Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott. Ssa Ivana Sassi Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 13425/2023 del Ruolo Generale V.G., riservata in decisione, senza i termini, all'udienza cartolare del 21.3.2025, avente per oggetto: domanda congiunta di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis cpc- n.51 - vertente TRA EL IO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Cecilia Gargiulo, giusta procura in atti
E TO SA, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Brizzi, giusta procura in atti
RICORRENTI
nonchè Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: all'udienza cartolare del 21.3.2025, i procuratori chiedevano recepirsi le condizioni di cui alla separazione consensuale. Il PM ha espresso parere contrario all'accoglimento.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 18.7.2024, ai sensi dell'art. 473 bis cpc, n. 15, i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano: gli istanti hanno contratto matrimonio in Napoli, il 22.03.2010, con rito civile scegliendo quale regime patrimoniale quello della separazione dei beni;
atto n.9 p. I s. sez.U; - dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: RE AU nata a [...] [...], CE nato a [...] [...] e RO nato a [...] [...]; - I coniugi sono separati di fatto già da diversi anni;
- Che proprio per le gravi incomprensioni è stato aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli giudizio con RG 1642/2021 V.G. definito in data 05/12/2023 con la dichiarazione di decadenza della madre AL NT nei confronti dei figli CE AU e RO RE. (decreto in allegato); - La reintegra nella responsabilità genitoriale di RE NI nei confronti di tutti i figli con rientro dei minori presso di lui.
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- La revoca dell'affidamento dei minori AU e CE dei minori alla nonna paterna AR AU. - La revoca dell'affidamento del minore RO alla zia paterna AR RA. - Che dall'emissione del provvedimento ad oggi i minori, e nel loro migliore interesse, hanno continuato assidua frequentazione con il padre e per completare il ciclo di studi sono rimasti nel territorio di abituale residenza in regione Campania ma, si trasferiranno per l'inizio del nuovo anno scolastico presso il padre, che ha già predisposto ambiente adatto alla loro crescita, ha provveduto all'iscrizione scolastica e riceverà il supporto della madre che si trasferirà unitamente ai nipoti presso il figlio. - Pertanto, sono sorte tra i predetti coniugi incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della vita coniugale, pertanto, i ricorrenti sono addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente nell'interesse dei figli minori. Hanno chiesto: rinunciano a presenziare all'udienza, chiedendo in ogni caso che vengano recepiti nella sentenza i seguenti accordi, dichiarando che non hanno intenzione di riconciliarsi e di essere stati resi edotti delle conseguenze ex lege previste : 1) i coniugi, liberamente ed espressamente, consentono alla loro separazione personale con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Entrambi i genitori comunicheranno i loro domicili e residenza anagrafica ai fini della reperibilità dei minori. 3) considerato il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni e la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale della madre senza alcuna previsione di diritto di visita allo stato, concordemente ed in ossequio al provvedimento esistente, i sig.ri RE e NT stabiliscono l'affidamento super esclusivo al padre che sarà coadiuvato dalle istituzioni presenti sul territorio ove lavora stabilmente e dalla madre nella gestione dei figli, con residenza privilegiata presso il padre in Monfalcone alla Via delle Mura n.14. Il papà si impegna ad assumere le decisioni di maggiore interesse per i minori relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei bambini. 4) il sig. RE si impegna in ogni caso, ove la madre lo richiedesse a dare ogni informazione relativa i figli minori. 5) i sig.ri RE e NT dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e pertanto non è previsto alcun contributo economico. 6) Per quanto altro non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
Decorsi i termini di legge , si chiede di rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, dell'impossibilita di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento di matrimonio.
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Fissata l'udienza in presenza del 6.2.2025, il RE ha dichiarato: i miei figli dal mese di settembre scorso vivono presso di me;
io lavoro a Monfalcone in Finacantieri. Frequentano regolarmente la scuola.
La NT non era presente per motivi di salute documentati.
I procuratori delle parti evidenziano che, - essendo al sig,ra NT stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale dal TPM in data 5.12.2023, - hanno chiesto congiuntamente disporsi l'affido superesclusivo dei minori al padre. I minori vivono AU, CE e RO vivono con il padre stabilmente in Monfalcone (Gorizia).
A domanda del Giudice, i procuratori dichiarano che la sign. NT, allo stato disoccupata, potrebbe contribuire al mantenimento dei figli ma non sono in grado di indicare con precisione la misura dell'assegno. Il Gi, pertanto, ha invitato i procuratori a depositare note integrative.
Con note in ts per l'udienza del 21.3.2025, i procuratori hanno dedotto: Non è stato previsto un diritto di visita essendo la madre decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale come da provvedimento TpM in atti. - I coniugi sono separati di fatto già da diversi anni;
- Che proprio per le gravi incomprensioni è stato aperto presso il Tribunale per i
Minorenni di Napoli giudizio con RG 1642/2021 V.G. definito in data 05/12/2023 con la dichiarazione di decadenza della madre AL NT nei confronti dei figli CE AU e RO RE.
- La reintegra nella responsabilità genitoriale di RE NI nei confronti di tutti i figli con rientro dei minori presso di lui. - La revoca dell'affidamento dei minori AU e CE dei minori alla nonna paterna AR AU.
- La revoca dell'affidamento del minore RO alla zia paterna AR RA.
- Nessuna previsione di incontri madre figli. - Che dall'emissione del provvedimento ad oggi i minori, e nel loro migliore interesse, hanno continuato assidua frequentazione con il padre e per completare il ciclo di studi sono rimasti nel territorio di abituale residenza in regione Campania ma, si sono trasferiti come indicato nel ricorso introduttivo presso il padre, in Via delle Mura n.14 Monfalcone, che ha già predisposto ambiente adatto alla loro crescita, ha provveduto all'iscrizione scolastica e riceverà il supporto della di lui madre che si è trasferita unitamente ai nipoti presso il figlio. - Che la sig.ra NT ha confermato di non aver ancora intrapreso un percorso di recupero della responsabilità genitoriale e conferma i patti in allegato alla presente. Pertanto, i ricorrenti sono addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente nell'interesse dei figli minori.
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Orbene, non può trovare accoglimento il ricorso congiunto in quanto, con ogni evidenza, quanto descritto nell'atto introduttivo non corrisponde all'interesse dei minori non essendo stato previsto un contributo al mantenimento dei minori a carico della madre la quale- sebbene dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti degli stessi – non è esonerata dall'obbligo di mantenimento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: b) rigetta il ricorso. c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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