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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5422 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/03/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Ferro, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Cannavera, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 11/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/05/1998 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Sinnai, anno 1998, numero 5, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) , ancora minorenne, resta affidata ad entrambi i genitori e Persona_1 continua a mantenere la propria collocazione e residenza anagrafica presso la casa familiare insieme alla sorella , maggiorenne ma ancora Persona_2 agli studi e non economicamente autosufficiente.
2) Il Signor corrisponderà per il mantenimento delle due figlie la somma CP_1 mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 30 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle note coordinate IBAN della Signora
Pag. 2 di 3 e provvederà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del Pt_1
50% secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense.
3) Il Signor corrisponderà a titolo di assegno divorzile alla Signora CP_1
la somma di € 200,00 mensili entro il giorno 30 di Parte_1 ciascun mese.
4) L'assegno unico universale verrà incassato nella misura del 100% dalla Signora . Pt_1
5) La casa coniugale in Sinnai nella via Giovanni Battista Pergolesi n. 49a, (F. 43 mapp. 3143 sub. 10 categoria A/2 6 7,5 vani) di proprietà comune delle parti resta assegnata (compresi i suoi arredi) alla sig.ra , che ivi Pt_1 dimora con le due figlie.
6) Il regime di visite del padre con la figlia minore sarà regolata secondo accordi tra le parti di volta in volta, compatibilmente con gli impegni lavorativi e con gli impegni scolastici della figlia.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5422 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/03/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Ferro, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Cannavera, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 11/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/05/1998 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Sinnai, anno 1998, numero 5, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) , ancora minorenne, resta affidata ad entrambi i genitori e Persona_1 continua a mantenere la propria collocazione e residenza anagrafica presso la casa familiare insieme alla sorella , maggiorenne ma ancora Persona_2 agli studi e non economicamente autosufficiente.
2) Il Signor corrisponderà per il mantenimento delle due figlie la somma CP_1 mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 30 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle note coordinate IBAN della Signora
Pag. 2 di 3 e provvederà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del Pt_1
50% secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense.
3) Il Signor corrisponderà a titolo di assegno divorzile alla Signora CP_1
la somma di € 200,00 mensili entro il giorno 30 di Parte_1 ciascun mese.
4) L'assegno unico universale verrà incassato nella misura del 100% dalla Signora . Pt_1
5) La casa coniugale in Sinnai nella via Giovanni Battista Pergolesi n. 49a, (F. 43 mapp. 3143 sub. 10 categoria A/2 6 7,5 vani) di proprietà comune delle parti resta assegnata (compresi i suoi arredi) alla sig.ra , che ivi Pt_1 dimora con le due figlie.
6) Il regime di visite del padre con la figlia minore sarà regolata secondo accordi tra le parti di volta in volta, compatibilmente con gli impegni lavorativi e con gli impegni scolastici della figlia.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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