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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha preventiva fermo pronunciato la seguente amministrativo
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0916/25 R.G. Affari Registro Generale Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
N. 0916/25 ter cpc nel termine fissato del giorno 17.06.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione preventiva fermo amministrativo”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________
tra
[...]Parte_1
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e
Parte_2 difesa dall'avv. M. Madaio del Foro di Napoli in virtù di mandato n. 079/2025 R.B. Prev.
allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Corso Meridionale, n. 51;
Discusso nel termine
Ricorrente del 17.06.2025
e con scambio di note scritte
, in persona Parte_3 ex art. 127 ter cpc del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per notar di Per_1 Deposito minuta
Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura _________________
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0916/25 c/o + 1 pag. 1 Parte_4 Pt_3
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M.G. Tagliatela del Foro di Napoli in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Viale A. Gramsci n.
18;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 17.06.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 10.02.2025, la società Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la
[...]
comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 053 80 2025
000003 665 000, notificata dall' in data Controparte_1
27.01.2025, relativamente a n. 4 avvisi di addebito per contributi previdenziali non versati per euro 21.500,00, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dei resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2)
l'intervenuta prescrizione.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio i resistenti, i quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Giudizio n. 0916/25 R.G. c/o + 1 pag. 2 Parte_1 Pt_3
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 17.06.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto dalla società è infondato e, Parte_1
pertanto, va rigettato.
Innanzitutto risulta infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente circa l'omessa regolare notifica degli atti impositivi (avvisi di addebito), relativi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata nel presente giudizio: infatti, gli avvisi risultano notificati a mezzo pec in data 05.10.2022 e in data 28.02.2023, come comprovato dalle ricevute di accettazione e consegna, allegate al fascicolo di parte (cfr. fascicolo telematico di e ). Pt_3 CP_2
Egualmente è infondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dalla parte ricorrente. Invero, in proposito, come già detto, gli avvisi in oggetto risultano notificati a mezzo pec in data
05.10.2022 e in data 28.02.2023, come comprovato dalle ricevute di accettazione e consegna, allegate al fascicolo di parte.
Di conseguenza, palesemente non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dal suddetto atto impositivo, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come stabilito di recente dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 1799/2016).
Peraltro, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati, in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé
(vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito
Giudizio n. 0916/25 R.G. c/o + 1 pag. 3 Parte_1 Pt_3 della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
In ultimo, quanto all'istanza formulata dalla parte resistente di rinvio dell'udienza per la discussione, la stessa, ad avviso del Tribunale, non è meritevole di accoglimento, in quanto l'istanza non è motivata e, comunque, non è necessario concedere tale rinvio, essendo chiare le risultanze istruttorie e di semplice soluzione le questioni poste dalle parti, già oggetto, peraltro, di trattazione e decisione in analoghi giudizi instaurati dinanzi al Tribunale adito.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società ricorrente al rimborso delle stesse in favore dei resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nei confronti dell' e dell Parte_1 Pt_3 Controparte_1
, con ricorso depositato in data 10.02.2025 e ritualmente
[...]
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno di esse parti resistenti, in euro 700,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se
Giudizio n. 0916/25 R.G. c/o + 1 pag. 4 Pt_1 Parte_1 Pt_3 dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 17.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0916/25 R.G. c/o + 1 pag. 5 Parte_1 Pt_3