Articolo 29 della Legge 27 febbraio 1973, n. 26
Articolo 28Articolo 30
Versione
29 marzo 1973
Art. 29.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971, risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1971 (articolo 25)..... L. 3.714.482.748 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 27)..... " 22.445.092.783 Somme riscosse e non versate (colonna p
del riepilogo dell'entrata)................. " 2.915.640.641
-------------- Residui attivi al 31 dicembre 1971... L. 29.075.216.172
--------------
Entrata in vigore il 29 marzo 1973
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