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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.P.U. 137/2025
Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n137/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, su ricorso proposto da:
nata il [...] in [...] e residente in [...] Parte_1
Martiri, 14, con codice fiscale rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico C.F._1
Pelosi;
- Ricorrente;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Via Napoli n. 94 Villaricca (Na);
- Resistente;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
; Controparte_1
Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
Sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40
CCI mediante pubblicazione sull'area Web a norma del comma 7 dell'art. 40 CCII (evento 5 – casella esistente ma temporaneamente disattivata;
imputabile al destinatario, come da circolare ministeriale del
23 settembre 2024);
Considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto: - la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCI, per come richiamati dall'art. 121 CCI;
in ogni caso deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio (antecedente a quello di liquidazione) depositato in CCIAA, relativo all'esercizio 2015, le soglie di cui alla citata lett. d) risultano ampiamente superate e che il bilancio redatto in sede di liquidazione (che evidenzia, invece, valori sottosoglia) non appare attendibile, in quanto tra i debiti indicati, non vi sono quelli relativi alla debitoria di carattere tributario e previdenziale emersa in corso di istruttoria (cfr. estratti di ruolo acquisiti d'ufficio, che evidenziano una esposizione complessiva per circa 330.000,00 euro);
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, pari a circa 90.000,00 euro, recato da sentenza del Tribunale di
Napoli nord;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla presenza di circa 330.000,00 euro di debiti tributari risultanti dagli estratti di ruolo acquisiti;
dal mancato deposito dei bilanci di esercizio in CCIAA nel periodo intercorrente fra l'anno 2015 ed il 2024, in cui è stato invece depositato il bilancio finale di liquidazione, della cui attendibilità, peraltro, già si è detto;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Napoli 94 Villaricca (Na),
[...] iscritta al n. del Registro delle imprese di Napoli;
P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Antonio Cirma e curatore dott. che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 07/10/2025 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Giudice estensore
dott. Luciano Ferrara
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.P.U. 137/2025
Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n137/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, su ricorso proposto da:
nata il [...] in [...] e residente in [...] Parte_1
Martiri, 14, con codice fiscale rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico C.F._1
Pelosi;
- Ricorrente;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Via Napoli n. 94 Villaricca (Na);
- Resistente;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
; Controparte_1
Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
Sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40
CCI mediante pubblicazione sull'area Web a norma del comma 7 dell'art. 40 CCII (evento 5 – casella esistente ma temporaneamente disattivata;
imputabile al destinatario, come da circolare ministeriale del
23 settembre 2024);
Considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto: - la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCI, per come richiamati dall'art. 121 CCI;
in ogni caso deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio (antecedente a quello di liquidazione) depositato in CCIAA, relativo all'esercizio 2015, le soglie di cui alla citata lett. d) risultano ampiamente superate e che il bilancio redatto in sede di liquidazione (che evidenzia, invece, valori sottosoglia) non appare attendibile, in quanto tra i debiti indicati, non vi sono quelli relativi alla debitoria di carattere tributario e previdenziale emersa in corso di istruttoria (cfr. estratti di ruolo acquisiti d'ufficio, che evidenziano una esposizione complessiva per circa 330.000,00 euro);
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, pari a circa 90.000,00 euro, recato da sentenza del Tribunale di
Napoli nord;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla presenza di circa 330.000,00 euro di debiti tributari risultanti dagli estratti di ruolo acquisiti;
dal mancato deposito dei bilanci di esercizio in CCIAA nel periodo intercorrente fra l'anno 2015 ed il 2024, in cui è stato invece depositato il bilancio finale di liquidazione, della cui attendibilità, peraltro, già si è detto;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Napoli 94 Villaricca (Na),
[...] iscritta al n. del Registro delle imprese di Napoli;
P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Antonio Cirma e curatore dott. che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 07/10/2025 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Giudice estensore
dott. Luciano Ferrara
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello