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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.212/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.83/2025 pubblicata in data 11 marzo 2025 promossa con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 da:
Controparte_1
[...]
Parte_1
[...]
In persona dei rispettivi legali rappresentanti elettivamente domiciliati a Bologna via Testoni n.6 presso l'Avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
CP_2 elettivamente domiciliato a Rionero in Vulture (PZ) via Galliano Pal.
[...] presso e nello studio degli avv. Antonio Murano e Vincenzo Paolino CP_3 che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: graduatorie
CONCLUSIONI: Come in atti
1 posta in decisione all'udienza collegiale del 13/11/2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da nei confronti del CP_2
, dell' Controparte_1 Parte_1
e dell' e per
[...] Controparte_4
l'effetto dichiarava il diritto dello stesso all'attribuzione del punteggio complessivo di 6 punti per i profili di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia nell'Ambito scolastico della provincia di alide per il triennio Pt_1 scolastico 2024\2027 in ragione del servizio di leva obbligatorio espletato nel periodo 07\03\1990-15\02\1991 decurtato il punteggio già valutato come servizio prestato in favore di enti pubblici .
In tale ricorso chiedeva che fosse accertato il suo diritto CP_2 all'assegnazione del punteggio aggiuntivo di 6 punti per il servizio di leva espletato non in costanza di nomina con conseguente rettifica del punteggio attribuito.
Si costituivano le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponevano appello il , l' Controparte_1 [...]
, l Parte_1 Parte_1 chiedendo che venisse dichiarata la nullità
[...] della sentenza per omessa integrazione nei confronti dei litisconsorti necessari ed, in subordine, la riforma della sentenza nel merito con rigetto del ricorso di primo grado.
Con il primo motivo di appello deducevano la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari dal momento che l'eventuale riconoscimento del diritto al maggior punteggio poteva pregiudicare i diritti dei controinteressati inseriti in graduatoria.
Con il secondo motivo di appello deducevano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050 commi 1-2 dlgs n. 66/2000, nonché degli artt. 485 e 569 del dlgs
2 n. 297/1994.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 ottobre 2025 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 13 novembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si rileva che parte appellata inserita nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA della provincia di valevoli per Pt_1 il triennio scolastico 2024/2027, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al maggior punteggio di 6 punti anziché 0.6 per lo svolgimento del servizio militare non in costanza di nomina ed ha ribadito tale richiesta nel presente giudizio di appello chiedendo la conferma della sentenza appellata che gli ha attribuito tale maggior punteggio.
Ne consegue, pertanto, che dal momento che sia in primo grado che in grado di appello parte appellata ha chiesto l'attribuzione del suddetto punteggio che ovviamente incide nelle graduatorie la decisione può incidere sulla posizione del personale ATA iscritto nelle medesime graduatorie.
Orbene dagli atti di causa risulta che, come rilevato dalle amministrazioni appellanti, nel giudizio di primo grado non sono stati convenuti né è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei suddetti controinteressati che potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, ricordare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, peraltro, nel caso di specie parte appellante ha sollevato nel presente grado di giudizio detta questione come primo motivo di appello.
Come asserito dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, infatti, (Cass. civ.n. 23315/2020, 4665/2021,3134/2024) “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”
Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, con specifico riferimento
3 alla materia per cui è causa, il Collegio intende dar seguito all'orientamento da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause a analoghe a quella qui in esame, rilevando che nel processo in esame, in violazione dell'art. 102 c.p.c., sono rimasti estranei i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, cioè, coloro la cui posizione nelle graduatorie di interesse subirebbe una modifica a seguito della modifica di punteggio dell'appellato.
Non vi è dubbio, infatti, che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame in cui si controverte della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un incarico, con la conseguenza che il riconoscimento di un maggior punteggio determina inevitabilmente una modifica dell'ordine di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione all'assegnazione di incarichi per il profilo richiesto.
La Suprema Corte ha, parimenti, più volte affermato la necessità di integrare il contraddittorio in fattispecie similari.
In particolare la Suprema Corte ( Cass. lav n. 28766/2018 n. 30425/2019) ha asserito che: “In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione.
(Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma
3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria)”.
Nel caso qui in esame, il Giudice di prime cure non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, ossia di coloro che, essendo inseriti nelle graduatorie in questione, potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente.
Si precisa, poi, che la sussistenza di tali controinteressati si ricava dall'estratto
4 delle graduatorie prodotto dall'appellato e dalla domanda dallo stesso svolta in primo grado, in quanto è evidente che se il maggior punteggio non servisse a superare altri candidati, l'appellato non avrebbe neppure avuto interesse ad agire in concreto.
Pertanto va dichiarata la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c., con remissione della causa al Giudice di prime cure ex art. 354, comma 1, c.p.c.
Le spese di questo grado del giudizio stanti i motivi della decisione vanno compensate tra le parti in causa.
Tenuto conto della natura di tale pronuncia non sussistono nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.212/2025 così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza appellata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati
2) Dispone ex art 354 c.p.c. la rimessione degli atti al Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro
3) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna all'udienza del 13 novembre 2025
Il Presidente est
Dott. Maria Rita Serri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.212/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.83/2025 pubblicata in data 11 marzo 2025 promossa con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 da:
Controparte_1
[...]
Parte_1
[...]
In persona dei rispettivi legali rappresentanti elettivamente domiciliati a Bologna via Testoni n.6 presso l'Avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
CP_2 elettivamente domiciliato a Rionero in Vulture (PZ) via Galliano Pal.
[...] presso e nello studio degli avv. Antonio Murano e Vincenzo Paolino CP_3 che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: graduatorie
CONCLUSIONI: Come in atti
1 posta in decisione all'udienza collegiale del 13/11/2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da nei confronti del CP_2
, dell' Controparte_1 Parte_1
e dell' e per
[...] Controparte_4
l'effetto dichiarava il diritto dello stesso all'attribuzione del punteggio complessivo di 6 punti per i profili di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia nell'Ambito scolastico della provincia di alide per il triennio Pt_1 scolastico 2024\2027 in ragione del servizio di leva obbligatorio espletato nel periodo 07\03\1990-15\02\1991 decurtato il punteggio già valutato come servizio prestato in favore di enti pubblici .
In tale ricorso chiedeva che fosse accertato il suo diritto CP_2 all'assegnazione del punteggio aggiuntivo di 6 punti per il servizio di leva espletato non in costanza di nomina con conseguente rettifica del punteggio attribuito.
Si costituivano le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponevano appello il , l' Controparte_1 [...]
, l Parte_1 Parte_1 chiedendo che venisse dichiarata la nullità
[...] della sentenza per omessa integrazione nei confronti dei litisconsorti necessari ed, in subordine, la riforma della sentenza nel merito con rigetto del ricorso di primo grado.
Con il primo motivo di appello deducevano la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari dal momento che l'eventuale riconoscimento del diritto al maggior punteggio poteva pregiudicare i diritti dei controinteressati inseriti in graduatoria.
Con il secondo motivo di appello deducevano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050 commi 1-2 dlgs n. 66/2000, nonché degli artt. 485 e 569 del dlgs
2 n. 297/1994.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 ottobre 2025 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 13 novembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si rileva che parte appellata inserita nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA della provincia di valevoli per Pt_1 il triennio scolastico 2024/2027, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al maggior punteggio di 6 punti anziché 0.6 per lo svolgimento del servizio militare non in costanza di nomina ed ha ribadito tale richiesta nel presente giudizio di appello chiedendo la conferma della sentenza appellata che gli ha attribuito tale maggior punteggio.
Ne consegue, pertanto, che dal momento che sia in primo grado che in grado di appello parte appellata ha chiesto l'attribuzione del suddetto punteggio che ovviamente incide nelle graduatorie la decisione può incidere sulla posizione del personale ATA iscritto nelle medesime graduatorie.
Orbene dagli atti di causa risulta che, come rilevato dalle amministrazioni appellanti, nel giudizio di primo grado non sono stati convenuti né è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei suddetti controinteressati che potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, ricordare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, peraltro, nel caso di specie parte appellante ha sollevato nel presente grado di giudizio detta questione come primo motivo di appello.
Come asserito dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, infatti, (Cass. civ.n. 23315/2020, 4665/2021,3134/2024) “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”
Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, con specifico riferimento
3 alla materia per cui è causa, il Collegio intende dar seguito all'orientamento da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause a analoghe a quella qui in esame, rilevando che nel processo in esame, in violazione dell'art. 102 c.p.c., sono rimasti estranei i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, cioè, coloro la cui posizione nelle graduatorie di interesse subirebbe una modifica a seguito della modifica di punteggio dell'appellato.
Non vi è dubbio, infatti, che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame in cui si controverte della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un incarico, con la conseguenza che il riconoscimento di un maggior punteggio determina inevitabilmente una modifica dell'ordine di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione all'assegnazione di incarichi per il profilo richiesto.
La Suprema Corte ha, parimenti, più volte affermato la necessità di integrare il contraddittorio in fattispecie similari.
In particolare la Suprema Corte ( Cass. lav n. 28766/2018 n. 30425/2019) ha asserito che: “In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione.
(Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma
3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria)”.
Nel caso qui in esame, il Giudice di prime cure non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, ossia di coloro che, essendo inseriti nelle graduatorie in questione, potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente.
Si precisa, poi, che la sussistenza di tali controinteressati si ricava dall'estratto
4 delle graduatorie prodotto dall'appellato e dalla domanda dallo stesso svolta in primo grado, in quanto è evidente che se il maggior punteggio non servisse a superare altri candidati, l'appellato non avrebbe neppure avuto interesse ad agire in concreto.
Pertanto va dichiarata la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c., con remissione della causa al Giudice di prime cure ex art. 354, comma 1, c.p.c.
Le spese di questo grado del giudizio stanti i motivi della decisione vanno compensate tra le parti in causa.
Tenuto conto della natura di tale pronuncia non sussistono nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.212/2025 così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza appellata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati
2) Dispone ex art 354 c.p.c. la rimessione degli atti al Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro
3) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna all'udienza del 13 novembre 2025
Il Presidente est
Dott. Maria Rita Serri
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