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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/10/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1138 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ivi residente in [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliato a Milazzo, via M. Regis, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Giulio Lima (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in atti, Fax: 090 9076120, indirizzo pec:
PARTE RICORRENTE Email_1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente a [...], ed ivi C.F._3
elettivamente domiciliata in via G. Medici, n. 53, presso l'Avv. Daniela
Cultrera, C.F. , pec: C.F._4
tel. e fax: 0909224046, che la Email_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 25.03.2025, Parte_1
, premesso che in data 03.05.2003, a Milazzo, aveva contratto
[...]
matrimonio concordatario con (atto trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Milazzo al n. 14 parte 2 serie
A anno 2003); che dal matrimonio erano nate due figlie, nata a CP_1
Messina il 29.09.2004 e nata a [...] il [...]; che le parti si Per_1
erano separate consensualmente con sentenza di omologa emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G. n. 750/2023 pubblicata il 18.07.2023; che l'accordo di separazione consensuale prevedeva l'affidamento condiviso della figlia con domiciliazione presso la madre, la disciplina dei Per_1
tempi di permanenza con il padre, l'obbligo a carico del deducente di corrispondere alla un assegno complessivo mensile di € CP_1
800,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT per il mantenimento delle due figlie, il contributo di entrambi i coniugi alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie nella misura del 50 % ciascuno, il pagamento da parte del deducente di una somma mensile pari al 50 % del canone di locazione dell'immobile condotto in locazione dalla a Messina e delle relative utenze;
tutto ciò premesso, CP_1
osservava che la figlia maggiorenne dal 15 settembre aveva iniziato a CP_1
vivere stabilmente a Milano, dove frequentava un corso universitario, ed egli pagava interamente tanto la retta dell'Università che il canone di locazione dell'appartamento sito a Milano;
che egli nell'anno 2024 aveva percepito un reddito annuo da lavoro dipendente pari a € 31.804,03, mentre la all'epoca della separazione, aveva un reddito annuo di € CP_1
50.835,52 quale docente universitario;
che egli aveva venduto la casa nella quale aveva vissuto la famiglia a Milazzo ed aveva acquistato due
2 appartamenti intestati alle due figlie, come stabilito nell'accordo di separazione;
che uno di tali appartamenti, in base agli accordi di separazione, avrebbe dovuto essere destinato a casa di abitazione della e della figlia minore, tanto che era stato attribuito alla CP_1
il diritto di abitazione, sicché appariva ingiustificata la CP_1
prosecuzione del contributo del deducente alla locazione di un immobile sito a Messina;
che su un conto cointestato ai coniugi risultava depositata la somma di € 63.000,00 di pertinenza esclusiva del deducente, sicché occorreva ordinare alla di compiere quanto di sua CP_1
competenza per la restituzione di tale somma al deducente;
che egli aveva chiesto al Tribunale di Barcellona P.G. la pronuncia di divorzio con la conferma delle condizioni di separazione ad eccezione di quella relativa al suo contributo al pagamento del canone e delle utenze di un immobile sito a Messina e con la condanna della compiere le attività di CP_1
sua pertinenza per la restituzione a lui della somma di € 63.000,00 depositata su un conto cointestato. Osservava, quindi, che con ordinanza pubblicata il 10.02.2025 il Tribunale di Barcellona P.G. aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Messina. Concludeva affermando che egli intendeva riassumere il giudizio instaurato davanti al
Tribunale di Barcellona P.G. ribadendo tutte le domande già svolte.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 03.06.2025, si costituiva , la quale evidenziava che, come CP_1 CP_1
già eccepito davanti al Tribunale di Barcellona P.G., la domanda volta ad ottenere la condanna della deducente ad assumere le iniziative necessarie per la restituzione delle somme depositate su un conto cointestato, era inammissibile, in quanto, in base all'accordo di separazione, tali somme dovevano essere destinate alle figlie e, comunque, il menzionato accordo non poteva essere messo in discussione in seno al giudizio di divorzio.
3 Osservava, poi, che ella era stata costretta ad allontanarsi da Milazzo nel febbraio 2022 per proteggere la figlia all'epoca tredicenne, dalle Per_1
attenzioni di un uomo adulto, il quale, per tali fatti, era stato rinviato a giudizio, sicché, nell'accordo di separazione, le parti avevano previsto che la permanenza a Messina ed il contributo a carico del per Parte_1
l'immobile locato a Messina sarebbero cessati solo con la fine del ciclo scolastico di mentre nessun fatto nuovo era intervenuto che potesse Per_1
giustificare la revisione del suddetto accordo. Rilevava, quindi, che il
[...]
oltre ad essere lavoratore dipendente, era amministratore unico di Pt_1
una società che si occupava di locazione immobiliare di beni propri, ed amministrava anche altra società di ristorazione, della quale era socio al 70
%, entrambe attività che, verosimilmente, fornivano un reddito;
inoltre, lo stesso, a seguito della vendita della casa coniugale, aveva ottenuto la somma di € 630.000,00. Chiedeva, pertanto, che fossero confermate tutte le statuizioni contenute nell'accordo di separazione consensuale.
All'udienza del 26.06.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede rilevava che la figlia era Parte_1 CP_1
proprietaria di una casa a Milazzo sulla quale la ra titolare CP_1
del diritto di abitazione, ma che era inutilizzata, sicché, tenuto conto del fatto che le spese straordinarie per la figlia erano aumentate, avendo CP_1
la stessa deciso di frequentare l'università a Milano, proponeva che la casa di Milazzo fosse messa a reddito per far fronte almeno in parte a dette spese straordinarie. sottolineava, invece, che, contrariamente a Controparte_1
quanto affermato dal nel ricorso introduttivo, le spese Parte_1
straordinarie per la figlia erano sostenute da entrambi i genitori e che, CP_1
pertanto, le spese erano aumentate anche per lei;
rilevava che la figlia
4 aveva intenzione di vendere la casa di Milazzo per acquistarne un'altra a
Milano, ma il si era opposto;
sottolineava che non vi era Parte_1
motivo per modificare la statuizione relativa al pagamento delle spese per il godimento di una casa a Messina, posto che non era ancora intervenuto il fatto al quale le parti avevano collegato la cessazione dell'obbligo, vale a dire il completamento del ciclo di studi della figlia che avrebbe Per_1
dovuto ancora frequentare l'ultima classe della scuola superiore.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale, all'udienza dell'11.09.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parare del Pubblico Ministero, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale sin dall'udienza nella quale il Giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
5 Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale con sentenza del
Tribunale di Barcellona P.G. n. 750/2023 pubblicata il 18.07.2023, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Milazzo il
03.05.2003, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Milazzo al n. 14 parte 2 serie A anno 2003.
Quanto al mantenimento della prole, si deve premettere che quando, come nel caso in esame, sussista un provvedimento giurisdizionale emesso in sede di separazione che disciplina i rapporti tra le parti con riferimento ai figli, la modifica delle statuizioni vigenti può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze che giustifichino una loro revisione, poiché
l'art. 337 quinquies c.c., pur stabilendo che la revisione di provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
6 Orbene, le circostanze allegate dal ricorrente non appaiono giustificare una modifica delle statuizioni relative ai rapporti economici tra le parti.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che la figlia maggiorenne CP_1
aveva iniziato a studiare a Milano e che, di conseguenza, le spese erano aumentate. Sennonché, le spese relative alla permanenza della figlia a
Milano, dove la stessa ha intrapreso il percorso universitario, attengono essenzialmente alle “spese straordinarie” che gravano in eguale misura su entrambi i coniugi e, di conseguenza, non possono venire in considerazione per la determinazione della misura del mantenimento ordinario, per la cui quantificazione occorre guardare, da un lato, alle risorse economiche dei genitori e, dall'altro lato, alle esigenze della prole. Orbene, nel caso in esame non è stato né allegato né provato che i fattori incidenti sulla quantificazione dell'assegno ordinario siano mutati, sicché sotto questo profilo la domanda appare palesemente infondata. Il ricorrente ha, poi, allegato che era stata data attuazione all'accordo di separazione che prevedeva il trasferimento alle due figlie della nuda proprietà di due immobili, uno per ciascuna figlia, nel centro di Milazzo. Sennonché anche tale circostanza non può essere considerata un “fatto sopravvenuto” sia perché esso era contemplato nell'accordo di separazione, in cui contenuto teneva conto di tale attribuzione economica, sia perché il trasferimento della nuda proprietà dei due immobili in questione non incide né sui bisogni delle figlie, posto che entrambe non possono trarre alcuna risorsa economica da tali beni, il cui diritto di abitazione è stato attribuito ai genitori, né sulle risorse economiche dei genitori, posto che ad entrambi i genitori è stato attribuito il diritto di abitazione (ciascuno su un immobile) sicché non è stato in alcun modo alterato l'equilibrio economico esistente tra le parti. Il ricorrente ha, infine, evidenziato che, avendo la
7 conseguito il diritto di abitazione sul predetto immobile CP_1
sito a Milazzo, alla stessa non avrebbe più dovuto essere corrisposto alcun contributo per la locazione di un immobile a Messina. Sennonché va osservato che la pattuizione in base alla quale il si era Parte_1
obbligato a contribuire nella misura del 50 % al pagamento del canone di locazione dell'immobile nel quale la viveva a Messina CP_1 prevedeva che tale obbligo sarebbe rimasto in vita “sino all'ultimazione del corso di studi della figlia minore e tale condizione non si è ancora Per_1
realizzata. Va, d'altronde, osservato che la pattuizione inserita tra le condizioni della separazione consensuale, con cui i coniugi disciplinano i loro rapporti con riferimento al pagamento del canone di locazione della casa sita a Messina si configura come «autonoma» rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine al mantenimento della figlia, che ne costituisce solamente un presupposto e soggiace, pertanto, alla regola dell'immodificabilità in sede giurisdizionale di simili negozi, espressione di autonomia privata (Cass. civ. 22.11.2007 n. 24321).
Infine, il ha chiesto la condanna della Parte_1 CP_1
alla restituzione di una somma di sua pertinenza esclusiva che era stata depositata su un conto cointestato ai coniugi. Nondimeno, come correttamente rilevato dalla resistente, tale domanda è palesemente inammissibile, in quanto l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospetti una domanda soggetta al rito
8 ordinario, in quanto volta alla restituzione di somme, autonoma rispetto alla domanda di divorzio (cfr. Cass. civ. sez. I del 13 ottobre 2005 n. 19886).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla modesta complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei valori minimi previsti nei parametri approvati con D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25.02.2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 03.05.2003 del Comune di Milazzo con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14 parte 2 serie A anno 2003, tra nato a [...] il Parte_1
27/05/1971 e nata a [...] il Controparte_1
14/08/1971;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rigetta tutto le altre domande avanzate dal ricorrente;
9 4) condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1138 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ivi residente in [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliato a Milazzo, via M. Regis, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Giulio Lima (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in atti, Fax: 090 9076120, indirizzo pec:
PARTE RICORRENTE Email_1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente a [...], ed ivi C.F._3
elettivamente domiciliata in via G. Medici, n. 53, presso l'Avv. Daniela
Cultrera, C.F. , pec: C.F._4
tel. e fax: 0909224046, che la Email_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 25.03.2025, Parte_1
, premesso che in data 03.05.2003, a Milazzo, aveva contratto
[...]
matrimonio concordatario con (atto trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Milazzo al n. 14 parte 2 serie
A anno 2003); che dal matrimonio erano nate due figlie, nata a CP_1
Messina il 29.09.2004 e nata a [...] il [...]; che le parti si Per_1
erano separate consensualmente con sentenza di omologa emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G. n. 750/2023 pubblicata il 18.07.2023; che l'accordo di separazione consensuale prevedeva l'affidamento condiviso della figlia con domiciliazione presso la madre, la disciplina dei Per_1
tempi di permanenza con il padre, l'obbligo a carico del deducente di corrispondere alla un assegno complessivo mensile di € CP_1
800,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT per il mantenimento delle due figlie, il contributo di entrambi i coniugi alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie nella misura del 50 % ciascuno, il pagamento da parte del deducente di una somma mensile pari al 50 % del canone di locazione dell'immobile condotto in locazione dalla a Messina e delle relative utenze;
tutto ciò premesso, CP_1
osservava che la figlia maggiorenne dal 15 settembre aveva iniziato a CP_1
vivere stabilmente a Milano, dove frequentava un corso universitario, ed egli pagava interamente tanto la retta dell'Università che il canone di locazione dell'appartamento sito a Milano;
che egli nell'anno 2024 aveva percepito un reddito annuo da lavoro dipendente pari a € 31.804,03, mentre la all'epoca della separazione, aveva un reddito annuo di € CP_1
50.835,52 quale docente universitario;
che egli aveva venduto la casa nella quale aveva vissuto la famiglia a Milazzo ed aveva acquistato due
2 appartamenti intestati alle due figlie, come stabilito nell'accordo di separazione;
che uno di tali appartamenti, in base agli accordi di separazione, avrebbe dovuto essere destinato a casa di abitazione della e della figlia minore, tanto che era stato attribuito alla CP_1
il diritto di abitazione, sicché appariva ingiustificata la CP_1
prosecuzione del contributo del deducente alla locazione di un immobile sito a Messina;
che su un conto cointestato ai coniugi risultava depositata la somma di € 63.000,00 di pertinenza esclusiva del deducente, sicché occorreva ordinare alla di compiere quanto di sua CP_1
competenza per la restituzione di tale somma al deducente;
che egli aveva chiesto al Tribunale di Barcellona P.G. la pronuncia di divorzio con la conferma delle condizioni di separazione ad eccezione di quella relativa al suo contributo al pagamento del canone e delle utenze di un immobile sito a Messina e con la condanna della compiere le attività di CP_1
sua pertinenza per la restituzione a lui della somma di € 63.000,00 depositata su un conto cointestato. Osservava, quindi, che con ordinanza pubblicata il 10.02.2025 il Tribunale di Barcellona P.G. aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Messina. Concludeva affermando che egli intendeva riassumere il giudizio instaurato davanti al
Tribunale di Barcellona P.G. ribadendo tutte le domande già svolte.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 03.06.2025, si costituiva , la quale evidenziava che, come CP_1 CP_1
già eccepito davanti al Tribunale di Barcellona P.G., la domanda volta ad ottenere la condanna della deducente ad assumere le iniziative necessarie per la restituzione delle somme depositate su un conto cointestato, era inammissibile, in quanto, in base all'accordo di separazione, tali somme dovevano essere destinate alle figlie e, comunque, il menzionato accordo non poteva essere messo in discussione in seno al giudizio di divorzio.
3 Osservava, poi, che ella era stata costretta ad allontanarsi da Milazzo nel febbraio 2022 per proteggere la figlia all'epoca tredicenne, dalle Per_1
attenzioni di un uomo adulto, il quale, per tali fatti, era stato rinviato a giudizio, sicché, nell'accordo di separazione, le parti avevano previsto che la permanenza a Messina ed il contributo a carico del per Parte_1
l'immobile locato a Messina sarebbero cessati solo con la fine del ciclo scolastico di mentre nessun fatto nuovo era intervenuto che potesse Per_1
giustificare la revisione del suddetto accordo. Rilevava, quindi, che il
[...]
oltre ad essere lavoratore dipendente, era amministratore unico di Pt_1
una società che si occupava di locazione immobiliare di beni propri, ed amministrava anche altra società di ristorazione, della quale era socio al 70
%, entrambe attività che, verosimilmente, fornivano un reddito;
inoltre, lo stesso, a seguito della vendita della casa coniugale, aveva ottenuto la somma di € 630.000,00. Chiedeva, pertanto, che fossero confermate tutte le statuizioni contenute nell'accordo di separazione consensuale.
All'udienza del 26.06.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede rilevava che la figlia era Parte_1 CP_1
proprietaria di una casa a Milazzo sulla quale la ra titolare CP_1
del diritto di abitazione, ma che era inutilizzata, sicché, tenuto conto del fatto che le spese straordinarie per la figlia erano aumentate, avendo CP_1
la stessa deciso di frequentare l'università a Milano, proponeva che la casa di Milazzo fosse messa a reddito per far fronte almeno in parte a dette spese straordinarie. sottolineava, invece, che, contrariamente a Controparte_1
quanto affermato dal nel ricorso introduttivo, le spese Parte_1
straordinarie per la figlia erano sostenute da entrambi i genitori e che, CP_1
pertanto, le spese erano aumentate anche per lei;
rilevava che la figlia
4 aveva intenzione di vendere la casa di Milazzo per acquistarne un'altra a
Milano, ma il si era opposto;
sottolineava che non vi era Parte_1
motivo per modificare la statuizione relativa al pagamento delle spese per il godimento di una casa a Messina, posto che non era ancora intervenuto il fatto al quale le parti avevano collegato la cessazione dell'obbligo, vale a dire il completamento del ciclo di studi della figlia che avrebbe Per_1
dovuto ancora frequentare l'ultima classe della scuola superiore.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale, all'udienza dell'11.09.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parare del Pubblico Ministero, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale sin dall'udienza nella quale il Giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
5 Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale con sentenza del
Tribunale di Barcellona P.G. n. 750/2023 pubblicata il 18.07.2023, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Milazzo il
03.05.2003, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Milazzo al n. 14 parte 2 serie A anno 2003.
Quanto al mantenimento della prole, si deve premettere che quando, come nel caso in esame, sussista un provvedimento giurisdizionale emesso in sede di separazione che disciplina i rapporti tra le parti con riferimento ai figli, la modifica delle statuizioni vigenti può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze che giustifichino una loro revisione, poiché
l'art. 337 quinquies c.c., pur stabilendo che la revisione di provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
6 Orbene, le circostanze allegate dal ricorrente non appaiono giustificare una modifica delle statuizioni relative ai rapporti economici tra le parti.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che la figlia maggiorenne CP_1
aveva iniziato a studiare a Milano e che, di conseguenza, le spese erano aumentate. Sennonché, le spese relative alla permanenza della figlia a
Milano, dove la stessa ha intrapreso il percorso universitario, attengono essenzialmente alle “spese straordinarie” che gravano in eguale misura su entrambi i coniugi e, di conseguenza, non possono venire in considerazione per la determinazione della misura del mantenimento ordinario, per la cui quantificazione occorre guardare, da un lato, alle risorse economiche dei genitori e, dall'altro lato, alle esigenze della prole. Orbene, nel caso in esame non è stato né allegato né provato che i fattori incidenti sulla quantificazione dell'assegno ordinario siano mutati, sicché sotto questo profilo la domanda appare palesemente infondata. Il ricorrente ha, poi, allegato che era stata data attuazione all'accordo di separazione che prevedeva il trasferimento alle due figlie della nuda proprietà di due immobili, uno per ciascuna figlia, nel centro di Milazzo. Sennonché anche tale circostanza non può essere considerata un “fatto sopravvenuto” sia perché esso era contemplato nell'accordo di separazione, in cui contenuto teneva conto di tale attribuzione economica, sia perché il trasferimento della nuda proprietà dei due immobili in questione non incide né sui bisogni delle figlie, posto che entrambe non possono trarre alcuna risorsa economica da tali beni, il cui diritto di abitazione è stato attribuito ai genitori, né sulle risorse economiche dei genitori, posto che ad entrambi i genitori è stato attribuito il diritto di abitazione (ciascuno su un immobile) sicché non è stato in alcun modo alterato l'equilibrio economico esistente tra le parti. Il ricorrente ha, infine, evidenziato che, avendo la
7 conseguito il diritto di abitazione sul predetto immobile CP_1
sito a Milazzo, alla stessa non avrebbe più dovuto essere corrisposto alcun contributo per la locazione di un immobile a Messina. Sennonché va osservato che la pattuizione in base alla quale il si era Parte_1
obbligato a contribuire nella misura del 50 % al pagamento del canone di locazione dell'immobile nel quale la viveva a Messina CP_1 prevedeva che tale obbligo sarebbe rimasto in vita “sino all'ultimazione del corso di studi della figlia minore e tale condizione non si è ancora Per_1
realizzata. Va, d'altronde, osservato che la pattuizione inserita tra le condizioni della separazione consensuale, con cui i coniugi disciplinano i loro rapporti con riferimento al pagamento del canone di locazione della casa sita a Messina si configura come «autonoma» rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine al mantenimento della figlia, che ne costituisce solamente un presupposto e soggiace, pertanto, alla regola dell'immodificabilità in sede giurisdizionale di simili negozi, espressione di autonomia privata (Cass. civ. 22.11.2007 n. 24321).
Infine, il ha chiesto la condanna della Parte_1 CP_1
alla restituzione di una somma di sua pertinenza esclusiva che era stata depositata su un conto cointestato ai coniugi. Nondimeno, come correttamente rilevato dalla resistente, tale domanda è palesemente inammissibile, in quanto l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospetti una domanda soggetta al rito
8 ordinario, in quanto volta alla restituzione di somme, autonoma rispetto alla domanda di divorzio (cfr. Cass. civ. sez. I del 13 ottobre 2005 n. 19886).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla modesta complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei valori minimi previsti nei parametri approvati con D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25.02.2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 03.05.2003 del Comune di Milazzo con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14 parte 2 serie A anno 2003, tra nato a [...] il Parte_1
27/05/1971 e nata a [...] il Controparte_1
14/08/1971;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Milazzo (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rigetta tutto le altre domande avanzate dal ricorrente;
9 4) condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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