Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5824/2025
RE PU BLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.05.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 09.11.1977 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Maria Teresa Minniti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 16.12.1965 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Denicia Mammone presso il quale ha eletto domicilio telematico nato a [...] il [...] con il seguente figlio: ERsona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14.05.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio
1) il figlio minore ERsona_1 viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa materna in Milano, via Castellamare 14, ove manterrà la sua residenza e il suo domicilio abituale;
2) nel corso dell'anno 2025 (ultimo anno di attività lavorativa del padre cui conseguirà il pensionamento), il padre potrà tenere con sé il minore PE il fine settimana '
alternati con la madre, specificamente il primo e il terzo del mese, a decorrere dal sabato mattina sino alla domenica sera con accompagnamento presso l'abitazione materna;
Resta fatto salvo ogni diverso e più ampio accordo tra i genitori, anche transitorio, che potrà superare la presente regolamentazione.
A decorrere dall'anno 2026 fine settimana alternati tra i genitori;
il padre, nei fine settimana di propria spettanza potrà andare a prendere il figlio il venerdì dall'uscita di scuola per ivi riaccompagnarlo il lunedì mattina;
il padre potrà tenere con sé il minore PE , durante la settimana del weekend di spettanza materna, per un giorno alla settimana, indicativamente individuato salvo diverso accordo tra i genitori nel giovedì pomeriggio, con prelevamento del minore all'uscita della
-
scuola per ivi riaccompagnarlo il giorno successivo;
A decorrere dall'anno 2027 fine settimana alternati tra i genitori;
il padre, nei fine settimana di propria spettanza potrà andare a prendere il figlio il giovedì dall'uscita di scuola ed ivi riaccompagnarlo il lunedì mattina;
il padre potrà tenere con sé il minore ER 1 , durante la settimana del weekend di spettanza materna, per un giorno alla settimana, indicativamente individuato - salvo diverso accordo tra i genitori nel giovedì pomeriggio, con prelevamento del minore all'uscita della scuola e per ivi riaccompagnarlo il giorno successivo;
A decorrere dall'anno 2028, i genitori valuteranno la possibilità, compatibilmente con le esigenze del minore, di porre in essere l'affidamento paritetico con conseguente rivisitazione e rideterminazione dell'importo del mantenimento del minore.
Con riferimento alle festività e alle vacanze:
-vacanze Pasquali: nel 2025 Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre. Gli anni successivi saranno alternati tra i genitori;
-vacanze estive: i) ad anni alterni, giugno tre settimane consecutive;
nel 2025 con il padre;
ii) ad anni alterni, luglio tre settimane consecutive;
nel 2025 con la madre iii) ultima settimana di agosto e prima settimana di settembre di ogni anno, ad anni alternati, vacanze con i genitori i quali dovranno rientrare almeno tre giorni prima dall'inizio dell'anno scolastico;
-compleanno PE ogni anno mattinata con i nonni paterni e dalle ore 13 con la madre;
-Natale e Capodanno: dalla mattina del 25 dicembre 2025 e sino al 31 dicembre
2025, fino alle ore 18.00, con padre;
dal 31 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 con la madre. Gli anni successivi saranno alternati tra i genitori.
Resta fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, che potrà superare la presente regolamentazione.
Si precisa, quindi, che la detta regolamentazione - puramente indicativa ma non assorbente- potrà variare su accordo dei genitori, anche in base ai turni di lavoro degli stessi ed ai reciproci ed obiettivi impegni lavorativi.
All'uopo, i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente - con un congruo preavviso e, comunque, appena ne abbiano notizia- i rispettivi turni di lavoro e gli impegni lavorativi (e non) improrogabili che possano interferire con la presente regolamentazione e con i rispettivi periodi di spettanza, al fine di concertare le relative variazioni, nell'interesse del minore medesimo.
3) Il sig. Parte_2 verserà alla sig.ra Parte_1 a titolo di contributo al
mantenimento del figlio la somma di euro 400,00 nel corso dell'anno 2025 e euro
350,00 per gli anni 2026 e 2027. Le parti si impegnano sin da ora a rivedere l'importo del mantenimento del figlio a decorrere dall'anno 2028 in ragione di un volontario affidamento paritetico del minore a condizione che lo stesso non manifesti un dissenso motivato sul punto. La somma del mantenimento dovrà essere versata, come in effetti viene già versata continuativamente da dicembre 2024, alla sig.ra Pt_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita tenendo come base il numero indice relativo a maggio 2026;
4) saranno a carico del sig. Parte_2 il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
il sig.5) a titolo di arretrato del mantenimento del minore PE Parte_2 verserà
alla sig.ra Pt 1 la somma di euro 20.000,00 di cui euro 10.000,00 entro e non oltre ottobre 2025 e euro 10.000,00 entro e non oltre ottobre 2026; nessuna altra somma risulta dovuta a tiolo di arretrato.
6) le parti concordano nel volere presentare congiuntamente domanda per assegnare al minore anche il cognome del padre che verrà anteposto a quello della madre con spese a carico esclusivo del padre;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai