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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/11/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. SENT.
N. 1111/2025 R.G.V.G.
N. CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
"nata il [...], a [...], Parte 1 codice fiscale C.F. 1
C.F. 2assistita e difesa dall'Avv. GIOVANNI DI NARDO, codice fiscale e
"nato il [...], a [...], C.F. 3 codice fiscale Parte 2 و
assistito e difeso dall'Avv. ANGELO CUTONE, codice fiscale C.F. 4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di divorzio congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.06.2025, premessa l'avvenuta separazione coniugale di cui all'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 03.07.2023, autorizzato dal P.M. in data 06.07.2023,
e l'impossibilità di ricostruire la convivenza coniugale, veniva richiesta la presente pronuncia di divorzio.
Nel predetto ricorso i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt. 473 - bis.51 cpc e 127 - ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 25.09.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
Dai documenti prodotti si rileva, infatti, che i suddetti, dopo l'autorizzazione del P.M. all'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita ai fini della separazione, non hanno più ripreso coniugale convivenza, come da dichiarazioni concordemente rese dagli interessati anche nel presente procedimento. Devono pertanto ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge (art. 3 della L.
898/1970 e succ. mod.), attesa anche la circostanza che il ricorso introduttivo della presente domanda
è stato proposto quando era trascorso il termine prescritto dalla legge di ininterrotta separazione, a far tempo dalla data innanzi indicata;
e tale circostanza rende evidente che tra gli interessati è ormai venuto a cessare qualsiasi elemento, anche affettivo, che possa ragionevolmente far ritenere la ripresa della futura convivenza.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
13.09.2025 e 23.09.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
"1) in relazione all'affidamento della prole, i coniugi intendono adottare la formula dell'affidamento condiviso del minore Per_1, il quale continuerà a vivere prevalentemente con la madre presso l'attuale abitazione di Isernia al Corso Marcelli n. 282;
2) quanto alla regolamentazione delle modalità del diritto di visita del sig. Parte_2 con il figlio, le parti stabiliscono quanto segue: il padre potrà vedere Per 1 quando vorrà, previo accordo con la madre, anche tutti i giorni, avuto comunque riguardo agli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso ed in ragione degli impegni lavorativi del padre;
in ogni caso, il minore passerà, a settimane alterne, un fine settimana (sabato e domenica) con la madre ed un fine settimana (sabato e domenica) con il padre;
il figlio potrà stare con il padre e pernottare con lo stesso ogni qualvolta lo desidera anche infrasettimanalmente oltre a weekend alterni;
per le festività natalizie, il minore passerà, ad anni alterni, la vigilia di Natale e di Capodanno con un genitore ed il giorno di Natale e Capodanno con l'altro genitore, così come ad anni alterni il minore passerà il giorno dell'Epifania con un genitore e l'anno successivo con l'altro;
per le festività Pasquali, Per 1, sempre ad anni alterni, passerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e viceversa;
per le ferie estive, il minore trascorrerà 15 giorni nel mese di agosto con il padre;
per i compleanni di Per_1, lo stesso trascorrerà tale giornata congiuntamente con la madre e col padre ovvero, in caso di disaccordo, secondo il criterio dell'alternanza, con l'uno e con l'altro genitore;
inoltre il padre potrà tenere con sé Per 1, comunque avuto riguardo agli impegni extrascolastici dello stesso, almeno due/ tre pomeriggi a settimana che indicativamente vengono individuati nei giorni di martedì e giovedì;
le predette disposizioni potranno subire variazioni ove mai, a causa degli impegni lavorativi, il padre non potrà vedere o tenere con sé il figlio nei giorni prestabiliti.
Quanto alle vacanze estive entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con il figlio un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. In questo caso ciascuno genitore dovrà comunicare all'altro, con preavviso di almeno 10 giorni, le date ed il luogo ove trascorrerà le ferie estive con il figlio, mentre nel caso di eventuali viaggi, gite e spostamenti programmati che comportino l'allontanamento del figlio dal suo domicilio, il preavviso dovrà essere di almeno 24 ore;
3) Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi si convengono le seguenti pattuizioni:
I coniugi, vertendosi in tema di regolazione dei loro reciproci rapporti economico-patrimoniali a seguito di separazione, convengono che, in ragione delle disponibilità economiche del Sig. Parte 2, del fatto che questi potrà godere dell'utilizzo dell'immobile in Isernia alla via San Cosmo n. 23 e del fatto che la Sig.ra Pt 1 è economicamente indipendente (svolgendo anch'essa attività lavorativa remunerativa), il Sig. Parte 2 corrisponderà mensilmente mediante bonifico con le seguenti coordinate: [...] la somma complessiva di € 400,00 (Quattrocento/00)
a titolo di mantenimento del figlio minore entro il cinque di ogni mese;
Le parti concordano che l'erogazione dell'Assegno Unico verrà richiesto nella misura intera dalla sig.ra Pt 1 sino a quando ne avrà il diritto;
nel contempo il sig. Parte 2 si impegna a rinunciare al predetto assegno in favore della sig. ra Pt 1
4) La casa coniugale sita in Isernia, via San Cosmo, 23, di proprietà dei genitori di Parte 2
rimarrà assegnata a quest'ultimo;
5) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione degli altri documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili.
6) Le parti convengono che le spese straordinarie per il figlio Per_1, previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; rimane d'intesa che qualsiasi spesa straordinaria affrontata da entrambi i genitori nell'interesse del figlio deve essere giustificata da scontrini o ricevute fiscali fatti pervenire all'altro in modo che possa provvedere al pagamento della sua parte;
in ordine alla identificazione delle stesse, le parti concordemente dichiarano di utilizzare il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Isernia e il Consiglio dell'Ordine di Isernia in data
4 luglio 2019 che dichiarano di aver letto e ben conoscere e che qui si abbia per riprodotto pedissequamente fatte salve successive modifiche in materia;
7) I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documenti validi per l'espatrio da parte delle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza anche con riguardo al figlio minore;
8) I coniugi danno atto che ogni ulteriore rapporto economico tra gli stessi è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione, dichiarando pertanto di non avere nulla reciprocamente a pretendere e che pertanto non vi è alcuna pendenza economica, finanziaria e patrimoniale.
9) Le spese legali sono compensate tra le parti."
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara, ai su esposti patti e condizioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 07.09.2003 tra i coniugi suddetti, trascritto nel registro dei matrimoni del Comune di
Isernia, anno 2003, al n. 41, Parte 2, Serie A, ed ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto
Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi di legge. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli
N. 1111/2025 R.G.V.G.
N. CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
"nata il [...], a [...], Parte 1 codice fiscale C.F. 1
C.F. 2assistita e difesa dall'Avv. GIOVANNI DI NARDO, codice fiscale e
"nato il [...], a [...], C.F. 3 codice fiscale Parte 2 و
assistito e difeso dall'Avv. ANGELO CUTONE, codice fiscale C.F. 4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di divorzio congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.06.2025, premessa l'avvenuta separazione coniugale di cui all'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 03.07.2023, autorizzato dal P.M. in data 06.07.2023,
e l'impossibilità di ricostruire la convivenza coniugale, veniva richiesta la presente pronuncia di divorzio.
Nel predetto ricorso i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt. 473 - bis.51 cpc e 127 - ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 25.09.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
Dai documenti prodotti si rileva, infatti, che i suddetti, dopo l'autorizzazione del P.M. all'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita ai fini della separazione, non hanno più ripreso coniugale convivenza, come da dichiarazioni concordemente rese dagli interessati anche nel presente procedimento. Devono pertanto ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge (art. 3 della L.
898/1970 e succ. mod.), attesa anche la circostanza che il ricorso introduttivo della presente domanda
è stato proposto quando era trascorso il termine prescritto dalla legge di ininterrotta separazione, a far tempo dalla data innanzi indicata;
e tale circostanza rende evidente che tra gli interessati è ormai venuto a cessare qualsiasi elemento, anche affettivo, che possa ragionevolmente far ritenere la ripresa della futura convivenza.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
13.09.2025 e 23.09.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
"1) in relazione all'affidamento della prole, i coniugi intendono adottare la formula dell'affidamento condiviso del minore Per_1, il quale continuerà a vivere prevalentemente con la madre presso l'attuale abitazione di Isernia al Corso Marcelli n. 282;
2) quanto alla regolamentazione delle modalità del diritto di visita del sig. Parte_2 con il figlio, le parti stabiliscono quanto segue: il padre potrà vedere Per 1 quando vorrà, previo accordo con la madre, anche tutti i giorni, avuto comunque riguardo agli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso ed in ragione degli impegni lavorativi del padre;
in ogni caso, il minore passerà, a settimane alterne, un fine settimana (sabato e domenica) con la madre ed un fine settimana (sabato e domenica) con il padre;
il figlio potrà stare con il padre e pernottare con lo stesso ogni qualvolta lo desidera anche infrasettimanalmente oltre a weekend alterni;
per le festività natalizie, il minore passerà, ad anni alterni, la vigilia di Natale e di Capodanno con un genitore ed il giorno di Natale e Capodanno con l'altro genitore, così come ad anni alterni il minore passerà il giorno dell'Epifania con un genitore e l'anno successivo con l'altro;
per le festività Pasquali, Per 1, sempre ad anni alterni, passerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e viceversa;
per le ferie estive, il minore trascorrerà 15 giorni nel mese di agosto con il padre;
per i compleanni di Per_1, lo stesso trascorrerà tale giornata congiuntamente con la madre e col padre ovvero, in caso di disaccordo, secondo il criterio dell'alternanza, con l'uno e con l'altro genitore;
inoltre il padre potrà tenere con sé Per 1, comunque avuto riguardo agli impegni extrascolastici dello stesso, almeno due/ tre pomeriggi a settimana che indicativamente vengono individuati nei giorni di martedì e giovedì;
le predette disposizioni potranno subire variazioni ove mai, a causa degli impegni lavorativi, il padre non potrà vedere o tenere con sé il figlio nei giorni prestabiliti.
Quanto alle vacanze estive entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con il figlio un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. In questo caso ciascuno genitore dovrà comunicare all'altro, con preavviso di almeno 10 giorni, le date ed il luogo ove trascorrerà le ferie estive con il figlio, mentre nel caso di eventuali viaggi, gite e spostamenti programmati che comportino l'allontanamento del figlio dal suo domicilio, il preavviso dovrà essere di almeno 24 ore;
3) Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi si convengono le seguenti pattuizioni:
I coniugi, vertendosi in tema di regolazione dei loro reciproci rapporti economico-patrimoniali a seguito di separazione, convengono che, in ragione delle disponibilità economiche del Sig. Parte 2, del fatto che questi potrà godere dell'utilizzo dell'immobile in Isernia alla via San Cosmo n. 23 e del fatto che la Sig.ra Pt 1 è economicamente indipendente (svolgendo anch'essa attività lavorativa remunerativa), il Sig. Parte 2 corrisponderà mensilmente mediante bonifico con le seguenti coordinate: [...] la somma complessiva di € 400,00 (Quattrocento/00)
a titolo di mantenimento del figlio minore entro il cinque di ogni mese;
Le parti concordano che l'erogazione dell'Assegno Unico verrà richiesto nella misura intera dalla sig.ra Pt 1 sino a quando ne avrà il diritto;
nel contempo il sig. Parte 2 si impegna a rinunciare al predetto assegno in favore della sig. ra Pt 1
4) La casa coniugale sita in Isernia, via San Cosmo, 23, di proprietà dei genitori di Parte 2
rimarrà assegnata a quest'ultimo;
5) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione degli altri documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili.
6) Le parti convengono che le spese straordinarie per il figlio Per_1, previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; rimane d'intesa che qualsiasi spesa straordinaria affrontata da entrambi i genitori nell'interesse del figlio deve essere giustificata da scontrini o ricevute fiscali fatti pervenire all'altro in modo che possa provvedere al pagamento della sua parte;
in ordine alla identificazione delle stesse, le parti concordemente dichiarano di utilizzare il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Isernia e il Consiglio dell'Ordine di Isernia in data
4 luglio 2019 che dichiarano di aver letto e ben conoscere e che qui si abbia per riprodotto pedissequamente fatte salve successive modifiche in materia;
7) I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documenti validi per l'espatrio da parte delle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza anche con riguardo al figlio minore;
8) I coniugi danno atto che ogni ulteriore rapporto economico tra gli stessi è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione, dichiarando pertanto di non avere nulla reciprocamente a pretendere e che pertanto non vi è alcuna pendenza economica, finanziaria e patrimoniale.
9) Le spese legali sono compensate tra le parti."
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara, ai su esposti patti e condizioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 07.09.2003 tra i coniugi suddetti, trascritto nel registro dei matrimoni del Comune di
Isernia, anno 2003, al n. 41, Parte 2, Serie A, ed ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto
Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi di legge. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli