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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9378/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Alfredo
Leo, presso il cui studio, sito in Montecorvino Rovella (SA) alla via Padre Pio da Pietrelcina n. 3, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in data
08/2/2022 per atto a rogito del Notaio di Mestre, Rep. n. Persona_1
43812, Racc. n.16503, dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio, sito in
Verona al v.lo S. Bernardino n. 5A, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 21/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 9378/2021 - Sentenza Con atto di opposizione regolarmente notificato la sig.ra Pt_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
2197/2021, con cui è stata ingiunta al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad € 7.388,24 a titolo di rate impagate ed interessi di un contratto di credito al consumo, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova dell'erogazione del finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria;
quale secondo motivo di opposizione, che il contratto prodotto dall'opposta è privo della sua sottoscrizione, presente solo a pagina 8/10, oltre che non conforme all'originale; quale terzo motivo di opposizione, che il certificato prodotto dall'opposta non corrisponde ai requisiti legali di cui all'articolo 50 T.U.B.; quale quarto motivo di opposizione, che l'opposta non ha prodotto il piano di ammortamento del finanziamento oggetto di causa;
quale quinto motivo di opposizione, che nel contratto di prestito sono stati applicati interessi usurari, come tali non dovuti, nonché capitalizzati interessi trimestralmente in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., stante la conformazione “alla francese” della modalità di ammortamento.
In virtù di quanto inannzi esposto la sig.ra ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2197/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ALFREDO LEO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che Controparte_1
l'opponente non ha in alcun modo contestato: - di aver sottoscritto il contratto (e, anzi, ha espressamente riconosciuto di averlo sottoscritto); - di aver ricevuto l'importo finanziato: l'opponente, infatti, si duole solo della mancata prova dell'erogazione e, ad ogni modo, deposita la prova
Proc. N.R.G.A.C. 9378/2021 - Sentenza dell'avvenuta erogazione;
- di essere inadempiente;
- le risultanze contabili del documento allegato n. 7 della fase monitoria;
che essa ha fornito la prova del proprio credito in quanto: - ha prodotto il titolo, la cui sottoscrizione è stata riconosciuta;
- ha allegato l'inadempimento di controparte, che o non lo ha specificamente contestato oppure non ha dato la prova contraria di aver adempiuto;
che la circostanza che il contratto non sia stato sottoscritto dalla sig.ra in ogni pagina è del tutto Pt_1
irrilevante; che il credito deriva da un prestito personale e per tale tipologia di rapporti, la produzione dell'estratto conto non è nemmeno necessaria ai fini della prova del credito (essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento, spettando a controparte la prova contraria); che la produzione del piano di ammortamento non è necessaria, contenendo il contratto tutti gli elementi per individuare l'obbligazione restitutoria;
che non vi è stata alcuna applicazione di interessi usurari oppure anatocistici.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 2197/2021; in ogni caso, condannare, la sig.ra Pt_1
al pagamento, in suo favore, della somma pari ad € 7.388,84
[...]
oltre interessi o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ed onerava parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
17/5/2023).
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
Proc. N.R.G.A.C. 9378/2021 - Sentenza All'udienza del 21/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 17/5/2023).
2. – Con il primo motivo di opposizione l'opponente lamenta che l'opposta non avrebbe fornito la prova dell'erogazione del credito azionato in via monitoria.
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Infatti, al momento della costituzione in giudizio la parte opposta ha depositato la contabile di erogazione (cfr. all. 7 della produzione di parte opposta).
3. – Con il secondo motivo di opposizione la sig.ra ha eccepito Pt_1
che il contratto prodotto dall'opposta è privo della sua sottoscrizione, presente solo a pagina 8/10, oltre a non essere conforme all'originale.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Infatti, la circostanza che il documento contrattuale non sia stato sottoscritto dall'opponente in ogni pagina che lo compone risulta del tutto irrilevante, atteso che la sig.ra non ha disconosciuto di averlo Pt_1
firmato, di talché il contratto di finanziamento posto alla base della domanda in via di ingiunzione è certamente a lei riferibile, circostanza peraltro in alcun modo contestata.
Per ciò che concerne, poi, il disconoscimento della conformità all'originale del documento contrattuale, formulato dall'opponente, la giurisprudenza di legittimità è costante (“ex multis” Cass. Civ., n. 21842/2014; Cass. Civ., n.
Proc. N.R.G.A.C. 9378/2021 - Sentenza 15790/2016; Cass. Civ., n. 24634/2021) che affinchè il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale sia ritualmente proposto esse deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Tanto non è avvenuto nel caso di specie, ove l'opponente si è limitata a contestare genericamente la confomità del documento contrattuale prodotto dall'opposta in allegato al ricorso monitorio, senza indicare neppure minimamente le ragioni di tale presunta difformità delle copie fotostatiche rispetto agli originali, ragion per cui esso è inammissibile.
4. – Con il terzo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che il certificato prodotto dall'opposta non corrisponde ai requisiti legali di cui all'articolo 50 T.U.B.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto: infatti, oltre a non costituire il certificate di cui all'art. 50 T.U.B. presupposto indefettibile per fornire la prova dell'esistenza ed ammontare del credito da parte dell'opposta, deve rilevarsi che dall'estratto conto depositato dalla
[...]
(cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria) Controparte_1
emerge la descrizione analitica e puntuale della composizione del credito, rispetto alla quale l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione, neppure generica.
5. – Con il quarto motivo di opposizione l'opponente lamenta che l'opposta non ha prodotto il piano di ammortamento del finanziamento oggetto di causa.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza (“ex pluribus” Trib. Milano,
10/6/2021) in caso di mancanza del piano di ammortamento, il contratto di
Proc. N.R.G.A.C. 9378/2021 - Sentenza mutuo non è da ritenersi nullo, in quanto lo stesso non rappresenta un elemento essenziale per determinare la validità del contratto, purchè dal regolamento contrattuale sia possibile desumere gli elementi utili a determinare la rata, che è quanto accaduto nel caso di specie, ove viene indicato l'ammontare della rata (€ 112,75 + € 3,00 per spese di incasso), il numero delle rate (60), la loro cadenza (mensile) ed il tasso annuo degli interessi (9,67%) (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria).
6. – Con il quinto ed ultimo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che nel contratto di prestito sono stati applicati interessi usurari, come tali non dovuti, nonché capitalizzati interessi trimestralmente in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., stante la conformazione “alla francese” della modalità di ammortamento.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, la contestazione circa la dedotta usurarietà degli interessi risulta essere del tutto generica già sul piano allegatorio (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020), non individuando il tasso pattuito, quello c.d. “soglia”
“ratione temporis” operativo, né tantomeno il trimestre di riferimento né la tipologia dell'operazione negoziale, nonché sfornita di qualsiasi sostegno probatorio, non avendo parte opponente neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la sua doglianza.
Quanto all'asserito effetto anatocistco dell'ammortamento “alla francese”, come chiarito dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 15130/2024, la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” non comporta alcun fenomeno anatocistico, non consentito, oltre ad essere la doglianza della parte opponente del tutto generica.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 2197/2021 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Proc. N.R.G.A.C. 9378/2021 - Sentenza 7. –Le spese seguono il criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di
[...]
e, considerate la natura, il valore (€ 7.388,44 – pari a quello del Pt_1
monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
840,00 per la fase istruttoria/trattazione € 851,00 per la fase decisionale), nonché € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione
(consistita nella sola fase di attivazione), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
8. – Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il 17/5/2023), la sig.ra Pt_1
va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
[...]
di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 2197/2021;
2) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 2.761,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Condanna al versamento, in favore dell'entrata Parte_1
del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato
Proc. N.R.G.A.C. 9378/2021 - Sentenza dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 22/9/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9378/2021 - Sentenza