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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2074/2024 del ruolo generale affari civili contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con sede in Milano, Via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume (c.f. ), CodiceFiscale_1 con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde: Email_1
- appellante -
E
Controparte_1
(C.F.: ) in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la quale è domiciliato ex lege alla via Armando Diaz n°11
(C.F. P.E.C. C.F._2 Email_2
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 9644/2023, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta dalla nei confronti Parte_2 dell'Istituto appellato per il pagamento dell'importo di 18.313,31 € dovuto e portato da fatture emesse a titolo di corrispettivo delle prestazioni di pulizia erogate in favore dell' nel periodo 1.06.17 – CP_1
30.06.17 in forza del contratto stipulato con quest'ultimo ed avente Part efficacia dall'1.01.17 al 30.06.17 e ceduta a (per sorta capitale, interessi di mora maturati e maturandi, interessi anatocistici e ulteriori Part interessi di mora fatturati da con i 6 documenti denominati Note
Debito).
Affermava il Tribunale che il rapporto era nullo a monte, non essendo stati prodotti i contratti scritti regolanti il rapporto tra le parti;
che nemmeno poteva valere a tal fine il principio di non contestazione, essendo la nullità del contratto rilevabile d'ufficio.
Con atto notificato in data 22.4.2024 detta sentenza veniva impugnata dalla Premessa la sua qualità di cessionaria Parte_1 del credito da Manital, deduceva l'appellante l'erroneità della sentenza, con un primo motivo perché aveva ritenuto non provata l'esistenza di un valido contratto, non considerando il comportamento processuale dell'istituto, che aveva costituito confessione in ordine alla esistenza di un valido contratto;
con un secondo motivo per non aver valorizzato le produzioni documentali, ovvero le fatture con indicazione di numero di
C.I.G.-Codice Identificativo Gara e la mancata contestazione in ordine alla quantificazione degli interessi e ai conteggi effettuati. Con un terzo motivo di appello per non aver valorizzato quale riconoscimento del debito il pagamento delle fatture sottese alle note di debito emesse per maturazione di interessi di mora.
Concludeva pertanto per la condanna della controparte al pagamento dell'importo richiesto, oltre interessi anatocistici e spese.
Si costituiva in giudizio l' appellato, instando per il rigetto CP_1 dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza di trattazione del 25.9.2024, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il G. istruttore fissava per la discussione della causa davanti al collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 19-3-25, con termine per note conclusionali;
alla detta udienza, dopo il deposito delle note di udienza, la Corte deliberava di emettere la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
I contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono infatti essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di cassazione è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt.
16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU.
n.9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006);
5) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n. 19158/2012 e Cass. n.
14720/2024; si consideri altresì il c. 2 dell'art. 1 del d. lgs 30 marzo
2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …..”).
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e correttamente ha statuito per il rigetto della domanda attorea, posto che non è stato prodotto alcun contratto scritto intercorso con l'istituzione scolastica fondante le prestazioni delle quali
è chiesto il pagamento.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, nè dai comportamenti processuali dell' convenuto, non potendo da tali CP_1 elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è poi la indicazione sulla fattura del CIG –
Codice Identificativo Gara, posto che detto codice è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto scritto.
Così come si presenta non rilevante il richiamo alle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunché in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la pubblica amministrazione e alla prova dell'esistenza dei contratti stessi, bensì solo statuendosi sulle conseguenze dell'inadempimento (di tal che appare infondata la richiesta dell'appellante, formulata in note conclusionali, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana e le direttive richiamate in ordine ai presupposti di validità del contratto).
La mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, quindi, la non debenza delle somme richieste dall'appellante a titolo di capitale e interessi di mora e anatocistici, e dunque il rigetto dei primi due motivi di appello.
Il terzo motivo di appello, inerente il riconoscimento del debito asseritamente derivante dal pagamento delle fatture sottese alle note di debito emesse per maturazione di interessi di mora, è infondato, in quanto il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere di per sé come riconoscimento del debito, in mancanza (come nel caso di specie) di inequivocabili elementi di valutazione significativi di una volontà ricognitiva (Cassazione Civile ordinanza n. 18 del 3-01-2018).
Deve pertanto essere respinto l'appello, confermandosi la sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
Vanno poi dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 9644/2023 in contraddittorio con il 1°
[...]
disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione e istanza, così provvede:
-----rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in 1.800,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, cpa e iva;
-----dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 19-3-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo