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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8080/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8080/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SAVINI LAVINIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEI N. 4 BOLOGNA presso il difensore avv. SAVINI LAVINIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REGNAULT DE LA CP_1 C.F._1
TH HE e dell'avv. CONICELLA MARIA ELENA ( ) VIA SANTO C.F._2 STEFANO BOLOGNA;
( ) VIA SANTO STEFANO CP_2 C.F._3 BOLOGNA;
( ) VIA SANTO STEFANO 58 Controparte_3 C.F._4 40125 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 164 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. REGNAULT DE LA TH HE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 15.6.2021 conveniva in Parte_1
giudizio . CP_1
Esponeva l'attrice in fatto che:
Parte_
- svolgeva la propria attività nel mercato dell'arte con la denominazione “Gallleriapiù”;
- era un giovane artista che non aveva una galleria di riferimento;
CP_1
- Gallleriapiù aveva iniziato a collaborare con il il 25.3.2017, stipulando un contratto biennale di CP_1
mandato senza rappresentanza alla vendita delle opere;
- il contratto prevedeva, da una parte, l'obbligo per il convenuto di mettere a disposizione della
, per la vendita, le opere d'arte da lui create, sulla base di accordi di produzione intercorrenti Pt_2
con la , per tutto il periodo di durata del contratto;
dall'altra, lo svolgimento da parte di Pt_2
Gallleriapiù dell'attività di lancio e promozione non solo della produzione artistica, ma anche dell'immagine artistica del per ogni opera venduta il riconosceva alla Galleria per CP_1 CP_1
l'attività svolta, come da consolidata prassi del settore, una percentuale del 50% (oltre i.v.a., al netto di eventuale scontistica applicata e dei costi di produzione anticipati dalla Galleria);
- la aveva allestito una mostra personale e uno show per il nel corso del 2017; Pt_2 CP_1
successivamente, per circa un anno e mezzo il aveva sospeso la sua attività artistica e la CP_1 Pt_2
era stata impossibilitata a svolgere ogni tipo di attività promozionale;
- nonostante l'intervenuta scadenza del contratto di mandato, la collaborazione tra le parti era poi ripartita, proseguendo uguale a prima, a cavallo dei mesi di maggio e giugno del 2019;
- in particolare era stata garantita al una mostra personale dal titolo “Slag”, presso i locali della CP_1
Galleria per un periodo di ben tre mesi: da settembre a dicembre 2020;
- l'intera campagna di comunicazione e l'identità visiva del progetto “Slag” erano stati ideati da titolare della Galleria, con il coinvolgimento dei propri professionisti esterni (tra Parte_1
pagina 2 di 16 cui il grafico e la regista e video maker , a cui la stessa aveva Testimone_1 Parte_3
commissionato la realizzazione dei materiali oggetto della campagna di comunicazione;
- nello specifico si trattava della ideazione e produzione:
1. del logo : costituito da un innovativo e molto incisivo segno;
il lavoro era stato commissionato CP_4
al creativo , dal quale erano stati acquisiti i relativi diritti patrimoniali d'autore; Tes_1
2. del relativo packaging costituito da particolarissime scatole e scotch;
identità visiva ideata da per la Galleria e fatta produrre su commissione ai propri fornitori;
Parte_1
3. delle fotografie commissionate dalla al fotografo;
si trattava di oltre un Pt_2 Testimone_2
centinaio di scatti (in parte con effetto “still life” con le sole opere) realizzati tra il di CP_5
ZA e la , di cui 92 fotografie attualmente utilizzate dal per fini promozionali sul Pt_2 CP_1
proprio sito web e sulle sue pagine social;
4. di un video-documentario il cui story board era stato ideato sempre da per la Parte_1
Galleria e la cui realizzazione era stata poi commissionata e pagata alla regista per Parte_3
raccontare il “dietro le quinte” della produzione delle sculture della serie “Slag”; la musica di sottofondo nel video in oggetto, invece, era stata fornita dal a video già realizzato: CP_1
- tutte le attività finalizzate al lancio e alla promozione dell'artista in relazione al CP_1
CP_ progetto (così come già avvenuto per i progetti passati fatti con la ) avevano avuto come Pt_2
unica direzione artistica e curatoriale quella della che, in un'ottica di sviluppo di un rapporto di Pt_2
collaborazione professionale duraturo, aveva integralmente ed esclusivamente non solo ideato, ma anche commissionato e finanziato, la produzione di tutti i materiali e i contenuti multimediali sopra menzionati, compreso il packaging;
- il progetto Slag era stato dalla promosso e comunicato, per svariati mesi, attraverso tutti i Pt_2
propri canali di comunicazione digitale;
- la mostra personale “Slag” era terminata il 19 dicembre 2020; la Galleria aveva poi chiuso per la pausa natalizia;
alla riapertura dei locali, il giorno 11 gennaio, quando la mostra era ancora allestita, in maniera del tutto inaspettata e immotivata il aveva comunicato di non volere più proseguire la CP_1
pagina 3 di 16 collaborazione con Gallleriapiù, chiedendo la restituzione di tutte le opere componenti la serie “Slag” e di ogni altra sua opera nella disponibilità della;
Pt_2
- la rottura da parte del dal rapporto in essere tra le parti era avvenuta nonostante che tra CP_1
Gallleriapiù e il convenuto fossero in corso la pianificazione di nuove iniziative e la partecipazione dell'artista a nuovi eventi in programma per il 2021;
- subito dopo l'interruzione del rapporto il aveva iniziato a portare avanti gli stessi progetti che CP_1
aveva in essere con la in autonomia, avvalendosi dei contatti dei professionisti del settore Pt_2
acquisiti da Gallleriapiù ed utilizzando i materiali, l'identità visiva e la campagna di comunicazione realizzati dalla galleria;
- il aveva iniziato, infatti, a vendere direttamente le opere della serie “Slag” tramite le sue CP_1
pagine social; aveva poi iniziato a usare il logo sui vari social, anche per promuovere la vendita CP_4
delle opere, così come il particolare packaging; allo stesso modo aveva utilizzato, e utilizzava, il video e le fotografie delle opere prodotti dalla . Pt_2
Esponeva poi in diritto quanto segue.
Parte_ a) Il era responsabile per violazione dei diritti d'autore di sul concept, sull' identità visiva CP_1
e sull'intera campagna di comunicazione relativi al progetto “Slag”; sul logo Slag e la relativa grafica;
sul packaging e sullo scotch; sul video del progetto;
sulle fotografie.
L'illecito consisteva nell'utilizzo non autorizzato di tali opere.
Erano stati violati gli artt. 12 e 13 della legge 633/1941.
b) Le condotte del costituivano anche illeciti concorrenziali ai sensi dell'art. 2598 n. 1, 2 e 3 CP_1
c.c., sotto il profilo dell'imitazione servile, dell'appropriazione di pregi e dello sviamento di clientela.
c) Il era responsabile per inadempimento degli accordi contrattuali e per violazione dei doveri di CP_1
correttezza nell'esecuzione del contratto, a causa dell'interruzione arbitraria del rapporto professionale con la . Pt_2
pagina 4 di 16 Le parti avevano sottoscritto un contratto di mandato a vendere senza rappresentanza della durata di due anni (dal 25.3.2017 al 25.3.2019), alla scadenza del quale avevano continuato d'intesa tra loro a dare seguito agli accordi contrattuali intrapresi, negli stessi termini, senza mai esprimere l'intenzione, o agire nell'ottica, di porre fini ai rapporti tra di esse intercorrenti.
d) Il era responsabile anche a titolo di responsabilità precontrattuale per aver interrotto CP_1
ingiustificatamente le trattative in corso tra le parti.
e) Il danno patrimoniale patito dalla era costituito da: Pt_2
- danno emergente da responsabilità contrattuale (spese vive per produzione di contenuti e comunicazione (video, immagini, packaging, promozione): € 3.122,00; spese per mantenimento della
Galleria durante la mostra “Slag” (15 settembre – 19 gennaio): € 10.000,00, suddivisi in: 4 canoni di locazione e oneri accessori;
utenze energia elettrica e gas;
4 mensilità dell'assistente di galleria
[...]
CP_6
- danno da lucro cessante per mancata vendita di opere (due richieste di acquisto non evase del
3.3.2021 e 30.3.2021: € 10.000,00 la quota spettante alla Galleria);
- danno per ulteriori mancate vendite potenziali, da liquidare equitativamente.
f) Il danno non patrimoniale patito dalla era costituito da: danno all'immagine professionale, Pt_2
derivante dall'impossibilità di soddisfare richieste di collezionisti e dalla promozione del come CP_1
artista della , poi smentita, da liquidare equitativamente. Pt_2
Ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis:
NEL MERITO
Responsabilità extracontrattuale.
Accertare e dichiarare la titolarità in capo a Gallleriapiù dei diritti patrimoniali d'autore sulle opere dell'ingegno
individuate nella narrativa della citazione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dal
sig. ledono siffatti diritti. CP_1
pagina 5 di 16 Accertare e dichiarare che attraverso le condotte descritte in narrativa dell'atto di citazione il sig. si è reso CP_1
responsabile, altresì, di atti di concorrenza sleale ai danni di Gallleriapiù per lesione all'identità commerciale,
appropriazione di pregi e sviamento di clientela posti in essere ai danni della stessa, ai sensi dell'art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c..
• Conseguentemente condannare il sig. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi CP_1
da parte dell'attrice - come in narrativa indicati - da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle
presunzioni che da esse derivano, anche in via equitativa.
• Inibire, pro futuro, al sig. la prosecuzione dell'utilizzo, in qualsiasi maniera, delle opere dell'ingegno CP_1
relative al progetto “Slag” di cui Gallleriapiù è titolare dei diritti d'autore - come individuate nella narrativa della
citazione - in quanto attività che viola tali diritti e attività contraria ai principi della leale concorrenza.
• Fissare una somma non inferiore ad € 1.000,00 (mille) dovuta dalla convenuta all'attrice per ogni violazione constatata
successivamente e per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza di accertamento degli illeciti sopra indicati.
Responsabilità contrattuale.
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1453 c.c. del sig. per inadempimento al CP_1
contratto di mandato a vendere senza rappresentanza in essere con Gallleriapiù.
• Conseguentemente condannare ex art. 1218 c.c. il sig. al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, CP_1
subiti e subendi da parte dell'attrice per effetto della sua condotta - come individuati nella narrativa del presente atto - da
liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, anche in via
equitativa.
Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale del sig. ai sensi dell'art 1337 c.c., per l'arbitraria CP_1
interruzione delle trattative in essere con la per i progetti e i contratti relativi all'anno 2021, come sopra Pt_2
individuati nella narrativa del presente atto.
• Conseguentemente condannare il sig. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi CP_1
da parte dell'attrice per effetto della sua condotta, da liquidarsi in via equitativa da codesto Ill.mo Tribunale.
Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.”.
II
pagina 6 di 16 Si costituiva in giudizio . CP_1
Esponeva il convenuto in fatto che:
- il era attivo artisticamente sin dal 2013; CP_1
- il contratto del 2017 era un mandato a vendere, scaduto nel 2019;
CP_
- la mostra era stata ideate e promossa principalmente dal CP_1
Esponeva poi che:
Parte_
- non aveva dimostrato la titolarità dei diritti d'autore che vantava;
comunque non aveva dimostrato il carattere creativo delle opere;
di talune opere il NI coautore;
- non vi era responsabilità contrattuale: il mandato a vendere era scaduto e non era stato rinnovato;
- non vi era responsabilità precontrattuale: non vi era prova di un avanzato stato di trattative;
Parte_
- non vi era prova di danni;
le spese reclamate da erano a suo carico per contratto.
Esponeva poi, in via riconvenzionale, che:
CP_
- la mostra si era svolta dal 26.9.2020 al 19.12.2020 e durante la stessa era stata venduta una sola opera del valore di € 2.500,00;
- la , secondo gli accordi, avrebbe dovuto corrispondere all'artista il 50% di quanto incassato;
Pt_2
- nonostante le richieste e le proposte compensative formulate in via stragiudiziale dal la CP_1
si era ben guardata dal versare all'artista la sua quota di spettanza dell'opera venduta; Pt_2
- per la promozione della mostra il aveva sostenuto spese promozionali per € 830,00. CP_4 CP_1
Ciò premesso, il convenuto formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, previa emissione
di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
In via principale:
pagina 7 di 16 1.- Previo accertamento della insussistenza di violazione dei diritti patrimoniali d'au-tore, respingere tutte le domande
attoree promosse nei confronti del sig. in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in CP_1
narrativa.
2.- Previo accertamento dell'insussistenza di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., respingere tutte le domande
attoree promosse nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
3.- Previo accertamento dell'insussistenza di responsabilità a titolo precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale,
respingere tutte le domande attoree promosse nei con-fronti del convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i
motivi esposti in narrativa.
4.- In ogni caso, respingere tutte le domande di parte attrice formulate nei confronti del Sig. inclusa la CP_1
domanda di risarcimento danni, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale:
5.- Condannare l'attrice al pagamento del corrispettivo pari ad Euro 1.250,00 per la vendita dell'opera della collezione
SLAG mai versati al convenuto.
6.- Condannare l'attrice al rimborso delle spese promozionali sostenute dal convenuto pari ad Euro 830,00.
In via istruttoria
…
In ogni caso
8.- Condannare l'attrice alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”.
III
La causa era istruita con prove orali e documentali e all'udienza del 9.1.2025 era posta in decisione.
Il difensore della società attrice precisava le conclusioni come da prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. (ove alle conclusioni formulate in citazione era aggiunta la richiesta di rigetto delle riconvenzionali avversarie), insistendo per l'ammissione dell'ordine di esibizione già formulato con la memoria istruttoria.
pagina 8 di 16 Il difensore del convenuto precisava come da foglio depositato in data 8.1.2025, che riproduceva le conclusioni di merito e istruttorie (non accolte) già formulate in atti e nel foglio del 27.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. DOMANDE DELL'ATTRICE
Le domande dell'attrice non possono essere accolte.
I. VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE
Parte_ 1. Secondo è protetta dal diritto d'autore l'intera campagna di comunicazione, l'identità visiva e
CP_ la direzione artistica del progetto e il conseguente Concept del progetto.
1.2. A giudizio del collegio la pretesa è infondata.
La tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore richiede che la “creazione” si estrinsechi in una forma percepibile e le “creazioni” in questione una tale forma non hanno.
Il concept, se per concept si intende l'idea base, la struttura concettuale di un'opera, resta di per sé nell'area delle idee e non beneficia della tutela prevista per le opere.
Parte_ CP_ 2. Secondo è protetto dal diritto d'autore il logo , che la ha fatto realizzare dal Pt_2
grafico , che ha ceduto alla i diritti patrimoniali. Tes_1 Pt_2
CP_ 2.2. A giudizio del collegio può convenirsi che il logo sia protetto dal diritto d'autore, ma non può dirsi che il suo uso da parte del sia illecito. CP_1
Deve ritenersi provato (documentalmente: mail del 6.8.2020; per testi: all'udienza del Testimone_3
13.6.2023) che “l'input per il logotipo”, trasmesso da Gallleriapiù al grafico , è “uno Testimone_1
schizzo a matita di [ ”. CP_1 CP_1
Si è dunque in presenza di un contributo ideativo, che si è tradotto in una forma percepibile, che conduce a riconoscere al la qualità di coautore dell'opera. CP_1
Di seguito lo schizzo del CP_1
pagina 9 di 16 e il logo Slag:
pagina 10 di 16 pagina 11 di 16 Dunque l'uso del logo da parte del è lecito, anche senza l'autorizzazione dell'attrice, dal CP_1
Parte_ momento che può aver ceduto a i suoi diritti sull'opera, ma non quelli del coautore Tes_1 CP_1
Parte_ 3. Secondo è protetto dal diritto d'autore il packaging delle opere (scatola, nastro adesivo, etichetta, un foglio interno con informazioni, rivestimento in gommapiuma).
Questa l'immagine del packaging:
3.2. A giudizio del collegio la tutela del diritto d'autore non può essere riconosciuta all'opera in questione.
Non si evidenziano e nemmeno sono concretamente allegati gli elementi della confezione che dovrebbero esprimere la personalità dell'autore (la titolare della galleria e i fornitori Parte_1
che su sua commissione l'hanno prodotta), mentre l'unico chiaro elemento di originalità è rappresentato dal segno Slag sul nastro adesivo, segno di cui, come si è visto, il deve essere CP_1
riconosciuto coautore.
pagina 12 di 16 Parte_ 4. Secondo sono protette dal diritto d'autore le fotografie delle opere del realizzate da CP_1
su commissione della Galleria (un centinaio di fotografie, novantadue delle quali il Testimone_2
convenuto utilizzata sul suo sito web e sui social).
4.2. A giudizio del collegio la tutela del diritto d'autore non può essere riconosciuta.
L'attrice ha allegato, per tutte le foto, che esse sono caratterizzate da particolari inquadrature, con giochi di luci e di ombre, che portano in risalto forme e volumi.
Si tratta di allegazioni troppo generiche per consentire un giudizio, che deve necessariamente riguardare ogni singola foto, sulla creatività dell'opera, che non emerge immediatamente dalle immagini prodotte, molte delle quali paiono mere riproduzioni della realtà rappresentata.
Di seguito due esempi delle fotografie in questione:
Non può neppure riconoscersi alle fotografie la tutela prevista per le fotografie semplici dagli artt. 87 s.
l. aut..
Gli esemplari delle fotografie mancano invero delle indicazioni prescritte dall'art. 90 l. aut, in difetto delle quali la loro riproduzione non è considerata abusiva.
Parte_ 5. Secondo è protetto dal diritto d'autore il video realizzato da su commissione Parte_3
di Gallleriapiù.
5.2. A giudizio del collegio la protezione richiesta non può essere riconosciuta.
pagina 13 di 16 Non vi è dubbio che i video possano essere opere dell'ingegno, ma ciò non significa che ogni video lo sia.
Nel caso di specie mancano concrete allegazioni in ordine alle caratteristiche del video, che consentano di riscontrare nell'opera scelte libere e creative, che riflettano la personalità dell'autrice.
II. CONCORRENZA SLEALE
Non può essere applicata alla vicenda la disciplina della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c..
La disciplina della concorrenza sleale di applica ai rapporti tra imprenditori e non è un CP_1
imprenditore.
Il convenuto si limita a promuovere e a vendere le sue opere artistiche, senza l'organizzazione richiesta per la configurazione di un'impresa.
III. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO
Il mandato a vendere stipulato dalle parti nel 2017 aveva una durata di due anni ed è scaduto il
25.3.2019.
Il contratto prevede che “E' espressamente escluso qualsiasi rinnovo tacito”.
Per volontà delle parti, dunque, alle collaborazioni sviluppatesi nel 2020 non può essere riconosciuto il valore di tacita prosecuzione del rapporto e le singole intese vanno qualificate come singoli accordi, esauritisi di volta in volta con la realizzazione del singolo evento.
IV. RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
Non sono ravvisabili gli estremi della responsabilità contrattuale per ingiustificato recesso dalle trattative.
Le mail prodotte dall'attrice (documenti 17, 18 e 20) documentano contatti tra le parti per futuri progetti, ma non rivelano alcuna convergenza sui termini di un futuro accordo.
V. DA
In assenza di illeciti imputabili al non si configurano danni risarcibili. CP_1
pagina 14 di 16 Le spese di promozione e allestimento, peraltro, paiono da ricondurre all'obbligazione tipica del gallerista.
B. DOMANDE RICONVENZIONALI
La domanda riconvenzionale del è parzialmente fondata. CP_1
1. È pacifico, perché l'attrice stessa lo riconosce, che la nel settembre 2020 ha venduto Pt_2
un'opera del e che avrebbe dovuto versare al convenuto la metà del prezzo, cioè € 1.250,00, CP_1
Parte_ cosa che non è avvenuta perché ha trattenuto la somma in acconto sul maggior danno.
Non essendo stati accertati i danni lamentati dall'attrice, la somma deve ora essere versata al convenuto.
Non vi è prova che sulla vendita sia stata applicata una scontistica e che la somma da versare sia pertanto di soli € 900,00.
2. Non vi è prova del diritto del al rimborso di spese per € 829,30 sostenute per la realizzazione CP_1
della mostra (“promozionali” secondo quanto allegato), in assenza di precisi riscontri documentali.
C. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, le domande dell'attrice devono essere respinte.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale del nell'importo di € 1.250,00. CP_1
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo configurabile alcun dolo o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 11.860,00, di cui per spese non imponibili € 196,00 e per compensi professionali € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, €
1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria, € 3.579,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra pagina 15 di 16 Parte_1
contro
CP_1
così provvede:
a) respinge le domande proposte da Parte_1
b) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 1.250,00;
[...]
c) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali, che liquida in complessivi € 11.860,00, di cui per spese non imponibili € 196,00 e per compensi professionali € 10.860,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 24.9.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8080/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SAVINI LAVINIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEI N. 4 BOLOGNA presso il difensore avv. SAVINI LAVINIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REGNAULT DE LA CP_1 C.F._1
TH HE e dell'avv. CONICELLA MARIA ELENA ( ) VIA SANTO C.F._2 STEFANO BOLOGNA;
( ) VIA SANTO STEFANO CP_2 C.F._3 BOLOGNA;
( ) VIA SANTO STEFANO 58 Controparte_3 C.F._4 40125 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 164 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. REGNAULT DE LA TH HE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 15.6.2021 conveniva in Parte_1
giudizio . CP_1
Esponeva l'attrice in fatto che:
Parte_
- svolgeva la propria attività nel mercato dell'arte con la denominazione “Gallleriapiù”;
- era un giovane artista che non aveva una galleria di riferimento;
CP_1
- Gallleriapiù aveva iniziato a collaborare con il il 25.3.2017, stipulando un contratto biennale di CP_1
mandato senza rappresentanza alla vendita delle opere;
- il contratto prevedeva, da una parte, l'obbligo per il convenuto di mettere a disposizione della
, per la vendita, le opere d'arte da lui create, sulla base di accordi di produzione intercorrenti Pt_2
con la , per tutto il periodo di durata del contratto;
dall'altra, lo svolgimento da parte di Pt_2
Gallleriapiù dell'attività di lancio e promozione non solo della produzione artistica, ma anche dell'immagine artistica del per ogni opera venduta il riconosceva alla Galleria per CP_1 CP_1
l'attività svolta, come da consolidata prassi del settore, una percentuale del 50% (oltre i.v.a., al netto di eventuale scontistica applicata e dei costi di produzione anticipati dalla Galleria);
- la aveva allestito una mostra personale e uno show per il nel corso del 2017; Pt_2 CP_1
successivamente, per circa un anno e mezzo il aveva sospeso la sua attività artistica e la CP_1 Pt_2
era stata impossibilitata a svolgere ogni tipo di attività promozionale;
- nonostante l'intervenuta scadenza del contratto di mandato, la collaborazione tra le parti era poi ripartita, proseguendo uguale a prima, a cavallo dei mesi di maggio e giugno del 2019;
- in particolare era stata garantita al una mostra personale dal titolo “Slag”, presso i locali della CP_1
Galleria per un periodo di ben tre mesi: da settembre a dicembre 2020;
- l'intera campagna di comunicazione e l'identità visiva del progetto “Slag” erano stati ideati da titolare della Galleria, con il coinvolgimento dei propri professionisti esterni (tra Parte_1
pagina 2 di 16 cui il grafico e la regista e video maker , a cui la stessa aveva Testimone_1 Parte_3
commissionato la realizzazione dei materiali oggetto della campagna di comunicazione;
- nello specifico si trattava della ideazione e produzione:
1. del logo : costituito da un innovativo e molto incisivo segno;
il lavoro era stato commissionato CP_4
al creativo , dal quale erano stati acquisiti i relativi diritti patrimoniali d'autore; Tes_1
2. del relativo packaging costituito da particolarissime scatole e scotch;
identità visiva ideata da per la Galleria e fatta produrre su commissione ai propri fornitori;
Parte_1
3. delle fotografie commissionate dalla al fotografo;
si trattava di oltre un Pt_2 Testimone_2
centinaio di scatti (in parte con effetto “still life” con le sole opere) realizzati tra il di CP_5
ZA e la , di cui 92 fotografie attualmente utilizzate dal per fini promozionali sul Pt_2 CP_1
proprio sito web e sulle sue pagine social;
4. di un video-documentario il cui story board era stato ideato sempre da per la Parte_1
Galleria e la cui realizzazione era stata poi commissionata e pagata alla regista per Parte_3
raccontare il “dietro le quinte” della produzione delle sculture della serie “Slag”; la musica di sottofondo nel video in oggetto, invece, era stata fornita dal a video già realizzato: CP_1
- tutte le attività finalizzate al lancio e alla promozione dell'artista in relazione al CP_1
CP_ progetto (così come già avvenuto per i progetti passati fatti con la ) avevano avuto come Pt_2
unica direzione artistica e curatoriale quella della che, in un'ottica di sviluppo di un rapporto di Pt_2
collaborazione professionale duraturo, aveva integralmente ed esclusivamente non solo ideato, ma anche commissionato e finanziato, la produzione di tutti i materiali e i contenuti multimediali sopra menzionati, compreso il packaging;
- il progetto Slag era stato dalla promosso e comunicato, per svariati mesi, attraverso tutti i Pt_2
propri canali di comunicazione digitale;
- la mostra personale “Slag” era terminata il 19 dicembre 2020; la Galleria aveva poi chiuso per la pausa natalizia;
alla riapertura dei locali, il giorno 11 gennaio, quando la mostra era ancora allestita, in maniera del tutto inaspettata e immotivata il aveva comunicato di non volere più proseguire la CP_1
pagina 3 di 16 collaborazione con Gallleriapiù, chiedendo la restituzione di tutte le opere componenti la serie “Slag” e di ogni altra sua opera nella disponibilità della;
Pt_2
- la rottura da parte del dal rapporto in essere tra le parti era avvenuta nonostante che tra CP_1
Gallleriapiù e il convenuto fossero in corso la pianificazione di nuove iniziative e la partecipazione dell'artista a nuovi eventi in programma per il 2021;
- subito dopo l'interruzione del rapporto il aveva iniziato a portare avanti gli stessi progetti che CP_1
aveva in essere con la in autonomia, avvalendosi dei contatti dei professionisti del settore Pt_2
acquisiti da Gallleriapiù ed utilizzando i materiali, l'identità visiva e la campagna di comunicazione realizzati dalla galleria;
- il aveva iniziato, infatti, a vendere direttamente le opere della serie “Slag” tramite le sue CP_1
pagine social; aveva poi iniziato a usare il logo sui vari social, anche per promuovere la vendita CP_4
delle opere, così come il particolare packaging; allo stesso modo aveva utilizzato, e utilizzava, il video e le fotografie delle opere prodotti dalla . Pt_2
Esponeva poi in diritto quanto segue.
Parte_ a) Il era responsabile per violazione dei diritti d'autore di sul concept, sull' identità visiva CP_1
e sull'intera campagna di comunicazione relativi al progetto “Slag”; sul logo Slag e la relativa grafica;
sul packaging e sullo scotch; sul video del progetto;
sulle fotografie.
L'illecito consisteva nell'utilizzo non autorizzato di tali opere.
Erano stati violati gli artt. 12 e 13 della legge 633/1941.
b) Le condotte del costituivano anche illeciti concorrenziali ai sensi dell'art. 2598 n. 1, 2 e 3 CP_1
c.c., sotto il profilo dell'imitazione servile, dell'appropriazione di pregi e dello sviamento di clientela.
c) Il era responsabile per inadempimento degli accordi contrattuali e per violazione dei doveri di CP_1
correttezza nell'esecuzione del contratto, a causa dell'interruzione arbitraria del rapporto professionale con la . Pt_2
pagina 4 di 16 Le parti avevano sottoscritto un contratto di mandato a vendere senza rappresentanza della durata di due anni (dal 25.3.2017 al 25.3.2019), alla scadenza del quale avevano continuato d'intesa tra loro a dare seguito agli accordi contrattuali intrapresi, negli stessi termini, senza mai esprimere l'intenzione, o agire nell'ottica, di porre fini ai rapporti tra di esse intercorrenti.
d) Il era responsabile anche a titolo di responsabilità precontrattuale per aver interrotto CP_1
ingiustificatamente le trattative in corso tra le parti.
e) Il danno patrimoniale patito dalla era costituito da: Pt_2
- danno emergente da responsabilità contrattuale (spese vive per produzione di contenuti e comunicazione (video, immagini, packaging, promozione): € 3.122,00; spese per mantenimento della
Galleria durante la mostra “Slag” (15 settembre – 19 gennaio): € 10.000,00, suddivisi in: 4 canoni di locazione e oneri accessori;
utenze energia elettrica e gas;
4 mensilità dell'assistente di galleria
[...]
CP_6
- danno da lucro cessante per mancata vendita di opere (due richieste di acquisto non evase del
3.3.2021 e 30.3.2021: € 10.000,00 la quota spettante alla Galleria);
- danno per ulteriori mancate vendite potenziali, da liquidare equitativamente.
f) Il danno non patrimoniale patito dalla era costituito da: danno all'immagine professionale, Pt_2
derivante dall'impossibilità di soddisfare richieste di collezionisti e dalla promozione del come CP_1
artista della , poi smentita, da liquidare equitativamente. Pt_2
Ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis:
NEL MERITO
Responsabilità extracontrattuale.
Accertare e dichiarare la titolarità in capo a Gallleriapiù dei diritti patrimoniali d'autore sulle opere dell'ingegno
individuate nella narrativa della citazione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dal
sig. ledono siffatti diritti. CP_1
pagina 5 di 16 Accertare e dichiarare che attraverso le condotte descritte in narrativa dell'atto di citazione il sig. si è reso CP_1
responsabile, altresì, di atti di concorrenza sleale ai danni di Gallleriapiù per lesione all'identità commerciale,
appropriazione di pregi e sviamento di clientela posti in essere ai danni della stessa, ai sensi dell'art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c..
• Conseguentemente condannare il sig. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi CP_1
da parte dell'attrice - come in narrativa indicati - da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle
presunzioni che da esse derivano, anche in via equitativa.
• Inibire, pro futuro, al sig. la prosecuzione dell'utilizzo, in qualsiasi maniera, delle opere dell'ingegno CP_1
relative al progetto “Slag” di cui Gallleriapiù è titolare dei diritti d'autore - come individuate nella narrativa della
citazione - in quanto attività che viola tali diritti e attività contraria ai principi della leale concorrenza.
• Fissare una somma non inferiore ad € 1.000,00 (mille) dovuta dalla convenuta all'attrice per ogni violazione constatata
successivamente e per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza di accertamento degli illeciti sopra indicati.
Responsabilità contrattuale.
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1453 c.c. del sig. per inadempimento al CP_1
contratto di mandato a vendere senza rappresentanza in essere con Gallleriapiù.
• Conseguentemente condannare ex art. 1218 c.c. il sig. al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, CP_1
subiti e subendi da parte dell'attrice per effetto della sua condotta - come individuati nella narrativa del presente atto - da
liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, anche in via
equitativa.
Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale del sig. ai sensi dell'art 1337 c.c., per l'arbitraria CP_1
interruzione delle trattative in essere con la per i progetti e i contratti relativi all'anno 2021, come sopra Pt_2
individuati nella narrativa del presente atto.
• Conseguentemente condannare il sig. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi CP_1
da parte dell'attrice per effetto della sua condotta, da liquidarsi in via equitativa da codesto Ill.mo Tribunale.
Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.”.
II
pagina 6 di 16 Si costituiva in giudizio . CP_1
Esponeva il convenuto in fatto che:
- il era attivo artisticamente sin dal 2013; CP_1
- il contratto del 2017 era un mandato a vendere, scaduto nel 2019;
CP_
- la mostra era stata ideate e promossa principalmente dal CP_1
Esponeva poi che:
Parte_
- non aveva dimostrato la titolarità dei diritti d'autore che vantava;
comunque non aveva dimostrato il carattere creativo delle opere;
di talune opere il NI coautore;
- non vi era responsabilità contrattuale: il mandato a vendere era scaduto e non era stato rinnovato;
- non vi era responsabilità precontrattuale: non vi era prova di un avanzato stato di trattative;
Parte_
- non vi era prova di danni;
le spese reclamate da erano a suo carico per contratto.
Esponeva poi, in via riconvenzionale, che:
CP_
- la mostra si era svolta dal 26.9.2020 al 19.12.2020 e durante la stessa era stata venduta una sola opera del valore di € 2.500,00;
- la , secondo gli accordi, avrebbe dovuto corrispondere all'artista il 50% di quanto incassato;
Pt_2
- nonostante le richieste e le proposte compensative formulate in via stragiudiziale dal la CP_1
si era ben guardata dal versare all'artista la sua quota di spettanza dell'opera venduta; Pt_2
- per la promozione della mostra il aveva sostenuto spese promozionali per € 830,00. CP_4 CP_1
Ciò premesso, il convenuto formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, previa emissione
di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
In via principale:
pagina 7 di 16 1.- Previo accertamento della insussistenza di violazione dei diritti patrimoniali d'au-tore, respingere tutte le domande
attoree promosse nei confronti del sig. in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in CP_1
narrativa.
2.- Previo accertamento dell'insussistenza di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., respingere tutte le domande
attoree promosse nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
3.- Previo accertamento dell'insussistenza di responsabilità a titolo precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale,
respingere tutte le domande attoree promosse nei con-fronti del convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i
motivi esposti in narrativa.
4.- In ogni caso, respingere tutte le domande di parte attrice formulate nei confronti del Sig. inclusa la CP_1
domanda di risarcimento danni, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale:
5.- Condannare l'attrice al pagamento del corrispettivo pari ad Euro 1.250,00 per la vendita dell'opera della collezione
SLAG mai versati al convenuto.
6.- Condannare l'attrice al rimborso delle spese promozionali sostenute dal convenuto pari ad Euro 830,00.
In via istruttoria
…
In ogni caso
8.- Condannare l'attrice alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”.
III
La causa era istruita con prove orali e documentali e all'udienza del 9.1.2025 era posta in decisione.
Il difensore della società attrice precisava le conclusioni come da prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. (ove alle conclusioni formulate in citazione era aggiunta la richiesta di rigetto delle riconvenzionali avversarie), insistendo per l'ammissione dell'ordine di esibizione già formulato con la memoria istruttoria.
pagina 8 di 16 Il difensore del convenuto precisava come da foglio depositato in data 8.1.2025, che riproduceva le conclusioni di merito e istruttorie (non accolte) già formulate in atti e nel foglio del 27.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. DOMANDE DELL'ATTRICE
Le domande dell'attrice non possono essere accolte.
I. VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE
Parte_ 1. Secondo è protetta dal diritto d'autore l'intera campagna di comunicazione, l'identità visiva e
CP_ la direzione artistica del progetto e il conseguente Concept del progetto.
1.2. A giudizio del collegio la pretesa è infondata.
La tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore richiede che la “creazione” si estrinsechi in una forma percepibile e le “creazioni” in questione una tale forma non hanno.
Il concept, se per concept si intende l'idea base, la struttura concettuale di un'opera, resta di per sé nell'area delle idee e non beneficia della tutela prevista per le opere.
Parte_ CP_ 2. Secondo è protetto dal diritto d'autore il logo , che la ha fatto realizzare dal Pt_2
grafico , che ha ceduto alla i diritti patrimoniali. Tes_1 Pt_2
CP_ 2.2. A giudizio del collegio può convenirsi che il logo sia protetto dal diritto d'autore, ma non può dirsi che il suo uso da parte del sia illecito. CP_1
Deve ritenersi provato (documentalmente: mail del 6.8.2020; per testi: all'udienza del Testimone_3
13.6.2023) che “l'input per il logotipo”, trasmesso da Gallleriapiù al grafico , è “uno Testimone_1
schizzo a matita di [ ”. CP_1 CP_1
Si è dunque in presenza di un contributo ideativo, che si è tradotto in una forma percepibile, che conduce a riconoscere al la qualità di coautore dell'opera. CP_1
Di seguito lo schizzo del CP_1
pagina 9 di 16 e il logo Slag:
pagina 10 di 16 pagina 11 di 16 Dunque l'uso del logo da parte del è lecito, anche senza l'autorizzazione dell'attrice, dal CP_1
Parte_ momento che può aver ceduto a i suoi diritti sull'opera, ma non quelli del coautore Tes_1 CP_1
Parte_ 3. Secondo è protetto dal diritto d'autore il packaging delle opere (scatola, nastro adesivo, etichetta, un foglio interno con informazioni, rivestimento in gommapiuma).
Questa l'immagine del packaging:
3.2. A giudizio del collegio la tutela del diritto d'autore non può essere riconosciuta all'opera in questione.
Non si evidenziano e nemmeno sono concretamente allegati gli elementi della confezione che dovrebbero esprimere la personalità dell'autore (la titolare della galleria e i fornitori Parte_1
che su sua commissione l'hanno prodotta), mentre l'unico chiaro elemento di originalità è rappresentato dal segno Slag sul nastro adesivo, segno di cui, come si è visto, il deve essere CP_1
riconosciuto coautore.
pagina 12 di 16 Parte_ 4. Secondo sono protette dal diritto d'autore le fotografie delle opere del realizzate da CP_1
su commissione della Galleria (un centinaio di fotografie, novantadue delle quali il Testimone_2
convenuto utilizzata sul suo sito web e sui social).
4.2. A giudizio del collegio la tutela del diritto d'autore non può essere riconosciuta.
L'attrice ha allegato, per tutte le foto, che esse sono caratterizzate da particolari inquadrature, con giochi di luci e di ombre, che portano in risalto forme e volumi.
Si tratta di allegazioni troppo generiche per consentire un giudizio, che deve necessariamente riguardare ogni singola foto, sulla creatività dell'opera, che non emerge immediatamente dalle immagini prodotte, molte delle quali paiono mere riproduzioni della realtà rappresentata.
Di seguito due esempi delle fotografie in questione:
Non può neppure riconoscersi alle fotografie la tutela prevista per le fotografie semplici dagli artt. 87 s.
l. aut..
Gli esemplari delle fotografie mancano invero delle indicazioni prescritte dall'art. 90 l. aut, in difetto delle quali la loro riproduzione non è considerata abusiva.
Parte_ 5. Secondo è protetto dal diritto d'autore il video realizzato da su commissione Parte_3
di Gallleriapiù.
5.2. A giudizio del collegio la protezione richiesta non può essere riconosciuta.
pagina 13 di 16 Non vi è dubbio che i video possano essere opere dell'ingegno, ma ciò non significa che ogni video lo sia.
Nel caso di specie mancano concrete allegazioni in ordine alle caratteristiche del video, che consentano di riscontrare nell'opera scelte libere e creative, che riflettano la personalità dell'autrice.
II. CONCORRENZA SLEALE
Non può essere applicata alla vicenda la disciplina della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c..
La disciplina della concorrenza sleale di applica ai rapporti tra imprenditori e non è un CP_1
imprenditore.
Il convenuto si limita a promuovere e a vendere le sue opere artistiche, senza l'organizzazione richiesta per la configurazione di un'impresa.
III. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO
Il mandato a vendere stipulato dalle parti nel 2017 aveva una durata di due anni ed è scaduto il
25.3.2019.
Il contratto prevede che “E' espressamente escluso qualsiasi rinnovo tacito”.
Per volontà delle parti, dunque, alle collaborazioni sviluppatesi nel 2020 non può essere riconosciuto il valore di tacita prosecuzione del rapporto e le singole intese vanno qualificate come singoli accordi, esauritisi di volta in volta con la realizzazione del singolo evento.
IV. RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
Non sono ravvisabili gli estremi della responsabilità contrattuale per ingiustificato recesso dalle trattative.
Le mail prodotte dall'attrice (documenti 17, 18 e 20) documentano contatti tra le parti per futuri progetti, ma non rivelano alcuna convergenza sui termini di un futuro accordo.
V. DA
In assenza di illeciti imputabili al non si configurano danni risarcibili. CP_1
pagina 14 di 16 Le spese di promozione e allestimento, peraltro, paiono da ricondurre all'obbligazione tipica del gallerista.
B. DOMANDE RICONVENZIONALI
La domanda riconvenzionale del è parzialmente fondata. CP_1
1. È pacifico, perché l'attrice stessa lo riconosce, che la nel settembre 2020 ha venduto Pt_2
un'opera del e che avrebbe dovuto versare al convenuto la metà del prezzo, cioè € 1.250,00, CP_1
Parte_ cosa che non è avvenuta perché ha trattenuto la somma in acconto sul maggior danno.
Non essendo stati accertati i danni lamentati dall'attrice, la somma deve ora essere versata al convenuto.
Non vi è prova che sulla vendita sia stata applicata una scontistica e che la somma da versare sia pertanto di soli € 900,00.
2. Non vi è prova del diritto del al rimborso di spese per € 829,30 sostenute per la realizzazione CP_1
della mostra (“promozionali” secondo quanto allegato), in assenza di precisi riscontri documentali.
C. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, le domande dell'attrice devono essere respinte.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale del nell'importo di € 1.250,00. CP_1
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo configurabile alcun dolo o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 11.860,00, di cui per spese non imponibili € 196,00 e per compensi professionali € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, €
1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria, € 3.579,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra pagina 15 di 16 Parte_1
contro
CP_1
così provvede:
a) respinge le domande proposte da Parte_1
b) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 1.250,00;
[...]
c) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali, che liquida in complessivi € 11.860,00, di cui per spese non imponibili € 196,00 e per compensi professionali € 10.860,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 24.9.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 16 di 16