal 16.11.2022 al 04.08.2023 con VO ON UA
SSD A.R.L.”; ii) il sta contribuendo regolarmente alle spese straordinarie CP_1 necessarie per i figli;
tuttavia, lo stesso non ha mai acconsentito a che la figlia prendesse in locazione una stanza a Bologna, non essendo in grado di sostenere anche tale spesa.
Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ulteriore ampliamento del thema disputandum.
Nel proseguo del giudizio, all'esito dell'udienza del 22/6/2023 – a richiesta delle parti - con sentenza non definitiva sullo status n. 603/2023 pubblicata in data 25/7/2023 è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte.
Alla successiva udienza svolta in data 1/2/2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti (con ordinanza ivi integralmente confermata) ed è stato assegnato termine alle stesse per il deposito di documentazione economica aggiornata relativa all'ultimo triennio. Le conclusioni sono state, quindi, precisate all'udienza del 9/7/2025, come in epigrafe riportate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi (dai quali è emerso come nell'attualità entrambi i figli frequentino l'università a Bologna).
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra i coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 603/2023 emessa in data 7/7/2023 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
5. Per quanto attiene alla casa coniugale - considerata la convivenza (non contestata dal Per_ resistente) di con i figli e maggiorenni ma non ancora Parte_1 Per_2 economicamente autosufficienti (nei periodi in cui questi ultimi non soggiornano presso le 8 relative sedi di studio) e rilevato che l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta
(Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016) – va disposta l'assegnazione a della Parte_1 casa familiare sita a Cupra Marittima alla Via N. Sauro n. 38.
6. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre quale genitore non collocatario, va rilevato come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinviene la propria fonte direttamente dalla legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c., che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi sempre pronunciarsi anche “ultra petitum” (cfr. Cass. n. 25055/2017): l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore non convivente risponde, infatti, all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass. 25300/2013).
Poiché il diritto dei figli al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo che tenga conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, l'obbligo di contribuire al mantenimento da parte del genitore non convivente è dovuto anche ai figli maggiorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica e cessa solo quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia cominci a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita (cfr. Cass. n.
2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n. 18974/2013).
Ciò considerato, in applicazione dei predetti principi, sussistono in specie i presupposti per Per_ porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_2 entrambi, nell'attualità, studenti universitari, non ancora divenuti economicamente autosufficienti.
Quanto all'entità del contributo – considerati il reddito di entrambi i genitori come documentato in atti (risultando dalle dichiarazioni reddituali aggiornate che Controparte_1
- oltre ad essere proprietario di immobili per il cui acquisto è onerato di un mutuo con rata mensile di euro 460,04 - ha dichiarato in relazione agli anni 2024, 2023 e 2022 redditi lordi 9 pari rispettivamente ad euro 38.400,53, euro 41.354,74 ed euro 38.412,37 circa;
mentre anch'essa proprietaria di immobili, ha dichiarato in relazione alle medesime Parte_1 annualità un reddito rispettivamente di euro 14.381 circa, euro 9.582 ed euro 13.435), le presumibili esigenze dei ragazzi rapportate all'età ormai raggiunta ed al tenore di vita che i genitori possono garantire - viene ritenuto congruo porre a carico del padre CP_1
genitore non convivente, l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento dei
[...] figli tramite il versamento a entro il giorno 10 di ogni mese della somma Parte_1 complessiva di euro 700 (pari ad euro 350 per ciascun figlio) – somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie per i figli - individuate secondo le indicazioni del protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia in materia di famiglia”, ad
Ancona, il 10/7/2024 - sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
7. Quanto alla domanda di mantenimento svolta nei confronti di Controparte_1 dalla coniuge in proprio favore, la stessa viene rigettata non sussistendone i presupposti.
Il riconoscimento di un assegno di mantenimento presuppone il difetto di titolarità da parte del coniuge di adeguati redditi propri (ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio) e la sussistenza di una disparità economica rilevante tra le parti - occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi (cfr. da ultimo Cass.
952/2023). Pertanto, sebbene l'assegno di mantenimento sia espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale conseguente alla separazione (diversamente dall'assegno divorzile di natura composita, assistenziale e compensativa), chi invoca il riconoscimento dell'assegno deve provarne la sussistenza dei presupposti anche di ordine economico, in termini di assenza di adeguati redditi propri e di capacità lavorativa (dando prova che non sussiste neppure una effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita che gli consenta un reddito adeguato); “tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione 10 lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, l'effetto è di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.” (cfr. Cassazione civile , sez.
VI, 20/03/2018 , n. 6886; Tribunale, Lanciano , sez. I , 08/03/2021 , n. 68).
Nel caso che occupa risulta che - oltre ad essere proprietaria della casa Parte_1 coniugale e di altro immobile in comproprietà con il fratello – ha piena capacità lavorativa ed
è nell'attualità titolare di adeguati redditi propri come sopra meglio riportati (punto n. 6 della sentenza), oltre a non avere specificamente allegato e documentato un migliore tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
8. Quanto alla domanda svolta dalla ricorrente di “disporre che il sig. CP_1
versi alla coniuge la somma mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento per il cane Kira oltre
[...] al rimborso delle eventuali spese straordinarie nella misura del 50% cad.”, si dichiara non luogo a provvedere, non sussistendo una richiesta di affidamento/collocamento, risultando dalle allegazioni delle parti che il cane è di esclusiva proprietà del - il quale è pertanto CP_1 onerato delle relative spese - ed essendo, peraltro, emerso dalle allegazioni del resistente svolte nella memoria di replica che l'animale è deceduto in corso di causa.
9. Le ulteriori domande di natura restitutoria svolte dalle parti vanno dichiarate inammissibili. Per giurisprudenza costante, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus - in seno al procedimento speciale di separazione - su domande di restituzione di beni, di pagamento di somme reclamate, di risarcimento di asseriti danni, connesse solo soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c. con la domanda principale e peraltro soggette al diverso rito ordinario (cfr. tra le altre Tribunale Varese del 4/1/2012). Dette domande di natura risarcitoria e restitutoria - tese a regolamentare rapporti economici tra i coniugi ulteriori e diversi rispetto a quelli propri del giudizio divorzile - sono inammissibili in quanto del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
10. In considerazione della materia trattata, delle ragioni della decisione e della parziale reciproca soccombenza, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
ASSEGNA la casa coniugale di Cupra Marittima Via N.Sauro n. 38 a Parte_1
11 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di € 700 mensili - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie per i figli e - individuate Persona_1 Persona_2 secondo le indicazioni del Protocollo “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma
Cartabia in materia di famiglia”, ad Ancona, il 10/7/2024 - a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
RIGETTA la domanda svolta da di riconoscimento in proprio favore di un Parte_1 contributo al mantenimento da porre a carico di;
Controparte_1
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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