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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 05/11/2021, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 00643/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Sartore Caleca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Albanese in San Donà Di Piave, via Cesare Battisti n. 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto di divieto detenzione di armi e confisca delle suddette, fascicolo numero-OMISSIS-^, a firma del -OMISSIS-in data -OMISSIS-
- del provvedimento di reiezione dell'istanza di riesame in autotutela, a firma del -OMISSIS-
- di ogni altro atto presupposto e conseguente;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati dal ricorrente il -OMISSIS-:
- del decreto di respingimento della revoca del divieto detenzione di armi e confisca delle suddette, a firma del -OMISSIS-, fascicolo numero-OMISSIS-^;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente;
nonché per il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal ricorrente da determinarsi tramite espletanda C.T.U. estimativa o anche da liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, se dovuti, sino al dì del soddisfo, come per legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Considerato, alla luce del sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che il provvedimento di riesame impugnato con il ricorso per motivi aggiunti motiva in relazione alla non piena affidabilità del ricorrente anche alla luce della sentenza del -OMISSIS-, con cui è stata esclusa l’applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 61, n. 9), e 339 cod. pen. e, per l’effetto, sono state concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62, n. 2), cod. pen.;
- che tale motivazione non pare presentare evidenti vizi logici;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.