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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1893/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1893/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPUS Parte_1 C.F._1
PATRIZIA
PARTE ATTRICE contro
(CF , CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
(C. F. ), CP_5 C.F._6
(C.F. ); Controparte_6 C.F._7
e
Controparte_7 CP_6 CP_8 Controparte_9
, Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
DD , , , CP_12 CP_11 CP_13 C.F._8 CP_11 CP_14
, , , CP_3 C.F._8 C.F._9 CP_15 CP_16
[...] Controparte_17 Controparte_18 [...]
, , CP_19 CP_20 C.F._8 CP_21 C.F._8 CP_22
, , DD, ,
[...] C.F._8 CP_23 C.F._8 CP_24 CP_14
pagina 1 di 4 , , , Controparte_25 Controparte_26 CP_27
, , , Fu Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31
, , Per_1 CP_31 Controparte_32
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: v. atto introduttivo e note di trattazione scritta depositate in data 28.03.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che l'usucapione ventennale dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto.
ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto Parte_1
a titolo originario del diritto di proprietà sul terreno agricolo sito nel Comune di Alà dei Sardi (Loc.
Giannispina), censito al catasto terreni del Comune di Alà dei Sardi al Foglio 29, particella 137 e al
Foglio 29, particella 139 e sul sovrastante fabbricato rurale censito al nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune al Foglio 29, particella 127 (confinante con proprietà , con Persona_2
e altra proprietà e con strada provinciale); per aver posseduto detti immobili per Persona_3 Pt_1 oltre vent'anni e all'attualità.
Ha esposto di possedere i beni dall'anno 2001, esercitandovi attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà quali: la recinzione del fondo mediante rete, muretti in pietra e l'apposizione di un cancello chiuso con lucchetto (le cui chiavi sono nella sua esclusiva disponibilità); la pulizia da erbacce, rovi, sterpaglie, la potatura e taglio delle piante oltre alla vendita del sughero (alla ditta Tonino
Casu); la coltivazione di essenze foraggere destinate all'alimentazione del proprio bestiame e di un orto, il pascolo.
Ha aggiunto di aver ivi edificato delle porcilaie e ristrutturato un fienile utilizzato per lo stoccaggio dei prodotti agricoli.
Ha precisato di aver acquistato il fondo da , figlia di originario Persona_4 Persona_5
proprietario, ma senza provvedere tuttavia alla formalizzazione del trasferimento di proprietà a causa della mancanza degli atti di provenienza.
Secondo le allegazioni del ricorrente, i terreni e il fabbricati rurali risultano intestati catastalmente a: pagina 2 di 4 (nato ad [...] il [...]), (nata ad [...] CP_1 CP_2
Sardi (SS) il 24/04/1921 deceduta), (nato a [...] il [...]), Controparte_3
(nato a [...] il [...]), nata a [...] Controparte_4 CP_5
Sardi (SS) il 15/01/1959), (nata a [...] il [...] Controparte_6
) e a C.F._7 Controparte_7 CP_6 CP_8
Controparte_9 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_33 Controparte_34 CP_14
, , , , Controparte_35 CP_36 CP_15 Controparte_16
Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, DD,
[...] CP_20 C.F._8 CP_21 C.F._10
, , , ,
[...] CodiceFiscale_11 CodiceFiscale_12 CP_14 [...]
, , , , CP_25 Controparte_26 CP_27 Controparte_28
, , Fu , CP_29 CP_30 CP_31 Per_1 CP_31
, odierni convenuti, i quali benché ritualmente citati (anche nelle forme Controparte_32
dei pubblici proclami, giusta autorizzazione del Presidente delegato del Tribunale in data 18.07.2023), non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci (v. verbale di udienza del 31.1.2024).
La causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte attrice e l'escussione di testimoni, sulla cui credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. verbale di udienza del 27.06.2024); in particolare:
- , amico del ricorrente, abitante a Alà dei Sardi, riconosciuto il terreno per cui è causa e il Tes_1
sovrastante fabbricato rurale nelle riproduzioni fotografiche mostrategli, ha dichiarato di conoscere la situazione possessoria poiché ha un terreno di fronte, esponendo di aver aiutato : “a Parte_1 fare le recinzioni di rete, dove c'è l'acqua e il pozzo fa l'orto” e che lo stesso “ci tiene i maiali e fa
l'orto. Lì ha anche la vigna (su altro lotto di terreno)”;
- , amico del ricorrente, riconosciuto anch'egli il terreno e il fabbricato oggetto della Persona_6 presente causa di usucapione ha dichiarato: “aveva acquistato un vigneto che si trova confinante a questo terreno (aveva intorno ai 20 anni) e entro pochi anni ha iniziato a possedere anche questo terreno, estraendo il sughero, io e altri amici siamo andati a dare una mano”. Inoltre, ha dato conto di conoscere il luogo, avendo aiutato il possessore nel rifacimento dei muretti di recinzione all'incirca nell'anno 1998/1999 o il 2000, e l'ordine al suo utilizzo da parte del ricorrente ha aggiunto che lo stesso: “ha realizzato una struttura che poi ha adibito a ricovero di maiali. (...) un po' lavorava alla
pagina 3 di 4 pizzeria un po' lavorava in questi campi, al vigneto e alla porcilaia e all'orto. Sono cose che vanno seguite, lui va ogni giorno, a dar da mangiare, pulire, tenere in ordine.”
Non risulta che alcuno abbia esercitato turbative o molestie nell'esercizio del possesso;
sulla base delle ispezioni ipotecarie in atti, nemmeno risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
Tutto ciò premesso, la domanda viene accolta;
occorre una precisazione: dalla disamina della documentazione prodotta (v. visura storica per immobile Foglio 29, particella 127 sub 2) può agevolmente desumersi che - sebbene il ricorrente abbia rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il riconoscimento del diritto anche sul “fabbricato rurale censito al nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune al Foglio 29 particella 127”- tale indicazione catastale paia un mero refuso e che dunque, oggetto di domanda sia l'immobile attualmente contraddistinto in catasto fabbricati al Foglio
29, particella 127 sub 2 (del quale ha infatti prodotto documentazione) e comunque quanto insiste sulla partizione distinta in catasto terreni al Foglio 29, particella 127, cui è correlato.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], è proprietario, per intervenuta
[...] C.F._1
usucapione, dei terreni siti nel Comune di Alà dei Sardi (Loc. Giannispina), censiti al catasto terreni del
Comune di Alà dei Sardi al Foglio 29, particella 137 e al Foglio 29, particella 139 e del fabbricato rurale censito al nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune al Foglio 29, particella 127 sub
2; per l'effetto: ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 7 aprile 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1893/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPUS Parte_1 C.F._1
PATRIZIA
PARTE ATTRICE contro
(CF , CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
(C. F. ), CP_5 C.F._6
(C.F. ); Controparte_6 C.F._7
e
Controparte_7 CP_6 CP_8 Controparte_9
, Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
DD , , , CP_12 CP_11 CP_13 C.F._8 CP_11 CP_14
, , , CP_3 C.F._8 C.F._9 CP_15 CP_16
[...] Controparte_17 Controparte_18 [...]
, , CP_19 CP_20 C.F._8 CP_21 C.F._8 CP_22
, , DD, ,
[...] C.F._8 CP_23 C.F._8 CP_24 CP_14
pagina 1 di 4 , , , Controparte_25 Controparte_26 CP_27
, , , Fu Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31
, , Per_1 CP_31 Controparte_32
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: v. atto introduttivo e note di trattazione scritta depositate in data 28.03.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Premesso che l'usucapione ventennale dev'essere accertata con un giudizio instaurato dall'usucapiente necessariamente contro il proprietario formale, in quanto l'oggetto dell'accertamento è il riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto.
ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto Parte_1
a titolo originario del diritto di proprietà sul terreno agricolo sito nel Comune di Alà dei Sardi (Loc.
Giannispina), censito al catasto terreni del Comune di Alà dei Sardi al Foglio 29, particella 137 e al
Foglio 29, particella 139 e sul sovrastante fabbricato rurale censito al nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune al Foglio 29, particella 127 (confinante con proprietà , con Persona_2
e altra proprietà e con strada provinciale); per aver posseduto detti immobili per Persona_3 Pt_1 oltre vent'anni e all'attualità.
Ha esposto di possedere i beni dall'anno 2001, esercitandovi attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà quali: la recinzione del fondo mediante rete, muretti in pietra e l'apposizione di un cancello chiuso con lucchetto (le cui chiavi sono nella sua esclusiva disponibilità); la pulizia da erbacce, rovi, sterpaglie, la potatura e taglio delle piante oltre alla vendita del sughero (alla ditta Tonino
Casu); la coltivazione di essenze foraggere destinate all'alimentazione del proprio bestiame e di un orto, il pascolo.
Ha aggiunto di aver ivi edificato delle porcilaie e ristrutturato un fienile utilizzato per lo stoccaggio dei prodotti agricoli.
Ha precisato di aver acquistato il fondo da , figlia di originario Persona_4 Persona_5
proprietario, ma senza provvedere tuttavia alla formalizzazione del trasferimento di proprietà a causa della mancanza degli atti di provenienza.
Secondo le allegazioni del ricorrente, i terreni e il fabbricati rurali risultano intestati catastalmente a: pagina 2 di 4 (nato ad [...] il [...]), (nata ad [...] CP_1 CP_2
Sardi (SS) il 24/04/1921 deceduta), (nato a [...] il [...]), Controparte_3
(nato a [...] il [...]), nata a [...] Controparte_4 CP_5
Sardi (SS) il 15/01/1959), (nata a [...] il [...] Controparte_6
) e a C.F._7 Controparte_7 CP_6 CP_8
Controparte_9 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_33 Controparte_34 CP_14
, , , , Controparte_35 CP_36 CP_15 Controparte_16
Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, DD,
[...] CP_20 C.F._8 CP_21 C.F._10
, , , ,
[...] CodiceFiscale_11 CodiceFiscale_12 CP_14 [...]
, , , , CP_25 Controparte_26 CP_27 Controparte_28
, , Fu , CP_29 CP_30 CP_31 Per_1 CP_31
, odierni convenuti, i quali benché ritualmente citati (anche nelle forme Controparte_32
dei pubblici proclami, giusta autorizzazione del Presidente delegato del Tribunale in data 18.07.2023), non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci (v. verbale di udienza del 31.1.2024).
La causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte attrice e l'escussione di testimoni, sulla cui credibilità e attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. verbale di udienza del 27.06.2024); in particolare:
- , amico del ricorrente, abitante a Alà dei Sardi, riconosciuto il terreno per cui è causa e il Tes_1
sovrastante fabbricato rurale nelle riproduzioni fotografiche mostrategli, ha dichiarato di conoscere la situazione possessoria poiché ha un terreno di fronte, esponendo di aver aiutato : “a Parte_1 fare le recinzioni di rete, dove c'è l'acqua e il pozzo fa l'orto” e che lo stesso “ci tiene i maiali e fa
l'orto. Lì ha anche la vigna (su altro lotto di terreno)”;
- , amico del ricorrente, riconosciuto anch'egli il terreno e il fabbricato oggetto della Persona_6 presente causa di usucapione ha dichiarato: “aveva acquistato un vigneto che si trova confinante a questo terreno (aveva intorno ai 20 anni) e entro pochi anni ha iniziato a possedere anche questo terreno, estraendo il sughero, io e altri amici siamo andati a dare una mano”. Inoltre, ha dato conto di conoscere il luogo, avendo aiutato il possessore nel rifacimento dei muretti di recinzione all'incirca nell'anno 1998/1999 o il 2000, e l'ordine al suo utilizzo da parte del ricorrente ha aggiunto che lo stesso: “ha realizzato una struttura che poi ha adibito a ricovero di maiali. (...) un po' lavorava alla
pagina 3 di 4 pizzeria un po' lavorava in questi campi, al vigneto e alla porcilaia e all'orto. Sono cose che vanno seguite, lui va ogni giorno, a dar da mangiare, pulire, tenere in ordine.”
Non risulta che alcuno abbia esercitato turbative o molestie nell'esercizio del possesso;
sulla base delle ispezioni ipotecarie in atti, nemmeno risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
Tutto ciò premesso, la domanda viene accolta;
occorre una precisazione: dalla disamina della documentazione prodotta (v. visura storica per immobile Foglio 29, particella 127 sub 2) può agevolmente desumersi che - sebbene il ricorrente abbia rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il riconoscimento del diritto anche sul “fabbricato rurale censito al nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune al Foglio 29 particella 127”- tale indicazione catastale paia un mero refuso e che dunque, oggetto di domanda sia l'immobile attualmente contraddistinto in catasto fabbricati al Foglio
29, particella 127 sub 2 (del quale ha infatti prodotto documentazione) e comunque quanto insiste sulla partizione distinta in catasto terreni al Foglio 29, particella 127, cui è correlato.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per ottenere la voltura catastale del bene ed è trascrivibile ai sensi dell'art. 2651 c.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], è proprietario, per intervenuta
[...] C.F._1
usucapione, dei terreni siti nel Comune di Alà dei Sardi (Loc. Giannispina), censiti al catasto terreni del
Comune di Alà dei Sardi al Foglio 29, particella 137 e al Foglio 29, particella 139 e del fabbricato rurale censito al nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune al Foglio 29, particella 127 sub
2; per l'effetto: ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Nulla sulle spese processuali.
Sassari, il 7 aprile 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4