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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1136/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Chiara Desenzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127 ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CUZZETTI STEFANO
- RICORRENTE
contro
CP_1 con l'avv. CALIÒ MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 12.03.2025 parte ricorrente concludeva come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.06.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000112050 notificata il 27.05.2022 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 17.006,60 per omesso pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all'atto di accertamento prot. n. .1500.31/05/2017.0168476 in riferimento all'annualità 2015 e CP_1
asseritamente notificato in data 8.06.2017. A sostegno, premesso che il credito rivendicato aveva riguardato il modesto importo di €
75,58, somma che, sebbene in ritardo rispetto alla scadenza, era stata versata all' in CP_2
data 21.12.2017, deduceva: a) l'omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero l'atto di accertamento prot. n. .1500.31/05/2017.0168476, posto che, dalla documentazione CP_1 richiesta all'Istituto, risultava essersi perfezionata per compiuta giacenza sebbene l'indirizzo di consegna del plico (via Sirmione n.26, Desenzano del Garda) non corrispondeva alla sua residenza alla data del giugno 2017, come da certificato storico di residenza versato in atti (doc. 6); b) la violazione del principio di legalità, posto che al momento della commissione del fatto (2015) la fattispecie non era prevista come illecito amministrativo;
c) la prescrizione della pretesa sanzionatoria ex art. 28 l. 689/1981; d) la violazione dell'art. 14 comma II l. 689/1981 per tardività della contestazione;
e)
l'inapplicabilità del D.lgs. 8/2016 ai datori di lavoro agricoli ex art. 1 l. 463/1983; f) la violazione del divieto di doppia sanzione per lo stesso fatto;
g) l'illegittimità della sanzione per carenza dei presupposti;
h) la manifesta irragionevolezza dell'importo della sanzione;
i) l'incostituzionalità per eccesso di delega del D.lgs. 8/2016.
Chiedeva quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta, ovvero, in subordine, di rideterminarne l'importo, con vittoria di spese ed onorari di causa.
2. Si costituiva evidenziando: a) la corretta notificazione dell'atto presupposto dal CP_1 momento che l'ufficiale postale aveva accertato che vi era un recapito riferibile al ricorrente in Desenzano del Garda, via Sirmione n.26 a e che la notifica poteva ritenersi perfezionata oltre che presso l'indirizzo di residenza anche presso la dimora o il domicilio del destinatario;
b) che l'omissione era stata contestata in base alla legge vigente al momento della commissione e non vi era stata alcuna applicazione retroattiva della nuova disciplina che aveva depenalizzato le omissioni sotto soglia considerandole illeciti amministrativi;
c)
l'inapplicabilità del termine di cui all'art.14 della legge 689/1981 stante il carattere speciale della disciplina in esame e, in ogni caso, considerando il fatto che il termine doveva essere fatto decorrere dall'effettiva e concreta conoscenza degli elementi che integravano l'illecito; d) il mancato decorso della prescrizione posto che l'ordinanza ingiunzione era stata notificata in data 27.05.2022 e dunque in epoca antecedente al termine quinquennale decorrente dalla notifica dell'accertamento della violazione del 31.05.2017; e)
2 l'insussistenza della duplicazione della sanzione, stante la diversità fra le sanzioni per omesso versamento nei termini e la sanzione di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L.
n.463/1983.
In merito alla quantificazione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, dava atto della sua rideterminazione nella misura di € 10.000,00 con la possibilità di pagamento nella misura ridotta di € 5.000,00 ove si fosse provveduto al pagamento entro 60 giorni dalla prima udienza ex art.9, comma 5 d.lgs. 15 gennaio 2016 n.8.
3. In corso di causa, ha dato atto, con deposito del 13.11.2024, dell'intervenuta CP_1 rideterminazione della sanzione ingiunta nella misura pari ad € 113,38 riducibile ad € 56,69, ove il pagamento fosse avvenuto entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
3.1. Con note di trattazione scritta autorizzate, il ricorrente ha tuttavia chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso, manifestando così chiaramente la sua intenzione di non voler procedere al pagamento della sanzione amministrativa come rideterminata in corso di causa e chiedendo altresì la condanna dell'Istituto ex art. 96 comma I c.p.c., da determinarsi in via equitativa o comunque nella somma di € 3.000,00, tenuto conto dell'erroneità dell'ordinanza, della sua evidente sproporzione rispetto al credito ingiunto e del tempo trascorso prima della rideterminazione della somma.
non depositava note ex art. 127-ter c.p.c. CP_1
4. Il primo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento delle restanti censure.
È pacifico che l'ordinanza opposta che ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 17.006,60 a titolo di sanzione amministrativa per violazioni accertate nell'annualità
2015 (docc. 1, 2 ricorso) faccia riferimento all'atto di accertamento n.
.1500.31/05/2017.0168476. CP_1
Parimenti pacifico e documentalmente provato: che tale atto di accertamento sia stato spedito a mezzo posta raccomandata al ricorrente presso l'indirizzo di Desenzano del
Garda, via Sirmione n.26; che non sia stato consegnato al destinatario;
che l'08.06.2017 sia stata spedita C.A.D. n.78331931715-6 e che l'atto non sia stato ritirato nei 10 giorni successivi (cfr. cartolina di ricevimento doc.2 memoria).
3 Ebbene, tanto dallo storico delle variazioni di indirizzo prodotte al doc.5 da , quanto CP_1
dal certificato storico di residenza prodotto al doc.6 dal ricorrente, questi risulta residente dal 19.02.2013 in Desenzano del Garda viale Rimembranze n.29.
Dunque, è pacifico che l'atto di accertamento sia stato inviato ad un indirizzo non corrispondente alla residenza del ricorrente al momento della notifica.
In replica alle eccezioni formulate da in ordine a quanto accertato dall'ufficiale CP_1
postale circa il fatto che in via Sirmione vi fosse un recapito comunque riconducibile al ricorrente con conseguente validità della notifica che può perfezionarsi anche presso un indirizzo di dimora o domicilio difforme da quello della residenza formale, tant'è che al medesimo era stato spedito l'avviso a mezzo C.A.D., si osserva che sulla cartolina versata in atti non risulta sbarrata alcuna casella, né quella di temporanea assenza del destinatario, né quella di irreperibilità dello stesso o altra e che quanto alla C.A.D. risulta solo la data di invio (8.06.2017) ma non è stato prodotto alcun atto che ne dimostri l'avvenuta consegna.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione In tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 produce
l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando
l'eventuale successiva notifica della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio.> Cassazione civile sez. II,
13/03/2006, n.5400.
Ne discende, nel caso in esame, che, non potendosi ritenere perfezionata la notifica dell'atto di accertamento, non può ritenersi validamente formata l'ordinanza ingiunzione opposta con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria con la stessa comminata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, non ravvisandosi gli estremi per la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo risultato soccombente, non può ritenersi per ciò solo che l'Istituto abbia agito con dolo o colpa grave ovvero abusando del mezzo processuale, nella piena consapevolezza di un rigetto delle proprie pretese.
P.Q.M.
4 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara che nulla è dovuto in base all'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1 in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Brescia, 14.03.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Chiara Desenzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127 ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CUZZETTI STEFANO
- RICORRENTE
contro
CP_1 con l'avv. CALIÒ MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 12.03.2025 parte ricorrente concludeva come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.06.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000112050 notificata il 27.05.2022 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 17.006,60 per omesso pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all'atto di accertamento prot. n. .1500.31/05/2017.0168476 in riferimento all'annualità 2015 e CP_1
asseritamente notificato in data 8.06.2017. A sostegno, premesso che il credito rivendicato aveva riguardato il modesto importo di €
75,58, somma che, sebbene in ritardo rispetto alla scadenza, era stata versata all' in CP_2
data 21.12.2017, deduceva: a) l'omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero l'atto di accertamento prot. n. .1500.31/05/2017.0168476, posto che, dalla documentazione CP_1 richiesta all'Istituto, risultava essersi perfezionata per compiuta giacenza sebbene l'indirizzo di consegna del plico (via Sirmione n.26, Desenzano del Garda) non corrispondeva alla sua residenza alla data del giugno 2017, come da certificato storico di residenza versato in atti (doc. 6); b) la violazione del principio di legalità, posto che al momento della commissione del fatto (2015) la fattispecie non era prevista come illecito amministrativo;
c) la prescrizione della pretesa sanzionatoria ex art. 28 l. 689/1981; d) la violazione dell'art. 14 comma II l. 689/1981 per tardività della contestazione;
e)
l'inapplicabilità del D.lgs. 8/2016 ai datori di lavoro agricoli ex art. 1 l. 463/1983; f) la violazione del divieto di doppia sanzione per lo stesso fatto;
g) l'illegittimità della sanzione per carenza dei presupposti;
h) la manifesta irragionevolezza dell'importo della sanzione;
i) l'incostituzionalità per eccesso di delega del D.lgs. 8/2016.
Chiedeva quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta, ovvero, in subordine, di rideterminarne l'importo, con vittoria di spese ed onorari di causa.
2. Si costituiva evidenziando: a) la corretta notificazione dell'atto presupposto dal CP_1 momento che l'ufficiale postale aveva accertato che vi era un recapito riferibile al ricorrente in Desenzano del Garda, via Sirmione n.26 a e che la notifica poteva ritenersi perfezionata oltre che presso l'indirizzo di residenza anche presso la dimora o il domicilio del destinatario;
b) che l'omissione era stata contestata in base alla legge vigente al momento della commissione e non vi era stata alcuna applicazione retroattiva della nuova disciplina che aveva depenalizzato le omissioni sotto soglia considerandole illeciti amministrativi;
c)
l'inapplicabilità del termine di cui all'art.14 della legge 689/1981 stante il carattere speciale della disciplina in esame e, in ogni caso, considerando il fatto che il termine doveva essere fatto decorrere dall'effettiva e concreta conoscenza degli elementi che integravano l'illecito; d) il mancato decorso della prescrizione posto che l'ordinanza ingiunzione era stata notificata in data 27.05.2022 e dunque in epoca antecedente al termine quinquennale decorrente dalla notifica dell'accertamento della violazione del 31.05.2017; e)
2 l'insussistenza della duplicazione della sanzione, stante la diversità fra le sanzioni per omesso versamento nei termini e la sanzione di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L.
n.463/1983.
In merito alla quantificazione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, dava atto della sua rideterminazione nella misura di € 10.000,00 con la possibilità di pagamento nella misura ridotta di € 5.000,00 ove si fosse provveduto al pagamento entro 60 giorni dalla prima udienza ex art.9, comma 5 d.lgs. 15 gennaio 2016 n.8.
3. In corso di causa, ha dato atto, con deposito del 13.11.2024, dell'intervenuta CP_1 rideterminazione della sanzione ingiunta nella misura pari ad € 113,38 riducibile ad € 56,69, ove il pagamento fosse avvenuto entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
3.1. Con note di trattazione scritta autorizzate, il ricorrente ha tuttavia chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso, manifestando così chiaramente la sua intenzione di non voler procedere al pagamento della sanzione amministrativa come rideterminata in corso di causa e chiedendo altresì la condanna dell'Istituto ex art. 96 comma I c.p.c., da determinarsi in via equitativa o comunque nella somma di € 3.000,00, tenuto conto dell'erroneità dell'ordinanza, della sua evidente sproporzione rispetto al credito ingiunto e del tempo trascorso prima della rideterminazione della somma.
non depositava note ex art. 127-ter c.p.c. CP_1
4. Il primo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento delle restanti censure.
È pacifico che l'ordinanza opposta che ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 17.006,60 a titolo di sanzione amministrativa per violazioni accertate nell'annualità
2015 (docc. 1, 2 ricorso) faccia riferimento all'atto di accertamento n.
.1500.31/05/2017.0168476. CP_1
Parimenti pacifico e documentalmente provato: che tale atto di accertamento sia stato spedito a mezzo posta raccomandata al ricorrente presso l'indirizzo di Desenzano del
Garda, via Sirmione n.26; che non sia stato consegnato al destinatario;
che l'08.06.2017 sia stata spedita C.A.D. n.78331931715-6 e che l'atto non sia stato ritirato nei 10 giorni successivi (cfr. cartolina di ricevimento doc.2 memoria).
3 Ebbene, tanto dallo storico delle variazioni di indirizzo prodotte al doc.5 da , quanto CP_1
dal certificato storico di residenza prodotto al doc.6 dal ricorrente, questi risulta residente dal 19.02.2013 in Desenzano del Garda viale Rimembranze n.29.
Dunque, è pacifico che l'atto di accertamento sia stato inviato ad un indirizzo non corrispondente alla residenza del ricorrente al momento della notifica.
In replica alle eccezioni formulate da in ordine a quanto accertato dall'ufficiale CP_1
postale circa il fatto che in via Sirmione vi fosse un recapito comunque riconducibile al ricorrente con conseguente validità della notifica che può perfezionarsi anche presso un indirizzo di dimora o domicilio difforme da quello della residenza formale, tant'è che al medesimo era stato spedito l'avviso a mezzo C.A.D., si osserva che sulla cartolina versata in atti non risulta sbarrata alcuna casella, né quella di temporanea assenza del destinatario, né quella di irreperibilità dello stesso o altra e che quanto alla C.A.D. risulta solo la data di invio (8.06.2017) ma non è stato prodotto alcun atto che ne dimostri l'avvenuta consegna.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione In tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 produce
l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando
l'eventuale successiva notifica della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio.> Cassazione civile sez. II,
13/03/2006, n.5400.
Ne discende, nel caso in esame, che, non potendosi ritenere perfezionata la notifica dell'atto di accertamento, non può ritenersi validamente formata l'ordinanza ingiunzione opposta con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria con la stessa comminata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, non ravvisandosi gli estremi per la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo risultato soccombente, non può ritenersi per ciò solo che l'Istituto abbia agito con dolo o colpa grave ovvero abusando del mezzo processuale, nella piena consapevolezza di un rigetto delle proprie pretese.
P.Q.M.
4 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara che nulla è dovuto in base all'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1 in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Brescia, 14.03.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
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